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Assicurazione auto: addio al rinnovo tacito e alle disdette delle polizze

La legge in vigore dal 1 gennaio 2013 ha portato importanti novità nel mondo delle assicurazioni auto. Niente rinnovo tacito quindi possibilità di cambiare polizza ogni anno, e in caso di mancata copertura è di 798 euro più sequestro del mezzo


12 Marzo 2013Rubriche > Consulenza Online

Via CantoreOgni promessa è debito, anche questa settimana parliamo di assicurazioni auto.
Innanzitutto, dal primo gennaio 2013, vige una novità epocale: per tutti i contratti di assicurazione obbligatoria RCA l’assicurato non può più beneficiare, alla scadenza, della tolleranza di quindici giorni. Infatti, la nuova legge impedisce il rinnovo tacito delle polizze assicurative che, pertanto, avranno una durata massima di un anno. Le eventuali clausole in contrasto con tale dettato sono nulle.
Per le clausole di tacito rinnovo previste nei contratti anteriori al 20 ottobre 2012, la nullità scatta solo a partire dal 1° gennaio 2013. In caso di contratti in corso di validità alla data del 20 ottobre con clausola di tacito rinnovo, le imprese di assicurazione dovranno comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia della clausola con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito.

Questa modifica cambierà anche le regole rispetto ai controlli effettuati dalle forze dell’ordine: chi sarà trovato senza copertura assicurativa, anche durante il “vecchio” periodo di franchigia dei 15 giorni, subirà una sanzione di 798 euro e il sequestro immediato del veicolo finalizzato alla confisca. Clausole contrattuali differenti da quanto statuito sopra sono nulle, ovvero come non apposte…

In altre parole, per i contratti RC Auto, non dovrete più notificare una disdetta alla vostra agenzia di assicurazione; il contratto viene stipulato ogni volta ex novo e ha la durata di un anno; ciò vale a dire che ogni anno potete cambiare assicurazione.
Il rovescio della medaglia consiste nel fatto che, alla scadenza dell’annualità, non siete più assicurati.

Questo quanto dice il decreto. Poi è arrivata una circolare del Ministero dell’Interno, quella del 14 febbraio 2013, con la quale il Ministero dell’Interno ha emanato chiarimenti in merito al tacito rinnovo delle polizze assicurative. La circolare stabilisce che l’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e nel contempo a mantenere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fìno all’effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.
Siamo in Italia, la confusione è d’obbligo: se si abolisce il tacito rinnovo non ci possono essere i 15 giorni di proroga. E invece abbiamo entrambe le cose…

Mi sento di dire che i 15 giorni può – per mera logica – applicarli l’assicurazione che assicura nuovamente lo stesso assicurato per quello stesso mezzo; mi spiego: sei mio cliente, continui ad esserlo ed allora io ti agevolo; qualunque altra spiegazione mi sfugge.
L’unica cosa certa è che questa circolare ha la funzione di salvagente nel caso in cui le Forze dell’Ordine ti vogliano sequestrare il mezzo (o anche solo multare) proprio all’interno di quel periodo di tolleranza o non tolleranza che dir si voglia.

In attesa di chiarimenti sulla circolare del Ministero, sento a questo punto il dovere di lasciarvi alcune definizioni utili per meglio comprendere il mondo delle assicurazioni auto:

Attestato di rischio: è il documento che la compagnia di assicurazione è tenuta a rilasciare al contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato:
Contraente: il soggetto giuridico (persona fisica o giuridica) che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosi gli oneri conseguenti, uno fra tutti, il pagamento del premio;
Franchigia: la parte che economicamente resta a carico dell’assicurato, in caso di sinistro;
Massimale: il limite economico entro il quale l’assicurazione “copre” l’assicurato;
Sinistro: il verificarsi di un evento per il quale viene prestata l’assicurazione.

Ricordatevi inoltre che – quando stipulate un contratto di assicurazione – l’agenzia deve sempre rilasciarvi le condizioni generali del contratto, che vi invitiamo caldamente a leggere con attenzione.
Conoscere l’assicurazione che avete stipulato vi può preservare da brutte sorprese…

 

Alberto Burrometo

Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

[foto di Diego Arbore]


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