Categoria: Consulenza Online

Alberto Burrometo presidente dell’Associazione Progetto Up in difesa dei consumatori offre consulenza online gratuita

  • La beffa dei contatori del gas (parte seconda): scambio di persona e bollette pazze

    La beffa dei contatori del gas (parte seconda): scambio di persona e bollette pazze

    Contatore del GasLe scorse settimane abbiamo di un contatore piombato per cui venivano richieste somme indebitamente. Oggi parliamo di un caso che, se non lo avessi gestito personalmente, mi verrebbe difficile crederci.

    La signora A. C. aveva un contratto di fornitura gas con GDF Suez (ex Italcogim). Dopo un certo numero di anni, le viene recapitata una bolletta sballata, dovuta ad una lettura completamente diversa da quella del suo contatore, ovvero quello che la signora ha sotto casa sua.

    Come è noto, comunicare con GDF Suez è da sempre difficoltoso, per meglio dire impossibile. Dopo vari tentativi GDF Suez corregge la lettura e compensa il tutto; salvo poi, alla scadenza successiva, perseverare nella lettura errata che precedentemente aveva creato il problema.

    La signora A.C. – esausta – cambia gestore e decide di passare ad Iren. Il problema, che all’apparenza sembrerebbe risolto, si ripropone nella medesima maniera.

    Perché?
    Semplice; il contatore sotto casa della signora non è il suo, secondo quanto sostiene il distributore. Per la precisione, la signora paga i consumi di qualcun altro; il “qualcun altro” ancora da identificare paga i consumi della signora. Basterebbe invertire le letture, ma… non si può!

    E così parte un altro reclamo presso Iren Mercato, la quale propone di staccare l’utenza della signora A. C.; la signora propone, molto più ragionevolmente, di staccare l’utenza altrui.
    Risposta: Iren, anche attraverso il distributore, non è in grado di farlo, così dice… Eppure – nel frattempo – si è pervenuti all’indirizzo dell’altra utenza, ma, sostiene sempre Iren, non sono in grado di capire quale sia l’altro contatore.

    Situazione vergognosa, a dir poco.

    Ad emettere le bollette pazze, pur consapevoli dell’errore, ci hanno messo un attimo. A trovare una soluzione ci vogliono tempi biblici e sembra quasi mancare la volontà… Viene da pensare: meglio incassare i soldi non dovuti, ma sicuri, della signora A.C. piuttosto che non incassare nulla.

    È stato nel frattempo fatto esposto all’Autorità Garante che ha compreso immediatamente la problematica. Abbiamo consigliato anche di fare esposto alla Magistratura, in quanto i denari richiesti, a questo punto, non possono più considerarsi frutto di un errore o di un disguido.

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

  • La beffa dei contatori del gas (parte prima): io ti blocco e tu mi paghi lo stesso

    La beffa dei contatori del gas (parte prima): io ti blocco e tu mi paghi lo stesso

    Contatore del GasQuesta settimana dobbiamo tornare a parlare di contatori del gas. Abbiamo più volte ricordato la differenza tra venditori (di gas piuttosto che di energia elettrica) e distributori. In questo paese anomalo, dove i distributori cambiano come gira il vento e, di fatto, dettano legge, il consumatore utente si trova a stipulare i contratti con i venditori.

    Così, ogni qualvolta nasca una problematica, ecco scattare un simpaticissimo scaricabarili tra distributore e venditore. Analizziamo un caso segnalato da una lettrice.

    La signora Calogera mi contatta perché nel 2007 Iren Mercato le piomba il contatore; mi porta idonea documentazione a supporto. Ciò nonostante, nel 2014 le arrivano delle bollette arretrate dal 2007 ad oggi.
    Pazzesco, voi direte.
    Pazzesco, vi rispondo io.

    Innanzitutto, ricordiamo la prescrizione di cui all’art. 2948 del codice civile (cinque anni), per cui una parte delle somme richieste sicuramente non s’hanno da pagare. In secondo luogo – e qui sta il nocciolo della questione – la signora ha fatto reclamo e, udite udite, la risposta è stata: il distributore ha piombato il gas, ma poi vi è stata una richiesta di riallaccio via mail, quindi la somma richiesta è da pagare.

    Ora, con un contatore a tutt’oggi piombato, la cosa è impossibile. Ma il distributore dice così.E allora come risolvere?

    Semplicemente con un esposto alla Magistratura competente e con un’azione civile volta non solo a richiedere l’infondatezza delle richieste, ma pure il risarcimento del danno causato alla signora. Ricordiamo che la signora Calogera aveva un rapporto contrattuale con Iren Mercato e non con il distributore (in questo caso Genova Reti Gas); quindi tirare in ballo il distributore per discolparsi, mi sembra una tattica a dir poco irragionevole.

    Perché non fare ricorso all’A.E.E.G.. ovvero all’Authority? Perché in questo paese le Authority non stanno mai dalla parte dell’utente/consumatore sottomesso, deriso, calpestato, odiato, per dirla con una celebre canzone di Rino Gaetano.

     

    Alberto Burrometo

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  • Luce, contratti al telefono: dopo l’inganno la lettera di recesso e la querela

    Luce, contratti al telefono: dopo l’inganno la lettera di recesso e la querela

    luce-enelQuesta settimana riprendiamo la nostra rubrica con un caso che ha dell’incredibile. Più volte abbiamo dovuto menzionare l’inganno che il libero mercato nell’ambito dell’erogazione di luce e gas ha portato danni al confine dell’illecito.
    Più volte abbiamo menzionato fra i casi più eclatanti quello dell’”Energia che ti ascolta”… Ma sarà vero?

    Il sig. G.L. 76 anni con un recente infarto alle spalle, riceve una telefonata da parte di Enel Energia; solita telefonata bla bla bla e contratto telefonico andato in porto. Accortosi di essere stato tratto in inganno – come spesso capita in questi casi – egli esercita regolare diritto di recesso entro i termini stabiliti dalla legge. Dopo diversi mesi la sua fornitura ritorna nelle mani di Enel Servizio Elettrico, come peraltro è giusto che sia. In sostanza: il contratto non si è mai perfezionato, grazie alla lettera di recesso, la quale non doveva contenere particolari elementi, in quanto il contratto è stato stipulato telefonicamente e non è mai stato fatto sottoscrivere alcunché.

    Enel Energia, non paga del ritardo con cui risponde al sig. G.L., richiede la somma di circa € 330,00 per quei mesi di presunta fornitura, inviando – sempre dopo mesi – una fattura. Viene attivato un recupero crediti di Milano, che più volte minaccia via telefono (e senza mai inviare uno straccio di richiesta scritta!) il nostro malcapitato utente, il quale, già cardiopatico, non beneficia di certo di questi tipi di stress. A quel punto, pro bono pacis, veniva proposta una somma a stralcio ed Enel Energia rifiutava di incassare.

    Faccio presente che i vari “Punto Enel” presenti nel territorio nazionale, si occupano sia di Enel Servizio Elettrico che di Enel Energia. In altre parole, lo stesso soggetto – alla maniera di Giano Bifronte – esige denari oggi con un vestito, domani con un altro.

    Che cosa può fare il sig. L e i tanti utenti che subiscono torti di questo genere?

    1. Presentare esposto – querela presso la Magistratura competente
    2. Presentare reclamo all’AEEG (Autorità per l’energia elettrica ed il gas)
    3. chiedere i danni ad Enel Energia

    Purtroppo, fino ad oggi, pochi utenti hanno usato le maniere forti, pensando sempre di essere la parte debole che non sono. È proprio il caso di dirlo: l’inganno corre sul filo… della luce.

     

    Alberto Burrometo

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  • Co.Re.Com, non solo telefonia: ecco le prime conciliazioni in materia di Pay TV

    Co.Re.Com, non solo telefonia: ecco le prime conciliazioni in materia di Pay TV

    televisioneCari lettori, fino ad oggi non ho mai voluto parlare dell’associazione di cui sono presidente (progetto UP, Ufficio Polifunzionale), ma questa settimana colgo l’occasione per raccontarvi un episodio che ritengo di pubblica utilità. Più volte vi ho parlato dell’obbligatorietà di adire il Co.Re.Com. per il tentativo di conciliazione prima di adire le vie legali in materia di telecomunicazioni.

    Ed è proprio il termine “telecomunicazioni” che è importante. Già, perché finora abbiamo trattato di telefonia o di canone Rai. Ma che cosa succede in caso di network a pagamento? Interviene sempre il Co.Re.Com. Stamani, per la prima volta in Liguria, vi sono state, presso la sede del Co.Re.Com Liguria in via D’Annunzio, a Genova, le prime conciliazioni in cui una delle parti era Mediaset Premium. Va precisato che Mediaset Premium è un marchio di RTI S.p.A., società che lo detiene. Ho avuto il “privilegio” di rappresentare, come associazione, il primo utente ligure in quella veste. Non sarà una soddisfazione enorme, ma di certo questa circostanza è stata, a suo modo, storica.

    Ritornando all’argomento base, questo era solo una maniera per ricordare a tutti che, se la telefonia è un intrico spesso di difficile risoluzione, quello con le cosiddette Pay TV non è da meno. Anche in quel caso trovate contratti prestampati con caratteri minuscoli e tutte quelle belle cose di cui più volte ho parlato. Con truffe annesse e confusione dirompente, come quella che SKY e Fastweb (a mero titolo di esempio) generano nella loro pubblicità congiunta.

    A proposito delle Pay TV, mi fa sorridere vedere le pubblicità che queste ultime fanno all’interno dei programmi RAI. D’altronde si sa, la pubblicità è l’anima del commercio. Un’ultima cosa: per le controversie relative alla RAI, il Co.Re. Com. non è stato abilitato. Facciamoci qualche domanda…

    Alberto Burrometo

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  • Nuovo gestore della linea telefonica: cosa bisogna sapere, i diritti del consumatore

    Nuovo gestore della linea telefonica: cosa bisogna sapere, i diritti del consumatore

    TelefoniCerte volte temo di sembrare ripetitivo, ma il fatto è che, volente o nolente, si ripetono determinate situazioni cui affibbiare l’aggettivo rognose sembra quasi riduttivo. Ebbene sì, avete capito bene, ancora una volta mi tocca fare delle puntualizzazioni in materia di telefonia.

    Per la precisione, affronto due temi:

    1. Quando si cambia gestore, certamente allettati dalla bontà dell’offerta, capita sovente di rimanere alcuni giorni (mesi) senza linea telefonica. Poi, un bel giorno, arriva il tanto sospirato modem e la linea inizia a funzionare. Vorrei fare presente che il tempo in cui siete rimasti senza linea telefonica va risarcito, anzi, deve essere risarcito.
    Esiste una sorta di tariffario predisposto dall’Authority cui le compagnie telefoniche si debbono adeguare nel momento in cui viene corrisposto un risarcimento.

    2. Da tempo immemore vi parlo del diritto di recesso esercitabile entro 10 giorni lavorativi da quando sottoscrivete un contratto fuori dai locali commerciali.
    In altre parole, passati i fatidici 10 giorni, siete vincolati alla durata di un contratto, pena la penale! Anzi, no. Adesso la chiamano in mille altri modi (contributo cessazione linea è il più… gettonato), ma di penale trattasi.
    Ebbene, la maggior parte dei gestori, pur di accaparrarsi nuova clientela, promettono (e mantengono) di contribuire loro stessi a saldare il contributo di cessazione linea al vecchio gestore (guardate quanti bei giochi di parole si possono fare utilizzando i termini delle nostre deliranti normative).
    E quindi? Quindi, la normativa sul recesso (diritto di ripensamento) passa in secondo piano nonostante sia un bene il fatto che essa esista per tutelare i consumatori.

    Come dice il vecchio (neanche tanto) adagio: trovata la legge trovato l’inganno.
    E più che adagio direi velocemente.

    Alberto Burrometo

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    [foto di Alberto Marubbi]

  • Acquistare un’auto vecchia di due anni come nuova di pacca. Occhio all’imbroglio

    Acquistare un’auto vecchia di due anni come nuova di pacca. Occhio all’imbroglio

    macchine-parcheggiCari lettori e care lettrici, vicini e lontani. Questa settimana vi voglio raccontare una storia, una storia vera, non una favola. Si tratta di un caso segnalato alla redazione. Il nostro lettore ha acquisto una autovettura di un certo valore (Mercedes) , ritenendo di ottenere un’agevolazione o, se vogliamo, una promozioneDai conteggi della finanziaria, ovviamente e normalmente collegata alla casa automobilistica, risulta però un prezzo ben diverso da quello pattuito, qui vi voglio mettere in guardia da un’insidia.

    Purtroppo, negli ultimi anni, le case automobilistiche hanno il meraviglioso vizio di mettere in produzione i cosiddetti “model year”; moda secondo la quale ogni anno cambia il modello di un’auto. Ah, potere del consumismo capitalistico!

    Questo fa sì che quasi tutte le vetture in vendita, di anno in anno differiscano, seppur per dettagli talvolta trascurabili, di un poco rispetto alle corrispondenti versioni dell’anno precedente. Si tratta di particolari per gli occhi più attenti, tanto che per soggetti non proprio intenditori di automobili l’inganno viene facilmente servito sul tavolo…

    Voi direte: compro una rivista specializzata in automobili, vado a verificare versioni e prezzi della vettura che voglio comprare e sono tranquillo. Assolutamente no, non basta. Le automobili possiedono un numero di telaio, che identifica ancor più precisamente l’anno di produzione del veicolo ed il modello. Certo, mica possiamo andare dal concessionario e coricarci sotto la macchina!

    Però il trucco c’è e talvolta si vede. Prima di ritirare la vostra nuova auto, verificate sul libretto di circolazione il numero di telaio, così potete fare in un tempo relativamente rapido le verifiche del caso. Il nostro lettore, che non l’ha fatto, nel 2013 ha acquistato un’auto che stazionava nei locali di vendita da… due anni! E glielo hanno venduto come nuovo di zecca.

    Sicuramente, costui potrà fare le sue ragioni, ma si sa, le vertenze sono lunghine. Ve l’avevo detto che non si trattava di una favola: in quel caso avremmo avuto un lieto fine.

    Alberto Burrometo

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  • San Valentino e Festival di Sanremo: febbraio floreale porta con sé piccole fregature

    San Valentino e Festival di Sanremo: febbraio floreale porta con sé piccole fregature

    brehat-fiore-DIFebbraio, il mese del festival della canzone italiana meglio conosciuto come Festival di Sanremo. Anzi, no. Febbraio, meglio identificato con San Valentino, patrono degli innamorati.
    Premesso che si può vivere senza festival e senza 14 febbraio, sento comunque il dovere morale di fare alcune osservazioni sul consumismo sfrenato che questi due eventi, giocoforza, generano.
    Partiamo da Valentino. Fioristi e ristoranti in prima linea con offerte strabilianti: peccato che raramente i fioristi espongano i prezzi dei fiori; fateci caso, le piante sono prezzate, i fiori raramente.
    A San Valentino mica regali una pianta alla tua donna, ma un mazzo di fiori. Quanto costa? Quanto decide il fiorista in quel momento, in genere…
    E le donne che cosa regalano agli uomini? Le cose più disparate e, già che ci siamo, i saldi ancora in corso in alcune città aiutano sicuramente all’acquisto. E – come sostengo da sempre – i saldi sono una enorme fregatura. Vi ricordo che la genesi dei saldi sta nel permettere ai negozianti di vendere stock di merci rimaste invendute ad un prezzo molto più concorrenziale, con il duplice scopo di fare risparmiare il consumatore e di svuotare i magazzini del negoziante; insomma, fare girare l’economia.
    Invece, come sappiamo, vi sono negozianti che acquistano a prezzi ridicoli della merce atta allo scopo, così ci guadagnano quattro volte tanto. E San Valentino casca a fagiolo.

    Teatro Ariston, Festival di SanremoPassando a Remo le considerazioni sono differenti.
    La kermesse canora vive di pubblicità, molta pubblicità, così tanta che essa rende ben di più dell’incostituzionale canone Rai che si è costretti a pagare. Per un’azienda, il costo di una spot pubblicitario durante le serate del festival è astronomico, per cui un’azienda deve fare fruttare al massimo quel breve messaggio che giunge sui nostri piccoli schermi a volume altissimo da triturare i timpani. Già, il volume, quello che non dovrebbe variare ed invece, guarda caso, sale vertiginosamente proprio durante la pubblicità, con conseguente altra violazione di legge.

    Orbene, questa settimana voglio affidare ai nostri affezionati lettori una sorta di compito a casa.
    In quelle serate, sforzatevi di guardare il festival ed osservate gli spot pubblicitari: quasi tutti sono in violazione delle norme sulla pubblicità ingannevole
    Offerte e promozioni non corrispondenti al vero, asterischi che richiamano scritte piccolissime che non ti danno il tempo di leggere e via discorrendo con le promozioni telefoniche.
    Anche perché, negli ultimi anni, pare che le due cose che contano in questo mondo siano automobili e telefonini, almeno stando agli spot.

    Alberto Burrometo

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    [foto di Diego Arbore]

  • Persona fisica e giuridica; residenza, domicilio e dimora; possesso e proprietà: le differenze

    Persona fisica e giuridica; residenza, domicilio e dimora; possesso e proprietà: le differenze

    FinestraQuesta settimana mi preme dare qualche indicazione lessical / letteraria ai nostri affezionati lettori. Già, perché se si conoscono bene i termini, si comprendono molte più cose. In questo periodo in cui gli slogan vanno così di moda, generando peraltro confusione e falsi miti, mettiamo un po’ d’ordine:

    – Iniziamo con due concetti che stanno alla base del diritto: persona fisica e persone giuridica. Alla prima categoria appartengono tutte le persone munite di codice fiscale; alla seconda categoria, appartengono quei soggetti formati da un insieme di persone fisiche e quindi società, associazioni e ditte individuali. Questa categoria si contraddistingue per il fatto di essere individuate non con un codice fiscale ma con una partita IVA. I condomini e le associazioni, per la verità, sono muniti di un codice fiscale solamente numerico, diverso da quello che tutti noi possediamo nel nostro tesserino sanitario.
    Questa distinzione si riverbera quando parliamo di consumatori: solo la prima categoria può appartenere alla “classe” dei consumatori, mentre la seconda contiene normalmente i cosiddetti professionisti. Con una eccezione: condomini e associazioni godono della qualifica di consumatori, proprio perché non sono professionisti……

    – Proseguiamo ora con un trittico: residenza, domicilio e dimora. La residenza può essere a tutti gli effetti considerato uno “stato” di diritto, rispetto agli altri due che oserei definire “stati” di fatto. Il motivo è semplice: le notifiche degli atti giudiziari e/o delle raccomandate vanno fatte sempre nel luogo di residenza, che viene certificato dal Comune ove, per l’appunto si risiede. Il domicilio può essere – ad esempio – il luogo di lavoro, laddove un soggetto più facilmente può essere reperito durante una giornata… lavorativa. La dimora può essere, invece, il luogo dove passiamo le vacanze per un tempo assolutamente limitato.

    – Concludiamo con un altro trittico: possesso, proprietà e detenzione. La proprietà, definita ampiamente dal codice civile (art. 832) consiste nel pieno godimento di una cosa; essa ha valore di diritto, al contrario del possesso, che è più un fatto. Ma con precise eccezioni. Un’espressione tipica del diritto è “possesso vale titolo”. Ossia, per quanto attiene ai beni mobili, (quindi escluse le case, i terreni e i beni mobili registrati come imbarcazioni ed automobili), la proprietà – che non può essere accertata con un documento formale – la si presume dal fatto che uno possieda la cosa, fino a prova contraria, ovviamente. Un esempio: un libro è di chi lo possiede materialmente; un’automobile è di chi risulta esserne proprietario presso il P.R.A. (pubblico Registro Automobilistico).
    Proprietà e possesso hanno in comune il cd. animus possidendi, ossia la consapevolezza del fatto che un oggetto ci appartenga. Al contrario della detenzione, che non possiede codesto requisito psicologico; ed è proprio per questo che la detenzione di un oggetto può – in determinati casi – può sfociare in una fattispecie di tipo penale: un reato punibile dalla legge.

    Sperando di avervi chiarito alcune cose, non mi resta che consigliarvi sempre di utilizzare i termini corretti, quando parlate e quando scrivete. Così quando ascolterete, sarete sicuri di aver capito bene i vostri interlocutori.

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

    [foto di Alberto Marubbi]

  • Canone Rai, come richiedere l’esenzione al pagamento del balzello “incostituzionale”

    Canone Rai, come richiedere l’esenzione al pagamento del balzello “incostituzionale”

    televisioneGentili lettori, con il 2014 ritorna “Consulenza Online” la rubrica dedicata ai lettori e alle piccole grandi problematiche quotidiane che invadono la nostra vita. Se pensate che inizi con un “buon anno!”, beh, vi sbagliate…

    In questo periodo, tra i tanti balzelli statali, vi è quello del Canone Rai; esso si rifa ad un Regio Decreto del 21 febbraio 1938… In quanto regio decreto e non legge propriamente fascista (!!!) non è stato abolito dalla Costituzione e dal nuovo regime democratico. Qualcuno mi potrà obiettare: “regime democratico?” Avete letto bene: l’Italia della democrazia apparente in realtà è figlia di una dittatura mediatica senza confini; l’italia “dipende” dalla TV, sia essa network a pagamento, sia essa quella di stato.

    C’è però una situazione agevolante di cui nessuno (o quasi) parla: le esenzioni dal pagamento dell’incostituzionale canone Rai, che resta tale anche se la Suprema Corte lo ha dichiarato legittimo, in quanto viola palesemente il diritto all’informazione, checché se ne dica.

    Tornando a noi, chi può non pagare il canone Rai? Sono esonerati dal pagamento solo alcuni soggetti, ovvero gli anziani di età pari o superiore a 75 anni. A stabilirlo è l’art. 1, comma 132 della L. n. 248/2007. I requisiti specifici indicati dalla norma sono i seguenti:

    – avere compiuto 75 anni entro la scadenza del pagamento del canone (cioè al 31 gennaio dell’anno corrispondente);
    – conviventi solo con il coniuge e non con altri soggetti diversi da quest’ultimo;
    – essere titolari di un reddito complessivo (quindi sommato a quello del coniuge) non superiore ad € 6.713 annui (quindi essere percettori di assegno e/o pensione mensile non superiore ad € 516,00).

    Sono esclusi dalla somma complessiva del reddito familiare, i redditi esenti dal calcolo Irpef (ovvero indennità Inail, pensione di guerra, o assegni per invalidi civili); la rendita relativa alla prima abitazione; le somme percepite per il trattamento di fine rapporto (Tfr).

    L’esenzione può essere richiesta anche per gli anni precedenti (5 anni) purché già allora si possedessero i requisiti anagrafici e di reddito sopraelencati: quindi chi avesse corrisposto il pagamento negli anni precedenti può richiedere il rimborso rivolgendosi ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate o chiamando il seguente numero 848.800.444. La domanda può essere presentata inviando una raccomandata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate sede di Torino, sportello S.A.T., oppure consegnata direttamente presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, sottoscrivendo una dichiarazione sostitutiva, che può essere scaricata dal sito dell’Agenzia delle Entrate o, sempre, richiesta presso uno sportello dell’Agenzia.

    Due osservazioni mi si consentano:

    1. Quanti di voi lettori erano informati di questa cosa?

    2. Un pensionato che abbia un reddito di € 520.00 deve pagare il canone, ossia a gennaio deve riuscire a vivere con € 415,00.

    Alla faccia dell’esistenza dignitosa di cui parla la Costituzione. Intanto nel 2016 scade la convenzione tra Stato e Rai: speriamo bene.

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

  • Regole condominiali: cosa fare in caso di infiltrazioni o perdite d’acqua

    Regole condominiali: cosa fare in caso di infiltrazioni o perdite d’acqua

    Palazzi skyline, cielo, cittàQuesta settimana dobbiamo necessariamente tornare all’argomento spinoso del condominio.

    Mi sono capitati diversi casi di questo tipo e francamente gatta ci cova.

    Mario Rossi, condomino di turno, si ritrova la casa allagata per via di una perdita che viene dal piano di sopra. Mario chiama subito l’amministratore per allertarlo; quest’ultimo viene a verificare lo stato dell’appartamento e manda un idraulico, solitamente quello del condominio.

    Come al solito, bisogna capire se la perdita deriva dalla rottura di un tubo del palazzo o di un tubo “orizzontale” ed interno all’appartamento del piano di sopra.

    Si viene così a scoprire che l’allagamento è dovuto, per esempio, a cattiva manutenzione da parte dell’inquilino soprastante oppure ad un danno causato da una ditta che aveva effettuato dei lavori – appunto – al piano di sopra.

    Regola numero uno: sarebbe bene che tutti ci si assicurasse la casa con la cosiddetta polizza del capofamiglia (RC Terzi); anzi, sarebbe bene renderla obbligatoria come quella dell’RC Auto.

    Orbene, dal momento che poche persone ancora si sono preoccupate di avere quel tipo di copertura assicurativa, capita facilmente che “quello” del piano di sopra non sia assicurato. Oppure, peggio ancora, capita che la ditta che ha eseguito i lavori per conto di “quello del piano di sopra” abbia lavorato in nero oppure sia in ritardo con i pagamenti del premio assicurativo.

    Che fare allora?

    Innanzitutto, per non sapere né leggere né scrivere, scrivete! Un paio di raccomandate di richiesta danni, con tanto di ricevuta di ritorno, una al condominio, una a “quello di sopra”, come ormai state definendo da tempo quel vicino di casa che già non vi stava simpatico prima, figuriamoci adesso!

    Voi penserete: con due raccomandate qualcosa succederà! E invece succede che l’amministratore, amico di “quello di sopra”, trova il modo di farlo passare come danno condominiale.

    Certo, a voi arriva un minimo di risarcimento e ne siete ben felici, però questa si chiama truffa ai danni dell’assicurazione, col rischio di ricevere pure voi un avviso di garanzia.

    E gli altri condomini, che nulla c’entrano in tutto questo, pagano per voi.

    Regola numero due: siate onesti sempre, perché è giusto così e non ne vale la pena; in questo modo potrete sempre mettere in cattiva luce l’amministratore, quando se lo merita.

    Alberto Burrometo

     

    [Foto Alberto Marubbi]

  • Compagnie telefoniche: pratiche aggressive per il recupero crediti

    Compagnie telefoniche: pratiche aggressive per il recupero crediti

    TelefoniMia madre lavorava in quell’azienda che all’epoca si chiamava SIP. Ho ancora fresco e vivo il ricordo di quei bei telefoni vintage che oggi mi piace collezionare. Ed è proprio vero che dell’acqua che non vuoi bere anneghi… Difatti, le problematiche legate alla telefonia sono divenute una delle principali attività di questa rubrica. Tanto da farmi dimenticare la bellezza dei telefoni di una volta.

    Questa settimana debbo parlarvi di come certe problematiche vengano da talune aziende telefoniche mal gestite. Al di là del merito, ovvero della giustezza o meno di una bolletta, ritengo rimarcare come un utente sia comunque un cliente e, per ciò stesso, vada rispettato. Mi spiego meglio: molte persone ci scrivono dopo avere ricevuto dal gestore  bollette ritenute errate e quindi prontamente contestate. Orbene, queste persone vengono spesso contattate dal personale dell’azienda con minacce a saldare gli insoluti (soprattutto quando non sono dovuti).

    Voi fate le vostre rimostranze e, dall’altra parte del filo, la voce si altera ed inizia a trattarvi in malo modo… Altre volte l’utente viene minacciato di subire azioni legali con aggravi di spese… Insomma, l’obiettivo è quello di spaventare il cliente. E, quando ciò accade a persone di una certa età, queste ultime si allarmano e – magari – finiscono per pagare somme non dovute.

    Un consiglio: se ricevete questo tipo di telefonata, chiedete nome e cognome di chi vi sta chiamando e poi sporgete reclamo alla sede legale dell’azienda specificando il nominativo in questione. Nel caso riceviate minacce particolarmente insistite, come ahimè talvolta accade, siete autorizzati a sporgere querela presso l’Autorità competente.

    Segnaliamo anche vari casi in cui l’azienda, dopo avere ricevuto regolare disdetta da un utente, risponde – guarda caso – che la disdetta non è stata inviata correttamente. Ma il motivo non è dato sapere…

    Qual è la morale? Che le grandi aziende fanno quello che vogliono, tanto su cento casi di truffe e raggiri solo un paio al massimo finiscono in tribunale, e gli altri a tarallucci e vino.

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

     

    [foto di Alberto Marubbi]

  • Agenzie di viaggio, maggiorazioni sul prezzo: estremi per azione legale

    Agenzie di viaggio, maggiorazioni sul prezzo: estremi per azione legale

    viaggi-parigiLa settimana scorsa parlammo di viaggi di nozze, questa settimana parliamo di incubi d’estate… Quando scrivo che bisogna stare attenti nella scelta dell’agenzia di viaggio, intendo dire che l’agenzia la fa l’agente, ovvero la persona fisica con cui si tratta.

    Ci scrive la signora Laura esponendoci un caso di assoluta gravità.

    Ella si recava con il compagno presso un’agenzia di viaggio sita nell’entroterra ligure per prenotare un viaggio estivo nel nord Europa.
    La signora versava un acconto affinché l’agenzia bloccasse i voli e gli alberghi di rito; in un secondo tempo, venivano pagati una differenza sui voli aerei nonché il noleggio delle auto. Il costo degli alberghi veniva pattuito con l’agenzia.
    Alla fine del viaggio, i nostri turisti scoprivano di avere versato all’agenzia ben più soldi di quanto costava il viaggio, circa 750 Euro. Al loro ritorno, venivano fatte le dovute rimostranze all’agente che riconosceva di avere incassato più denaro del dovuto, ma non lo restituiva.
    Orbene, ci sono gli estremi per un’azione legale? Assolutamente sì.
    Deve essere richiesta la restituzione della somma versata in eccedenza, ma sarebbe anche ammissibile una richiesta supplementare di risarcimento danni. E non solo… Vi sarebbero pure gli estremi per una querela in sede penale per l’ipotizzabile reato di appropriazione indebita.

    Come potete ben vedere, non è poi così difficile trovarsi in situazioni spiacevoli. Chi scrive, crede fermamente nel cosiddetto passaparola; quindi, quando dovete recarvi presso un professionista o presso un qualsivoglia commerciante, cercate di avere un feedback in merito.

    Questo è anche il motivo per cui io diffido fortemente dal commercio telematico, meglio noto come e-commerce.

    Per concludere, mi preme darvi ancora due consigli:
    1. Fatevi sempre consegnare un opuscolo o depliant del viaggio che intendete prenotare, laddove i costi siano ben precisati, al fine di evitare sorprese non gradite;
    2. Sappiate che i costi pubblicizzati non possono essere in alcun modo maggiorati dall’agenzia di viaggio con fantomatiche “commissioni d’agenzia” così come successo alla nostra lettrice; dette commissioni, che sono il compenso dell’agente di viaggi, sono già comprese nel prezzo finale!

    E pensare che fare un viaggio dovrebbe aiutare a staccare dai problemi, non certo crearne di nuovi…

     

    Alberto Burrometo

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  • Viaggio di nozze, regole base per organizzare la vostra luna di miele

    Viaggio di nozze, regole base per organizzare la vostra luna di miele

    Matrimonio, viaggio di nozzeAbbiamo già avuto maniera e modo di trattare l’argomento “viaggi”. Vi abbiamo già delucidato sulla qualità mediana che riveste l’agenzia di viaggi tra il cliente / viaggiatore ed il tour operator.

    In questo periodo pullulano le fiere per gli sposi ed anzi, la città di Genova è riuscita ad organizzare nello stesso weekend (5/6 ottobre 2013) due eventi identici, uno presso il 105 stadium in Fiumara (Fiera Sposi) e l’altro in Palazzo Ducale (Genova Sposi). E poi si dice che Genova non organizza nulla… pensate: ben due eventi al prezzo di uno, un doppione che non ha eguali.

    E così giovani coppie (ma anche meno giovani…) si sono catapultate in entrambi i luoghi desiderose di scoprire come organizzare al meglio il loro matrimonio. Credo siano stati bombardati da mille notizie e nozioni senza avere capito un granché.

    Ho avuto modo di aggirarmi fra gli stand e mi sono accorto che una fiera (di qualsiasi tipo) assomiglia molto ad un supermercato; in quest’ultimo bisogna leggere attentamente tutte le migliori offerte tra uno scaffale e l’altro, mentre ad una fiera si macinano chilometri tra un gazebo e l’altro in cerca di qualcosa o di qualcuno che ci faccia una proposta decente.

    Quel mio giro mi ha dato spunto per parlare delle agenzie di viaggio in particolare. Ascoltavo una coppia che chiedeva un preventivo per un viaggio in Giappone per quindici giorni; naturalmente, il preventivo in fiera non poteva essere compiuto in tutti i suoi dettagli, per cui la risposta degli agenti di viaggi si limitava ad un qualcosa di generico ed alla richiesta di un contatto.

    Notavo altresì che tutti badavano al prezzo del viaggio e non al contenuto dell’offerta. Ecco, proprio da qui vorrei indicare alcune azioni da fare o non fare in casi del genere.

    Vi ricordo che anche il viaggio di nozze è un pacchetto turistico al pari di altre vacanze e che il vostro rapporto con l’agenzia di viaggi è identico a quando prenotate un pullman per una gita di un giorno.
    Ed ancora mi preme sottolineare che, per ogni viaggio venduto, l’agenzia prende una percentuale che voi pagate senza vederla, poiché non sta scritta da nessuna parte.
    In soldoni (e non uso questo termine a caso…), spesso la miglior offerta economica deriva solamente dal ricarico applicato dall’agenzia.
    Non si spiegherebbero altrimenti pacchetti identici del medesimo tour operator offerti a prezzi differenti da agenzie di viaggi differenti.

    Poi va rimarcato che vi sono agenzie di viaggi in franchising – e cioè rappresentanti un marchio – ed agenzie che lavorano in proprio, le quali possono appoggiarsi a più tour operator; dal punto di vista del consumatore, sono preferibili quelle del secondo tipo.

    Ricordiamo anche che nessuna agenzia di viaggi può essere aperta senza la presenza di un direttore tecnico, figura professionale necessaria che mira a garantire la “bontà” dell’agenzia.
    Pertanto, anche all’interno di fiere del settore, assicuratevi sempre di sapere con chi avete a che fare.

    Un ultimo consiglio: sappiate valutare con cura anche il tour operator che vi viene proposto; difatti anche tra questi vi è chi lavora bene e chi male. Prossimamente vi darò ancora utili (spero) consigli in merito.

    Intanto… buon viaggio!

     

    Alberto Burrometo

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  • Telefonia, contributo disattivazione: Agcom e il Codice Civile

    Telefonia, contributo disattivazione: Agcom e il Codice Civile

    TelefoniAnche questa settimana sono costretto a tornare sull’argomento “telefonia”. Molti di voi ci hanno inviato segnalazioni al riguardo e, dando un’occhiata alle statistiche, questo resta uno degli argomenti più gettonati. Mi sono chiesto quale fosse il motivo e poi ho cercato di darmi una risposta che potesse essere convincente. Mi sono reso conto che laddove regna la confusione legislativa regna altrettanta confusione percettiva da parte degli utenti – consumatori.

    E così è nel campo della telefonia.

    In particolare, dobbiamo rimarcare come sia faticoso inculcare nelle persone la nuova nozione di “contributo per disattivazione” al posto del termine “penale per recesso anticipato”. Abbiamo già avuto modo di chiarire che la sostanza – ahinoi – non sta nei nomi delle cose (dimentichiamoci il nomen omen dei latini); la legge Bersani nel 2007 aveva illuso tutti quanti, ma, nei fatti, il contributo di disattivazione è a tutti gli effetti la “vecchia” penale.

    E, come tale, andava abolita. Difatti, bastava recarsi al Co.re.Com.(l’istituto regionale preposto per le conciliazioni in materia telefonica) per chiederne l’annullamento. Dal momento che il Co.re.Com. è stato invaso dalle richieste di conciliazione e che i gestori telefonici perdevano un sacco di quattrini, ecco arrivare la mano santa dell’AGCOM, l’Authority in materia. Con una delibera dell’AGCOM viene accettato il contributo di disattivazione, purché nei limiti della somma di € 40.00.

    In poche parole, il contributo di disattivazione diventa lecito a tutti gli effetti.Va detto però che una direttiva AGCOM non può sostituire il codice civile, indi per cui questo contributo di disattivazione deve:

    1. Essere previsto contrattualmente e cioè conosciuto e sottoscritto dall’utente;
    2. Non dovrebbe essere ammesso qualora un soggetto receda oltre la durata contrattuale che, in genere, resta biennale.

    Un’ultima considerazione mi preme fare circa gli agenti che – porta a porta – vengono a proporvi nuove opportunità per… risparmiare. Orbene, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Un consiglio spassionato: chiedete un facsimile del contratto e leggetevelo con calma; se qualcosa non vi è chiaro, potete sempre contattarci.

    Meglio una mail o una telefonata prima di dover fare cento telefonate e cento mail di reclamo.

     

    Alberto Burrometo

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  • Agenzie immobiliari, foglio visita e caparra confirmatoria

    Agenzie immobiliari, foglio visita e caparra confirmatoria

    Geometra Impazzito di Alberto MarubbiQuesta settimana raccolgo due segnalazioni dei nostri lettori, cercando di trasformarle in buoni ed utili consigli.

    La prima proviene dalla signora Giovanna, la quale mi riferisce di essersi recata presso un’agenzia immobiliare per potere visionare un appartamento che suscitava il suo interesse. Al momento di entrare nell’appartamento, l’agente fa sottoscrivere alla signora un foglio visita con l’esplicazione della percentuale dovuta all’agenzia in caso di affare andato a buon fine (il 4% come provvigione). Successivamente, la signora scopre che l’agenzia non ha l’esclusiva e che un’altra agenzia vende quel medesimo appartamento chiedendo la metà della provvigione. Che fare?

    I punti in questione sono diversi e qui li sintetizzo. Il cd. foglio visita è obbligatorio per legge e ha un duplice scopo: con esso l’agenzia può dimostrare di avere trovato il compratore (e quindi si autotutela) e non lede la legge sulla privacy nei confronti del proprietario dell’appartamento in vendita. Da ultimo, nel foglio visita ci sarà sempre indicata una data: quella data è fondamentale.
    Difatti, tra due agenzie “litiganti” non c’è la terza che gode, ma può godere soltanto quella che per prima ha fatto visionare l’immobile.
    Un’ultima annotazione: sotto i 100.000 € di valore è di prassi che le agenzie chiedano il 4% di provvigione.

    Il secondo caso riguarda la caparra confirmatoria e ce lo sottopone il sig. Mario.
    Egli ci scrive di avere formulato proposta di acquisto di un immobile, con tanto di compromesso e di versamento della caparra confirmatoria. Successivamente, Mario rinuncia all’acquisto dell’immobile ed è perfettamente consapevole che “perde” la somma versata a titolo di caparra confirmatoria. Senonché il venditore veniva a richiedergli anche la restituzione della somma versata all’agenzia immobiliare intervenuta nella conclusione dell’affare.
    Molto sinteticamente, la caparra confirmatoria si può definire, già di per sè, un risarcimento, comprensivo quindi di qualsivoglia onere, financo la provvigione dell’agenzia immobiliare; pertanto, il venditore non può avere più nulla da pretendere.

    In conclusione, vi ricordo sempre una buona regola: informatevi al meglio prima commettere errori grossi come una casa!

     

    Alberto Burrometo

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