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Limitazioni alla vendita di bevande alcoliche: l’ordinanza del Comune

Divieto di vendita di alcool dalle 24 alle 6 per tutte le attività commerciali con superficie di vendita non superiore ai 250 mq


2 Maggio 2012Notizie

Vicoli, Centro Storico di GenovaDal primo gennaio 2012 i titolari di bar, negozi e ristoranti di tutta Italia hanno il potere di scegliere autonomamente quando alzare e abbassare le saracinesche. Fu uno dei primi dictat del decreto Monti promosso con il nomignolo “Salva – Italia”. In quell’occasione Marta Vincenzi dichiarò: «…l’iniziativa deve essere commisurata alle esigenze dei territori, per evitare che certi provvedimenti facciano degenerare situazioni a rischio». Spetta al Sindaco, infatti, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri  indicati dalla Regione, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

La Legge, infatti, ha prescritto agli enti locali l’adeguamento delle proprie disposizioni alla liberalizzazione degli orari concedendo però l’eventuale applicazione di vincoli ritenuti necessari per evitare danno alla sicurezza e garantire la protezione della salute umana.

Detto ciò, seguendo anche le indicazioni delle Associazioni di Categoria, con un’ordinanza il Sindaco ha ufficializzato i vincoli contro l’abuso di bevande alcoliche a Genova, partendo proprio da quel sopracitato paragrafo della Legge in tema di tutela della sicurezza e della salute. Una decisione che, inevitabilmente, ha provocato dissenso fra i commercianti del Centro Storico e non solo…

Così recita il testo dell’ordinanza: “I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza”.

E ancora: “I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato (attività commerciali con una superficie di vendita non superiore a 250 mq n.d.r.) devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.  Ritenuto opportuno prevedere che negli orari di interdizione della vendita e somministrazione di alcolici previsti dalla norma sopra richiamata gli esercenti debbano altresì inibire l’accesso del pubblico alle bevande alcoliche predisponendo idonei sistemi di occultamento delle stesse.”

Viene invece rinviata a successivo Provvedimento la disciplina oraria dei pubblici esercizi diversi dalla somministrazione e di ogni altra tipologia esclusa dall’intervento legislativo di liberalizzazione.

Foto di Diego Arbore

 


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