Poco più di un anno fa, Era Superba aveva lanciato l’allarme: i documenti relativi alla gestione dell’emergenza esterna in caso di incidente rilevante dei grandi impianti industriali della provincia di Genova erano scaduti (all’epoca, a parte uno), e fuori norma. Allargando la ricerca al territorio regionale, però, la situazione sembra ancora peggiore. Secondo il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in Liguria sono presenti 20 impianti industriali considerati a “rischio di incidente rilevante”, cioè che “trattano” prodotti e sostanze in una quantità tale da mettere a repentaglio, in caso di incidente appunto, anche il territorio e le persone prossime agli impianti. Questa classificazione è stata redatta in base al decreto legislativo 344 del 17 agosto 1999, in recepimento delle normative comunitarie, modificato successivamente dal decreto legislativo 48 del 14 marzo 2014, e successivamente dal decreto Legislativo 105 26 giugno 2015, per l’“Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
Oggi di questi impianti solo uno ha un PEE regolare, aggiornato al 2016: per gli altri la documentazione è in fase di aggiornamento o addirittura non è pubblica. Vediamo il dettaglio
In provincia di La Spezia sono tre gli impianti a rischi di incidente rilevante: il deposito di oli minerali di Arcola, il rigassificatore GNL della Baia di Panigagli e la centrale termoelettrica Enel di Spezia. Per quanto riguarda i primi due impianti, il 14 aprile scorso erano presenti sul sito web della Prefettura di La Spezia due PEE risalenti al 2008, e quindi scaduti, fuori legge. Alla richiesta di chiarimenti, gli uffici hanno risposto ringraziandoci della segnalazione, e assicurandoci che in breve tempo avrebbero pubblicato gli aggiornamenti. Detto, fatto: dopo poche ore ecco i nuovi documenti. Qualcosa, però, non torna. Dopo la telefonata, infatti, per quanto riguarda Arcola compare un documento in sostituzione di quello “scaduto” intitolato: “Piano di Emergenza Esterna allo Stabilimento “Deposito di Arcola S.r.l.” aggiornato a seguito dell’esercitazione denominata “Deposito di Arcola2013” svoltasi il 18 settembre 2013” e “Notifica” ai sensi del Decreto Legislativo 105/2015. Il primo documento lascia qualche dubbio, perché, anche se tra le prime pagine si legge che “sostituisce l’edizione 2008, ed è immediatamente operativo”, i riferimenti normativi all’interno del piano si fermano al 2007, quando sappiamo che negli anni successivi la normativa è cambiata, e di molto. Anche la notifica di seguito riportata (che non un PEE ma una descrizione delle caratteristiche dell’impianto) ha riferimenti normativi non aggiornati, cioè che si fermano al 2012. Cosa è successo? Può essere considerata attendibile questa documentazione?
Per quanto riguarda l’impianto di Panigaglia, dopo la nostra telefonata, viene cambiato il titolo al file del PEE, con l’aggiunta di un “in corso di aggiornamento a seguito di esercitazione dicembre 2016”. Una buona notizia, anche se nel decreto legislativo 105 del 2015 si legge che il PEE deve essere aggiornato al massimo ogni tre anni e che “La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti”. Visto che dal 2008 sono passati un po’ di anni, un’esercitazione può bastare?
L’impianto Enel, invece, come dicevamo, è l’unico in tutta la regione che ad oggi ha un PEE in regola, essendo stato redatto nel 2016. Tutto sommato, un bel primato.
Savona
I PEE dei sette impianti savonesi sono un mistero. Sul sito della Prefettura competente non vi è traccia alcuna: abbiamo provato a chiedere direttamente agli uffici, ma abbiamo ricevuto dei “richiamerò” che da più di un mese stiamo ancora aspettando. Di questi documenti non abbiamo trovato traccia. Gli impianti sono per lo più concentrati a Vado Ligure con il Deposito di oli minerali Petrolig srl, lo stabilimento petrolchimico Infineum Italia srl e l’acciaieria Zinox spa. Due sono a Quigliano (il deposito di oli minerali Sarpom srl e la Tirreno Power spa), uno a Legino (deposito di Oli minerali TotalErg spa) e uno ad Albenga (deposito gas liquefatti Liquigas spa). Industrie che almeno in due casi sono concentrate in modo da poter generare un “effetto domino”, come descritto dalla normativa, per cui la pubblicazione dei relativi PEE potrebbe essere fondamentale in caso di incidente. A Vado Ligure vivono circa 8 mila persone, a Quigliano poco più di 7mila: Savona è ha cinque chilometri in linea d’aria, e conta oltre 60mila persone.
La misura del rischio
In Liguria, quindi, si convive con il rischio, ma spesso a nostra insaputa: gli impianti industriali sono una necessità per la nostra società e il nostro mondo economico, ma lo dovrebbe essere anche la tutela delle persone e dell’ambiente. Occorre fare al più presto chiarezza su questa situazione che potrebbe risultare abbastanza “imbarazzante”: cosa succederebbe in caso di incidente? Oggi è meglio non saperlo.
A Lodi un uomo è stato ucciso con un colpo alla schiena a seguito di una rapina in un ristorante. Questo è l’ultimo caso di cronaca a tema legittima difesa che viene riportato dai mass media al fine di veicolare l’attenzione su questo istituto giuridico, già oggetto di riforma ad opera del governo con la legge del 13 febbraio 2006, n. 59.
Non è intenzione di chi scrive prendere una posizione di natura politica (scelta che spetta al legislatore), ma piuttosto fornire strumenti nozionistici necessari alla comprensione di quando la scriminante della legittima difesa può essere invocata nelle ipotesi di omicidio. In altre parole, nella nota vicenda del lodigiano, è giusto invocare la legittima difesa? Nell’analisi che segue ci soffermeremo unicamente sulla cd. legittima difesa domiciliare prevista dal comma 2 dell’art. 52 c.p., in quanto oggetto sicuramente di maggior interesse proprio per la sua attualità e applicazione dei casi riportati dalla cronaca.
Legittima difesa
La legittima difesa prevista dal comma secondo dell’art 52 c.p. scrimina (ovvero il soggetto non è punibile con una sanzione penale) colui che, ad esempio, uccide un ladro che si introduce nella propria abitazione, qualora vi siano alcune condizioni oggettive, che di seguito si spiegano. L’azione difensiva, innanzitutto, deve essere rivolta contro un soggetto che ha commesso una violazione di domicilio. Ciò significa che il ladro si è introdotto nell’abitazione altrui ovvero nel luogo dove viene svolta un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, senza che vi fosse il consenso del soggetto che ha il diritto di escluderlo (l’imprenditore, il commerciante, il professionista).
Il secondo requisito per applicare la scriminante in oggetto è che l’autore della difesa, rectius l’aggredito, abbia posto in essere l’offesa con un arma legittimamente detenuta. A sommesso avviso di chi scrive, questo requisito viene sempre poco evidenziato dalla cronaca giudiziaria, nonostante sia un elemento fondamentale per riconoscere la legittima difesa. È necessario infatti che il soggetto che pone in essere una difesa, ad esempio con una pistola, abbia ottenuto il porto d’armi regolarmente ai fini della difesa personale. Inoltre la norma in esame, a differenza della “legittima difesa classica” prevista dal primo comma dell’art 52 c.p. (ovvero quando l’azione difensiva non avvenga nelle circostanze indicate nell’art. 614 c.p.), non richiede che vi sia un rapporto di proporzione tra difesa e offesa, in quanto ciò si ritiene presunto (elemento che era stato oggetto di forte scontro a seguito dell’introduzione del comma secondo nel 2006, sollevando anche dubbi di natura costituzionale, ad oggi superati).
Pericolo e reazione
Sono due gli ulteriori requisiti previsti dalla norma: il pericolo di un offesa ingiusta e la necessità della reazione. Per quanto concerne il primo requisito, appare pacifico, sempre nel caso del ladro che entra in un esercizio commerciale ovvero in un abitazione, che vi sia il requisito del pericolo di un offesa ingiusta in quanto l’offesa si identifica con l’aggressione all’appartamento o al negozio della vittima assalito dal ladro.
La necessità invece dell’intervento comporta qualche valutazione ulteriore, in quanto deve essere valutata l’inevitabilità della condotta e dell’uso dell’arma, come unica condotta possibile, non essendovi un altra condotta alternativa lecita o comunque meno lesiva. Sempre per riportare queste nozioni al caso concreto, bisogna verificare se il proprietario del negozio o dell’appartamento assalito dal ladro, ha usato l’arma in quanto unica condotta possibile.
Ma non è tutto, affinché venga riconosciuta la legittima difesa in ipotesi di omicidio dalla Corte d’Assise (organo competente a giudicare tale reato), è necessario altresì che l’aggressore persista nella propria condotta (tecnicamente, non vi sia desistenza) e che vi sia un pericolo di aggressione perl’aggredito. Se per la desistenza non vi sono problemi interpretativi, sul pericolo di aggressione, è bene fare una precisazione. Il pericolo di aggressione deve essere identificato in una probabilità che vi sia un evento lesivo, quale evento morte ovvero lesioni nei confronti dell’aggredito. L’aggredito pertanto deve valutare se vi sia un pericolo per la propria incolumità (pericolo imminente) e a quella dei suoi familiari.
Giustizia
Orbene, il ladro, introdotto nell’esercizio commerciale o in casa, avrebbe con ogni probabilità, con rilevante possibilità, aggredito beni quali incolumità fisica e la vita dell’aggredito e dei suoi familiari? Ed è su questo elemento che si gioca la partita nelle aule di giustizia.
Perché non è sufficiente la mera convinzione dell’aggredito di trovarsi in una situazione di pericolo, ma è necessario che vi siano degli elementi oggettivi e concreti che lo hanno portato a ritenere con rilevante possibilità che ci sarebbe stata un aggressione all’incolumità fisica. Ad esempio, il numero dei ladri o le armi in loro possesso. Noi avvocati, nel difendere i nostri clienti abbiamo sempre il paracadute dell’eccesso colposo nella causa di giustificazione ex art 55 c.p., che in buona sostanza trasforma l’omicidio volontario in omicidio colposo, con la conseguente e consistente diminuzione di pena.
Ma qui la questione è un’altra: capire se scriminare la condotta dell’aggredito per la sussistenza della legittima difesa, che verrà riconosciuta solo se vi sono tutti i requisiti prima elencati. Non è dato sapere se vi saranno nuove modifiche legislative alla legittima difesa, tali da ampliare le maglie dell’art 52 c.p., anche in seguito all’incontro del 25 aprile scorso promosso dalla Lega nord a Verona, al quale ha partecipato anche l’assessore allo sviluppo economico della giunta Toti, Edoardo Rixi.
L’arte di strada è un valore aggiunto per una città che vuole dirsi turistica e, soprattutto, che, come Genova, ambisce a diventare, a livello europeo, un attrattivo polo culturale; ma non solo: quanto “benessere” regala “inciampare” nell’esibizione di un talento artistico durante l’ora d’aria tra il caffè e il ritorno in ufficio? Comune di Genova sembra essersene accorto, ed ha redatto la bozza di un nuovo “Regolamento dell’Arte di Strada”, oggi in discussione in commissione riunita Affari Istituzionali e Generali e Promozione della Città.
«Dovevamo aggiornare il precedente regolamento – spiega l’assessore alla Legalità e Diritti Elena Fiorini – per valorizzare questo fenomeno, cercando di venire incontro ai cittadini e ai commercianti, ma anche aiutare la polizia municipale a svolgere la propria attività di controllo in maniera più chiara».
La bozza del regolamento, consultabile on-line sul sito del Comune di Genova, presenta diverse novità, e nei fatti inquadra meglio il fenomeno dei cosiddetti “Buskers”, la parola inglese che indica chi in strada esibisce, e condivide, la propria arte.
Le novità
Il precedente regolamento, datato 2004, non è mai stato completato in tutte le sue parti, lasciando ampi spazi di discrezionalità, e quindi di potenziale “scontro” tra la ruvida mentalità tipicamente genovese e l’estro artistico, soprattutto dei “foresti”.
Diverse sono le novità introdotte dal nuovo testo. In primis lo spazio pubblico occupato temporaneamente senza oneri di sorta passa da 2 metri quadrati a 10. Le possibilità di esibirsi spazieranno su tutto il territorio comunale, ampliando quindi la potenziale offerta a tutti quei luoghi non prettamente “turistici”, limite che in precedenza comprendeva “solamente” Porto Antico, Centro Storico, Corso Italia e Boccadasse, Passeggiata Anita Garibaldi, Lungo Mare di Pegli, isole pedonali e parchi pubblici. Introdotto però il limite di 30 metri di distanza da rispettare per le strutture sanitarie, e le scuole e biblioteca durante gli orario di apertura. Limite di trenta metri che deve essere rispettato anche come distanza tra un artista e l’altro durante le loro esibizioni.
Orari: lo svolgimento dell’attività degli artisti di strada sarà consentita entro due diverse fasce orarie; le performance che non producono emissioni sonore potranno avere luogo in qualsiasi giorno dell’anno dalle ore 09.00 alle ore 23.00, mentre le performance che producono emissioni sonore potranno avere luogo dalle ore 10.00 alle ore 22.00 in qualsiasi giorno dell’anno. L’esibizione non potrà superare i 60 minuti, allestimento escluso, e non potrà essere superiore a 60 minuti intercorrenti fra lo scoccare esatto di un’ora e quella successiva.
Ovviamente le performance artistiche sono intese senza fini di lucro, e quindi è consentito solamente il passaggio “a cappello” tra il pubblico, senza alcun tipo di richiesta di pagamento. Per gli spettacoli che prevedono l’utilizzo del fuoco, dovranno essere presenti almeno un estintore, teli ignifughi e dovrà essere garantita la distanza di almeno 5 metri dal pubblico. Per i “madonnari” invece è fatto obbligo l’utilizzo di colorazioni lavabili dall’acqua piovana e l’utilizzo di prodotti non inquinanti. Rimane il divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie, nemmeno per la mera esibizione.
Possibili criticità
Il nuovo regolamento introduce il concetto di aree di particolare interesse: la Giunta potrà individuare, con atto motivato, spazi considerati di particolare interesse; per queste aree, stando al testo, sarà predisposto un sistema di prenotazione on-line dedicato agli artisti, gestito dal Comune stesso. Proprio si questo punto si sono sviluppate le uniche critiche a quanto “pensato” dall’amministrazione: non è ancora chiaro come sarà gestita la prenotazione, le modalità e le “quantità”. Per gli artisti non genovesi, inoltre, questo sistema potrebbe essere penalizzante. «Su questo punto occorre fare chiarezza – afferma Tatyana Zakharova, volto noto dell’arte di strada genovese, presente in aula come rappresentante di Uga, Unione Giovani Artisti, associazione che ha seguito la stesura del testo – perché potrebbe non funzionare o essere motivo di “monopolio” da parte di alcuni».
Un passo avanti
Questo testo, comunque, segna senza dubbio un passo avanti: nero su bianco Comune di Genova sancisce l’importanza degli artisti di strada, riconoscendone il valore aggiunto in termini culturali e di attrattiva turistica; «Siamo contenti di questo passaggio – commenta il giovane chitarrista Rodolfo Bignardi, a margine dei lavori in Sala Rossa – un passaggio comunque non scontato»; «Bisogna ancora capire come sarà organizzato il discorso delle prenotazioni – chiarisce Lucilla Meola, cantante e chitarrista – perché è un meccanismo che potrebbe essere poco funzionale, gli artisti di strada ne hanno sempre fatto a meno, in qualche modo». Comunque, le norme previste, in qualche modo allargano le potenzialità di questa modalità espressiva sempre più “esplorata” anche da artisti “di fama” e di talento già riconosciuto. Passato in commissione, il nuovo regolamento dovrà essere approvato dal Consiglio comunale. La primavera è alle porte, e la città si prepara ad accogliere i tutti i germogli che il vento dell’arte generosamente porterà nelle nostre strade.
Greenpeace and MSF – Lesvos, Greece, foto di Alessandro Penso
Con la notizia del parziale trasferimento dei migranti ospitati nei padiglioni della Fiera di Genova, notizia che arriva a poche ore dalla bocciatura della proposta di Anci della distribuzione per aree omogenee, torna sotto i riflettori il problema della gestione dell’accoglienza, che anche per i primi mesi di quest’anno, deve fare i conti con un flusso migratorio in aumento. Il sistema italiano si sta muovendo in maniera emergenziale, portando all’esasperazione situazioni precarie, come quella relativa al centro allestito nei padiglioni della Fiera del Mare, e gestito dalla Croce Rossa: scarse condizioni igenico-sanitarie sono denunciate da alcune associazioni umanitarie, mentre decine di persone provenienti da paesi africani e asiatici sono letteralmente “parcheggiate”, in una attesa che sembra senza fine. Da Roma arriva un disegno di legge che potrebbe riformare fortemente il procedimento giuridico per la richiesta di protezione internazionale, velocizzando le pratiche: una “riforma” fortemente contestata dall’Associazione Nazionale Magistrati, che denuncia l’incompatibilità con la Carta Europea dei Diritti dell’Uomo.
La situazione presso il centro di accoglienza della Fiera del Mare, centro che dovrebbe essere ridotto nelle prossime ore, con uno spostamento parziale dal padiglione D al padiglione C, per fare spazio alla Fiera Primavera, rende le proporzioni del problema accoglienza su scala nazionale, prima ancora che genovese: «Ci troviamo in questo centro chi da 3 mesi e chi da 2 mesi. Non riceviamo pocket money e quindi molti di noi non sentono i propri cari da tempo – ci raccontano alcuni ospiti della struttura – Ci laviamo con l’acqua fredda e non c’è riscaldamento. Alcuni di noi non hanno abbigliamento adeguato, né scarpe né giacche. Le condizioni di salute di alcuni non sono buone e non riceviamo adeguata assistenza sanitaria. Non abbiamo fatto la domanda d’asilo, non abbiamo informazioni e notizie sul nostro futuro». Con queste parole i migranti denunciano la situazione in cui si trovano. A dar loro voce è l’Associazione 3 Febbraio, in una lettera aperta, firmata da 150 degli ospiti della Fiera, e pubblicata il 13 febbraio scorso. Ma non solo: sempre secondo quanto raccolto dall’associazione, ai migranti sarebbe stato intimato di non allontanarsi dalla struttura, pena l’arresto. Mauro Musa, Presidente del Comitato di Genova dell’Associazione, racconta i momenti di tensione che si sono verificati durante una conferenza stampa organizzata davanti al centro, lo scorso 13 febbraio: «Alcuni operatori della Croce Rossa hanno chiesto alla Polizia di allontanarci. La richiesta, però, non è stata ripetuta davanti alla telecamera della RAI, quando i volontari sono tornati indietro con i giornalisti. Successivamente – continua Musa – un’auto presumibilmente guidata da un dirigente della Croce Rossa, ci ha quasi investito, per poi insultarci. Inoltre, successivamente alcuni ragazzi, che avevano parlato davanti alle telecamere della Rai, sono stati controllati e interrogati».
Andrea Migone, presidente del Comitato Locale della Croce Rossa di Genova non è d’accordo con le proteste: le mancanze della struttura sono dovute al suo carattere di provvisorietà. In un’intervista rilasciata a Era Superba ha sottolineato che si tratta solo di «un centro di transito, un punto di appoggio». Tuttavia, vengono smentite tutte le accuse portate avanti dall’Associazione 3 Febbraio: «Ogni cosa detta è fuoriviata. Anche le testate importanti dicono cose non veritiere: c’è l’acqua calda (anche se i boiler hanno una capienza limitata), ci sono lenzuola, un catering che fornisce tre pasti al giorno e lezioni di italiano impartite dalla Curia.Si cerca di dargli ciò che gli si può dare – conclude – non mi interessa il discorso legale, rimango fuori. Io aiuto chiunque». Una dichiarazione che, però, appare in contrasto con quanto affermato a proposito delle proteste: «Non conosco l’Associazione. Loro non sanno le cose, parlano per fomentare le proteste. Sono tutte illazioni, procederemo per via legale».
Non è ancora chiaro dove verranno spostati i migranti che si trovano in questo momento alla Fiera: un centinaio troverà sistemazione fino a fine maggio nel paglione C, mentre gli altri saranno smistati in altri centri individuati su base regionale. Una situazione che, visti i recenti “dissapori” tra Comuni sulla gestione dell’accoglienza, rischia di diventare esplosiva, soprattutto a livello politico.
Il Disegno di legge del Governo
Il Disegno di legge proposto dal governo Gentiloni, “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché misure per il contrasto dell’immigrazione illegale” è la risposta dell’esecutivo al continuo protrarsi di una “emergenza” senza fine. È questo il progetto che il Governo ha proposto per risolvere l’emergenza degli sbarchi sul territorio nazionale e che al momento è al vaglio delle Camere. Secondo il premier Paolo Gentiloni, queste sono «norme che attrezzano il Paese alle nuove sfide».
Gentiloni ha dichiarato che l’obiettivo del disegno di legge è «trasformare sempre più i flussi migratori da fenomeno irregolare a regolare, in cui non si mette a rischio la vita ma si arriva in modo sicuro nel nostro Paese in misura controllata». Tuttavia la pratica dei rimpatri forzati non sembra rispondere a questa esigenza. Anche il Ministro dell’Interno Marco Minniti ha affermato che si tratta di «un nuovo modello di accoglienza», ma nei fatti la strategia sembra essere quella predisporre un sistema permanente per rimandare indietro chi arriva nel nostro Paese e non riceve lo status di rifugiato.
La parte più delicata del disegno di legge è quella che prevede il taglio dei tempi di esame per le richieste di asilo. La misura che più delle altre snellisce il procedimento per l’analisi delle richieste di asilo è l’abolizione del secondo grado di giudizio. I dinieghi saranno impugnabili solo in Cassazione. La proposta ha sollevato dure critiche da parte dell’Associazione Nazionale Magistrati, che in un comunicato stampa sottolinea come: «Appare fortemente dubbia la compatibilità con l’articolo 6 Carta Europea dei Diritti dell’Uomo di una disciplina che, contemporaneamente, escluda la pubblicità dell’udienza in primo grado e abolisca il secondo grado di merito». L’eliminazione del secondo grado di giudizio, soprattutto in materia di diritti fondamentali, quale il diritto alla protezione internazionale, secondo l’Anm non è coerente con il nostro quadro processuale «si tratta di una scelta obiettivamente disarmonica, ai limiti dell’irragionevolezza». La critica mossa dall’Associazione Nazionale Magistrati non è solo di carattere teorico, ma anche pratico: «non potrà che scardinare l’intera programmazione del lavoro della Suprema Corte», che sarà caricata di una mole di lavoro maggiore.
L’avvocato penalista Alessandro Gorla, ha commentato con queste parole il disegno di legge: «E’ sufficiente richiamare quanto acutamente osservato dall’Associazione Nazionale Magistrati, ovvero che, se il testo venisse approvato, avremmo un sistema giudiziario in cui è garantita maggior tutela a un tizio che abbia preso una multa per divieto di sosta che a una persona che stia invocando la protezione internazionale per timore di persecuzione nel proprio paese di origine. E’ pura discriminazione su base etnica».
I conti non tornano
Le decisioni prese dalle amministrazioni locali e da Roma, non sembrano essere compatibili con le dimensioni del fenomeno, oramai strutturale: nel 2017 sono già arrivate 9 mila 500 persone, il 50% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Con questa legge il Governo prevede l’apertura di 13 Centri per il rimpatrio (Cpr) capaci di “ospitare” ognuno ogni anno 9 mila persone, ma stando ai numeri, se i flussi non si ridimensioneranno, per ogni centro dovrebbero “passare” almeno 13 mila e 500 migranti. Sono queste le dimensioni dell’immenso “Gioco dell’Oca” che ci stiamo preparando a giocare. Ancora una volta.
A causa dei frequenti (purtroppo) fenomeni di violenza sulle donne, si è nostro malgrado reso sempre più necessario l’intervento del legislatore, che tramite lo strumento della decretazione d’urgenza, ha apportato una serie di doverose e sostanziali modifiche al codice penale. In particolare mi riferisco al decreto legge del 14 agosto 2013 nr.92 convertito in legge 10 ottobre 2013 nr. 119, conosciuto comunemente come legge sul femminicidio.
Questa spinta alla modifica legislativa è avvenuta non solo in risposta alle vicende di cronaca e di allarme sociale, ma altresì grazie alla ratifica da parte dell’Italia della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro le violenze nei confronti delle donne e violenza domestica (legge nr.77 del 2013).
Prima di analizzare nel dettaglio le modifiche della legge sostanziale, appare opportuno capire che cosa sia il femminicidio, non solo sotto il profilo giuridico ma altresì come fenomeno sociologico partendo da un dato di non poco momento: non esiste, anche in seguito alla modifica legislativa, alcuna definizione giuridica per questa tipologia di crimine. Detto termine invero, è stato prima mutuato dalla letteratura criminologica, per divenire poi utilizzata nel linguaggio comune.
Svolta questa premessa, volta a chiarire fin da subito che nel nostro sistema penale non esista il delitto di femminicidio (così come, a dire il vero, non esiste in nessun altro paese del civil law), analizziamo questa fattispecie. Per femminicidio deve intendersi non solo la donna vittima di omicidio, ma soprattutto, e sono le situazioni più comuni, le vicende sociali genericamente intese che vedono coinvolte le donne come vittima di violenza. Si parla di femminicidio nella letteratura criminologica ogni qual volta vi sia una forma di aggressione, fisica o verbale, di discriminazione, nei confronti della donna, ovvero nel contesto famigliare lavorativo, nonché in ogni ambito della vita di relazione.
Alcuni dati nazionali (fonte Istat aggiornata a giugno 2015) dai quali si comprende la portata del fenomeno e le forme in cui si manifesta:
6 milioni e 788 mila donne hanno subito nel corso della propria vita una violenza fisica o sessuale di cui il 12,3% attraverso minaccia di violenza fisica, 11,5% aggressioni come spinte tirate per i capelli, 15,6% molestie fisiche e sessuali;
31,5% delle donne che hanno subito violenza tra i 16 e i 60 anni;
12% di queste donne non ha denunciato la violenza subita.
Questi dati hanno inevitabilmente portato, unitamente alle spinte di derivazione comunitaria e internazionale, alle modifiche del codice penale da prima con la legge del 2013 e da ultimo con il d.lgs. 19 gennaio 2017 nr.6.
Il codice penale ad oggi prevede delle aggravanti all’omicidio tout court ex art 575 c.p. e in particolare :
art 576n. 5:se il delitto di omicidio è uno commesso in occasione dei reati quali i maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale (art 572 e 609 bis ss)
art. 576 n. 5.1 se il delitto di omicidio è stato commesso dall’autore del delitto di atti persecutori ex art 612 bis c.p.
Questa scelta politico-criminale, di aver previsto delle mere aggravanti e non uno specifico delitto nella legge sostanziale, è condivisibile alla luce dei principi costituzionali vigenti nel nostro sistema giuridico. Mi riferisco specificatamente al principio di uguaglianza e ragionevolezza ex art 3 Cost: non sarebbe infatti corretto, non solo sotto ilprofilo sostanziale ma altresì sanzionatorio dare dignità giuridica al solo omicidio di un essere umano di sesso femminile e non di sesso maschile.
I primi effetti delle modifiche legislative si possono già cogliere da un primo dato importante: il femminicidio è in calo. Certo è che dovrebbero essere solo casi isolati, ma non è ancora così. La strada è ancora lunga.
Ad inizio giornata, molti di noi, nell’aprire la propria casella di posta elettronica capita di notaremail con il seguente seguente contenuto: “vuoi guadagnare 2000 euro al mese comodamente da casa tua? Se sei interessato/a rispondi a questa mail”, oppure “abbiamo tentato di recapitarleuna spedizione al suo indirizzo. Prego contattarci in orari di ufficio al numero 89.988.0868 per una nuova consegna”.
Se non fossi un avvocato penalista,probabilmente risponderei. “L’uomo delle strada” invero non sa che questa mail è inviata dal phisher, colui che tenta di “pescare” dati ovvero è alla ricerca del financial manager. Vi starete chiedendo chi sono questi soggetti.
E’ opportuno preliminarmente un breve inquadramento del fenomeno che ci si accinge a spiegare. Lo sviluppo delle tecnologie digitali ha aperto la strada a diverse nuove fattispecie di reato, prima sconosciute dal nostro legislatore sennonché, come ogni fenomeno sociale ed economico, ha portato alla nascita di nuove esigenze di regolamentazione giuridica. Il Codice Penale è stato novellato mediante l’inserimento di molte nuove fattispecie di reato ed anche la Giurisprudenza della Corte di Cassazione è sempre più spesso portata ad esprimersi in materia di reati informatici e non solo. Il Phishing, reato di nuova generazione non ancora compiutamente disciplinato dalla normativa italiana, è stato oggetto di molti studi, non solo giuridici ma anche sociologici, volti a comprendere questo fenomeno sempre più vasto.
Il phishing è una tecnica di social engineering, ossia una metodologia di comportamento sociale indirizzata a estorcere informazioni personali e riservate oppure abitudini e stili di vita. L’etimologia rivela un’origine incerta, poiché essa deriverebbe dall’unione delle parole “harvesting”, “raccolta”, con “password”, oppure con “password” e “fishing” o, ancora, quest’ultima con “phreaking”.
Ritornando all’esempio iniziale, chi sono quindi i soggetti che inviano le mail? E soprattutto che cosa cercano? Con il phishing attack (l’invio di mail),l’utente è indotto a fornire dati o informazioni personali, riguardanti nella massima parte le credenziali di autenticazione per l’accesso ad aree informatiche esclusive o a servizi finanziari o bancari on line, i numeri di carte di credito e di pagamento, gli identificativi per ottenere l’accesso a siti di diverso genere, gli userid e le password di accesso diretto alla movimentazione di conti correnti bancari.
Le e-mail di phishing, spedite ad un numero imprecisato di ignari correntisti bancari e che sembrano apparentemente provenire da enti, istituti di credito o società che forniscono servizi a mezzo internet, contengono una serie di messaggi, immagini e informazioni che ricordano alla perfezione sia la veste grafica del messaggio di posta elettronica dell’ente o della banca, sia il linguaggio di una comunicazione standard. Tutto questo viene fatto al fine di influenzare la psicologia dell’utente ed indurlo, così, a seguire il link indicato nel messaggio di posta elettronica per fare in modo che si connetta non alla pagina web legata a quell’istituto di cui si legge nell’ e-mail, ma ad una di un sito web creato ad arte per consentire al phisher di sottrarre e di memorizzare le informazioni fornite dagli inconsapevoli utenti, i quali inseriranno così i loro dati riservati nei form predisposti dall’agente.
Il phisher dunque cosa fa per porre in essere il reato? Ecco i passaggi che portano al furto di dati identificati e riservati, con l’unico scopo, in un secondo momento, di aggredire il patrimonio della vittima che ha ricevuto le mail.
a) Invio di un messaggio di posta elettronica contenente il link di indirizzamento alla pagina web non autentica, diretto ad indurre un soggetto utente o fruitore di un servizio on line a rivelare informazioni personali;
b) Raccolta dei dati riservati del soggetto utente o fruitore del servizio on line tramite tale sito, oppure attraverso un form contenente le stringhe corrispondenti alle informazioni personali richieste;
c) Utilizzo delle informazioni raccolte per accedere abusivamente ai servizi on line, o per utilizzare indebitamente carte di credito, realizzando un ingiusto profitto.
Una volta che il phisher si è impossessato delle credenziali, nasce il problema di come riscuotere le somme: viene effettuata così la richiesta, nella maggior parte dei casi diffusa da messaggi di posta elettronica provenienti da non meglio identificate società estere, di “collaborazione” indirizzata a soggetti terzi, i c.d. financial manager.
Questi soggetti, aprono dietro compenso un conto corrente nello stesso Paese delle vittime di phishing, oppure ne utilizzano uno già aperto, sul quale il phisher effettuerà i bonifici on line. Questi soggetti vengono scelti attraverso migliaia di mail spedite: al soggetto terzo si offre un’opportunità di lavoro, poiché egli deve solo possedere un computer collegato in rete. Quello che deve fare il financial manager è trasferire piccole somme di denaro dal suo conto corrente a quello di un terzo beneficiario. Infine, il financial manager preleverà dal suo conto corrente la somma che gli è stata accreditata dal phisher, ne ricaverà la propria provvigione ed il resto verrà trasferito ad un terzo beneficiario, attraverso i servizi di money transfer, che rendono difficilmente tracciabile il denaro trasferito. Questa fase è necessaria perché al phisher, spesso straniero, non è consentito effettuare bonifici all’estero, senza essere autorizzato dalla banca.
Queste le tecniche del phisher e le sue modalità di azione. Ma quale sanzione penale prevede il nostro ordinamento? Come detto in Italia non esiste una normativa specifica sul phishing, ma le varie fasi dell’attacco, poc’anzi descritte, trovano una copertura legislativa nel nostro sistema penale, con l’utilizzo di diverse fattispecie. Innanzitutto la condotta del phisher viene punita grazie alla previsione del reato di cui all’art. 494 c.p..(sostituzione di persona), ovvero induzione in errore della persona offesa, sostituendosi illegittimamente al raggirato. Successivamente, nella fase di raccolta dati, si applica l’art. 615 quater c.p., che punisce la condotta di chi detenzione abusivamente i codici di accesso a sistemi informatici). Nella terza fase ovvero l’accesso abusivo e il conseguimento profitto, si applicherà l’art. 615 ter c.p. (accesso abusivo di un sistema informatico), allorquando vengono utilizzati i dati “pescati” che permettono l’accesso alle informazioni riservate. Anche il financial manager risponde per la condotta tenuta, in concorso con il phisher nel reato di cui all’art. 640 c.p. oppure di un autonomo titolo di reato, in ipotesi ricettazione (art. 648 c.p.) o riciclaggio (art. 648 bis c.p.).
Appare chiaro che la normativa italiana non si sia ancora adeguata al fenomeno dilagante del phishing, o in generale delle evoluzioni digitali, ma i Giudici, come spesso accade, sono usciti dall’imbarazzo dettato dalla lacuna normativa con l’utilizzo delle norme penali sopra citate.
La materia delle sostanze stupefacenti è sempre stata oggetto di forte interesse da parte dell’opinione pubblica e materia di dibattito della politica: è di pochi giorni fa la notizia che il disegno di legge n. 3235, proposto da Roberto Giacchetti, PD, “Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati”, sia stato “rispedito” al mittente. L’iniziativa parlamentare era stata presentata il 16 luglio 2016, poi passata all’esame dell’assemblea della Camera e infine in data 6 ottobre u.s. è stata rinviata dall’assemblea in Commissione riunite II Giustizia e XII Affari Sociali, essendo stati presentati addirittura 1555 emendamenti. Questa tematica d’altronde è sempre stata oggetto di scontri parlamentari; sono infatti vivi nella mente di ognuno di noi le posizioni del partito radicale sulla liberalizzazione delle cd. droghe leggere che hanno poi portato nella primavera del 1993 gli elettori italiani a pronunciarsi sul referendum abrogativo proposto dal questo partito. Fallito questo tentativo – non era stato raggiunto il quorum – il legislatore è intervenuto sulla materia, introducendo numerose modifiche della disciplina regolatrice. Un importante cambiamento normativo è avvenuto nel 2006 con la legge Fini-Giovanardi – che ha modificato la legge precedente – cd. Iervolino-Vassalli, facendo venir meno, sotto il profilo sanzionatorio, la differenza tra droghe leggere e pesanti.
Nello specifico, per tutte le condotte descritte dall’art. 73 Testo unico stupefacenti (T.U. 309/90), ad esempio la vendita, la cessione, la distribuzione, la detenzione di sostanza stupefacente, la norma prevedeva una pena della reclusione tra un minimo di 6 anni ad un massimo di 20 anni, oltre un’ingente pena pecuniaria, sia che si trattasse di cannabis o cocaina. Le piazze si sono riempite, i partiti schierati, e i giornali hanno riportato per mesi la notizia Il lungo dibattito sociologico e politico ha portato ad un secondo e rivoluzionario, cambiamento della materia, questa volta ad opera del massimo Giudice, la Corte Costituzionale che, con una storica sentenza, ha fatto rivivere la disciplina precedente al 2006, con la differenziazione tra droghe leggere e pesanti. Pertanto, chi frequenta le aule di giustizia si è trovato improvvisamente, con buona pace degli imputati, a difendere i propri clienti (a titolo esemplificativo per la detenzione di sostanza stupefacente di tipo cannabis), non più da una pena tra i 6 anni e i 20 anni, ma una pena ben più mite, compresa tra i 2 e i 6 anni. Una precisazione è d’obbligo. Nelle ipotesi in cui la qualità (da riferirsi al principio attivo della sostanza drogante) o la quantità di sostanza stupefacente sia di lieve quantità, la pena della reclusione è ricompresa tra i 6 mesi e i 4 anni.
Senza entrare nel tecnicismo della materia, è chiaro che questo cambiamento abbia generato delle conseguenze, specialmente per tutti quei soggetti che, ormai condannati, furono sanzionati in maniera decisamente più severa. Inevitabili sono state diverse le richieste al Giudice dell’Esecuzione di “riapertura” dei procedimenti, al fine di ottenere un giudizio in base alla nuova pena, non più compresa tra 6 e 20 anni. Ad oggi, pertanto, secondo la disciplina vigente, la cannabis, o tutte le droghe ad essa equiparate, purché ricomprese tra le droghe cd. leggere (il T.U. fa rinvio a tabelle ministeriali che stabiliscono le differenze tra droga leggera o pesante) rientra nella fattispecie per cui sono previste le nuove pene.
Quando il consumo di cannabis non è reato
Un aspetto giuridicamente rilevante, oggetto anche di interesse dell’opinione pubblica, anche per le ovvie ricadute pratiche, è se esistano casi in cui il consumo di sostanza stupefacente non costituisca reato. La risposta è affermativa e si configura in due diverse tipologie di utilizzo, differenti tra loro: l’uso personale e l’uso di gruppo. Partiamo da questa ultima ipotesi, di creazione giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, utilizzando un classico esempio di scuola. Un gruppo di amici decide il sabato sera, durante una festa, di fare uso di sostanze stupefacenti tipo marijuana, ma solo uno di questi si reca a comprare la sostanza stupefacente. Durante il trasferimento verso il luogo della festa viene fermato per un controllo e le autorità di polizia scoprono la detenzione di sostanza stupefacente, che, come detto, integra un ipotesi di reato (droga leggera ex art 73 comma 1 punita con la pena da 2 a 6 anni, ovvero da 6 mesi a 4 anni nelle ipotesi di lieve quantità).
Sul punto la Corte di Cassazione nel 2013 si è pronunciata con una sentenza, che potremmo definire storica, con ha sancito che la condotta non è penalmente rilevante, ma diversamente integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75, stesso D.P.R., sempre che vi siano alcuni condizioni, ed in particolare che: l’acquirente sia uno degli assuntori, che l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo, che sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto. Pertanto, ritornando all’esempio, è necessario che ci sia non solo un accordo precedente tra gli amici in merito all’assunzione della marijuana, ma altresì sull’acquisto della sostanza drogante. Non solo. Tutti gli amici devono aver versato la loro somma di denaro volta all’acquisto della sostanza stupefacente. In caso contrario, l’amico che si è recato a comprare la droga sarà sottoposto a procedimento penale.
Passiamo all’ultima ipotesi: l’uso personale. Anche in tale circostanza è esclusa la rilevanza penale in quanto non è considerato fattispecie di reato ma illecito amministrativo: la legge ammette questa possibilità (cfr. art 75 comma 1 bis ai fini dell’accertamento se l’uso sia da considerarsi esclusivamente personale). Attenzione però: a questa condotta seguono alcune sanzioni amministrative di rilevante impatto per il soggetto, quali la sospensione della patente di guida, la sospensione della licenza di porto d’armi ovvero del passaporto.
Il nuovo regolamento per le delibere di inziativa popolare è entrato in vigore in questi giorni; una norma transitoria ha permesso di “recuperare” i tre quesiti presentati a inizio estate, poi respinti per mancanza della legislazione comunale in materia. Ora, i testi potrebbero arrivare in Sala Rossa a metà dicembre, anche se è molto probabile che venga valicato il nuovo anno. Dopo diversi passaggi in commissione, il testo del nuovo “Regolamento sulle procedure per le proposte di deliberazione di iniziativa popolare” è stato approvato dal Consiglio comunale il 4 ottobre. Stando ai tempi di pubblicazione fissati dalla legge, nei fatti, questo testo è entrato in vigore lo scorso 25 ottobre, colmando, in questo modo, quella grave lacuna messa in luce dal respingimento delle tre proposte presentate dai cittadini ad inizio estate. Come è noto, infatti, nonostante esista una normativa italiana che delega ai singoli Comuni di predisporre un percorso legislativo per accogliere le proposte popolari, il Comune di Genova non si era mai dotato di alcun dispositivo in merito. Il motivo? Non era mai servito, visto che non era mai stata proposta alcune deliberazione.
La discussione in Commissione è stata approfondita e non sempre semplice, e solo dopo alcuni passaggi si è arrivati ad un testo: se n’è fatto carico il presidente del Consiglio comunale, Giorgio Guerello, che ha predisposto un regolamento ispirandosi a quelli già approvati in altre municipalità del paese. In aula, il testo è stato approvato con larga maggioranza. Durante il dibattito consigliare, si è cercato il modo di recuperare le tre proposte respinte per mancanza di legge: alla fine si è optato per una norma transitoria ad hoc, che ha rimesso i testi in gioco.
Le tre proposte recuperate
Ad oggi, quindi, le proposte di delibera di iniziativa popolare presentate ad inizio luglio, sono nella fase dell’istruttoria da parte della segreteria generale del Comune di Genova. Se saranno ammesse, entro 20 giorni dovranno essere esaminate dalla commissioni consiliari competenti per materia, per poi essere successivamente portate all’assemblea. Difficilmente, quindi, si arriverà al voto finale entro la fine di quest’anno.
Le tre proposte affrontano argomenti molti delicati: trasparenza, diritti e partecipazione sono il fulcro del primo testo, che sostanzialmente chiede di rendere la rendicontazione della macchina comunale più accessibile e di stabilire “nuovi” minimi diritti per ogni abitante (quote di verde, attrezzature sportive, spiagge libere, trasporto pubblico). La seconda proposta punta a inserire un passaggio di consultazione popolare per quanto riguarda le privatizzazioni dei servizi pubblici locali. Un tentativo in “zona Cesarini” viste le recenti dismissioni di Amiu e le condizioni in cui versa Amt. L’ultimo testo, invece, si rifà al referendum sull’acqua pubblica del 2011: svincolare la distribuzione idrica dalle logiche del mercato, e quindi dal profitto dei privati, attraverso vincoli di ridistribuzione degli incassi delle utenze in investimenti, manutenzioni e freno alle tariffe.
La procedura del nuovo regolamento
Argomenti, quindi, decisamente ficcanti per quanto riguarda la gestione della “cosa pubblica” declinata al livello comunale. Stando al nuovo regolamento, la procedura è abbastanza semplice, ma non priva di ostacoli: i cittadini consegnano il testo (sottoscritto da almeno 200 persone, rappresentate da un referente) al presidente del Consiglio comunale, che lo trasmette alla segreteria generale per una verifica di conformità; una volta superata può partire la raccolta firme, che deve arrivare ad almeno 2000 sottoscriventi. Per le tre proposte questa fase è stata considerata già completata. Consegnate le firme, i testi vengono riportati alla segreteria generale che procede con l’istruttoria, per verificare le regolarità procedurali. Passato questo esame, la proposta arriva al sindaco e all’assessore di riferimento e viene presentata e discussa in Commissione competente per materia.
Durante il dibattito, così in Commissione come in aula consiliare, possono essere introdotte delle modifiche o degli adattamenti; con questo meccanismo il Consiglio comunale, organo direttamente eletto dal popolo, ha mantenuto le sue prerogative. Ai cittadini rimane l’iniziativa legislativa, che di questi tempo, però, non è poca cosa.
Quanti di noi si sono svegliati nei fine settimana e, una volta accesa la televisione, la radio, oppure lette le cronache dei quotidiani, hanno avuto notizia delle cosiddette stragi del sabato sera? Chi non ha memoria degli incidenti causati dai pirati della strada che uccidono e scappano, impedendo così di dare un volto al colpevole a una morta ingiusta? Domanda retorica alla quale il legislatore penale, nel marzo scorso, ha cercato di dare una risposta. Risposta doverosa nei confronti di una società comprensibilmente sconfortata da pene esigue e scarcerazioni lampo.
Ebbene, appare opportuno chiarire quali siano le reali novità rispetto al passato, senza entrare nei tecnicismi giuridici e nelle problematiche applicative che questo “nuovo” reato comporterà nei singoli casi posti all’attenzione della magistratura.
Prima della riforma legislativa, la norma che veniva applicata nei casi di quello che oggi viene chiamato omicidio stradale era l’articolo 589 comma 2 del Codice penale (omicidio colposo), secondo cui “se il fatto – causare la morte per colpa di una persona – è commesso con la violazione delle norme della circolazione stradale, la pena della reclusione è da 2 a 7 anni”. Oggi la norma applicabile è più complessa. La riforma ha previsto pene di entità diversa in ragione della violazione della norma cautelare prevista dal codice della strada, le regole cioè che sono imposte dal codice della strada e che non dovrebbero essere violate.
Facciamo un po’ di chiarezza e, schematicamente, indichiamo le singole ipotesi previste dal legislatore.
L’ art. 589 bis c.p., comma 1 punisce la condotta di chi “cagioni per colpa la morte di una persona con la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale con la reclusione da 2 a 7 anni”. Fin qui, tutto uguale. Ma successivamente, ai commi 2 e 3 dello stesso articolo, si prevede una pena ben più elevata se il soggetto che ha agito è alla guida di un veicolo “in stato di ebbrezza alcolica maggiore ad 1.5.g/l o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti” e se il conducente alla guida di veicoli speciali, come i mezzi di trasposto per persone o cose, “si trovi in stato di ebbrezza alcolica compresa tra 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l” e venga cagionata per colpa la morte di una persona. In questi casi la pena prevista è della reclusione da 8 ad un massimo di 12 anni.
Rischia, invece, dai 5 ai 10 anni di carcere chi viene colto alla guida con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l, passa col semaforo rosso, circola contromano o non rispetta i seguenti limiti: 70 km/h o il doppio del limite previsto in centro città; 50 km/h oltre il limite per le strade extraurbane.
In aggiunta sono previste delle aggravanti se il soggetto alla giuda del veicolo non sia in possesso della patente di guida, ovvero sia questa sospesa o revocata, oppure qualora il veicolo non sia assicurato.
Questo il complesso scenario nelle ipotesi di omicidio stradale. Ad oggi è prematuro fare un bilancio sulle conseguenze concrete della norma in esame, in base anche alla sua applicazione che certo è l’aspetto che più interessa l’opinione pubblica. Le prime pronunce dei giudici di primo grado ci saranno tra un paio di anni e ci sarà da attendere almeno il doppio per le decisioni della Suprema Corte di Cassazione. Ai posteri l’ardua sentenza.
Il 6 aprile nel suo programma “Porta a porta” Bruno Vespa ha intervistato Giuseppe Salvatore Riina. Trentanove anni, attualmente impiegato in una onlus, Giuseppe Salvatore è il terzogenito di Totò Riina, il capo dei capi, boss mafioso condannato a 19 ergastoli. Totò Riina ha la responsabilità, diretta o indiretta, della morte non solo di mafiosi e collusi vittime del gioco spietato al quale hanno deciso di dedicarsi, ma anche di magistrati come Falcone e Borsellino, giornalisti, politici, imprenditori, membri delle forze dell’ordine e tanti altri cittadini la cui colpa fu quella di opporsi ai soprusi di chi si impone con la violenza. Riina Jr. è stato intervistato in occasione della pubblicazione di un suo libro biografico nel quale racconta soprattutto il proprio rapporto con quest’uomo, suo padre.
L’intervista di Vespa ha suscitato scalpore. Guardandola effettivamente (come, a onor del vero, anche il giornalista fa notare a Giuseppe Salvatore) non si riscontra nemmeno una volta un “j’accuse” del figlio a carico del padre, una condanna delle sue atrocità o un rifiuto del suo stile di vita; d’altra parte, anche Giuseppe Salvatore ha scontato una pena di 8 anni e 10 mesi in carcere per associazione mafiosa. Il giovane Riina descrive la sua giovinezza priva di scuola, i suoi contatti con questa figura ingombrante che viveva nella latitanza, con serenità. Parla del padre con affetto e senza alcun accenno di rabbia o rigetto. Parla della mafia come qualcosa che «può essere tutto e niente».
In questo senso, ha ragione Rosy Bindi che ha evidenziato, preoccupata, il tenore negazionista delle dichiarazioni rilasciate da Giuseppe Salvatore Riina, che non parla mai espressamente di una struttura organizzata o di un’associazione tesa a delinquere e tende a minimizzare ogni volta che gli viene posta una domanda diretta sulla mafia. Ha ragione Pietro Grasso, che ha twittato: “Non mi interessa se le mani di Riina accarezzavano i figli, sono le stesse macchiate di sangue innocente. Non guarderò Porta a Porta”. L’affetto con cui Giuseppe Salvatore parla di suo padre è quello naturale di un figlio ma è inaccettabile che non abbia riconosciuto nemmeno lontanamente la ferocia dell’uomo chiamato anche La Belva nel suo già duro ambiente. Forse ha ragione anche Enrico Mentana che, durante un’edizione del tg La7, ha affermato che ospitare e intervistare qualcuno perché ha scritto un libro non è giornalismo. L’intervista di Vespa è stata, in effetti, dai toni molto bassi e abbastanza accondiscendente nei confronti di Giuseppe Salvatore; non un’intervista in grado di porre alla luce nuove rivelazioni o aspetti oscuri. Fatta eccezione per alcuni momenti, Vespa ha stentato a mettere all’angolo il rampollo del capo dei capi quando si trincerava dietro risposte decisamente evasive: ad esempio, quando gli è stato chiesto di esprimere un giudizio sulla condotta di suo padre, ha replicato che non era compito suo ma dello Stato; parole che possono “essere tutto e niente”, specialmente se si tiene conto che vengono da chi ha scontato otto anni di carcere perché affiliato a chi sceglie di condurre una vita in aperto antagonismo ai valori di quello Stato.
Eppure, nonostante tutto, forse quei venti minuti di intervista possono dare frutti positivi. La generazione di chi ha sempre sentito parlare delle grandi stragi e dei maxi processi ma non ha vissuto il periodo delle dirette dalle aule in cui si scriveva la storia dell’antimafia, ha bisogno di vedere interviste come queste per conoscere i propri nemici. Viene in mente Hannah Arendt e la sua lucidissima visione riguardante la banalità del male. Giuseppe Salvatore Riina, stando all’immagine che ha voluto dare di sé in quell’intervista, non ha mai considerato particolarmente assurdo lo stile di vita del padre. Lui stesso l’ha definito un uomo con dei valori che gli ha trasmesso, come il rispetto e l’importanza della famiglia. A noi una simile affermazione può sembrare assurda, la tragica pantomima di frasi da film hollywoodiani, ma a Giuseppe Salvatore e a chi, come lui, è cresciuto in quegli ambienti, no. Queste persone non sono grandi antagonisti da film, che bramano il male per il male, consapevoli dell’enormità delle loro azioni e sadicamente entusiasti di esse; sono uomini, donne, ragazzini nati e cresciuti in un ambiente in cui la mafia è la norma, dove bisogna essere più forti dei forti e più furbi dei furbi per emergere, tenendo fermi forse due o tre paletti “etici” (il rispetto per la famiglia, ad esempio) ma, fuori da essi, liberi tutti. Un mondo in cui se parli, meriti di essere ammazzato e poco importa se vengono uccisi anche innocenti nell’esplosione della bomba a te destinata: danni collaterali. Dove non puoi sgarrare, non puoi uscire, e anche se non sei dentro non puoi vedere o sentire, nemmeno casualmente, pena la morte. Un mondo che per noi è molto noir e a tinte fosche, che sa di pioggia e polvere da sparo. Ma non c’è traccia nelle parole di Giuseppe Salvatore di quest’immagine. Perché per lui è la banale normalità, che non stupisce né sconvolge. Perché forse davvero il male, la mafia, è prima di tutto l’assopimento della coscienza.
Come si risvegliano le coscienze? Come si combattono le mafie? Non bastano le leggi, né i fucili. I sacrifici di uomini eroici sono martirii in grado di ispirare intere generazioni, ma nemmeno quelli sono sufficienti. La formula, forse, è quella che aveva intuito don Pino Puglisi, un prete in grado di spaventare così tanto la mafia da venire ucciso: l’educazione. Un’educazione che deve partire dallo Stato e da noi tutti, in ogni momento della nostra vita. Perché se il più forte, il più furbo, è considerato quello che non paga il biglietto dell’autobus, poi quello che si mette in mutua per guardarsi la partita, poi quello che assume facendo contestualmente firmare la lettera di dimissioni, poi quello che evade di più…ecco, ben presto, in questa escalation, che appartiene in fondo a tutti noi, il più furbo diventa quello che riesce a minacciare, estorcere, finanche ammazzare per il proprio interesse, senza farsi scoprire. E, questo, non è più “arrangiarsi”, questo è mafia.
Qualche tempo fa raccontavamo sulle pagine di Era Superba una Genova finalmente progressista, vera città dei diritti, che dopo aver lanciato – tra le prime grandi città in Italia – il Registro delle unioni civili, puntava dritto al riconoscimento dei matrimoni omosessuali contratti all’estero da cittadini residenti sotto la Lanterna. Un passo simbolico che ben si sarebbe coniugato con la sensibilità della giunta Doria per i temi dei diritti civili e che, insieme con altri esempi lungo la penisola, avrebbe rappresentato uno stimolo per il legislatore a dirimere una volta per tutte la questione su tutto il territorio nazionale.
Avrebbe perché, dopo che il vicepresidente del consiglio Angelino Alfano aveva ufficialmente diffidato il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, dalla trascrizione nel suo Comune di sette matrimoni omossessuali contratti all’estero, a Genova è stato tirato il freno a mano. Il timore di muoversi in un campo politicamente minato è forte. Eppure, solo pochi mesi fa, l’assessore a Legalità e Diritti, Elena Fiorini ci raccontava di aver trovato la strada giusta per affrontare gli ostacoli governativi. Non voleva bruciarsi la notizia, l’assessore, e aspettava che fosse lo stesso sindaco a prendere definitivamente in mano la cosa: «Aspettiamo che passi l’emergenza alluvione – ci diceva, ai tempi, Fiorini – e daremo un’accelerata decisiva anche su questo tema». Da allora, però, il silenzio.
«In realtà – ammette adesso l’assessore – come successo a Milano, il percorso per la trascrizione sarebbe pronto per essere presentato anche a Genova. Ma non posso negare che si tratterebbe di una trascrizione a meri fini certificativi, quasi fittizia e comunque diversa da quanto avviene per il riconoscimento dei matrimoni cosiddetti tradizionali contratti all’estero per cui viene fatta una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, all’Inps e che dà diritto, ad esempio, alla dichiarazione dei redditi congiunta. Sarebbe un’azione politica, simbolica che darebbe sicuramente nuovo fiato alle polemiche sorte dopo la denuncia a Pisapia». Come si può uscire da questo cul de sac? «Siamo in un contesto – dice chiaramente Fiorini – in cui solo l’intervento di un atto legislativo nazionale può essere veramente dirimente. Altrimenti, rischieremmo di andare avanti per anni con ricorsi e controricorsi per atti che poi, in sostanza, non potrebbero comunque offrire nulla di concreto alle coppie».
Ma dal legislatore nazionale qualcosa sembrerebbe muoversi, almeno stando alle notizie comparse negli ultimi giorni. È notizia piuttosto fresca, infatti, che del tanto atteso pacchetto di riforme del governo Renzi dovrebbero far parte anche i disegni di legge sul diritto di cittadinanza (il famoso ius soli) e sulla disciplina delle unioni civili e delle convivenze, secondo la proposta della senatrice Monica Cirinnà.
«Il ddl è molto interessante – spiega l’assessore Fiorini – e consentirebbe di bypassare le disquisizioni meramente politiche a cui stiamo assistendo. Si tratta di una sorta di fotocopia della disciplina tedesca che estende alle unioni civili delle coppie dello stesso sesso tutti i diritti matrimoniali (pensione di reversibilità, diritti ereditari ecc…) pur non definendo formalmente questo legame “matrimonio”». Si tratta di una vera estensione totale di diritti ad eccezione del tema caldissimo dell’adozione: «Ma sarà consentita l’adozione degli eventuali figli biologici dei componenti della coppia unita civilmente» precisa Fiorini. Infine, conclude l’assessore, «viene introdotta anche una forma più light di riconoscimento giuridico, dedicata alle convivenze. Si tratta di uno strumento che in altri Stati ha funzionato molto bene soprattutto per i giovani: è dedicata a chi non vuole impegnarsi con il forte vincolo del matrimonio o dell’unione civile ma desidera comunque avere un riconoscimento del proprio rapporto, con doveri di assistenza non pieni ma anche diritti e garanzie, ad esempio per il contratto d’affitto».
Unioni civili e “Pacs” >> Leggi QUI l’intervista a Giacomo e Arnaud
Inutile dire che un’accelerazione parlamentare di questa iniziativa legislativa sarebbe vista molto di buon occhio dalla giunta Doria, che si vedrebbe togliere anche qualche castagna dal fuoco dal punto di vista politico per quanto riguarda uno dei temi sicuramente più delicati e a rischio di forti discussioni.
Ma perché ci si è messo così tanto per arrivare a introdurre una disciplina che, come abbiamo avuto modo di raccontare già in passato, in quasi tutti gli altri Paesi europei è da tempo realtà? «Per cambiare le cose con efficacia – è la tesi di Fulvio Zendrini, promotore del progetto contro l’omofobia “Le cose cambiano” – ci vogliono i giusti tempi: Pisapia a Milano, Marino a Roma ma anche la conservatrice per eccellenza Genova che ha approvato il Registro delle Unioni civili hanno iniziato a scardinare il sistema. Ora Renzi, che tiene a questa operazione da cui trarrebbe anche grande visibilità, potrebbe dare l’accelerata decisiva. Ma, prima, era necessario fare fuori Berlusconi».
Del tema si è parlato anche qualche giorno fa alla libreria indipendente “L’amico ritrovato” (dove, tra l’altro, potete consultare gratuitamente il nuovo numero della rivista bimestrale di Era Superba) che ha ospitato una partecipatissima presentazione del pamphlet “Il matrimonio omossessuale è contronatura. Falso!” di Nicla Vassallo, docente di Filosofia teoretica alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova. Il testo è un vero e proprio trattato filosofico che, in termini accessibili a tutti, punta a smontare i falsi pregiudizi che vorrebbero escludere, più o meno naturalmente, quello che con termine anglosassone e universale Vassallo definisce matrimonio same-sex. «Una donna che ama una donna e un uomo che ama un uomo – è la tesi di fondo – debbono potersi sposare, se desiderano, e non vi è argomentazione valida contro, sempre che l’eterosessualità non permanga un dogma».
«A differenza di quanto siamo abituati – sostiene Zendrini – il libro non discute di matrimonio sì, matrimonio no, giusto o sbagliato ma affronta con taglio scientifico l’analisi dell’assunto “Il matrimonio omosessuale è contronatura” e presenta una serie infinita di ragioni che lo confutano». Insomma, Vassallo utilizza il “buon ragionare filosofico” perché lo ritiene l’unico strumento efficace per smontare i pregiudizi dall’interno, per farli implodere. «I filosofi anglosassoni – racconta l’autrice – ci stanno proponendo in questi anni definizioni di matrimonio molto più minimaliste rispetto a quelle tradizionali. E allora, che cosa fanno di male le persone omossessuali per non avere diritto a questo tipo di relazione? È una barbarie sotto il profilo umano e civile che, tra l’altro, contrasta con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino».
Fin qui la pars destruens. Ma, anche ammesso che si riuscisse a fare tabula rasa dei pregiudizi, che cosa succederebbe dopo? Il primo passo della pars construens di baconiana memoria, secondo Elvira Bonfanti della Fondazione Cultura di Palazzo Ducale, è la necessità di costruire una nuova tradizione: «Visto che gli omofobi si arroccano dietro alla “tradizionalità” del matrimonio eterosessuale, sostenendo che la tradizione porta con sé elementi positivi (come la caccia alle streghe? le violenze domestiche? i matrimoni coatti? le punizioni corporali inflitte alle donne?), una strada spiazzante e innovativa sarebbe quella di iniziare a costruire una nuova tradizione dei matrimoni same-sex, una tradizione della modernità».
«Nel momento in cui l’Italia dovesse arrivare al riconoscimento legale delle unioni omosessuali – chiosa Laura Guglielmi, direttrice di Mentelocale.it e promotrice del libro di Nicla Vassallo – avremmo finalmente raggiunto la maggiore età, saremmo finalmente un Paese maturo». Perché, in fondo, come ricorda Fulvio Zendrini citando Tennessee Williams: “What is straight? A line can be straight, or a street, but the human heart, oh, no, it’s curved like a road through mountains”.
Finora si tratta soltanto di un’ipotesi di riforma urbanistica, che tuttavia fa già discutere, visto che parliamo di una bozza di disegno di legge – redatta dal gruppo “rinnovo urbano” della segreteria tecnica del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, guidato da Maurizio Lupi – riguardante i “Principi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana“, destinata a ridisegnare le linee guida di governo del territorio, a distanza di 72 anni dall’ultima norma quadro statale, la Legge 1150/1942.
Nei 21 articoli della bozza – suddivisi in Titolo I (Principi fondamentali in materia di governo del territorio, Proprietà immobiliare, Accordi pubblico-privati; art. 1-16) e Titolo II (Politiche urbane, Edilizia sociale, Semplificazioni in materia edilizia; art. 17-21) – vengono affrontate molteplici questioni alle quali in questi anni hanno provato a dare risposta prassi urbanistiche consolidate a livello locale, emanazione di leggi regionali (qui l’approfondimento sulla Legge ligure) spesso tra loro disimogenee, data la perdurante assenza di un’adeguata copertura legislativa nazionale.
Lo schema concettuale alla base del nuovo dispositivo, però, è evidentemente caratterizzato da un’impostazione pianificatoria sbilanciata in termini privatistici, come si evince fin dall’articolo 1, nel quale si afferma “Ai proprietari degli immobili è riconosciuto, nei procedimenti di pianificazione, il diritto di iniziativa e di partecipazione, anche al fine di garantire il valore della proprietà conformemente ai contenuti della programmazione territoriale”, che trova conferma nell’art. 8 “Il governo del territorio è regolato in modo che sia assicurato il riconoscimento e la garanzia della proprietà privata, la sua appartenenza e il suo godimento […] Le limitazioni apposte alla proprietà che non hanno carattere generale e che non riguardano in generale una categoria di beni economici sono compensate”.
Nel contempo, nel disegno di legge non compare mai la “partecipazione dei cittadini” in merito alle scelte urbanistiche, nè la possibilità di presentare osservazioni ed opposizioni, ad eccezione dell’art. 17 in cui si parla vagamente di “dibattito pubblico” soltanto in occasioni di operazioni di rinnovo urbano “…che comportano abbattimento e ricostruzione di porzioni di città”. Per altro, nello stesso articolo si sottolinea che tali operazioni “…possono essere realizzate anche in assenza di pianificazione operativa o in difformità dalla stessa, previo accordo urbanistico tra Comune e privati interessati”.
Infine, viene sancito il principio della completa volatilità dei diritti edificatori, quando all’art. 12 si afferma “I diritti edificatori sono trasferibili e utilizzabili, nelle forme consentite dal piano urbanistico, tra aree di proprietà pubblica e privata, e sono liberamente commerciabili […] Ove i diritti edificatori, conferiti sia a titolo di perequazione, compensazione e premialità, siano ridotti o annullati a seguito di varianti del piano urbanistico, non obbligatorie per legge, il Comune deve indennizzare i relativi proprietari sulla base del criterio del valore di mercato”. Secondo alcuni esperti questo è il preludio alla distruzione della visione di città, senza dimenticare che, così facendo, la facoltà di edificare perde la sua natura urbanistica per trasformarsi in mero oggetto di un contratto (vedi l’articolo del professore Mauro Baioni sul sito specializzato Eddyburgh).
La proposta del Governo è stata accolta con favore dall’Inu (Istituto nazionale di urbanistica), che in un comunicato esprime soddisfazione “Per la definizione di temi quali il ricorso alla semplificazione, alla perequazione, alla compensazione e alla fiscalità immobiliare; il rinnovo urbano; la definizione dei diritti edificatori, sebbene noi riteniamo che, detti diritti, nascono e muoiono con il piano e nel piano. Bene anche la formalizzazione di modalità operative già praticate grazie alle riforme regionali e alle buone pratiche locali: la rilocalizzazione degli insediamenti esposti a rischi naturali, la premialità ai fini della riqualificazione urbanistica, l’individuazione dei tempi di approvazione dei piani operativi comunali, la rimodulazione degli oneri di urbanizzazione in funzione dei contesti, la definizione di un contributo straordinario per le trasformazioni urbane. Sottolineiamo, inoltre, l’istituzione della Direttiva Quadro Territoriale e dei programmi statali di intervento speciali, nei quali si può leggere in controluce l’embrione delle politiche nazionali per le città. Consideriamo fondamentale che il testo si occupi finalmente di pianificazione di area vasta (Unione dei Comuni e Città Metropolitane) e spinga verso la pianificazione intercomunale”. Infine l’Inu ricorda che “Alla riforma nazionale del governo del territorio deve accompagnarsi un’organica e coerente riforma degli assetti istituzionali, con relative attribuzioni di competenze e chiare responsabilità politiche e di governo. Ci vuole, insomma, un raccordo pieno fra la riforma urbanistica nazionale proposta e la riforma del Titolo V della Costituzione, ove è abrogato il governo del territorio come materia concorrente, attribuita, invece, come esclusiva allo Stato”.
Sull’altro fronte, pure il presidente dell’Ance (Associazione nazionale costruttori edili), Paolo Buzzetti, dalle pagine del “Sole 24 ore”, sottolinea la bontà dell’iniziativa “Soprattutto per dare copertura legislativa a una serie di innovazioni che si sono diffuse negli anni in leggi regionali e piani regolatori. Noi siamo per fissare regole nazionali uguali per tutti. Se certi strumenti funzionano, come perequazione e compensazione, dobbiamo farli applicare a tutti. Dobbiamo ragionare nel lungo termine, almeno 15 anni. Positiva è anche la parte che punta a spingere il rinnovo con sconti fiscali e premialità urbanistiche. Ma ragioniamo sull’opportunità di stralciarla dalla riforma urbanistica, che ha necessariamente tempi lunghi, per inserirla subito in un decreto legge“.
Il punto di vista di Giovanni Spalla, urbanista e architetto genovese
Era Superba ha chiesto un parere sulla bozza di riforma urbanistica all’architetto e urbanista genovese, Giovanni Spalla, voce critica dell’associazione Legambiente. «Partiamo da una questione di fondo: l’impostazione di questo disegno di legge è legittima dal punto di vista della legislazione europea?». Il professor Spalla si riferisce alla “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale”, introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE – detta Direttiva VAS (Valutazione ambientale strategica) – entrata in vigore il 21 luglio 2001. Nell’ordinamento italiano la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128. I principali elementi di innovazione introdotti con la VAS sono: il criterio ampio di partecipazione, tutela degli interessi legittimi e trasparenza del processo decisionale, che si attua attraverso il coinvolgimento e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico in qualche modo interessato dall’iter decisionale; l’individuazione e la valutazione delle ragionevoli alternative del piano/programma, valutazione che si avvale della costruzione degli scenari previsionali di intervento riguardanti l’evoluzione dello stato dell’ambiente conseguente l’attuazione delle diverse alternative; il monitoraggio che assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione dei piani, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive.
«Nella bozza non c’è un minimo riferimento alla Vas– spiega Spalla – Si tratta di una mancanza inspiegabile. Seppure con ritardo, la Vas è stata recepita dalla legislazione nazionale e negli ordinamenti regionali. Pensiamo al caso di Genova. La Regione Liguria, giustamente, finora non ha dato il suo via libera al preliminare di PUC del Comune, proprio perchè non rispetta la Valutazione ambientale strategica a cui è sottoposto il piano regolatore, ad esempio sul punto della partecipazione che, secondo la Vas, è elemento strutturale del processo pianificatorio, e deve essere garantita prima ancora di definire gli obiettivi della pianificazione, durante la definizione, e successivamente. Un concetto innovativo completamente bypassato dal disegno di legge». Inoltre, continua Spalla «Ogni volta che si redige un piano/programma che prevede la trasformazione del territorio, prima di intervenire occorre valutare i possibili effetti sull’ambiente (inteso l’insieme di vari elementi come suolo, sottosuolo, corsi d’acqua, ed altri fattori di rischio) diretta conseguenza degli interventi previsti, cercando di eliminare tali rapporti di causa-effetto, e predisponendo misure di attenuazione degli impatti contemplati. La Regione Liguria ha sostanzialmente bocciato il PUC di Genova proprio perchè lo considera reticente in merito a questi aspetti».
Con deliberazione n. 689 del 6 giugno scorso la Giunta regionale ligure sottolinea di “non ritenere atto di ottemperanza al parere motivato di VAS sul progetto preliminare del PUC di Genova – DGR 1280/2012 -” il documento “verifiche/ottemperanze” del Comune, DCC n. 6/2014, finalizzato alla realizzazione del progetto definitivo di PUC.
«Le critiche della Regione sono del tutto condivisibili dal punto di vista urbanistico e ambientale – spiega Spalla che recentemente è intervenuto per sostenere la sua contrarietà al progetto di trasformazione del distretto Fiera Piazzale Kennedy – Soprattutto quando imputano al Rapporto Ambientale del Comune di non“descrivere i possibili effetti significativi (compresi quelli secondari), cumulativi, sinergici a breve, medio, lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi […] di demandare a pianificazione di settore o a pianificazione attuativa né la descrizione e quantificazione di tali effetti né la soluzione dei possibili impatti da essi generati”».
Dalla bozza di Ddl emerge, quale esigenza improcrastinabile, rimettere mano – sul piano politico – a tutta la legislazione centrale e locale in materia urbanistica. «L’obiettivo è sicuramente condivisibile – sottolinea Spalla – anche perché finora le Regioni spesso hanno legiferato in maniera difforme una dall’altra, e sovente non hanno lavorato a sufficienza, ad esempio per quanto riguarda la mancata realizzazione dei piani territoriali regionali. Dunque, se lo Stato intende riacquistare delle funzioni programmatorie e di pianificazione, è un fatto positivo, che tuttavia deve trovare migliore spiegazione nelle pieghe della legge».
L’art. 5 del Ddl, infatti, afferma “Per l’attuazione delle politiche in materia di “governo del territorio” lo Stato adotta una Direttiva Quadro Territoriale (DQT) […] La DQT definisce gli obiettivi strategici di programmazione dell’azione statale e detta indirizzi di coordinamento al fine di garantire il carattere unitario e indivisibile del territorio”.
L’impostazione della nuova normativa, prettamente a beneficio della proprietà immobiliare, lascia perplesso l’urbanista Spalla. «In effetti sembra una legge funzionale ai privati. Il tema della proprietà va posto a livello nazionale. La bozza di Ddl tocca uno dei vulnus più gravi dell’urbanistica italiana, che non ha mai chiarito il rapporto tra uso pubblico del suolo e diritto della proprietà privata.Se noi facciamo coincidere questi due elementi, significa che tutto il territorio diventa edificabile. Vuol dire, allora, che i piani regolatori stabiliscono un indice di edificabilità su tutto. La perequazione vuol dire questo. Nella pratica reale, però, tale istituto (che trova attuazione tramite l’attribuzione a tutte le aree soggette a trasformazione urbanistica di diritti edificatori senza distinzione tra destinazioni d’uso pubbliche e private, ndr) si è rivelato un fallimento».
Infine, Spalla mette in evidenza due ulteriori strumenti, citati nell’art. 12 del Ddl, e considerati dall’urbanista estremamente pericolosi, ovvero la trasferibilità e la commercializzazione dei diritti edificatori. «Siamo dinanzi alla completa volatilità dei diritti edificatori. Così il territorio diventa un campo di battaglia dei poteri forti, come purtroppo già avviene, ma la situazione non può che peggiorare. Questo è un modo mafioso di vedere il territorio. Così non esiste più una visione di città, si cancella il rispetto per la storia della città e della sua morfologia, tutto in funzione della speculazione. Io sono un urbanista e, dunque, posso ipotizzare le ricadute di simili scelte nell’operare concreto, insomma nel realizzare i vari piani/programmi urbanistici, quindi le leggi regionali, i piani territoriali regionali, i piani regolatori, ecc. Di conseguenza, il mio giudizio generale sul Ddl è negativo ».
Nel febbraio scorso (04-02-2014) la Giunta della Regione Liguria ha approvato la proposta di adeguamento della Legge urbanistica della Liguria con il dichiarato intento di rivisitare, in un’ottica di razionalizzazione, sia alcuni contenuti degli strumenti di pianificazione del territorio previsti ai diversi livelli – regionale, provinciale e comunale, con la contestuale introduzione della pianificazione della Città Metropolitana (qui l’intervista al sindaco Marco Doria) – sia, soprattutto, le procedure di formazione di tali piani. Il ddl di riforma della vigente L.R. n. 36/1997 e s.m. (Legge urbanistica regionale) è stato predisposto in parallelo all’elaborazione del PTR (Piano Territoriale Regionale) in corso di ultimazione.
Dietro la legittima esigenza di ridurre i piani territoriali sovra comunali e semplificare i procedimenti amministrativi, tuttavia, si nasconde il rischio di un minore coinvolgimento dei cittadini e dunque di un minore controllo da parte loro sulle scelte fondamentali che riguardano la trasformazione di un territorio già di per sé fragile, ma nonostante ciò pur sempre meta prediletta di chi nella cementificazione cerca la via più veloce per arricchirsi.
“L’attuale assetto istituzionale troppo articolato e sovrapposto, l’eccesso di pianificazione e di sovrapposizione tra i piani, un pesante sistema di vincoli, alcuni imposti da leggi nazionali, ma moltissimi frutto della pianificazione territoriale generale e di settore – PTCP (Piano territoriale di coordinamento provinciale) e Piani di Bacino – la crescente debolezza del livello locale rispetto alla complessità delle valutazioni tecnico-amministrative e la conseguente lentezza dei procedimenti, rendono la Liguria, allo stato attuale, poco attrattiva per gli investimenti sia di capitale interno che, soprattutto, di capitale esterno”, così si legge in un documento redatto nel maggio 2013 da Gabriele Cascino, assessore regionale alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica. L’assessore Cascino sottolinea come il disegno di legge punti a razionalizzare la formulazione dei nuovi PUC-Piani urbanistici comunali «Oltre sedici anni di operatività della legge regionale 36/1997 hanno messo in evidenza l’inadeguatezza delle procedure amministrative per l’approvazione dei piani urbanistici dei Comuni, caratterizzate dalla farraginosità dei molteplici passaggi e dalla sovrapposizione della valutazioni di Regione, Province e enti coinvolti, oltreché progressivamente superate dalle normative sopravvenute, specie per quanto riguarda la Valutazione ambientale strategica (VAS) dei Piani in applicazione delle direttive comunitarie».
Dopo l’approvazione in Giunta adesso il ddl sta seguendo il consueto iter nella commissione consiliare competente della Regione Liguria (Commissione VI Territorio e Ambiente) con l’audizione dei vari soggetti interessati (sia istituzionali, sia rappresentativi delle componenti sociali e produttive) che hanno l’opportunità di presentare osservazioni in merito.
L’associazione ambientalista Italia Nostra, recentemente audita in sede regionale, dopo aver premesso di esser favorevole all’opzione “consumo di suolo zero”, ha evidenziato la principale criticità insita nella proposta di riforma della Legge urbanistica regionale (LUR). «Bisogna distinguere i due aspetti: burocrazia da un lato e tutela dall’altro – spiega Roberto Cuneo, presidente di Italia Nostra Liguria – Ovvero i passaggi burocratici si possono anche semplificare e/o ridurre, ma non a scapito del processo democratico. Nella nuova versione, invece, la LUR non è sufficientemente attenta ad incentivare la partecipazione dei cittadini. Infatti si pensa più all’informazione che alla partecipazione, quest’ultima intesa quale vero ascolto delle opinioni della popolazione in fase di redazione dei piani e non come mera illustrazione di una pianificazione già stabilita, come purtroppo spesso accade».
La pianificazione territoriale di livello regionale
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) andrà a sostituire gli attuali 6 piani territoriali regionali ed insieme ai Piani di Bacino – da rivedere e coordinare con la pianificazione urbanistica – costituirà il riferimento per la pianificazione dei Comuni, con diversificati livelli di efficacia e norme di flessibilità che lo rendano adeguabile alle esigenze della pianificazione comunale, senza che questo comporti complessi e discrezionali processi valutativi che caratterizzano attualmente la gestione delle varianti al PTCP.
«Se la Regione assume un ruolo di guida, considerando che in Liguria abbiamo numerosi Comuni e spesso di piccole dimensioni, per noi non è un fatto negativo – spiega Cuneo, Italia Nostra Liguria – Sempre che sia garantita la massima trasparenza».
Dalla riformulazione dei contenuti dell’articolo 11 della LUR (prevista nell’articolo 11 del ddl) relativo al quadro strutturale, si evincono i connotati essenziali che contraddistinguono il PTR come Piano sia strategico, sia di riferimento fondamentale per l’assetto paesaggistico, urbanistico ed infrastrutturale del territorio ligure, con l’individuazione anche degli ambiti territoriali e degli interventi di rilevanza strategica da attuare con progetti da svilupparsi e da approvarsi da parte della Regione.
Vediamo nel dettaglio l’articolo 11 (Quadro strutturale), comma 3: “Il quadro strutturale stabilisce, sulla base delle pertinenti articolazioni territoriali e tematiche: a) la disciplina di tutela, salvaguardia, valorizzazione e fruizione del paesaggio in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti territoriali che lo costituiscono; b) le indicazioni sulla suscettività d’uso del territorio, con specificazione degli obiettivi da perseguire, delle funzioni compatibili e dei criteri per la disciplina degli interventi; c)per quanto di livello regionale, le infrastrutture per la mobilità, l’approvvigionamento energetico, le discariche, gli impianti ecologici, tecnologici e speciali, nonché le strutture della grande distribuzione commerciale; d) il sistema della portualità commerciale e la localizzazione dei porti turistici; e) la localizzazione dei servizi di scala regionale quali sedi universitarie e grandi impianti di tipo ospedaliero, sportivo, ricreativo e fieristico. Il comma 4 specifica: “Con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, il quadro strutturale può individuare ambiti, aree ed interventi di interesse regionale i cui progetti sono promossi, adottati ed approvati dalla Regione mediante ricorso alla procedura di cui all’articolo 16bis ovvero mediante accordo di pianificazione di cui all’articolo 57″.
L’articolo 13 riguarda l’efficacia del PTR; al comma 1 si legge: “Le previsioni contenute nel PTR possono assumere i seguenti livelli di efficacia di: a) linee guida e di indirizzo della pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale nonché delle politiche di settore aventi implicazioni territoriali e previsioni di orientamento ad efficacia propositiva, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l’obbligo di specificarne la motivazione; b) prescrizioni che impongono alla Città Metropolitana ove costituita, alle Province ed ai Comuni l’obbligo di adeguamento dei rispettivi piani entro un congruo termine a tal fine stabilito dal piano stesso, comprensive della relativa disciplina transitoria operante fino al loro adeguamento ed avente immediata prevalenza sulle diverse previsioni dei PUC; c) con esclusivo riferimento ai contenuti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), e comma 4, prescrizioni e vincoli che prevalgono immediatamente sulle previsioni dei piani provinciali e comunali sostituendosi ad esse“.
Infine si evidenzia che l’articolo 17 del ddl inserisce un nuovo articolo 16 bis della LUR (Progetti in attuazione del PTR di approvazione regionale) per prevedere la promozione ed approvazione – da parte della Regione – di progetti, a scala urbanistica (PUO-Progetti urbanistici operativi) o edilizia, per l’attuazione degli ambiti, delle aree o degli interventi individuati dal PTR come di interesse regionale.
Leggiamo il comma 3 dell’articolo 16 bis: “I progetti sono adottati dalla Giunta regionale, anche su proposta della Città Metropolitana ove costituita, delle Province e degli Enti locali interessati…”. Mentre il comma 4 aggiunge: “Tali progetti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale per il territorio, nei successivi novanta giorni dal ricevimento dei pareri ed assensi previsti dalla vigente legislazione in materia. Il provvedimento di approvazione è comprensivo del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica della Regione e dalla VAS ove prescritta ai sensi della l.r. 32/2012 e s.m. ed ha valore di titolo edilizio“.
Paolo Baldeschi, professore di urbanistica dell’Università di Firenze e studioso del paesaggio, manifesta parecchia perplessità a proposito di questa innovazione: “...I progetti sono di esclusiva competenza della Giunta, mentre il Consiglio non ha voce in capitolo, né tanto meno gli enti locali e i cittadini di cui non si prevede alcuna forma di partecipazione. La Giunta potrà così decidere in esclusiva su inceneritori, impianti di smaltimento di rifiuti, centrali di produzione energetica, bretelle stradali, ma anche porti, ospedali, carceri: insomma, tutto quello che non rientra direttamente nelle grandi opere della Legge obiettivo“. E i Comuni? Si domanda ancora il prof. Baldeschi: “…devono subire (ammesso che sia vero) i progetti della Giunta, ma allo stesso tempo riacquistano una pressoché totale autonomia nella pianificazione locale con due semplici mosse – scrive Baldeschi sul sito web specializzato in urbanistica, politica e società “Eddyburg” (www.eddyburg.it) – La prima: mentre nella legge vigente le prescrizioni del PTR dovevano essere recepite da Province e Comuni, pena l’esercizio di poteri sostitutivi, questa fondamentale clausola è scomparsa nella proposta. Non è chiaro, perciò, cosa avverrà qualora i Comuni non adeguino disciplina o previsioni del Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine fissato… La seconda: né Regione né Provincia, né Città metropolitana eserciteranno più alcuna forma di controllo sul Piano urbanistico operativo (PUO), lo strumento conformativo degli usi del suolo in cui si coagulano gli interessi privati e le pressioni speculative. Se ora la Provincia può annullare un PUO non conforme alle prescrizioni regionali o provinciali, in futuro le istituzioni sovraordinate si troveranno inermi rispetto a un Piano operativo che ignori le disposizioni del PTR, del Piano provinciale e dello stesso Piano comunale“.
La pianificazione territoriale di livello comunale
Secondo le norme della legge del 1997 i Comuni difficilmente riuscivano a concludere il procedimento di approvazione del Piano urbanistico in quattro anni, ed in molti casi neppure sei-sette anni erano sufficienti. «Tutto questo a causa del fatto che la legge urbanistica in vigore obbliga il Comune a redigere due piani urbanistici, prima quello preliminare e poi quello definitivo, ma in pratica senza alcuna effettiva differenza, con un conseguente ed inutile raddoppio di tutte le delibere e delle fasi di pubblicità e partecipazione dei cittadini – spiega l’assessore regionale Cascino – Al punto che la ripetizione dei procedimenti e delle fasi di valutazione da parte di Regione e Provincia anziché costituire momento di effettiva conoscenza e partecipazione, diventa spesso un motivo di confusione e disorientamento. La complessità e l’elevato costo del procedimento amministrativo è uno dei motivi per cui la Legge urbanistica del 1997 non ha avuto particolare successo – aggiunge Cascino – considerato che in 17 anni poco meno del 40% dei Comuni liguri sono riusciti a dotarsi del Piano urbanistico comunale». La novità più significativa contenuta nel ddl consiste, dunque, nell’eliminazione dell’attuale articolazione del procedimento di formazione del PUC nelle due distinte fasi, con l’introduzione, invece, di un procedimento unico, assicurando, al contempo, la necessaria integrazione con le procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS).
Le nuove modalità di formazione del Piano urbanistico comunale prevedono poi il ricorso alla Conferenza di Servizi che «Permetterà al Comune di poter dialogare direttamente con la Regione Liguria e gli altri Enti, agevolando le fasi di illustrazione e valutazione del Piano e coordinando in un unico procedimento sia la fase di valutazione degli impatti ambientali del piano che quella dell’esame di merito del progetto urbanistico», sottolinea Cascino. Italia Nostra Liguria, però, contesta tale scelta «Con l’inserimento della Conferenza dei sevizi viene di fatto esclusa definitivamente la partecipazione dei cittadini e delle associazioni rappresentative di interessi collettivi e diffusi, trasformando la gestione territoriale ed urbanistica in una questione prettamente politica (Giunta)con un Consiglio comunale messo ai margini. Le Conferenze dei servizi, infatti, negli anni recenti sono state spesso utilizzate in modo improprio, rappresentando una semplice operazione di superamento dei vincoli posti dalla pianificazione».
Inoltre, per tenere conto della differente complessità tra i Comuni di maggiore dimensione e quelli minori, è stata introdotta la figura del Piano urbanistico semplificato (vedasi il nuovo articolo 38 bis del ddl), caratterizzato dall’assenza di previsioni di trasformazione del territorio (distretti di trasformazione) e prevalentemente rivolto alla conservazione ed al recupero del patrimonio edilizio esistente (che sia conforme ai piani territoriali di livello sovracomunale), con conseguente riduzione dei costi per la sua elaborazione ed utilizzo dei sistemi informativi territoriali messi a disposizione gratuitamente dalla Regione Liguria anche per quanto riguarda le verifiche ambientali.
Anche per le varianti ai PUC «Sono stabilite regole chiare per superare la vigente normativa che, con l’espressione tecnica degli “aggiornamenti”, consentiva ai Comuni di apportare modifiche al Piano urbanistico senza alcuna forma di pubblicità e partecipazione dei cittadini – spiega ancora l’assessore regionale Cascino – Le nuove norme stabiliscono confini precisi tra le varianti che i Comuni possono apportare con un procedimento più rapido, ma comunque caratterizzato dall’evidenza pubblica, rispetto alla varianti sostanziali al piano che seguono lo stesso procedimento di approvazione del PUC».
Con riferimento alle procedure di variazione del PUC si segnala innanzitutto che nella riformulazione dell’articolo 43, commi 1 e 2 della LUR (prevista nell’articolo 47 del DDL) è stato meglio definito l’istituto dei“margini di flessibilità” del PUC, in base al quale è consentito – a fronte della predefinizione delle condizioni delle cosiddette “non varianti” – di attuare direttamente gli interventi che rientrano in tali margini, senza ricorso né ad aggiornamenti del PUC, né tantomeno, a sue variazioni. Italia Nostra Liguria ritiene decisamente negativa questa previsione «Si riducono le varianti di piano a favore di maggiori margini di flessibilità, riducendo però il controllo sul territorio da parte dei cittadini – spiega il presidente Roberto Cuneo – in tale prospettiva saranno gli uffici comunali a decidere, neppure gli organi politici, e questo è assai pericoloso».
Va sottolineato che nel nuovo comma 3 del nuovo articolo 43 il campo di applicazione della procedura di aggiornamento del PUC è stato definito in modo più oggettivo e, di conseguenza, l’ambito di applicazione delle vere e proprie varianti del PUC risulta individuato in via residuale. In particolare sono state ricomprese in tale procedura le modifiche relative alla tipologia dei servizi pubblici di livello comunale (sempreché i relativi vincoli siano ancora operanti) nonché quelle volte alla localizzazione di nuovi servizi pubblici, le modifiche di adeguamento ad atti legislativi, di programmazione e di indirizzo statali o regionali, le modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento nonché dei distretti di trasformazione purché non comportanti l’individuazione di nuovi distretti di trasformazione e l’incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC.
Con riferimento alla struttura ed ai contenuti del PUC vanno segnalate, in particolare, le innovazioni relative all’aggiornamento della disciplina dei territori di produzione agricola, di presidio ambientale e dei territori prativi, boschivi e naturali, in coerenza ed in raccordo con i contenuti della pianificazione territoriale di livello regionale, metropolitano e provinciale, come delineati dal presente ddl (vedasi i nuovi articoli 35, 36 e 37 della LUR previsti negli articoli 37,38 e 39 del ddl): in proposito si sottolinea che al PUC viene demandata la fissazione della specifica disciplina urbanistica e paesistica a livello locale degli interventi ivi ammessi, nel rispetto dei connotati peculiari di tali territori ridelineati dal ddl.
«In queste aree l’aspetto edilizio e di trasformazione del territorio assume un rilievo maggiore rispetto a quanto già previsto nella LUR – afferma Italia Nostra Liguria – Inoltre viene a mancare l’identificazione di aree esclusivamente destinate a protezione ambientale. Noi chiediamo di inserire normative che garantiscano maggiore tutela per le residue aree non urbanizzate di interesse ambientale e per le aree agricole urbane e periurbane».
In Liguria ci sono ancora molti territori agricoli all’interno di aree edificate «Siti che non devono essere modificati – aggiunge il presidente dell’associazione ambientalista, Roberto Cuneo – Occorre più tutela e meno libertà ai Comuni di modificare. Questa è una legge che dovrebbe avere la finalità di salvaguardare il territorio seguendo le indicazioni politiche che vengono dall’Europa – conclude Cuneo – In tal senso auspichiamo che le nostre osservazioni, come quelle di altri, possano essere utili per realizzare una buona legge».
Certe volte temo di sembrare ripetitivo, ma il fatto è che, volente o nolente, si ripetono determinate situazioni cui affibbiare l’aggettivo rognose sembra quasi riduttivo. Ebbene sì, avete capito bene, ancora una volta mi tocca fare delle puntualizzazioni in materia di telefonia.
Per la precisione, affronto due temi:
1. Quando si cambia gestore, certamente allettati dalla bontà dell’offerta, capita sovente di rimanere alcuni giorni (mesi) senza linea telefonica. Poi, un bel giorno, arriva il tanto sospirato modem e la linea inizia a funzionare. Vorrei fare presente che il tempo in cui siete rimasti senza linea telefonica va risarcito, anzi, deve essere risarcito.
Esiste una sorta di tariffario predisposto dall’Authority cui le compagnie telefoniche si debbono adeguare nel momento in cui viene corrisposto un risarcimento.
2. Da tempo immemore vi parlo del diritto di recesso esercitabile entro 10 giorni lavorativi da quando sottoscrivete un contratto fuori dai locali commerciali.
In altre parole, passati i fatidici 10 giorni, siete vincolati alla durata di un contratto, pena la penale! Anzi, no. Adesso la chiamano in mille altri modi (contributo cessazione linea è il più… gettonato), ma di penale trattasi.
Ebbene, la maggior parte dei gestori, pur di accaparrarsi nuova clientela, promettono (e mantengono) di contribuire loro stessi a saldare il contributo di cessazione linea al vecchio gestore (guardate quanti bei giochi di parole si possono fare utilizzando i termini delle nostre deliranti normative).
E quindi? Quindi, la normativa sul recesso (diritto di ripensamento) passa in secondo piano nonostante sia un bene il fatto che essa esista per tutelare i consumatori.
Come dice il vecchio (neanche tanto) adagio: trovata la legge trovato l’inganno.
E più che adagio direi velocemente.
Alberto Burrometo
Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.
Forse non sarà il Wienerwald, il “polmone verde di Vienna” con i suoi 6000 chilometri di ampiezza, ma si tratta comunque di un’area boschiva di tutto rispetto. Parliamo della nostra cintura verde, i boschi di Genova, la macchia mediterranea in riviera, alternata a pinete che nelle zone interne diventano bosco misto e poi faggete; foreste, talvolta anche molto fitte e scoscese, popolate principalmente da cinghiali che si spingono anche entro l’area urbana genovese. Ma si possono incontrare anche i caprioli, specialmente in Val Trebbia e nella Valle Stura, e i lupi in Val d’Aveto o Val Graveglia. Un patrimonio verde significativo di cui andare orgogliosi, da conservare e valorizzare.
Dalle attività agricole ai “boschi deboli”
L‘ultimo censimento Istat dell’agricoltura (2010) ha fotografato per la provincia di Genova una riduzione del 40% del numero di imprese agricole rispetto al precedente del 2000 (anche se gli occupati nel settore negli ultimi anni sono in crescita e diminuisce l’età media dei conduttori, ndr); questo progressivo abbandono ha rappresentato un danno in termini puramente economici – poiché un terreno agricolo che ritorna bosco perde buona parte del proprio valore – ma anche di salute del territorio, in quanto il bosco che si forma in maniera casuale è spesso un bosco “debole” con molti arbusti e pochi alberi, facilmente attaccabile dagli incendi e con radici in grado di assorbire meno acqua rispetto a giovani alberi in crescita.
Il territorio non presidiato dall’attività umana resta a carico della pubblica amministrazione, se appartenente al demanio, oppure è lasciato al buon cuore dei proprietari, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.
Infatti anche se siamo la regione in Italia con la maggior percentuale di territorio boschivo, e Genova ne è la provincia più ricca (circa il 50% del territorio), la percentuale di necromassa (piante morte) è più che doppia rispetto alla media nazionale (13,2 metri cubi contro i 5,2 di media nazionale per gli alberi “morti in piedi”; 3,1 contro 1,3 per i “morti a terra”). Questo potrebbe essere dovuto in parte agli estesi rimboschimenti di conifere del secolo scorso, che ponendo gli alberi a latitudini non particolarmente favorevoli li ha resi più fragili e più facilmente soggetti alle epidemie, che peraltro negli ultimi decenni sono state particolarmente diffuse. D’altra parte la macchia mediterranea, tipica delle nostre zone, è composta da piante che possono resistere alla siccità grazie alla composizione del loro fusto: ciò però le rende anche estremamente infiammabili. Quando arrivano le piogge violente, parte di questi alberi morti si aggiungono agli altri già caduti intasando ulteriormente il flusso delle acque nel breve viaggio dal bosco al mare.
Regione Liguria: la Banca della Terra e il bando per la gestione di 7000 ettari di bosco pubblico
È quindi l’incuria del territorio il nemico principale, ed è anche l’unica cosa sulla quale si può veramente agire.
Per questo, o anche per questo, la Regione Liguria ha deciso di correre ai ripari, e a novembre la Giunta ha approvato il Ddl sulla Banca della Terra, per favorire il recupero del territorio e restituirlo all’uso, sia agricolo che selvicolturale. «Vogliamo favorire il recupero produttivo delle aree a vocazione agricola abbandonate o sottoutilizzate – aveva spiegato in quell’occasione l’assessore Barbagallo, promotore della proposta – e perseguire anche l’aumento della superficie media aziendale, la costituzione di unità produttive più ampie ed efficienti, con enormi conseguenze anche sul piano occupazionale e di reddito, tenendo conto che il 70% delle aziende vitivinicole liguri sono sotto l’ettaro di superficie».
In sostanza si vorrebbero convincere i proprietari di terreni ad occuparsene, e gli enti locali ad essere meno negligenti, instaurando una sorta di circolo virtuoso. «Ma – sottolineava Barbagallo – siccome non tutti possono dedicarsi all’attività agricola la legge prevede che le terre di cui i proprietari non possono o non riescono a prendersi cura siano trasferite nella disponibilità di chi vuole farne uso, attraverso un soggetto terzo garante».
Il soggetto terzo dovrebbe essere un Fondo affidato alla gestione di Filse, la finanziaria regionale, con una dotazione finanziaria iniziale di 1,3 milioni di euro che dovrebbe servire a favorire il riordino finanziario delle aziende esistenti, svolgendo una funzione del tutto simile ad una banca. Vedremo poi, nel concreto, quanto i diffidenti liguri saranno disposti a concedere e quanto le istituzioni vorranno credere in questo provvedimento, che in Toscana sta muovendo i primi passi operativi mentre in Sicilia è già una realtà con alcuni appezzamenti sulle Madonie dati in gestione a cooperative di giovani. Altre Regioni, invece, hanno preferito battere strade diverse: ad esempio, la Regione Lombardia, che ha problemi di sotto utilizzo del patrimonio boschivo, incentiva la meccanizzazione delle aziende selvicolturali con finanziamenti e corsi di formazione.
Frammentazione della proprietà – Tanti appezzamenti in capo a soggetti diversi erano dovuti, in origine, al tentativo di salvarsi anche in annate climaticamente ostili: in caso di grandinate o temporali molto localizzati, tipicamente liguri, il raccolto andava perduto solo su una parte e non sul totale delle proprietà. Poi il passare delle generazioni ha ovviamente acuito questa caratteristica che, unita al territorio spesso aspro e ripido, ha reso l’uso degli attrezzi a motore quasi proibitivo.
Una direzione, quella intrapresa dalla Giunta, assolutamente condivisibile, anche perché oggi la frammentazione della proprietà è una delle cause principali che portano all’abbandono del territorio.
Nella sede di Piazza De Ferrari, tuttavia, devono soffrire di bipolarismo. La stessa Giunta che ha avuto il merito del Ddl sulla Banca della Terra per le aree a vocazione agricola, infatti, ha preso una decisione controversa per quanto riguarda la gestione delle selve più remote e apparentemente meno strategiche. Se le norme severe volte alla protezione dell’integrità ambientale (norme alle quali sono sottoposti anche i terreni dei privati che ricadano nei Sic – siti di importanza comunitaria) in alcuni casi impediscono di fatto lo sviluppo di attività agricole o boschive (vietato l’uso della motosega, vietato aprire sentieri anche solo per disboscare, piani di impatto ambientale prima di tagliare alberi o modificare casolari), ecco il bando regionale che scade questo mese per la concessionedi 7 lotti di bosco pubblico con durata di dodici anni (3 in provincia di Imperia, 2 a Savona, 1 a testa per Genova e La Spezia, quasi tutti in aree Sic) per lo svolgimento di attività da iscrivere alla Camera di Commercio. Certo, gli assegnatari dovranno rispettare il Piano di assestamento (su cui la Regione avrà potere di controllo) o predisporne uno idoneo qualora manchi per quella specifica zona, tuttavia i concessionari che arriveranno quali ospiti paganti potranno scegliere “l’offerta tecnico gestionale” da presentare; viene naturale chiedersi: sarà sufficiente il potere di controllo della Regione ad evitare utilizzi impropri del territorio?
Boschi di Genova: cosa ne pensa Tiziano Fratus?
Abbiamo raccolto il pensiero di Tiziano Fratus, “homoradix” per eccellenza, una passione per gli alberi secolari e la capacità unica di ascoltare il respiro che ogni bosco possiede. «I liguri hanno gli stessi difetti di tutti gli altri italiani, in ogni zona si presentano le stesse dinamiche. La Regione dovrà tutelare i luoghi che darà in concessione con il nuovo bando e non dovrà limitarsi a sperare che i privati riescano dove lo Stato non è riuscito. Se fosse questa la strategia, suonerebbe ridicola. Sia chiaro, la partecipazione dei cittadini alla gestione, il cosiddetto partenariato sociale, è una strada in cui credo anch’io, ma la gestione in toto ad un privato non è a mio modo di vedere la soluzione migliore per recuperare i terreni boschivi».
La Liguria è una regione di cui Tiziano si è occupato più volte, sia nel suo libro “L’Italia è un bosco” sia nella rubrica settimanale su La Stampa, “Il cercatore d’alberi”: da Villa Hanbury alle sequoie della Val d’Aveto, passando per quelle, monumentali, di Pegli, dell’Orto Botanico e di Villa Serra. «La Liguria dell’entroterra è ben diversa da quella di costa, sono due mondi che non si parlano». Che non sia arrivata l’ora di provare a far loro scambiare almeno due chiacchiere?