Nel 2002 la garanzia sui prodotti è stata elevata ed inchiodata al termine tassativo di due anni. Ma esiste anche la garanzia convenzionale, un diverso termine che deve essere comunque rispettato da chi lo offre e sottoscritto dal consumatore
Anche questa settimana la voglio dedicare al ripasso di alcune norme da ritenersi fondamentali nell’ambito del consumierismo. Ci riferiamo alla garanzia sui prodotti.
Orbene, dal lontano 2002 (decreto legislativo 24 del 02/02/2002 in attuazione della direttiva CE 1999/44) la garanzia sui prodotti è stata elevata ed inchiodata al termine tassativo di due anni. Il codice del consumo, decreto legislativo 206 del 2005 ha perfezionato codesta regola con gli articoli 130 e 132.
Senza volerci soffermare su ogni dettaglio di queste due norme, vogliamo ricordare in maniera schematica il funzionamento delle garanzie dei beni di consumo. In primo luogo, ricordiamo che il termine di 24 mesi è la garanzia legale che la legge, per l’appunto, determina. Per garanzia convenzionale si intende un diverso termine che deve essere comunque rispettato da chi lo offre; nel caso in cui questo termine sia inferiore ai 24 mesi, deve essere conosciuto e sottoscritto dal consumatore.
E qui sta la truffa, qui sta l’inganno! Basta aggirarsi tra le corsie di un ipermercato o di un centro commerciale e si scoprono promozioni del tipo: “Garanzia del produttore di 12 mesi”. Sbagliato, illecito, truffaldino. In questo modo si tende a confondere la figura del produttore con quella del venditore, figura quest’ultima su cui la legge addossa l’onere della garanzia.
E così, se acquistate un cellulare, vi capita facilmente che un guasto durante il primo anno di vita del cellulare medesimo ve lo riparano loro ed un guasto successivo verrà riparato da un fantomatico centro di assistenza sovente lontano dal posto dove avete acquistato l’oggetto.
Questa situazione, è vero, non fa decadere la garanzia legale, ma vi complica inutilmente la vita.
Altra situazione già discussa: la vendita dei beni usati, in special modo le automobili. Cartelli enormi con scritto “occasione” oppure “garanzia 12 mesi” . Errato, illecito, quasi truffaldino. La garanzia sui beni usati resta di 24 mesi; il consumatore può accettare per iscritto una garanzia inferiore, ma deve essere a conoscenza di che cosa dice la legge.
E il concessionario non è la legge… Ho già avuto modo di rimarcare come certe case automobilistiche offrano una garanzia superiore a quella legale di due anni: questo è sintomo di serietà e, verosimilmente, di buona qualità dei mezzi venduti.
Vi ricordo, in conclusione, che il consumatore è colui che, nell’ambito della sua vita privata e cioè non professionale, acquista un bene o un servizio. La stessa persona, qualora rivesta la qualità di professionista, non gode dei benefici legali tipici del consumatore in termini di garanzia; quest’ultima, in quel caso, si riduce a 12 mesi.
Alberto Burrometo
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[foto di Diego Arbore]