La prescrizione dei tributi è il termine entro il quale un ente pubblico o un concessionario (Equitalia) può richiedere il pagamento ai cittadini, scaduto quel termine diventa nullo il diritto a riscuotere
Ai tempi del governo Berlusconi tanto si è parlato di prescrizione, prescrizione breve, prescrizione del reato, ecc. ecc. In quel caso, però, si trattavo di diritto penale: la prescrizione di un reato è il tempo entro il quale il colpevole deve essere condannato; se passa quel tempo previsto (prescritto, per meglio dire) dalla legge, l’imputato può passarla liscia anche se palesemente colpevole.
Da non confondere con un altro tipo di prescrizione e non sto certo parlando di quella del medico di famiglia… Mi riferisco alla prescrizione dei tributi e delle cartelle esattoriali (Equitalia, tanto per capirci).
Innanzitutto, precisiamo che la prescrizione è il termine entro il quale un ente pubblico può richiedere il pagamento di un tributo ad un cittadino; scaduto quel termine, il diritto a riscuotere muore senza se e senza ma.
Voglio qui di seguito fare alcuni esempi utili ai nostri lettori.
Innanzitutto, la cartella esattoriale è il mezzo con il quale i concessionari (uno è Equitalia…) riscuotono, quali intermediari, cifre relative a tasse, tributi, sanzioni etc. dovute allo Stato e ad enti pubblici, previdenziali e/o assicurativi.
Per tale motivo non si può dire che esista un termine di prescrizione proprio della cartella. Il termine di prescrizione esiste, ma è diverso a seconda del tipo di tributo oggetto dell’iscrizione a ruolo.
In linea generale si può affermare che il termine di prescrizione della cartella (ovvero il termine entro il quale la cartella deve essere notificata) segue quello del tributo riscosso.
Volendo aiutare il consumatore – lettore, a titolo di esempio:
– Multe relative al codice della strada e sanzioni amministrative in genere: il termine di prescrizione e’ di cinque anni dalla data dell’infrazione. La corretta notifica del verbale (atto precedente la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire, pertanto la prescrizione della cartella e’ di cinque anni dalla notifica del verbale (codice della strada art.209 e legge 689/81 art.28);
– Tributi locali (Ici, Tarsu, Tia, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni): cinque anni è l’attuale termine che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre anni. Esso parte dalla fine dell’anno di riferimento;
– Bollo auto: il termine di prescrizione è in pratica di quattro anni, perchè cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.
– Canone RAI: la prescrizione è quella ordinaria, 10 anni dalla scadenza.
Dopo di ciò potete andare dal medico e chiedere la prescrizione per un ansiolitico e da un mobiliere perchè vi occorrerà un armadio enorme per contenere tutte le ricevute dei pagamenti effettuati, ovvero l’unico vero modo per dimostrare di avere pagato un tributo che vi viene richiesto indebitamente.
Alberto Burrometo
Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.
Grazie per il consulto.
Grazie complimenti per come ha chiarito i tempi di prescrizione.
Con l’occasione ti porgo distinti saluti.