La mediazione civile è obbligatoria per diverse materie, non lo è, invece, il mediatore. Ricordiamo infatti che chiunque può tentare la mediazione senza farsi assistere da un professionista
La scorsa settimana abbiamo lasciato in sospeso l’argomento delle mediazioni. Mi sono sorpreso di come la gente sia davvero precariamente informata su questa novità introdotta due anni fa ed ora pienamente in vigore…
Intanto precisiamo che la mediazione obbligatoria non è una alternativa al processo ordinario ed il mediatore non è un giudice.
Il giudice prende in esame un caso sottopostogli da due o più parti in lite e, valutati tutti gli elementi, sia di fatto che di diritto, emette una sentenza che ha il valore di legge tra le parti. Il mediatore esamina sì la questione sottoposta al suo vaglio, ma il suo compito non è quello di entrarne nel merito, bensì quello di fare da pompiere tra due soggetti.
I latini dicevano in medio stat virtus… Quindi il mediatore deve essere… virtuoso e, perchè no, anche un po’ psicologo. Deve cioè comprendere le ragioni di due soggetti che, da soli, non trovano un accordo su una questione. E dispensare consigli utili al raggiungimento della pax, della pace.
E come ogni essere umano dotato di fallacità, il mediatore potrebbe non riuscire nello scopo, magari non per sua colpa… Gli avvocati, per esempio: hanno mal recepito questa novità e non lo nascondono; per loro è meglio non “mediare” e farsi una causa che rende certamente di più. Per loro… ma per il cliente? Meglio dunque “obiezione di coscienza” o “obiezione vostro onore” ? Ai posteri l’ardua sentenza….
Ricordiamo che chiunque può tentare la mediazione senza farsi assistere da un professionista: chi fa da sè fa per tre, dice l’antico adagio. Per concludere, mi preme ricordare le materie per cui vige l’obbligo di tentare una mediazione prima di instaurare un qualunque giudizio nelle aule tribunalizie:
Condominio; Diritti reali; Divisione; Successioni ereditarie; Patti di famiglia; Locazione; Comodato; Affitto di azienda; Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; Contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Insomma, ce n’è per tutti i gusti, anche se per mediare, a volte, ci vuole un palato sopraffino.
Alberto Burrometo
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