Categoria: Consulenza Online

Alberto Burrometo presidente dell’Associazione Progetto Up in difesa dei consumatori offre consulenza online gratuita

  • Bollette: le truffe porta a porta, sconti e risparmi che non ci sono

    Bollette: le truffe porta a porta, sconti e risparmi che non ci sono

    Contatore del GasL’articolo di questa settimana ha per argomento le truffe alla porta di casa in materia di utenze domestiche. Mi scrive una lettrice:

    «Salve, Sono di Reggio Emilia le scrivo per avere un po’ di chiarezza.
    A dicembre si è presentata qui una ragazza dell’Iren mercato dicendo di essere qui per farci firmare un contratto per avere uno sconto dell’11% sul gas e sull’energia.
    Alla fine ho capito che ci hanno fatto passare a loro anche per quanto riguarda l’energia elettrica… definisco tutto ciò una truffa, nel senso che arrivano nei momenti meno opportuni mentono e approfittano della tua ignoranza nel campo. Ho firmato il contratto poi mi hanno richiamato per sapere se la ragazza era stata gentile e chiedendomi di mandare un fax con un documento di identità e una bolletta enel.
    Oggi si presentano altri 3 individui, abbastanza sgradevoli, alle 13,15 dicendo essere dell’Enel… non si capiva nulla di ciò che dicevano, alla fine cominciano a scrivere i miei dati con lo scopo di ricontattarmi per verificare se ero già passata a Iren o se potevano bloccare il tutto; io cadevo dalle nuvole, poi con mio figlio piccolo che piangeva… lasciamo perdere!
    Io gli ho detto che non avrei firmato proprio niente così hanno strappato il contratto e se ne sono andati.
    A questo punto io vorrei tornare ad essere servita dai gestori del mercato tutelato che se non ho capito male sarebbero enel per l’energia e iren per il gas, cosa devo fare?
    La ringrazio
    Cordiali saluti, Elisa»

    Purtroppo non è che l’ennesimo caso di questo genere, abbiamo già avuto modo di parlarne, ma vale la pena dare due suggerimenti utili. In primo luogo: mandare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la manifestazione del diritto di recesso entro dieci giorni, meglio se anticipata via fax entro le 48 ore.
    Nella maggioranza dei casi, nessuno vi risponderà, ma quella lettera da voi inviata ha assoluto valore legale:

    a) Innanzitutto potete rivolgervi all’AGICOM per pratica commerciale scorretta presentando quella lettera;
    b) In secondo luogo, potete fare denuncia all’Authority (AEEG, Autorità Garante per l’energia elettrica ed il gas), della cui operatività a favore del consumatore abbiamo però sempre espresso molte perplessità (l’esperienza sul campo insegna…)
    c) in terzo luogo, la cosa che ritengo più utile: esposto/querela alla Magistratura.

    Superata questa fase convulsa, vi arriverà senz’altro la bolletta del gestore “nuovo”, il quale opera nel cosiddetto “libero mercato”; la legge vi consente di rientrare nel mercato tutelato, che – come scritto correttamente da Elisa – in genere trattasi di Iren per il gas e di Enel per la luce. Ma attenzione, non sempre è così e all’uopo vi consiglio di verificare proprio sul sito dell’AEEG quali sono i distributori del mercato tutelato.

    Alla fine la morale qual è? Vi imbrogliano con le scuse più stupide, una fra tutte: il risparmio che non c’è…

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

  • Riforma del condominio: testo integrale, novità e riflessioni

    Riforma del condominio: testo integrale, novità e riflessioni

    La Legge 11.12.2012 n° 220 , G.U. 17.12.2012 è di fatto la tanto agognata riforma del condominio: “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” che prevede la modifica della disciplina degli immobili in condominio così come disciplinata dal codice civile del 1942.

    Avete letto bene: 70 anni di inadeguatezza legislativa. In particolare, la riforma cerca di consolidare e rendere attuali le decisioni più recenti della Corte di Cassazione in materia condominiale ma ha anche l’ambizione di creare qualcosa di totalmente nuovo; detta ambizione, in realtà, pare riuscita a metà.

    Il nuovo articolo 1117 c.c. individua ed elenca meglio le parti comuni dell’edificio; elencazione che naturalmente non può essere completa, stante la grande varietà di tipologie edilizie e di situazioni concrete, ma che costituisce un importante sforzo che tiene conto anche delle elaborazioni giurisprudenziali affermatesi nel tempo.

    L’articolo 1117-bis c.c., nella sua nuova formulazione, consente di ampliare la nozione di condominio, includendovi espressamente anche i cosiddetti condomini orizzontali quali, ad esempio, i villaggi residenziali e i «supercondomini», quelli cioè costituiti da più condomini. Inoltre, con la nuova formulazione dell’articolo 1117-ter c.c., si prevede una maggioranza che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio per modificare la destinazione d’uso delle parti comuni, mentre con l’articolo 1117-quater si introduce un più efficace strumento di tutela delle destinazioni d’uso in caso di attività contrarie alle destinazioni stesse. Va aggiunto che, stante il tenore letterario della norma, paiono divenire condomini anche piccole proprietà che abbiano comunque parti in comune, staremo a vedere.

    L’art. 3 della legge, nel ridisegnare l’articolo 1118 c.c., disciplina i diritti dei partecipanti sulle parti comuni. In particolare prevede la possibilità per il condomino di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, come l’impianto di riscaldamento e di condizionamento, qualora dalla sua rinuncia non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini.

    L’art. 1122 c.c., previsto dall’articolo 6, stabilisce l’impossibilità per i condomini di eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d’uso all’unità immobiliare di proprietà o alle parti comuni in uso individuale, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

    Cambia anche la figura dell’amministratore di condominio con nuove regole relative alla nomina, alla revoca e agli obblighi di quest’ultimo. I nuovi articoli 1129 e 1130 del codice civile definiscono i poteri dell’amministratore, le responsabilità su di esso incombenti ed i conseguenti casi di revoca per violazione dei suoi doveri. Altre novità previste riguardano la durata in carica dell’amministratore che passa da uno a due anni e la possibilità di revocare anticipatamente l’amministratore in alcuni casi espressamente previsti (tra cui la mancata apertura del conto corrente obbligatorio).

    Cambiano pure i modi di costituzione e di quorum deliberativi dell’assemblea in direzione di un più snello funzionamento di tale organo, così come le regole che sovrintendono all’impugnazione delle deliberazioni.

    Innovativo l’articolo 16, il quale stabilisce espressamente che “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia”. Strano ma vero…

    Ulteriori innovazioni riguardano disposizioni di attuazione del codice civile, quali la modalità di riscossione dei contributi condominiali (articolo 18), la modalità di convocazione dell’assemblea (articolo 20), la modalità di rappresentanza e di funzionamento dell’assemblea stessa (articolo 21), di revisione delle tabelle millesimali (articoli 22-23).

    Indubbiamente, dall’esame della riforma emerge la volontà di definire un profilo più responsabile e trasparente della gestione condominiale, nell’esclusivo interesse dei condomini ed a garanzia degli interessi dei terzi, in modo che il ruolo e le funzioni dell’amministratore ne escano rafforzati e al contempo i condomini possano più agevolmente controllare l’operato dell’amministratore, anche a mezzo del consiglio di condominio, con funzioni consultive e di controllo.Ci vorrà del tempo (intanto l’effettiva entrata in vigore del nuovo sistema) per verificare la buona o la cattiva riuscita della riforma.

    Per chi volesse approfondire, vi lascio in compagnia del testo integrale della legge, in modo che i nostri lettori possano prenderne conoscenza e visione. Così nessuno può dire “non lo sapevo”, perché si sa, la legge non ammette ignoranza…

     

    Alberto Burrometo

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  • Viaggi e vacanze: quando è possibile chiedere danni e risarcimenti

    Viaggi e vacanze: quando è possibile chiedere danni e risarcimenti

    Innanzitutto un Buon 2013 a tutti i nostri seguaci, lettrici e lettori! Non so quanti di voi si siano potuti permettere un viaggio o una vacanza, però oggi vorrei trattare anche questo argomento, crisi permettendo.

    Reduce da buonismo natalizio, non voglio tediarvi troppo, perciò in questa puntata sarò… semplice. Quando prenotiamo un viaggio, possiamo farlo attraverso la nostra agenzia di viaggio di fiducia oppure attraverso internet.

    Se ci rechiamo presso l’agenzia di viaggio, ci rivolgiamo ad un soggetto che in qualche misura agisce contrattualmente per nostro conto; quindi si crea un rapporto contrattuale – per così dire – di intermediazione tra noi ed un tour operator.
    Il rapporto contrattuale con l’agenzia di viaggio “termina” un attimo prima della nostra partenza; da quel momento in poi, i guai che accadono sono imputabili (giocoforza) a chi ha organizzato il viaggio.
    In caso di ritardi, smarrimento bagaglio o quant’altro, la responsabilità passa al vettore in virtù di un contratto di trasporto, salvo che il tutto non sia organizzato del tour operator: in questo caso, è a quest’ultimo che dovremo rivolgerci per chiedere i danni.
    Quindi, non potremo mai chiedere i danni da vacanza rovinata ad un’agenzia di viaggi; quest’ultima sarà responsabile solo in relazione ad una cattiva gestione nella prenotazione di un volo e di errori che precedono la nostra agognata vacanza.

    Se invece abbiamo acquistato un viaggio attraverso il web, dobbiamo avere letto tutte le condizioni contrattuali presenti all’interno del sito e stampare tutto quanto; purtroppo accade spesso che i tour operator non inseriscano tutte le condizioni contrattuali, cosicché il consumatore non potrà mai conoscerle.

    Il termine entro il quale vanno chiesti i danni – in genere – è di cinque anni.

    Ma attenzione, se parliamo di bagaglio perduto o rovinato il termine può ridursi ad un anno; il motivo per cui tutto ciò non è chiaro risiede nel fatto che esistono diverse convenzioni internazionali in merito, le quali fanno riferimento a situazioni differenti a seconda che si tratti di un viaggio all’interno dell’Unione Europea o di un viaggio “extraeuropeo”.

    Per quanto riguarda i cosiddetti cataloghi di viaggio, questi sono una casistica differente:
    – se il tour operator non adempie a quanto “promesso” deve risarcire i danni;
    – se l’agenzia di viaggi prenota un viaggio differente da quello da voi scelto su catalogo, essa ne sarà responsabile;
    – se voi non avete, con la dovuta attenzione, letto le informazioni contenute nel catalogo, non potrete certo chiedere i danni a qualcuno.

    Per concludere, prima di partire, usate la testa, sennò quando tornate rischiate di perderla!

     

    Alberto Burrometo

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  • Bollette e assemblee condominiali: gli argomenti più caldi del 2012

    Bollette e assemblee condominiali: gli argomenti più caldi del 2012

    Ebbene sì, siamo giunti all’ultima puntata dell’anno, riprenderemo dopo l’Epifania… Anche noi, a questo punto, non possiamo sottrarci dal fare un bilancio del 2012.

    Ci avete scritto in molti e ci avete proposto problematiche varie e differenti a cui abbiamo cercato di rispondere nel modo più veloce e migliore possibile. I due argomenti più dibattuti sono stati il condominio e le bollette e di questo non mi sono affatto stupito…

    Prendo spunto da questi due temi per donarvi alcune dritte natalizie. Da dieci anni ormai sotto l’albero troviamo un regalo non gradito, ovvero l’aumento delle bollette domestiche; vista l’imminenza dell’inverno ed il freddo, due utili consigli per risparmiare sul consumo del gas:

    1. Se disponete di una calderina, impostate sì la temperatura desiderata, ma date meno potenza: in questo modo la temperatura rimarrà un pochino più bassa, ma costante, senza picchi di consumo indesiderati;
    2. Le stufe a pellet fanno risparmiare un buon 30% in termini di denaro, con finanziamenti adeguati l’acquisto è assolutamente possibile;
    3. le nuove tecnologie stanno sfornando i cosiddetti camini a bioetanolo, ossia un combustibile naturale; essi non necessitano di canna fumaria e sono amovibili.

    Dovendo allacciarmi al discorso condominio, molti mi hanno chiesto che cosa e come fare per “staccarsi” dall’impianto centralizzato e rendere autonomo il proprio impianto. Innanzitutto la decisione va comunicata all’assemblea, la quale non può impedirvelo. A due condizioni:

    a) che non vengano alterati gli equilibri termici del palazzo;
    b) che voi paghiate le spese di manutenzione, che sono comunque dovute in quanto l’impianto di riscaldamento è un bene comune facente parte del condominio ove voi abitate.

    Per concludere, metodi per risparmiare ce ne sono, basta conoscerli! Altrimenti, quando arrivano le bollette, fa davvero troppo caldo…

    Auguro a tutti i nostri appassionati lettori il miglior Natale possibile ed un 2013 in cui non abbiate bisogno di questa rubrica perché i problemi saranno tutti risolti… Chiedo troppo!?

     

    Alberto Burrometo

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    [foto di Diego Arbore]

  • Offerte natalizie a Genova, anche i supermercati propongono i saldi

    Offerte natalizie a Genova, anche i supermercati propongono i saldi

    Ormai va di moda. In stazione, nel metrò, in alcuni uffici… la radio con la musica di sottofondo rilassa e predispone la clientela ad acquistare con più facilità.
    L’altro giorno, entrando in un supermercato si poteva distinguere la voce di Francesco De Gregori che cantava Viva L’Italia. Tra uno scaffale e l’altro ho voluto annotare le differenze di questo periodo rispetto alla “normalità” dell resto dell’anno.

    Panettoni ovunque tenuti in braccio da improvvisati babbi natale, torroni, frutta secca…. E poi i cesti natalizi: mega offerta tutto compreso con pandoro, spumante, torrone… in un colpo solo si compra tutto ad un prezzo… natalizio!
    E qui ritorniamo al discorso già fatto sulle confezioni delle uova: come faccio a leggere la scadenza?

    Le uova normalmente sono quattro o sei e scadono tutte lo stesso giorno: vista una, viste tutte. I prodotti contenuti nel cesto natalizio sono tanti e diversi; per logica debbono avere scadenze differenti, eppure… la scadenza non la vedo. Così come mi viene difficile controllare gli ingredienti di ogni singolo prodotto… Ma vogliamo rinunciare al cesto natalizio? neanche per idea!
    Alla cassa carrelli pieni…

    Occhio alle scadenze: in un periodo convulso come quello prenatalizio, è facile che qualche scadenza sfugga agli addetti merci del supermercato; se trovate un prodotto con la data di scadenza superata, fatelo presente al direttore del supermercato, non riponete il prodotto dov’era… aiutare gli altri significa aiutare se stessi, in questo caso.

    Anche a Natale i supermercati non si sottraggono ad una regola di marketing: ciò che si vuole vendere viene posizionato nei punti strategici, per esempio in corrispondenza delle casse, così mentre si è in coda e si attende il proprio turno, in un anelito antidietetico, riponiamo nel nostro carrello una scatola di cioccolatini, perché le altre dieci che abbiamo in casa magari non bastano per tutti i parenti… Anche gli scaffali non si sottraggono al marketing: la merce in offerta speciale sempre ad “altezza occhi”, così non ci può sfuggire a meno di non percorrere bendati le corsie.

    A proposito di offerte: ricordatevi che l’offerta promossa con tanto di cartellino presso uno scaffale equivale ad “offerta al pubblico”, quindi, una volta alla cassa, controllate la corrispondenza del prezzo battuto sullo scontrino col prezzo indicato nell’offerta.
    E non venite a dirmi: c’era troppo caos, non avevo tempo, ecc, ecc….. basta solo un po’ di attenzione, almeno quando si può!

    E mentre osservavo tutto ciò che ho appena descritto, superavo la cassa e la fila di persone perché non avevo comprato nulla; in compenso, Francesco De Gregori mi cantava “Viva l’Italia del 12 dicembre, l’Italia con le bandiere, l’Italia povera come sempre…”

    Povera come sempre, sì. Povera di normative severe contro chi prova da sempre a truffare i consumatori indifesi. E dire che a Natale si è tutti più buoni.

     

    Alberto Burrometo

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  • Saldi di Natale a Genova: il vademecum per il consumatore

    Saldi di Natale a Genova: il vademecum per il consumatore

    Vico Casana, centro storico di GenovaTutti gli anni, con l’incombere dell’inverno e quindi del Natale, sembra di vivere un dejavù… Vetrine allestite con gli addobbi del caso in mezzo a strade disseminate di luminarie, un andirivieni di persone che osserva da fuori perché dentro ai negozi non ci entra: i soldi sono pochi.
    Eppure le offerte natalizie, come sempre, si  moltiplicano invitandoci a comprare l’oggetto dei nostri desideri ad un prezzo mai visto; ma giacché si ripete tutti gli anni, potrei scrivervi “ad un prezzo da sempre visto”, quello più basso di tutti, ovviamente!
    E poi, come tutti gli anni, ecco i saldi! Saldi mortali, mi viene da dire!

    Ricordiamo ai nostri lettori che la merce in saldo deve essere quella rimasta al negozio e cioè non venduta; deve essere un oggetto che il giorno prima costava tot ed il giorno dopo molto meno.
    Ed invece, come tutti gli anni, assistiamo ai soliti tentativi di fregare, alla faccia del buonismo natalizio.
    Però c’è un modo di tutelarsi. Come ogni anno, vi rinnovo alcune regole basilari:

    1. Prima di acquistare qualunque oggetto, verificare la serietà del negoziante, la validità dell’offerta e confrontare sempre questi parametri recandosi presso più esercizi commerciali che vendono il medesimo oggetto e confrontando più offerte possibili.

    2. Diffidare a priori delle offerte cosiddette “sotto costo”: un oggetto che costa poco vale poco, quindi occhi aperti!

    3. Verificare sempre le garanzie offerte: quella di legge, ovvero due anni più due mesi dall’acquisto, diffidando da chi offre un anno di garanzia della casa costruttrice.

    4. Scegliete tutto con estrema cura, avrete notato che in questo periodo non solo c’è più confusione del normale per via della gente, ma anche per via di tutti gli addobbi ed i colori con cui vengono impestati i negozi ed i centri commerciali: questa è comunque una delle tecniche per distrarvi…

    5. Nel caso dobbiate comprare elettrodomestici, computer, telefonini o comunque oggetti “pregni” di tecnologia, cercate di andare in un negozio dove sia possibile trovare qualche commesso gentile e non sbrigativo che possa illustrarvi tutto quanto di necessario per guidarvi ad un acquisto ragionato.

    6. Per quanto riguarda i cibi, controllare bene le scadenze (ormai i panettoni li confezionano tutto l’anno…)

    7. Per i saldi, invece, cercate di individuare prima l’oggetto o capo di abbigliamento che vi interessa e poi verificate se quel medesimo oggetto o capo costa effettivamente di meno. Purtroppo vige una pessima abitudine dei negozianti di acquistare robaccia a prezzi irrisori per poi spacciarla come saldi, col risultato che loro ci guadagnano di più e voi non avete affatto risparmiato…

    A gennaio nessuno si ricorderà più nulla di tutto ciò, se non coloro che hanno ricevuto le fregature di rito.
    Sì, perché Natale anche in queste cose è un rito.

     

    Alberto Burrometo

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  • Prescrizione, termini e scadenze: il vademecum del consumatore

    Prescrizione, termini e scadenze: il vademecum del consumatore

    Nei giorni scorsi siamo stati contattati dal Movimento Commercianti e Artigiani Liberi della Sardegna, che ci ha chiesto maggiori precisazioni su alcune tipologie di prescrizioni che possono riguardare il settore del commercio e dell’artigianato.
    Innanzitutto ricordiamo un paio di definizioni: la prescrizione è un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
    La decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.)In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, è stabilita solo dalla legge mentre la decadenza può anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine entro il quale tale diritto può essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall’acquisto, la prescrizione).
    Diamo un occhio anche ad altre due definizioni, perché il termine di prescrizione può essere soggetto a sospensione o ad interruzione:
    La sospensione può essere determinata dall’esistenza di particolari rapporti che legano le parti (tra coniugi, genitori e figli minori, tutore e interdetto, etc.), da vincoli a cui potrebbero essere sottoposti i beni delle persone coinvolte (amministrazione altrui), quando vi sia un occultamento doloso da parte del debitore e da particolari condizioni del titolare (minori non emancipati, interdetti per infermità di mente, militari in servizio in tempo di guerra, etc.). Per ogni dettaglio si veda l’art.2941 del codice civile.
    L’ interruzione può avvenire per diversi motivi. Tipicamente ha luogo quando il diritto viene esercitato dal titolare tramite notificazione di un atto con il quale si inizia un giudizio o di una richiesta – o intimazione – scritta (la cosiddetta “costituzione in mora”, che può contenere o meno un termine, si veda il codice civile, art.1219 e segg.). Si interrompe, in ogni caso, quando il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale può essere fatto valere.Gli effetti sono sostanzialmente diversi, perché mentre la sospensione crea una parentesi (il periodo anteriore al verificarsi della causa di sospensione si somma con quello successivo), l’interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso.
    Tutte le volte che il termine di interrompe, infatti, inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo al precedente.Da ricordare che la prescrizione decorre dal giorno in cui si può far valere il diritto e termina quando si è compiuto l’ultimo giorno. Il calcolo dev’essere fatto considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine. Se il termine cade in un giorno festivo il diritto è prorogato al giorno successivo non festivo. Per i termini a mesi la scadenza cade nello stesso giorno del mese iniziale o, in mancanza, nell’ultimo giorno del mese. Come si fa a contestare l’avvenuta prescrizione di un diritto da parte di chi ci chiede qualcosa?
    Una volta appurato che vi sono i presupposti per contestare il decorso di un termine di prescrizione, sarà bene provvedere a sollevare la questione per iscritto, rispondendo alle richieste ricevute tramite una raccomandata a/r. In certi casi potrà essere opportuna una diffida, in altri una messa in mora.

    Per sintetizzare tutto quanto, mi sono permesso di fare una cosa che spero sia gradita dai lettori: un vademecum il più possibile completo (qui il pdf).

    Alberto Burrometo

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  • Buche nelle strade, danni e infortuni: come ottenere risarcimento

    Buche nelle strade, danni e infortuni: come ottenere risarcimento

    Nella vita sia sa, ci sono buchi per nascondersi, buchi neri e campi da golf… Purtroppo ci sono anche le buche per strada, le nostre strade che di liscio non hanno nulla. In queste buche si può cadere, ci si può fare male; si cade a piedi, si cade in moto, si bucano gomme… Queste buche a volte sono voragini ed evitarle è facile, basta la dovuta attenzione; talvolta però sono invisibili, addirittura avvallamenti impercettibili che però possono mettere a repentaglio la vita dei cittadini.

    Stiamo parlando delle insidie – trabocchetti. Si parla di questo quando un soggetto, pur adoperando l’ordinaria diligenza, pur prestando la dovuta cautela, cade a causa di una buca “invisibile” e si fa male… Tante persone mi chiedono come possono fare per ottenere un adeguato risarcimento.

    Ecco un piccolo vademecum:
    – La richiesta danni va inviata al proprietario della strada (Comune, Provincia o Stato presso il Ministero dei trasporti) entro cinque anni dalla data dell’incidente.
    – Il danno va provato con testimonianze di persone che hanno assistito all’evento e con fotografie dell’insidia – trabocchetto che ha causato la nostra caduta; è sempre meglio chiamare sul posto la Pubblica Autorità che possa verbalizzare l’accaduto.

    Da ultimo, rammento una piccola distinzione di mero diritto: si possono richiedere i danni ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile (responsabilità extracontrattuale) o ai sensi dell’art. 2015 del Codice civile (responsabilità da cosa in custodia).
    La giurisprudenza ultimamente propende per la seconda via, anche se nutro qualche dubbio sul fatto che il proprietario di un bene (la strada) possa essere considerato custode della stessa: un doppione apparentemente inutile.

    E, comunque sia, non camminate con la testa fra le nuvole, ma guardate dove mettete i piedi; d’altronde si sa, tutti vaghiamo in un campo minato che si chiama vita…

     

    Alberto Burrometo

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  • Prescrizione tributi e cartelle esattoriali: attenzione alla scadenza

    Prescrizione tributi e cartelle esattoriali: attenzione alla scadenza

    Ai tempi del governo Berlusconi tanto si è parlato di prescrizione, prescrizione breve, prescrizione del reato, ecc. ecc. In quel caso, però, si trattavo di diritto penale:  la prescrizione di un reato è il tempo entro il quale il colpevole deve essere condannato; se passa quel tempo previsto (prescritto, per meglio dire) dalla legge, l’imputato può passarla liscia anche se palesemente colpevole.

    Da non confondere con un altro tipo di prescrizione e non sto certo parlando di quella del medico di famiglia… Mi riferisco alla prescrizione dei tributi e delle cartelle esattoriali (Equitalia, tanto per capirci).

    Innanzitutto, precisiamo che la prescrizione è il termine entro il quale un ente pubblico può richiedere il pagamento di un tributo ad un cittadino; scaduto quel termine, il diritto a riscuotere muore senza se e senza ma.

    Voglio qui di seguito fare alcuni esempi utili ai nostri lettori.

    Innanzitutto, la cartella esattoriale è il mezzo con il quale i concessionari (uno è Equitalia…) riscuotono, quali intermediari, cifre relative a tasse, tributi, sanzioni etc. dovute allo Stato e ad enti pubblici, previdenziali e/o assicurativi.
    Per tale motivo non si può dire che esista un termine di prescrizione proprio della cartella. Il termine di prescrizione esiste, ma è diverso a seconda del tipo di tributo oggetto dell’iscrizione a ruolo.

    In linea generale si può affermare che il termine di prescrizione della cartella (ovvero il termine entro il quale la cartella deve essere notificata) segue quello del tributo riscosso.

    Volendo aiutare il consumatore – lettore, a titolo di esempio:

    Multe relative al codice della strada e sanzioni amministrative in genere: il termine di prescrizione e’ di cinque anni dalla data dell’infrazione. La corretta notifica del verbale (atto precedente la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire, pertanto la prescrizione della cartella e’ di cinque anni dalla notifica del verbale (codice della strada art.209 e legge 689/81 art.28);

    Tributi locali (Ici, Tarsu, Tia, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni): cinque anni è l’attuale termine che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre anni. Esso parte dalla fine dell’anno di riferimento;

    Bollo auto: il termine di prescrizione è in pratica di quattro anni, perchè cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.

    Canone RAI: la prescrizione è quella ordinaria, 10 anni dalla scadenza.

    Dopo di ciò potete andare dal medico e chiedere la prescrizione per un ansiolitico e da un mobiliere perchè vi occorrerà un armadio enorme per contenere tutte le ricevute dei pagamenti effettuati, ovvero l’unico vero modo per dimostrare di avere pagato un tributo che vi viene richiesto indebitamente.

     

    Alberto Burrometo

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  • Il Registro delle Opposizioni contro il telemarketing: è una farsa

    Il Registro delle Opposizioni contro il telemarketing: è una farsa

    Quante volte, all’ora di pranzo o all’ora di cena, squilla il telefono, proprio appena arriva sulla tavola un bel piatto di pastaciutta calda e pronta da gustare?
    Se poi all’altro capo c’è qualcuno o qualcuna che vuole venderci qualcosa, allora la cosa scoccia parecchio a parecchi che stanno all’apparecchio… Giochi di parole a parte sappiate che c’è un rimedio!

    Difatti: in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 178/2010, a partire dal 31 gennaio 2011 gli Abbonati agli elenchi telefonici pubblici che non vogliono più ricevere chiamate dagli operatori di telemarketing per attività commerciali, promozionali o per il compimento di ricerche di mercato tramite l’uso del telefono, possono “opporsi” alle telefonate indesiderate iscrivendosi al Registro Pubblico delle Opposizioni.

    Ciascun Abbonato – sia persona fisica sia persona giuridica, ente o associazione – il cui numero telefonico è presente negli elenchi telefonici pubblici, potrà richiedere al Gestore l’iscrizione gratuita nel Registro Pubblico delle Opposizioni mediante le seguenti modalità: email, fax, raccomandata o via telefono.
    In teoria, ma molto in teoria e poco in pratica, non ci dovrebbe più scocciare nessuno. Eppure molte persone ci chiamano lamentandosi che gli scocciatori continuano imperterriti!

    La normativa statuisce che l’utente può comunicare allo scocciatore di turno di essere iscritto al registro delle opposizioni e quest’ultimo deve riattaccare senza fiatare. Ma allora a che cosa serve questo benedetto registro delle opposizioni?

    Praticamente a nulla, è la solita farsa all’italiana, mi si lasci dire. Sarebbe opportuno che l’utente subissato di telefonate (e iscritto al registro delle opposizioni) avesse un vero moto di ribellione: chiedere al venditore di qualificarsi (nome e cognome o qualunque altro elemento di facile identificazione) e fare denuncia querela alla Polizia Postale.

    Mandarli a quel paese non basta più. E si tornerebbe finalmente a tavola sereni. E come direbbe una vecchia pubblicità… Silenzio, parla Agnesi

    Alberto Burrometo

  • Tar Lazio: la mediazione civile non sarà più obbligatoria

    Tar Lazio: la mediazione civile non sarà più obbligatoria

    Sentenza del TribunaleLa scorsa settimana abbiamo parlato del fallimento della mediazione civile nel nostro paese; il giorno dopo abbiamo ricevuto un certificato di chiaroveggenza… La breve storia della mediazione civile è finita e l’esito di questo tira e molla è nettamente in favore degli avvocati: la mediazione civile non sarà più obbligatoria.

    La Consulta ha accolto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tar Lazio, con l’ordinanza di rinvio del 12 aprile 2011, riguardo in particolare all’obbligatorietà del procedimento di mediazione civile.  Questo quanto dichiara l’ufficio stampa della Corte: «La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione».

    Alcune osservazioni: le sentenze non sono leggi, ma indirizzi di giurispreudenza ai quali gli avvocati si appigliano per sostenere le loro tesi difensive e ai quali i giudici attingono per motivare le loro sentenze.
    Ma le pronunce della Corte Costituzionale sono un’altra cosa; sono pronucne diverse: la costituzione e la costituzionalità del nostro paese vanno garantite.

    Nella pronuncia si parla di mediazione civile, quindi si desume che gli altri tipi di mediazione obbligatoria siano in qualche misura salvi; parliamo della mediazione tributaria e di quella obbligatoria in materia di telefonia (presso i Co.Re.Com. regionali).

    Ricordiamo ai nostri lettori che in materia di lavoro il tentativo obbligatorio di conciliazione è stato abolito; e pensare che era l’unico caso in cui funzionava… Ultima riflessione: negli ultimi anni sono nati organismi di medizione, corsi per diventare mediatore civile, con costi esorbitanti, una mazzata al lavoro.

    Così alla fine hanno vinto gli avvocati che odiavano la mediazione civile perchè toglieva loro del lavoro (a loro dire). Perchè si sa, causa che pende, causa che rende. Amen.

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

  • Mediazioni civili: non decolla il sistema di giustizia alternativa

    Mediazioni civili: non decolla il sistema di giustizia alternativa

    Abbiamo avuto modo più volte di parlare delle mediazioni civili obbligatorie, in particolar modo quelle relative al contenzioso in materia condominiale e quelle relative al contenzioso in materia di sinistri stradali. Ci si attendeva un enorme successo da questo nuovo meccanismo di giustizia alternativa; al contrario, siamo qui a parlare di un grande flop… Perché?

    Le ragioni risiedono in diversi aspetti, che ora, pur con la dovuta sintesi, andiamo ad esaminare.

    Primo punto: la mediazione non è gratuita; certo, i tempi (quattro mesi) per la decisione sono qualcosa di impensabile in qualunque Tribunale, ma i costi per iniziare una procedura di mediazione si avvicinano a quelli di una causa. In altre parole: se la mediazione non funziona perdo più soldi in un tempo uguale…

    Secondo punto: gli amministratori e gli avvocati doverebbero informare condomini e clienti di questa nuova opportunità e invece non lo fanno. Il perché è facile da immaginare: a loro conviene il vecchio “sistema”…

    Terzo punto: sembra davvero strano che i Giudici non sollevino l’eccezione del mancato tentativo di conciliazione laddove è obbligatorio. Anche qui la risposta appare banale: gli avvocati, ancorché “avversari” hanno interesse a fare una bella e lunga (e onerosa) causa piuttosto che fare una conciliazione.

    Eppure, come abbiamo avuto già modo di dire, la mediazione, a modo suo, è conveniente davvero. Sarà che la crisi fa abbattere qualunque forma di contenzioso, sarà che gli avvocati non possono aprire centri di mediazione nei loro studi per via del conflitto di interesse (ma nella sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova ce n’è uno…), sarà che una parte politica del governo precedente aveva un forte interesse nello spingere le mediazioni mentre il governo Monti pensa ad altro, sarà che le mediazioni non fanno fruttare soldi allo stato (non si comprano i bolli delle cause tribunalizie, tanto per intenderci…), sarà che l’informazione su questo argomento è sempre stata carente. Sarà per tutto questo che le infromazioni proviamo a darle noi…

     

    Alberto Burrometo

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  • Gratuito Patrocinio: il diritto alla difesa legale per le fasce deboli

    Gratuito Patrocinio: il diritto alla difesa legale per le fasce deboli

    In una congiuntura economica come quella che stiamo vivendo, non potevamo esimerci dal trattare l’argomento del gratuito patrocinio. Lo stato italiano lo prevede al fine di permettere alle fasce economicamente più deboli di potere espletare il proprio diritto alla difesa garantito dalla nostra Costituzione

    Il diritto all’accesso ad ottenere una difesa processuale gratuita (Gratuito Patrocinio) è regolato dall’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: la norma pone un requisito reddituale. Oggi puoi avere il diritto ad ottenere l’assistenza di un legale se hai un reddito inferiore a  € 10.628,16 come da Decreto ministeriale del 20/05/2009.

    L’esistenza dei requisiti reddituali è condizione necessaria all’ammissione al beneficio di legge. Ricordiamo che l’ammissione si può avere solo per l’assistenza legale da prestarsi nel corso di un processo mentre non è consentita per la consulenza extragiudiziale.

    Il lettore attento potrebbe dirmi: lo sapevo, che cosa mi stai dicendo di nuovo? Beh, vi sono alcuni aspetti da considerare con estrema attenzione:

    – il primo è di natura procedurale: l’avvocato chiamato in causa (scusate il gioco di parole…) deve depositare la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio per conto del suo cliente; ciò avviene solo quando si deve affrontare un giudizio (una causa, n.d.a.), ovvero quando si deve andare davanti ad un giudice, sia in sede civile che penale. Una volta avuto l’ok, il gratuito patrocinio è cosa certa per il cliente.

    – il secondo aspetto è di natura pratica: dal momento che l’avvocato viene pagato dallo stato, il medesimo avvocato riceverà i denari di sua spettanza con una tempistica molto lunga; e questo è il motivo per cui alcuni avvocati fanno gli “gnorri” sul gratuito patrocinio… A danno del cliente che ignaro paga la parcella!

    Un consiglio, quindi: prima di pagare un legale, accertatevi di non avere diritto al grautito patrocinio, sennò diviene gratuito ladrocinio

     

    Alberto Burrometo

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  • La notifica di una multa, un problema annoso

    La notifica di una multa, un problema annoso

    Questa settimana vi parlo di un argomento rognoso ma importante: la notifica degli atti giudiziari, le multe in particolare.
    Il sig. Mirko mi ha posto un quesito che trovo interessante dal punto di vista sociale… Come funziona la notifica di una contravvenzione al codice della strada?

    Se io commetto un’infrazione in data odierna, l’Organo che emette il verbale me lo deve notificare entro 90 giorni; questo non significa tre mesi, ma 90 giorni precisi. Alcuni mesi ne hanno 30, altri 31 ed un giorno di differenza può far sì che i termini siano rispettati come no.

    Mirko ha ricevuto una raccomandata il 30 settembre 2012 per un’infrazione commessa in data 18 maggio 2012, ovvero ben oltre i 90 giorni dalla data della presunta infrazione. Di primo acchito potremmo dire che la multa sia stata notificata oltre i termini e quindi si sia prescritta; in altre parole non dovuta.

    E invece, siamo in Italia, non funziona così. L’organo che emette il verbale lo consegna alle Poste affinché esso venga notificato. Nel caso di cui sopra, le poste hanno ricevuto il verbale da notificare in data 4 agosto 2012, ossia in tempo utile per la notifica.
    Le poste hanno dormito, è vero, ma quella notifica per la legge è valida!

    In passato mi accadde un caso simile e il malcapitato di turno aveva fatto ricorso presso il Giudice di Pace e lo aveva vinto; si è così potuto procedere alla richiesta di risarcimento contro Poste Italiane.

    La morale è semplice: non vi è uniformità tra la notifica dal punto di vista di chi riceve un atto giudiziario e dal punto di vista di chi lo emette. Incostituzionalità talmente evidente che la Corte Costituzionale ha detto che va bene così…
    E se va bene all’organo supremo del nostro sistema giudiziario, va bene a tutti.

     

    Alberto Burrometo

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  • Come leggere numeri e lettere delle uova

    Come leggere numeri e lettere delle uova

    Le Uova di PasquaSe ci trovassimo in una biblioteca o in una libreria, lì troveremmo un invito alla lettura del libro del mese… Immaginiamo se un giorno, entrando in un supermercato, trovassimo un cartellone con la scritta. “Invito alla lettura… delle uova“.

    Ebbene sì, leggere le uova… Spieghiamoci meglio: i numeri e le lettere stampate sopra il guscio rappresentano l’etichetta di tracciabilità ovvero il codice che ci permette di conoscere la filiera dell’uovo per capire il tipo di allevamento, lo stato di produzione, il codice ISTAT del comune di produzione, la provincia di produzione, il nome e il luogo dove la gallina ha deposto l’uovo e per finire in basso la data di scadenza o di deposizione.

    Alcuni dati importanti prima di passare ad un esempio concreto con il nostro uovo; il primo numero è forse il più importante, esso ci indica la tipologia di allevamento ovvero:

    “0” uova da allevamento biologico: le galline sono nutrite con mangime biologico, allevate all’aperto;
    “1” uova da allevamento all’aperto: le galline possono razzolare per alcune ore all’aperto – sono previsti nidi, trespoli e lettiere;
    “2” uova da allevamento a terra: allevamento a terra ma senza accesso all’esterno in capannoni al chiuso – uova deposte in nidi o a terra;
    “3” uova da allevamento in gabbia: allevamento in batteria in ambiente ristretto (5 galline in una gabbia grande quando una cassetta per la frutta) e deposizione delle uova direttamente in macchina.

    Come avrete sicuramente intuito questo dato è importante per due motivi: il primo attiene a ragioni prettamente etiche, infatti, a seconda della tipologia che scegliamo con il nostro acquisto, rafforziamo ed invogliamo la tipologia di allevamento che abbiamo indicato con la nostra spesa. In altri termini, se compriamo la tipologia 3, tanto per essere chiari, invogliamo e rafforziamo un tipo di allevamento che lucra sulle sofferenze inflitte a quelle sfortunate galline che vengono allevate in gabbie dove non hanno lo spazio per sgranchirsi le ali, poggiano le zampe 24 ore al giorno su barre d’acciaio e muoiono per sfruttamento e nevrosi dopo una breve vita di tormenti.

    Il secondo motivo è squisitamente economico, infatti, più ci avviciniamo alla tipologia “0” più le uova saranno care, e il perché è facilmente intuibile, le galline con tipologia diversa dalla “3” infatti, hanno un costo di allevamento ovviamente più basso di quelle allevate all’aperto… tuttavia sono certo che adesso, dopo aver saputo, non vorrete più risparmiare qualche centesimo di euro sapendo che quei pochi spiccioli procurano una vita di segregazione e sofferenze a degli esseri viventi.

    Ora passiamo all’esempio pratico: supponiamo di avere tra le mani un uovo con la seguente scritta “2 IT 096 VR 078”.
    Come avrete intuito il primo numero, ossia “2”, identifica il tipo di allevamento, uova da allevamento a terra, secondo la tipologia sopra descritta; la sigla IT identifica lo Stato di produzione; “096” è la cifra che identifica il codice ISTAT del comune di produzione; “VR” sono la sigla che indica la provincia di produzione; “078” sono i numeri che ci indicano l’allevamento in cui è stato deposto l’uovo. Sotto queste sigle troviamo la data di scadenza.

    Però, come abbiamo già avuto modo di rilevare, leggere le uova non è sempre semplice: le confezioni da sei uova, per esempio, spesso sono in cartone e non permettono la “lettura” del guscio. Inoltre, spesso le confezioni riportano la dicitura: uova biologiche e poi, una volta aperta la scatola, ecco che scopraimo che di biologico non vi è alcunchè…
    Insomma, se non impariamo a leggere le uova potremmo fare una bella frittata!

     

    Alberto Burrometo

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