Il termine entro il quale chiedere i danni dopo una vacanza infelice è solitamente di cinque anni, ma il rapporto contrattuale con l'agenzia di viaggio termina un istante prima della nostra partenza
Innanzitutto un Buon 2013 a tutti i nostri seguaci, lettrici e lettori! Non so quanti di voi si siano potuti permettere un viaggio o una vacanza, però oggi vorrei trattare anche questo argomento, crisi permettendo.
Reduce da buonismo natalizio, non voglio tediarvi troppo, perciò in questa puntata sarò… semplice. Quando prenotiamo un viaggio, possiamo farlo attraverso la nostra agenzia di viaggio di fiducia oppure attraverso internet.
Se ci rechiamo presso l’agenzia di viaggio, ci rivolgiamo ad un soggetto che in qualche misura agisce contrattualmente per nostro conto; quindi si crea un rapporto contrattuale – per così dire – di intermediazione tra noi ed un tour operator.
Il rapporto contrattuale con l’agenzia di viaggio “termina” un attimo prima della nostra partenza; da quel momento in poi, i guai che accadono sono imputabili (giocoforza) a chi ha organizzato il viaggio.
In caso di ritardi, smarrimento bagaglio o quant’altro, la responsabilità passa al vettore in virtù di un contratto di trasporto, salvo che il tutto non sia organizzato del tour operator: in questo caso, è a quest’ultimo che dovremo rivolgerci per chiedere i danni.
Quindi, non potremo mai chiedere i danni da vacanza rovinata ad un’agenzia di viaggi; quest’ultima sarà responsabile solo in relazione ad una cattiva gestione nella prenotazione di un volo e di errori che precedono la nostra agognata vacanza.
Se invece abbiamo acquistato un viaggio attraverso il web, dobbiamo avere letto tutte le condizioni contrattuali presenti all’interno del sito e stampare tutto quanto; purtroppo accade spesso che i tour operator non inseriscano tutte le condizioni contrattuali, cosicché il consumatore non potrà mai conoscerle.
Il termine entro il quale vanno chiesti i danni – in genere – è di cinque anni.
Ma attenzione, se parliamo di bagaglio perduto o rovinato il termine può ridursi ad un anno; il motivo per cui tutto ciò non è chiaro risiede nel fatto che esistono diverse convenzioni internazionali in merito, le quali fanno riferimento a situazioni differenti a seconda che si tratti di un viaggio all’interno dell’Unione Europea o di un viaggio “extraeuropeo”.
Per quanto riguarda i cosiddetti cataloghi di viaggio, questi sono una casistica differente:
– se il tour operator non adempie a quanto “promesso” deve risarcire i danni;
– se l’agenzia di viaggi prenota un viaggio differente da quello da voi scelto su catalogo, essa ne sarà responsabile;
– se voi non avete, con la dovuta attenzione, letto le informazioni contenute nel catalogo, non potrete certo chiedere i danni a qualcuno.
Per concludere, prima di partire, usate la testa, sennò quando tornate rischiate di perderla!
Alberto Burrometo
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