Arriva la fine della mediazione obbligatoria, quel meccanismo di giustizia alternativa malvisto dagli avvocati e poco conosciuto dai cittadini
La Consulta ha accolto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tar Lazio, con l’ordinanza di rinvio del 12 aprile 2011, riguardo in particolare all’obbligatorietà del procedimento di mediazione civile. Questo quanto dichiara l’ufficio stampa della Corte: «La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione».
Alcune osservazioni: le sentenze non sono leggi, ma indirizzi di giurispreudenza ai quali gli avvocati si appigliano per sostenere le loro tesi difensive e ai quali i giudici attingono per motivare le loro sentenze.
Ma le pronunce della Corte Costituzionale sono un’altra cosa; sono pronucne diverse: la costituzione e la costituzionalità del nostro paese vanno garantite.
Nella pronuncia si parla di mediazione civile, quindi si desume che gli altri tipi di mediazione obbligatoria siano in qualche misura salvi; parliamo della mediazione tributaria e di quella obbligatoria in materia di telefonia (presso i Co.Re.Com. regionali).
Ricordiamo ai nostri lettori che in materia di lavoro il tentativo obbligatorio di conciliazione è stato abolito; e pensare che era l’unico caso in cui funzionava… Ultima riflessione: negli ultimi anni sono nati organismi di medizione, corsi per diventare mediatore civile, con costi esorbitanti, una mazzata al lavoro.
Così alla fine hanno vinto gli avvocati che odiavano la mediazione civile perchè toglieva loro del lavoro (a loro dire). Perchè si sa, causa che pende, causa che rende. Amen.
Alberto Burrometo
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