Categoria: Consulenza Online

Alberto Burrometo presidente dell’Associazione Progetto Up in difesa dei consumatori offre consulenza online gratuita

  • Co.Re.Com., telefonia e televisione: funzioni delle strutture regionali

    Co.Re.Com., telefonia e televisione: funzioni delle strutture regionali

    antenne_2639Questa settimana vogliamo parlarvi dei Co.Re.Com., ovvero di quelle strutture regionali che svolgono compiti di conciliazione in materia di comunicazioni, sia telefoniche che televisive.

    Il mercato dei gestori telefonici e quello delle emittenti a pagamento (odiosa l’espressione anglosassone di pay – tv…) è in ribollente evoluzione e già da molti anni si è cercato di snellire il potenziale di contenzioso in codeste materie creando organi di conciliazione. Il Codice del consumo ne ha fissato l’obbligatorietà: non si può adire l’Autorità Giudiziaria se prima non si è “passati” attraverso il Co. Re. Com.

    L’acronimo Corecom significa Comitato regionale per le comunicazioni. Il Corecom è un organo del Consiglio regionale, autonomo e indipendente previsto dagli statuti delle regioni italiane, che svolge importanti funzioni attribuitegli sia dalla normativa nazionale (appunto, il Codice del Consumo) che da quella regionale, ed esercita attività di controllo e garanzia nelle comunicazioni in campi importanti come, a esempio, la tutela dei minori, l’accesso ai mezzi di informazione, la conciliazione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti, in sintesi svolge una fondamentale attività di tutela nei confronti dei cittadini.
    Il Corecom svolge attività di consultazione e partecipazione di soggetti esterni, pubblici e privati: Rai, associazioni delle emittenti radiofoniche e televisive private, associazioni degli utenti, categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi alle materie o ai procedimenti di competenza del Comitato, soggetti collettivi che operano nel campo delle comunicazioni e dell’informazione. Il Comitato organizza, inoltre, eventi, quali convegni e incontri pubblici, per approfondire e dibattere le principali problematiche che rientrano nella sua attività.

    Ma oggi ed in questa sede ci occupiamo di ciò che più interessa i consumatori e gli utenti, ossia le vertenze contro i gestori di telefonia e di emittenti a pagamento.

    Come dicevamo, qualora abbiate un contenzioso con uno dei soggetti sopra citati (ad esclusione della RAI, televisione di stato), non potete adire l’Autorità Giudiziaria competente per materia e/o territorio, se prima non avete tentato la conciliazione presso il Co.Re.Com. di competenza: fa fede la vostra residenza o la sede di un soggetto giuridico.

    Si noti bene che il Corecom, in quanto organo di conciliazione, non entra mai nel merito della vicenda, ma può soltanto, attraverso la figura di un conciliatore terzo tra le parti , invitare queste ultime ad una transazione che vada al si là del contendere, al di là dei torti e delle ragioni.

    Io ho sempre consigliato di conciliare, al fine di evitare costi inutili di cause e di foraggiare gli avvocati, che sovente si presentano al Corecom con la palese intenzione di non conciliare per farsi una bella e remunerativa causa, in barba al significato medesimo della parola “conciliazione”.

    In altre parole, pochi maledetti e subito, perchè il futuro non è scritto… Unico neo: presso il Co.Re.Com. trovate l’elenco ed i riferimenti delle associazioni di consumatori a cui rivolgervi in caso di contestazioni contro i gestori telefonici e televisivi; peccato soltanto che vengano citate quelle iscritte negli appositi albi regionali e che non si parli di quelle associazioni che svolgono (spesso in modo migliore) la stessa mansione. Ma si sa, la perfezione non è di questo mondo…

  • Telefonia, utenze private e business: persone fisiche e giuridiche

    Telefonia, utenze private e business: persone fisiche e giuridiche

    telefonoDopo una settimana di pausa riprendiamo le buone abitudini con la nostra settimanale rubrica a tutela dei cittadini. E riprendiamo con un argomento in relazione al quale abbiamo avuto diverse richieste e/o segnalazioni, ovverosia la telefonia.
    Innanzitutto, mi preme ricordare una distinzione contrattuale: utenze cosiddette private ed utenze cosiddette business. Le prime riguardano le persone fisiche, individuate con il codice fiscale; le seconde riguardano le persone giuridiche o le ditte individuali (anche liberi professionisti) , individuate con una partita IVA.

    Anche questo è il caso di situazioni identiche “trattate” in modo differente. Iniziamo con i contratti: ce ne sono di molti tipi ed ormai tutti i gestori sdoppiano la loro offerta in relazione ai due tipi di utenti finali: privati o professionisti.

    I privati possono beneficiare di tariffe molto più convenienti, di un costo dimezzato della odiosa ed illegittima tassa di concessione governativa; i clienti “business” hanno sicuramente costi più elevati da sopportare, ma hanno pure la possibilità di operare lo sgravio fiscale delle fatture emesse a loro nome.
    Mi fa piacere segnalare che la Vodafone sta iniziando a promuovere piani tariffari senza TCG, assumendosene i costi: forse siamo sulla buona strada.
    Al contrario, appare illegittima la tassatività con cui molti gestori telefonici, per i professionisti, pretendono il paganento solo con carta di credito o IBAN, escludendo la modalità bollettino.
    Ciò produce un duplice effetto: il contraente forte prevale sul debole e voi professionisti siete costretti a pagare oppure, se volete contestare un addebito, dovete bloccare i pagamenti in banca con conseguenti rotture di scatole e perdite di tempo.

    Vi ricordo ancora che i contratti telefonici “business” soggiaciono ad una regola: qualora essi siano assimilabili ad un contratto stipulato da una persona fisica, sono contratti tipicamente da diritto dei consumatori, quindi contenenti le medesime caratteristiche e garanzie di legge.
    E allora, perchè non concedere la facoltà di pagare con il classico bollettino postale ?
    Un’assurdità: le associazioni sono viste come “business”, il che è tutto dire…

    Voglio concludere con un’ultima osservazione: le connessioni internet.
    Ferme restando le argomentazioni sopra esposte, molti mi chiedono quale sia la migliore: ADSL, chiavetta o Wi-fi a banda larga?
    Innanzitutto, dipende dalle vostre esigenze.
    Di sicuro la ADSL è più stabile, al contrario della chiavetta che fa della comodità d’uso il suo punto forte.
    La connessione wi-fi, che l’ARPAL non ha ritenuto assolutamente dannosa o pericolosa per la salute, è il futuro; per ora appare assolutamente indicata in quei posti dove la rete telefonica latita, come alcune zone impervie di cui il nostro paese abbonda.
    Ma gli utenti debbono portare ancora un poco di pazienza: a breve telefonare e connettersi potrà costare davvero poco (o nulla).

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

  • Vendite porta a porta, pratiche ingannevoli: ecco alcuni esempi

    Vendite porta a porta, pratiche ingannevoli: ecco alcuni esempi

    contratti-energiaAbbiamo già avuto modo di parlare delle vendite porta a porta. Queste operazioni commerciali, al giorno d’oggi, non sono più collegate soltanto alla vendita di aspirapolveri o enciclopedie; oggi alla vostra porta può suonare chiunque: dal venditore di contratti telefonici al venditore di gas o luce, dal venditore di assicurazioni al venditore di contratti di altra natura.

    Partiamo dalle segnalazioni ricevute.

    Iren Mercato, fornitore e venditore del gas per il mercato tutelato in Liguria e Piemonte, non si accontenta più di raggirare i propri clienti con offerte al limite del lecito, ma vende anche assicurazioni.
    Abbiamo ricevuto segnalazioni (che abbiamo opportunamente verificato) circa la vendita della polizza “GAS ASSICURATO”, con la quale, oltre a promettere il blocco del prezzo del gas per ben due anni, cercano di appiopparvi una assicurazione nel caso
    in cui necessitiate con urgenza di un fabbro, di un idraulico o di un elettricista…
    Siccome Iren mercato non può vendere assicurazioni in proprio, si appoggia ad Europ Assistanca Italia.
    Orbene, chi abbia stipulato una polizza assicurativa sulla casa, probabilmente queste garanzie le ha già…

    Edison Energia: riceviamo segnalazioni di soggetti che riescono ad entrare in casa delle persone e non se ne vanno se non sottoscrivete il contratto. Una nostra lettrice che chiedeva una copia del contratto per poterla leggere con la dovuta calma si è sentita dire: “Ma come, non si fida di noi?”
    No comment…

    Telecom Italia promuove la vendita del servizio internet con modem wi-fi. Fin qui nulla di strano. Peccato soltanto che nessuno vi comunichi che quel modem va acceso e spento ogni volta che vi connettete… Cosa che non è assolutamente necessaria con una normale linea ADSL. Così molti malcapitati, si sono visti appioppare bollette astronomiche perché… hanno navigato per un mese di seguito!

    Gli esempi di questo tipo si sprecano, ne abbiamo voluto indicare tre per fare capire ai nostri lettori quanta attenzione debbano avere quando qualcuno bussa alla porta di casa. Innanzitutto, questi venditori sono scaltri e spesso approfittano della situazione in cui si trovano: la signora anziana piuttosto che la madre col bimbo da allattare; l’uomo che stava dormendo dopo un turno di lavoro o la donna delle pulizie… In secondo luogo, il venditore di turno vuole farvi sottoscrivere il contratto senza darvi il tempo di leggere. Una volta che avete firmato lui guadagna.

    Nel ricordarvi ancora che la vendita porta a porta soggiace alle medesime regole delle vendite a distanza (e cioè la facoltà di recedere entro dieci giorni lavorativi), invitiamo tutti voi a non firmare niente senza essere sicuri: questo resta ad oggi l’unico modo per non farsi raggirare.

    In altre parole, recatevi voi stessi presso i punti vendita, chiedete le dovute informazioni e – soprattutto – verificate che un’offerta commerciale sia davvero consona alle vostre effettive esigenze.

    Salvarsi dalle truffe si può, tentar non nuoce.

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

  • Inps ed Equitalia: gli interessi sul mancato versamento dei contributi

    Inps ed Equitalia: gli interessi sul mancato versamento dei contributi

    InpsLa settimana scorsa abbiamo parlato della composizione strutturale di Equitalia, società per azioni composta da Agenzia delle Entrate ed INPS. Per dovere di completezza, oggi sento il dovere di specificare alcune cose sull’INPS, dapprima con con un paio di osservazioni criticamente oggettive e successivamente con un breve cenno storico dell’istituto.

    Prima del breve excursus storico, focalizziamo la nostra attenzione su due punti:

    – Il versamento dei contributi, quando è dovuto, è obbligatorio; se non si pagano, l’INPS procede al recupero delle somme dovute. Come? Attraverso Equitalia, ovviamente!
    E quando pagate la vostra o le vostre belle cartelle esattoriali, pagate degli interessi e delle somme che vanno nelle casse di Equitalia, in quanto l’ente impositore “recupera” solo i suoi soldi (con gli interessi o con l’applicazione di sanzioni ove previste).
    Peccato solo che l’INPS detenga il 49% di Equitalia e quindi… guadagna due volte sulle vostre tasche.

    – Il versamento dei contributi previdenziali è una delle voci che presenta maggiori difficoltà per il contribuente, per una serie di motivi sui quali in questa sede non mi dilungo; però va detto che, proprio per codesto motivo, risulta anche difficile, sempre per il contribuente medio, poter opporre difese o eccezioni di fronte alla richiesta di pagamenti di questo tipo.

    La morale della favola: se l’INPS è il “nostro” ente previdenziale e se l’Italia è il nostro paese, qualcuno mi deve spiegare come fa il cittadino medio a riconoscersi in una nazione che per prima gli tende dei tranelli facendolo pagare più del dovuto.
    Nel vero senso del termine.

    LA STORIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE IN ITALIA

    L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è il principale ente previdenziale italiano, presso cui debbono essere obbligatoriamente assicurati tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati e la maggior parte dei lavoratori autonomi, che non abbiano una propria cassa previdenziale autonoma.
    L’INPS è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
    Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha disposto la soppressione di ben due istituti previdenziali, ovvero dell’INPDAP e dell’ENPALS trasferendo all’INPS le relative funzioni.

    Nel nostro paese, il sistema della previdenza sociale venne istituito nel 1898 con la costituzione della Cassa nazionale di Previdenza la quale era competente in materia di previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai. Si trattava di una assicurazione volontaria, finanziata dai contributi pagati dai dipendenti, ed integrata dall’intervento statale e da versamenti volontari dei datori di lavoro.

    L’assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia divenne obbligatoria nel 1919 con l’istituzione della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali (CNAS). Nel 1933 la Cassa assunse la denominazione di Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, costituito in ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e a gestione autonoma.

    Successivi interventi del legislatore ampliarono in modo significativo i compiti dell’Istituto, cui già nel 1939 fu attribuita la gestione dei primi interventi a sostegno del reddito (assicurazione contro la disoccupazione, assegni familiari, integrazioni salariali per i lavoratori sospesi o ad orario ridotto).
    Nel 1943 assunse la denominazione attuale senza l’aggettivo “Fascista”.
    Nel 1968 nasce la Pensione Sociale e la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)
    Nel 1980 fu affidato all’INPS anche il compito, in precedenza assolto dall’ex INAM, di riscuotere i contributi di malattia e corrispondere ai lavoratori dipendenti la relativa indennità.
    Nel 1989 entra in vigore la Legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell’INPS che introduce i criteri di economicità e di imprenditorialità e separa finanziariamente, l’assistenza dalla previdenza.
    Dagli anni ’90 una serie di istituti previdenziali di categoria, dei dirigenti e di alcuni ordini professionali, sono confluiti nell’INPS, con accollo su quest’ultimo dei relativi debiti e risparmi sui costi amministrativi, derivanti da una gestione pensionistica in capo ad un unico ente.

    Nelle regioni italiane che beneficiano di un regime di bilinguismo, la denominazione INPS è stata resa: in Valle d’Aosta, bilingue italiano/francese, Institut national de la prévoyance sociale (INPS); nella provincia autonoma di Bolzano, bilingue italiano/tedesco, Nationalinstitut für Soziale Fürsorge (NISF).

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

  • Equitalia s.p.a: la società, l’organizzazione, l’attività di riscossione

    Equitalia s.p.a: la società, l’organizzazione, l’attività di riscossione

    EquitaliaNelle scorse settimane abbiamo avuto modo di tornare sull’annoso (dannoso…) argomento Equitalia. Questa settimana volevo spiegare ai nostri lettori come nasce, come si sviluppa e come funziona questa Società per Azioni molto, ma molto particolare…
    Equitalia è la società pubblica (51 % Agenzia delle Entrate e 49% INPS ) incaricata della riscossione dei tributi a livello nazionale. Per tributi intendiamo tasse, imposte e quant’altro di spettanza degli enti pubblici, mai di bollette delle utenze domestiche o cose simili!

    Con la costituzione di Riscossione S.p.A., che nel 2007 ha cambiato nome in Equitalia S.p.A., il servizio nazionale della riscossione dei tributi è tornato in mano pubblica. La riforma della riscossione è avvenuta con l’entrata in vigore dell’art. 3 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005 deliberato dal Governo Berlusconi convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005.
    Fino al 30 settembe 2006 la riscossione era affidata in concessione a privati (prevalentemente banche), una quarantina circa. Con il dl n. 223 del 4 luglio 2006 il governo Prodi autorizza Riscossione S.p.A. ad utilizzare i dati in possesso dell’Agenzia delle entrate.
    Equitalia dalla sua costituzione ha raggruppato i vecchi concessionari attraverso una campagna di acquisizioni e fusioni, al fine di ridurre il numero totale degli Agenti della riscossione, che nel 2011 sono confluiti in 3 sole società. Infatti, nell’aprile 2009 l’ambito di Genova passa da Equitalia Polis S.p.a ad Equitalia Sestri S.p.a., mentre l’ambito di Salerno passa da Equitalia Etr S.p.a. ad Equitalia Polis S.p.a. Nel maggio 2009 Equitalia Gerit S.p.a. acquista Equitalia Frosinone S.p.a. Nel giugno 2009, Equitalia Etr S.p.a. incorpora Equitalia Foggia S.p.a., mentre l’ambito di Lucca passa da Equitalia SRT S.p.a. ad Equitalia Cerit S.p.a. Dal gennaio 2010 Equitalia Perugia S.p.a. ed Equitalia Terni S.p.a. si fondono, dando luogo a Equitalia Umbria S.p.a. Dal gennaio 2011 Equitalia Etr S.p.a. incorpora Equitalia Lecce S.p.a. Con le operazioni societarie del 1º luglio, del 1º ottobre 2011 e la messa in liquidazione di Equitalia Basilicata S.p.a partecipata da privati, dal 31 dicembre 2011 restano operative:

    Equitalia Nord S.p.a.
    Equitalia Centro S.p.a.
    Equitalia Sud S.p.a.
    Equitalia Servizi S.p.a.
    Equitalia Giustizia S.p.a.

    Equitalia esercita la riscossione dei tributi sull’intero territorio nazionale, esclusa la Sicilia. In particolare, Equitalia esercita sia la riscossione non da ruolo, che riguarda i versamenti diretti, per esempio, la riscossione dei versamenti unitari con compensazione mediante Mod. F24, la riscossione dei tributi e delle altre entrate versate con mod. F23, la riscossione dell’Ici, sia la riscossione a mezzo ruolo, che è effettuata sulla base della notifica di una cartella di pagamento o altro avviso (accertamento esecutivo per i tributi erariali c.d. AVE o avviso di addebito per la riscossione dei contributi previdenziali INPS c.d. AVA).
    Il Gruppo Equitalia si compone delle società Equitalia S.p.a. (capogruppo), delle società da essa controllare e di altri tre agenti della riscossione presenti su tutto il territorio nazionale con esclusione della sicilia, la cui società si chiama Riscossioni Sicilia S.p.A. (fino al 1° settembre 2012 denominata SERIT Sicilia Spa).

    Equitalia spa esercita funzioni prevalentemente strategiche, di indirizzo e controllo dell’attività degli agenti della riscossione, mentre gli agenti si occupano degli aspetti operativi della riscossione, gestendo gli sportelli e i rapporti con i contribuenti e con gli enti.
    Equitalia Servizi supporta gli agenti della riscossione sia come fornitore di soluzioni tecnologiche sia come interfaccia con gli enti.
    Equitalia Giustizia si occupa della riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie conseguenti ai provvedimenti giudiziari passati in giudicato o diventati definitivi dal 1º gennaio 2008.

    Dal 1 gennaio 2012 la struttura degli agenti di riscossione, ossia delle filiali locali di Equitalia S.p.a., su pressoché tutto il territorio nazionale, organizzati su base regionale, con competenza provinciale è la seguente:

    Equitalia Nord S.p.a.: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia
    Equitalia Centro S.p.a.: Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna
    Equitalia Sud S.p.a: Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria
    Sicilia: Riscossione Sicilia S.p.A., non facente parte del gruppo Equitalia S.p.a. ma 60% Regione Siciliana e 40% Agenzia delle Entrate, competente per tutto il territorio regionale.

    Per completezza di informazione, ecco le sedi:
    Equitalia Nord S.p.a. – Viale dell’Innovazione 1/b – 20126 Milano
    Equitalia Centro S.p.a. – Via Cardinale Domenico Svampa, 11 – 40129 Bologna
    Equitalia Sud S.p.a. – Lungotevere Flaminio 18 – ROMA

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

  • Telefonia, recedere e cambiare operatore: la legge non prevede penali

    Telefonia, recedere e cambiare operatore: la legge non prevede penali

    bollette-speseAl fine di agevolare la concorrenza nel settore della telefonia, dal 2007 le penali per la disattivazione delle linee sono state abolite da una delle tante lenzuolate dell’allora Ministro Bersani.

    Violando e circumnavigando quanto previsto dalla legge, tuttavia, gli operatori continuano a imporre i cosiddetti “contributi di disattivazione“, mettendo in seria difficoltà il recesso da parte degli utenti.

    Recedere da un contratto telefonico e/o passare a un altro operatore, quindi, può costare anche più di 100 euro; in questo periodo, chi fa pagare di più è H3G, che sfiora i 200.

    Sì, perchè il recesso può avvenire per mille motivi: dall’insoddisfazione per il servizio rievuto, al prezzo migliore fornito da un altro operatore, dal miglior servizio offerto a parità di costo al più comune dei casi: il trasloco da un’abitazione ad un’altra.

    Abbiamo ricevuto molteplici segnalazioni di utenti che hanno chiesto la disattivazione della loro linea telefonica o sono passati ad un altro operatore, con sorpresa annessa e connessa: il contributo di disattivazione, così come viene chiamato adesso dagli scaltri operatori… Trovata la legge, trovato l’inganno!

    Queste sono palesemente pratiche commerciali scorrette che vanno denunziate all’Agcom. Le principali compagnie di telefonia fissa: Fastweb, Infostrada, Telecom, Teletù, Tiscali H3G e Vodafone. Esse non informano correttamente gli utenti sull’entità di questi costi, che MAI sono congrui o giustificati.

    Come riconoscere queste spese non dovute?

    Ogni operatore telefonico utilizza un’espressione differente per indicare questi contributi richiesti agli utenti. Per individuarli in fattura ecco il dettaglio per singolo operatore:

    Fastweb: importo per dismissione
    Infostrada: costo per attività di migrazione
    Telecom: costo disattivazione linea
    Teletù: contributo disattivazione
    Tiscali: contributo di disattivazione
    H3G: non specifica….
    Vodafone: corrispettivo recesso anticipato/ disattivazioni anticipate.

    Se anche voi siete vittime di casi come quelli indicati, non essitate a contattarci…. d’altronde, come diceva massimo lopez in una celeberrima pubblicità, una telefonata allunga la… linea!

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

  • Equitalia, interessi di mora: da maggio pagare in ritardo costerà di più

    Equitalia, interessi di mora: da maggio pagare in ritardo costerà di più

    equitaliaDi Equitalia abbiamo sentito parlare tanto, in questi ultimi anni… E purtroppo ne dobbiamo ancora parlare. Vogliamo spiegare ai lettori che cos’è Equitalia, o meglio che cosa rappresenta, non senza prima partire dall’attualità, perché dal 1 maggio pagare in ritardo una cartella esattoriale costerà di più.

    Si tratta del nuovo tasso degli interessi fissato da un provvedimento del 4 marzo 2013 da Attilio Befera, direttore delle Agenzie delle Entrate. Il provvedimento consiste in una modifica della cartella di pagamento: la misura su base annua aumenterà così dal 4,55% al 5,22%, dopo che dal 2009 al 2012 il taglio agli interessi di mora era stato del 2,28%.

    In generale, la cartella esattoriale – o cartella di pagamento – è uno strumento attraverso il quale la Pubblica Amministrazione attiva nei confronti di un soggetto, il contribuente debitore, una riscossione coatta di credito.
    La cartella viene inviata da Equitalia, la società di riscossione dei tributi, per conto di altri Enti (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni…), con la quale la società comunica ai contribuenti che sono stati iscritti da ruolo, ovvero in un elenco compilato dall’Ente preposto dove sono indicati i nominativi dei contribuenti e le somme che l’Ente ritiene le siano dovute.

    La cartella esattoriale che Equitalia invia – all’interno della quale si trovano tutte le informazioni e gli importi da pagare, con relativa morosità – può arrivare attraverso un ufficiale di riscossione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con affissione all’albo comunale nel caso di irreperibilità del contribuente.

    Una volta notificata la cartella, il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagarla o per contestarla. Scaduto il termine, al totale originario si vanno ad aggiungere gli interessi di mora, che maturano su ogni giorno di ritardo dal pagamento. Ci sono poi altre somme aggiuntive che gravano sul totale scaduto da pagare, come l’aggio di riscossione, pari al 9% del totale (fino a 60 giorni è del 4,65%) per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012 – dal 1 gennaio 2013 è del 8% – più eventuali spese per le procedure esecutive e le spese di notifica di 5,88 euro, che costituiscono i costi per le attività di Equitalia.

    Per l’ennesima volta dobbiamo rimarcare come per Equitalia non valga la regola dell’anatocismo, ossia la sussistenza di interessi sugli interessi già esistenti e maturati; questo nel caso in cui il contribuente chieda la rateizzazione di una cartella, diritto che gli spetta di legge.

    Trovata la legge, trovato l’inganno. Non si possono applicare interessi sugli interessi? Bene, allora chiamiamoli in modo diverso tra di loro, così aggiriamo l’ostacolo: interessi di mora, interessi di dilazione ed interessi di rateazione.

    La solita vergogna chiamata Italia.
    Anzi, Equitalia.

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

     

  • Tassa di concessione governativa e abbonamenti telefonici a contratto

    Tassa di concessione governativa e abbonamenti telefonici a contratto

    smsQuesta settimana parliamo della odiosa tassa di concessione governativa, estesa dalla normativa vigente anche alla telefonia, la quale viene identificata come un ponte radio. Basta prenedere soldi… lo Stato interpreta le leggi secondo la propria convenienza. Ricordiamo che la TCG viene applicata solo agli abbonamenti telefonici con un contratto, ovverosia con l’esclusione della cosiddette ricaricabili.

    Come dicevamo, secondo la Cassazione, sez. tributaria, con la sentenza 14 dicembre 2012, n. 23052 il contratto di abbonamento va a sostituirsi alla licenza di stazione radio; il regime autorizzato giustifica il mantenimento della tassa di concessione governativa che deve essere pagata.
    Sulla questione vi erano, da parecchio tempo, “pareri contrastanti”; e quando vi sono troppi pareri contrastanti passare il Piave non è facile.

    Infatti l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 18 gennaio 2012 n. 9/E aveva ribadito l’obbligatorietà del pagamento della tassa per tutti (privati ed enti pubblici non statali) ex art. 21 tariffa allegata al DPR n. 641/1972, mentre la giurisprudenza (cfr. sentenze: Comm. Trib. reg. Veneto 2 aprile 2012, n. 2; Comm. Trib. reg. Veneto 10 gennaio 2011, n. 5; Comm. Trib. Perugina 15 febbraio 2011, n. 37) ha riconosciuto che con l’entrata in vigore del codice delle telecomunicazioni la tassa di concessione governativa non era più prevista, definendo la stessa come illegittima ed anacronistica in un mercato oggetto di privatizzazione e liberalizzazione.
    Con la sentenza in commento i giudici della Corte hanno definitivamente risolto la querelle sancendo la legittimità della TCG.

    Nella decisione di cui si sta parlando, si legge testualmente che “Non rileva l’argomentazione dei controricorrenti, secondo cui il citato art. 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche riguarderebbe soltanto gli impianti radioelettrici e non gli apparecchi di telefonia mobile, che non costituiscono un impianto radioelettrico. Invero tale articolo ha riprodotto esattamente il contenuto normativo dell’abrogato D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318, che costituiva in precedenza il presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile….La delineata interpretazione del quadro normativo di riferimento trova conferma nel disposto della L. finanziaria n. 244 del 2007, art. 1, comma 203, che. intervenuta successivamente alla ritenuta abrogazione dell’art. 21 della tariffa per effetto del disposto del D.Lgs. n. 159 del 2003, art. 268, ha esteso ai non udenti l’esenzione dalla tassa di concessione governativa già prevista dallo stesso art. 21 per invalidi e non vedenti, restando così dimostrata la persistente vigenza di tale disposizione tariffaria anche dopo l’abrogazione del D.P.R. n. 196 del 1973, art. 318”.

    E gli enti pubblici non la pagano, per legge. Un’altra battaglia persa, l’ennesima, da parte degli utenti tartassati da balzelli deliranti.

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

  • Assicurazione auto: addio al rinnovo tacito e alle disdette delle polizze

    Assicurazione auto: addio al rinnovo tacito e alle disdette delle polizze

    Via CantoreOgni promessa è debito, anche questa settimana parliamo di assicurazioni auto.
    Innanzitutto, dal primo gennaio 2013, vige una novità epocale: per tutti i contratti di assicurazione obbligatoria RCA l’assicurato non può più beneficiare, alla scadenza, della tolleranza di quindici giorni. Infatti, la nuova legge impedisce il rinnovo tacito delle polizze assicurative che, pertanto, avranno una durata massima di un anno. Le eventuali clausole in contrasto con tale dettato sono nulle.
    Per le clausole di tacito rinnovo previste nei contratti anteriori al 20 ottobre 2012, la nullità scatta solo a partire dal 1° gennaio 2013. In caso di contratti in corso di validità alla data del 20 ottobre con clausola di tacito rinnovo, le imprese di assicurazione dovranno comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia della clausola con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito.

    Questa modifica cambierà anche le regole rispetto ai controlli effettuati dalle forze dell’ordine: chi sarà trovato senza copertura assicurativa, anche durante il “vecchio” periodo di franchigia dei 15 giorni, subirà una sanzione di 798 euro e il sequestro immediato del veicolo finalizzato alla confisca. Clausole contrattuali differenti da quanto statuito sopra sono nulle, ovvero come non apposte…

    In altre parole, per i contratti RC Auto, non dovrete più notificare una disdetta alla vostra agenzia di assicurazione; il contratto viene stipulato ogni volta ex novo e ha la durata di un anno; ciò vale a dire che ogni anno potete cambiare assicurazione.
    Il rovescio della medaglia consiste nel fatto che, alla scadenza dell’annualità, non siete più assicurati.

    Questo quanto dice il decreto. Poi è arrivata una circolare del Ministero dell’Interno, quella del 14 febbraio 2013, con la quale il Ministero dell’Interno ha emanato chiarimenti in merito al tacito rinnovo delle polizze assicurative. La circolare stabilisce che l’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e nel contempo a mantenere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fìno all’effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.
    Siamo in Italia, la confusione è d’obbligo: se si abolisce il tacito rinnovo non ci possono essere i 15 giorni di proroga. E invece abbiamo entrambe le cose…

    Mi sento di dire che i 15 giorni può – per mera logica – applicarli l’assicurazione che assicura nuovamente lo stesso assicurato per quello stesso mezzo; mi spiego: sei mio cliente, continui ad esserlo ed allora io ti agevolo; qualunque altra spiegazione mi sfugge.
    L’unica cosa certa è che questa circolare ha la funzione di salvagente nel caso in cui le Forze dell’Ordine ti vogliano sequestrare il mezzo (o anche solo multare) proprio all’interno di quel periodo di tolleranza o non tolleranza che dir si voglia.

    In attesa di chiarimenti sulla circolare del Ministero, sento a questo punto il dovere di lasciarvi alcune definizioni utili per meglio comprendere il mondo delle assicurazioni auto:

    Attestato di rischio: è il documento che la compagnia di assicurazione è tenuta a rilasciare al contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato:
    Contraente: il soggetto giuridico (persona fisica o giuridica) che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosi gli oneri conseguenti, uno fra tutti, il pagamento del premio;
    Franchigia: la parte che economicamente resta a carico dell’assicurato, in caso di sinistro;
    Massimale: il limite economico entro il quale l’assicurazione “copre” l’assicurato;
    Sinistro: il verificarsi di un evento per il quale viene prestata l’assicurazione.

    Ricordatevi inoltre che – quando stipulate un contratto di assicurazione – l’agenzia deve sempre rilasciarvi le condizioni generali del contratto, che vi invitiamo caldamente a leggere con attenzione.
    Conoscere l’assicurazione che avete stipulato vi può preservare da brutte sorprese…

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

    [foto di Diego Arbore]

  • Assicurazione auto, libero mercato sul web: i consigli dell’esperto

    Assicurazione auto, libero mercato sul web: i consigli dell’esperto

    Corso EuropaDal 1970 l’assicurazione auto è obbligatoria, come già abbiamo ricordato in un altro articolo. Per cui chi circola senza la copertura assicurativa, oltre a rischiare grosso, è passibile di sanzione amministrativa secondo i dettami del Codice della Strada.
    Dal 1995 vige, anche nel mercato della cosiddetta RC Auto, il libero mercato. Che cosa significa? Significa che ogni impresa assicuratrice può applicare il prezzo che ritiene; in precedenza, la tariffa RC Auto era uniformata su base statale (ministeriale): l’RC Auto costava uguale per tutti, con le uniche varianti relative ai cavalli fiscali ed alla classe di merito.
    Dal 1995 liberi tutti o, se preferite, tutti in prigione. E senza passare dal via…

    Da quel momento sono cambiati (e di molto) i parametri dell’assicurazione tradizionale. Poi il web ci ha messo del suo.

    Partiamo da due punti chiave:
    1. I soggetti che possono vendere assicurazioni debbono, previo assenso della CONSOB, essere presenti nel registro dell’IVASS (ex ISVAP, il cui sito resta e rimane www.isvap.it tanto per confondere le idee…); nel sito potete trovare tutte le imprese che operano nel nostro territorio, a scanso di truffe o assicurazioni inesistenti.
    2. L’assicurazione RC Auto (dove RC sta sempre per Responsabilità Civile) è una cosa seria e purtroppo viene trattata come se si fosse al mercato.

    Beh, al mercato in effetti ci siamo, ma pare che si siano travalicati i limiti: nel 1995 ci assicurarono (è il caso di dirlo…) che le tariffe sarebbero diminuite e che sarebbe aumentata la professionalità degli agenti. Dopo quasi vent’anni gli aumenti sono stati tali da rendere l’Italia il paese con le tariffe più alte d’Europa. E gli agenti? Sono rimasti quelli atmosferici, visto che le assicurazioni on line ne hanno fatto sparire quai il 40%, a scapito proprio di quella professionalità promessa allora.

    La semplificazione che ci offre il web fa perdere di vista all’utente la validità di una proposta assicurativa propriamente detta.
    Ormai con pochi clic possiamo ottenere un preventivo senza sapere bene che cosa stiamo “acquistando”. Facile avere così brutte sorprese proprio nel momento del bisogno, ovvero quando l’assicurazione deve pagare un danno.

    Per chiudere questa parentesi assicurativa, altri due consigli:
    1. Per verificare la “bontà” di un preventivo, fate sempre il confronto delle condizioni contrattuali della vostra “vecchia” assicurazione con quelle della “nuova” assicurazione.
    2. Il bonus malus CU è il vero bonum malus, ossia quello valido per tutte le imprese di assicurazione; non fatevi ingannare dalla classe di merito “fasulla” che può avervi regalato la vostra assicurazione.

    La prossima settimana vi elargiremo ancora qualche pillola di saggezza.
    Assicurativa.

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

    [foto di Daniele Orlandi]

  • Agenzia dell’Entrate: trasferimento di proprietà e imposta di registro

    Agenzia dell’Entrate: trasferimento di proprietà e imposta di registro

    soldi pubbliciUna nostra lettrice mi ha posto qualche settimana fa un quesito interessante che può essere utile riportare qui perché sono convinto possa riguardare anche tante altre persone. Cerco di sintetizzare: “Io e mio marito abbiamo deciso di fare un divorzio congiunto dove concordavamo il trasferimento dell’intera proprietà dell’appartamento ove vivo e risiedo in capo a me; abbiamo anche stabilito la somma che mi avrebbe versato a tal fineVenivamo rassicurati dal nostro avvocato che quel tipo di operazione  era esente da qualsivoglia tributo. Poi è arrivata la doccia fredda: l’Agenzia delle Entrate mi invia richiesta di pagamento dell’imposta di registro...”

    Effettivamente corrisponde al vero quanto le ha detto l’avvocato, sempre che quest’ultimo abbia correttamente impostato la questione giudiziaria da un punto di vista formale.
    In altre parole, se l’avvocato nel ricorso depositato ha parlato in maniera esplicita di trasferimento di proprietà, nulla si può imputare all’Agenzia delle Entrate: quella è un’imposta di registro, certo, ma dovuta alla trascrizione che è elemento necessario ed inequivocabile per fare sì che i terzi, ovvero il mondo, venga a conoscenza di quel trasferimento di proprietà.

    Se l’avvocato avesse utilizzato altri termini in vece di “trasferimento di proprietà” (che ne so, “indennizzo”, “risarcimento”, “versamento forfettario” per esempio), per l’Agenzia delle Entrate sarebbe stato ben difficile emettere un avviso di pagamento come quello ricevuto dalla lettrice.
    Si noti bene, il pagamento viene richiesto in solido ad entrambi i coniugi: non importa chi paga, basta che si paghi la somma richiesta. Di solito si fa metà per uno e la pace è fatta, divorzio permettendo…

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

  • Vendere casa, il ruolo dell’agenzia immobiliare: legge e consigli

    Vendere casa, il ruolo dell’agenzia immobiliare: legge e consigli

    Case di piazza Rossetti alla FoceLa scorsa settimana  abbiamo visto quali sono le cose da sapere prima di intraprendere il cammino verso l’acquisto di una casa. Oggi affrontiamo lo stesso tema, concentrandoci su chi, invece, la casa la vuole vendere.
    Al di là delle inserzioni private che chiunque può fare attraverso la carta stampata o via internet, noi vogliamo riferirci a chi si vuole avvalere di un’agenzia immobiliare.

    Innanzitutto, per quanto possibile, fate una verifica sulla serietà dell’agenzia (per meglio dire) dell’agente cui vi rivolgete. In secondo luogo, fate sì che venga valutato in maniera circostanziata il valore del vostro immobile. Diffidate da chi fa valutazioni al rialzo: così – almeno in questo periodo nero – non venderete mai alcunché.

    A questo punto, ovvero una volta  individuata l’agenzia di cui più vi fidate, potete conferire un mandato a vendere.
    ATTENZIONE : in questo caso, conferire un mandato non significa esattamente che l’agente immobiliare vi rappresenta (altrimenti dovremmo parlare di rappresentanza o di procura).
    L’agente immobiliare è un mediatore, ossia un agente atipico (tipico nel prendere una provvigione, atipico perché deve fare gli interessi di due soggetti: venditore ed acquirente).

    Il mandato a vendere può essere in esclusiva (questo significa che un solo agente può vendere la vostra casa) oppure non in esclusiva  (vale a dire che più agenzie immobiliari possono avere in vendita il vostro immobile). Ricordatevi che l’agente immobiliare è obbligato a ricevere le offerte di acquisto qualunque formulazione economica abbia, anche qualora essa sia di molto inferiore al prezzo richiesto.

    Il mediatore – in quanto tale – non può discriminare l’interesse del venditore da quello dell’acquirente; in altre parole, la sua funzione di mediatore lo obbliga, una volta ricevuta un’offerta, a non riceverne altre, salvo avvisare il promittente acquirente della situazione esistente (offerta d’acquisto molto al di sotto) e quindi a prospettargli una proposta revocabile.

    Già, perché con una proposta irrevocabile, l’acquirente si impegna in modo formale ed il mediatore, per la funzione tanto giuridica quanto professionale che lo impersona, non può favorire il venditore a discapito dell’acquirente, anche se quest’ultimo prova a fare l’affare della vita giocando al ribasso.

    Appunto in questo caso, valutate sempre l’operato dell’agente immobiliare: per lui è più conveniente vendere ad un prezzo più alto, per via della provvigione spettantegli, ma così facendo potrebbe farvi correre il rischio di perdere una vendita sicura. Insomma, valutate sempre l’ipotesi del “pochi, maledetti e subito”!

    D’altronde, la proposta la potete accettare solo voi, mica l’agente immobiliare: se così fosse sarebbe un vostro rappresentante legale volontario. Ma come detto, così non è.

    Un ultimo consiglio: leggete sempre, almeno due volte, ciò che firmate quando conferite il mandato all’agente immobiliare, controllate che quest’ultimo sia regolarmente iscritto alla camera di commercio territorialmente competente e che vi sia la ragione sociale, con tanto di partita IVA, dell’agenzia.

    Diffidate dalle agenzie che non espongono i prezzi di vendita: quelle non sono offerte al pubblico vere e proprie in quanto mancanti di un elemento fondamentale in una compravendita.

    Stiamo parlando di case, mica di noccioline…

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

    [foto di Roberto Manzoli]

  • Agenti immobiliari e leggi: guida pratica all’acquisto di una casa

    Agenti immobiliari e leggi: guida pratica all’acquisto di una casa

    casa-ediizia-popolareSiamo in un periodo di crisi, questo si sa, però qualcuno sogna ancora di potersi permettere l’acquisto di una casa, casa dolce casa…
    In genere per acquistare una immobile ci si reca presso un’agenzia immobiliare e, altrettanto sovente, l’agenzia immobiliare non si comporta in maniera limpida. La mediazione è prevista dagli artt. 1754 e seguenti del Codice civile. L’agente immobiliare è un mediatore atipico, il quale ha diritto a ricevere come compenso una provvigione solo quando l’affare è effettivamente concluso (tra poco vedremo come).

    Ma andiamo con ordine. Quando abbiamo individuato la casa dei nostri sogni, o quanto meno la casa che riteniamo idonea per le nostre esigenze, possiamo formulare una proposta d’acquisto. Attenzione! Non facciamoci ingannare dai falsi entusiasmi.
    Prima di sottoscrivere una proposta d’acquisto, sappiate che ne esistono due tipologie: proposta revocabile (art. 1328 c.c.) e proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.). Esse si trovano collocate in quella parte del codice civile inerente ai contratti, in particolar modo alla voce “accordo tra le parti “. Orbene, seppur a livello teorico, la proposta revocabile – per definizione – può essere revocata prima dell’esecuzione di un contratto; la proposta irrevocabile resta tale fino alla data stabilita (in genere, 15 giorni).

    Tutte le agenzie immobiliari vi faranno sottoscrivere una proposta irrevocabile, ossia una proposta che “blocca” l’immobile ed impegna il proponente acquirente fino alla data prevista. A quel punto l’agente immobiliare ha l’obbligo di raccogliere la proposta e di sottoporla al venditore. Qualora quest’ultimo accetti, sarà sempre l’agente a darne tempestiva notizia al proponente. Nell’attimo esatto in cui il proponente riceve comunicazione dell’accettazione dell’altra parte, il contratto si può dichiarare concluso.

    casa-abitazione-citofono

    Alcune considerazioni: se un soggetto fa una proposta d’acquisto di molto inferiore al prezzo esposto?
    Innanzitutto, va detto che l’agente immobiliare deve raccogliere la proposta comunque, salvo diversa pattuizione con il venditore.
    In secondo luogo, dal momento che una proposta irrevocabile blocca altri potenziali clienti – acquirenti del medesimo immobile – l’agente immobiliare dovrebbe fare sottoscrivere una proposta “revocabile”, per dare respiro sia all’acquirente (che sa perfettamente di tirare al ribasso), sia al venditore che deve potere valutare l’opportunità di altre e più vantaggiose proposte d’acquisto .
    Tutto ciò in quanto il mediatore, in quel momento, ha due clienti i cui interessi deve far convergere, sennò che mediatore è? Se non riesce a fare convergere i contrapposti interessi, l’affare sfuma, ma nessuno può dire alcunché.

    Una precisazione: il venditore può rifiutare un’offerta, ma può anche fare una controproposta, l’accordo tra le parti di cui scrivevo sopra, prevede ovviamente la possibilità di una trattativa che vada al di là di una semplice “proposta – accettazione”. D’altronde si sa, da casa nasce casa…

    Da ultimo un breve vademecum, poche regole, ma fondamentali per non sbagliare:

    1. dal momento che l’agenzia immobiliare vi presenta degli stampati, leggerli con attenzione massima, soprattutto verificate la presenza corretta della ragione sociale dell’agenzia cui vi siete rivolti, ma anche chi è fisicamente l’agente immobiliare dotato di patentino;
    2. verificate che l’immobile sia effettivamente quello che desiderate, fatevi dare una piantina con i dati catastali rispondenti ed una visura attuale circa la presenza o meno di ipoteche o gravami;
    3. chiedete tutte le informazioni possibili, anche quelle apparentemente inutili;
    4. la provvigione che dovete conferire all’agente immobiliare deve essere scritta nero su bianco, così come quella dovuta dal venditore allorquando costui accetti la vostra proposta (il mediatore è il mediatore di entrambi, non di uno solo).

    La prossima settimana parleremo dell’agenzia immobiliare dal punto di vista del venditore: anche lui si rivolge ad un professionista ed anche lui è considerabile come consumatore, atipico sì, ma pur sempre consumatore.

    Non vi piace la parola consumatore legata all’argomento immobiliare? Bene, eccone una definizione migliore: contraente debole. Non pensarla così sarebbe un errore grosso come… una casa!

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

  • Assicurazione casa, RCT capofamiglia e responsabilità civile

    Assicurazione casa, RCT capofamiglia e responsabilità civile

    casa-abitazioneLa parola “assicuratione” nella sua accezione moderna la usò il Petrarca per la prima volta. Pensando ad allora ci vengono in mente velieri e bastimenti carichi di merce, la Compagnia delle Indie e i grandi mercanti del Rinascimento. Se oggi parliamo di assicurazioni pensiamo in primis alle auto; i più anziani ricordano ancora le code davanti alle agenzie per assicurare la loro auto, allorquando ciò divenne obbligatorio nel 1970…

    Sono passati molti anni da allora e molte leggi sono cambiate in materia, avremo modo di parlarne diffusamente. Ma oggi vorrei parlarvi di una tipologia di assicurazione poco conosciuta, ma soprattutto, poco stipulata, ossia l’assicurazione sulla casa, in particolare la cosiddetta “capofamiglia“, che io ritengo ancor più importante dell’RC Auto, anche se (purtroppo) non obbligatoria.

    Andiamo con ordine: si può assicurare la casa contro l’incendio, il furto, le perdite d’acqua, eccetera: questi sono tutti danni che noi contraenti/assicurati possiamo subire, sono – in altre parole – danni “nostri”.

    Esiste anche l’assicurazione RCT, acronimo che indica “Responsabilità civile verso terzi“, volgarmente denominata capofamiglia.
    Questa copre i danni che noi possiamo cagionare a terzi nell’ambito della nostra vita privata, ovvero non lavorativa (in quel caso stipuliamo un’assicurazione di responsabilità professionale). Faccio prima a citare alcuni casi: il vaso che cade dalla finestra e danneggia cose o persone; lo sciatore che ne investe un altro, il ciclista che investe un pedone, la lavatrice che perde e allaga l’appartamento di sotto, il mio cane che morde un passante (non quello dei pantaloni, ma il vicino di casa, per esempio…). Insomma, casistica infinita!

    Voi vi chiederete come mai pubblicizzo questo tipo di assicurazione, proprio io che tutelo i consumatori?
    Semplice: gli anni di sacrificio per mettere su casa e vivere felici non possono essere turbati – sia psicologicamente che economicamente – da un evento in sé banale che poteva essere ammorbidito dalla presenza di un’assicurazione peraltro assai poco costosa. Siccome questa rubrica vuole dare dei consigli, ecco, questo è un consiglio!

    Però non fate l’assicurazione presso una banca: questa si limita a farvi fare il contratto che a lei conviene, soprattutto in presenza di un mutuo sulla casa medesima.

    Infine, quando stipulate un’assicurazione, qualunque essa sia, leggete sempre con la massima attenzione le condizioni generali di assicurazione, prima di stipularla per verificare che faccia al caso vostro; dopo averla stipulata per conoscerla a fondo. Perché si sa, nella vita nessuno vi assicura nulla!

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

  • Matrimonio e legge: la comunione dei beni e i debiti dell’ex marito

    Matrimonio e legge: la comunione dei beni e i debiti dell’ex marito

    legge_giustiziaQuesta settimana voglio prendere spunto da una mail che mi giunge da una lettrice dell’Emilia Romagna. Ritengo sia importante parlarne, perché di casi come questo nel nostro paese ce ne sono moltissimi…
    «Buongiorno ho letto il vostro articolo relativo alla prescrizione delle notifiche relative alle cartelle esattoriali. Io purtroppo vivo una situazione spiacevole derivata da debiti che il mio ex marito mi ha regalato. Lui, truffatore di professione, vive lasciando debiti e usando prestanomi… io sono stata una delle sue facce pulite da esibire in pubblico.
    Ora mi trovo con enormi debiti con Equitalia risalenti ai primi anni duemila fine novecento.
    Ho chiesto ad Equitalia le iscrizioni a ruolo e si tratta di tributi vari, prevalentemente inps, agenzia delle entrate, tassa pubblicitaà, tasse comunali… Dal 2006 io non ho ricevuto più nulla. Sono da ritenersi tutti prescritti?
    Non ho denunciato il mio ex marito, sono andata da un avvocato il quale me lo ha sconsigliato vivamente perchè
    essendo nulla tenente, avrei solamente da rimetterci nuovamente.
    Ho appena concluso le pratiche di divorzio e anche in quella sede il mio avvocato (un altro rispetto a quello a cui avevo
    chiesto consulenza per la denuncia) mi ha consigliato di lasciar perdere e di procedere con il divorzio consensuale. Io ho firmato
    dichiarando che non avevo più nulla da pretendere.»

    Il mascalzone di turno sfrutta il regime di comunione dei beni e immischia il coniuge in situazioni che divengono irrecuperabili.
    Il problema nasce dal fatto che, con la comunione dei beni, i coniugi sono solidalmente responsabili verso i creditori, Stato compreso. Ciò vale a dire che il creditore prende da chi può: da un nullatenente, evidentemente, non potrà mai ottenere nulla…

    Altri casi assimilabili al di là del regime di comunione dei beni son quelli in cui un soggetto intesta ditte, società o quant’altro ad un altro soggetto che fa da prestanome: ciò porta ad una responsabilità personale diretta e niente solidarietà passiva.

    Ma andiamo con ordine: innanzitutto, in merito alla prescrizione dei tributi abbiamo già avuto modo di scrivere: ogni tributo ha un proprio termine prescrizionale, quindi la data del 2006 indicata dalla nostra lettrice può valere per alcuni tributi e non per altri.
    In secondo luogo, bisogna avere la certezza assoluta e matematica del fatto che Equitalia (in questo caso…) non abbia effettivamente inviato più nulla al presunto debitore; questo per potere avere la certezza di muoversi in una certa direzione, ossia quella di fare annullare le cartella per avvenuta prescrizione.

    Gli avvocati fanno presto a fare firmare tutto con la scusa che “tanto non si può fare niente”…
    Nel caso della nostra lettrice, i legali avrebbero potuto tutelarla meglio, consigliandole proprio di querelare il marito: questo avrebbe sicuramente ingolfato la pratica di divorzio, ma negli accordi potevano rientrare anche le situazioni sopra descritte.
    In parole semplici: con una querela, la signora avrebbe dichiarato di non avere più nulla da pretendere solo nel momento in cui questa clausola aveva davvero un senso s0ttoscriverla.

    Un’ultima considerazione: io sono un fautore ed estimatore del regime patrimoniale (matrimoniale…) della separazione dei beni.
    Credo non sia un caso!

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.