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  • Dalla Foce a Quinto: poca spiaggia libera, scarsi accessi e cemento

    Dalla Foce a Quinto: poca spiaggia libera, scarsi accessi e cemento

    Litorale. corso italia 2Non si può affermare che il litorale genovese goda di buona salute, anzi, tra difficoltà di accessoi rari varchi per altro sono collocati nelle immediate vicinanze dei depuratori estensione limitata della spiaggia libera e conseguente scarsa fruibilità, presenza incombente di cemento, tettoie e tubi degli stabilimenti balneari, condizionatori e canne fumarie dei ristoranti, in particolare a Levante, lungo Corso Italia ma non solo, rendono sgradevole un paesaggio che, invece, dovrebbe essere il biglietto da visita di una città affacciata sul mare.
    Una realtà fotografata alla perfezione nel dossier – con centinaia di foto, carte e relazioni – realizzato dalle associazioni Italia Nostra e Adiconsum, inviato al sindaco Marco Doria e al presidente della Regione Claudio Burlando nel luglio 2012.
    Appena due mesi prima, il Comune – consapevole della difficile situazione per ammissione dell’ex assessore al Demanio, Simone Farello (oggi capogruppo PD a Palazzo Tursi), il quale considerava Corso Italia “la parte di litorale più in sofferenza” – aveva approvato, con deliberazione n. 37 del 21 marzo 2012 del Consiglio Comunale, un nuovo Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo (PRO.U.D), lo strumento che disciplina la gestione delle aree demaniali marittime di competenza dell’amministrazione comunale dal confine con il Comune di Arenzano al Rio Lavandè (Vesima), a Ponente, e da Punta Vagno al confine con il Comune di Bogliasco, a Levante, mentre la zona centrale del litorale genovese ricade sotto la giurisdizione amministrativa dell’Autorità Portuale.

    LitoraleNel tratto di litorale dalla Foce fino all’inizio dei Bagni Lido (lungo circa 2000 metri) «sono presenti solo 4 accessi alla spiaggia, due dei quali prima del depuratore di Punta Vagno, con un’estensione di spiaggia libera valutabile complessivamente in 250/300 metri – si legge nel dossier di Italia Nostra e Adiconsum – Il tratto di litorale sino a Punta Vagno è molto confuso e trascurato, di dubbia balneabilità. La copertura del depuratore è in uno stato di manutenzione assai precario».
    Nel tratto compreso dai Bagni Lido di Corso Italia sino alla spiaggia di Priaruggia (circa 3000 metri) «gli accessi sono 7, uno dei quali in corrispondenza del depuratore di Vernazzola, con un’estensione di spiaggia libera valutabile complessivamente in 350/400 metri – continua il dossier – La zona retrostante lo stabilimento del Lido, in corrispondenza dell’edificio novecentesco, della stazione di servizio e del parcheggio, è veramente indecorosa». Per fortuna ci sono anche degli esempi positivi, come il tratto di litorale di Capo S. Chiara, da Boccadasse a Vernazzola, che essendo inaccessibile, se non in corrispondenza dei bagni S. Chiara, è ben conservato. «I bagni S. Chiara, raggiungibili solo attraverso una ripida scalinata, sono gradevoli e ben tenuti e costituiscono un esempio di stabilimento balneare compatibile con il paesaggio, in quanto privo di strutture fisse invasive», sottolineano Italia Nostra e Adiconsum. Anche lungo la spiaggia di Sturla si trovano «due stabilimenti che ancora conservano le caratteristiche originarie, il Circolo velico Vernazzolese ed i Bagni Sturla, che costituiscono un esempio di strutture leggere in legno ben conservate, con affaccio sulla spiaggia privo di strutture in calcestruzzo». Al contrario «la spiaggia pubblica attrezzata di Sturla è in condizioni di manutenzione alquanto precarie. La scogliera sottostante il Monumento dei Mille, recentemente rifatta ed attrezzata ex-novo, ha perso quasi del tutto la sua connotazione originaria». Tuttavia «a sinistra del Monumento è visibile un bell’esempio di come dovrebbe essere tenuta la sottile fascia compresa tra la via Aurelia e gli stabilimenti balneari».
    Infine, nel tratto di litorale che va dalla spiaggia di Priaruggia sino alla spiaggia di Quinto (circa 2000 metri) «sono presenti solo 4 accessi alla spiaggia, due dei quali in corrispondenza dei depuratori di Quarto e di Quinto, con un’estensione di spiaggia libera valutabile complessivamente in 200/300 metri – conclude il dossier – Il litorale è caratterizzato dalla presenza di alcuni stabilimenti balneari di notevoli dimensioni. La sistemazione della copertura del depuratore di Quarto è assai migliore rispetto a quella degli altri depuratori ma non si conosce la situazione della balneabilità in prossimità del depuratore stesso».

    Litorale. corso italia 1Ma facciamo un passo indietro e torniamo al PRO.U.D. Per quanto riguarda il tratto compreso tra San Nazaro e Capo Marina – caratterizzato, a ponente dalla presenza del depuratore di Punta Vagno, a levante dal terrapieno confinante con l’area della ”Marinetta” (fortemente modificata durante i lavori per lo scolmatore del rio Fereggiano) – il progetto prevede di «modificare l’assetto delle aree in concessione che vengono ridimensionate in funzione di acquisizione all’uso pubblico di nuovi tratti di litorale. Per l’area ricompresa negli spazi attualmente in concessione ai Bagni San Nazaro si prevede una riduzione della spiaggia che, contestualmente ad un intervento di ripascimento da realizzarsi a levante del depuratore, favorisce la formazione di un nuovo tratto di arenile libero accessibile dai percorsi pubblici evidenziati dagli elaborati grafici. Per l’area attualmente ricompresa negli spazi in concessione ai bagni Capo Marina non vengono riconfermate come aree riconcedibili le aree scoperte direttamente a confine con la zona “Marinetta”, attualmente utilizzate per il campo da calcetto e di servizio alle attività sportive gestite dallo stabilimento».
    In merito al tratto costiero delimitato, a ponente dall’area in concessione ai bagni Capo Marina, a Levante dal Molo del Nuovo Lido, il PRO.U.D. sottolinea che «l’attuale litorale libero della “Marinetta è pressoché costituito da uno spiazzo cementato che ne limita fortemente la fruizione ai fini della balneazione. Il progetto prevede un ridimensionamento dell’area concedibile posta sul confine di levante allo scopo di fornire un reale e agevole accesso al mare ed un adeguato tratto di arenile dedicato alla libera balneazione. Al fine di garantire un tratto di arenile libero in posizione centrale rispetto allo sviluppo del fronte litoraneo di San Giuliano, il progetto prevede la trasformazione di una concessione attualmente in corso di validità (denominata “Bagni Roma”) in Spiaggia Libera Attrezzata. Il progetto di riordino deve, inoltre, prevedere la realizzazione di un’accessibilità pubblica direttamente dalla “Promenade” cittadina di C.so Italia; è previsto il ridimensionamento dello stabilimento balneare denominato “Sporting” con la finalità di aumentare lo spazio di spiaggia libera esistente ed ampliare il varco da Lungomare Lombardo per renderlo accessibile ai soggetti disabili».

    Benché si tratti di un progetto di utilizzo e non di un piano di riorganizzazione, secondo le associazioni si poteva comunque fare di più. «Questo progetto tende ad avvallare e consolidare, con qualche eccezione, la situazione di fatto – affermavano nel luglio 2012 Alberto Beniscelli, presidente di Italia Nostra Genova e Stefano Salvetti di Adiconsum Liguria – rimandando a non meglio identificati interventi di miglioramento di un litorale che ci appare già oggi in larga misura compromesso, anche per recenti interventi».
    A dar man forte alle associazioni è arrivato anche il parere della Regione Liguria, necessario per ottenere il nullaosta definitivo del PRO.U.D. genovese. Gli uffici regionali hanno prodotto le loro osservazioni soltanto a gennaio 2013 e non sono mancate alcune sorprese significative. Il settore regionale Pianificazione Territoriale e Demanio Marittimo scrive nel decreto n. 3 del 7/01/2013 «Ritenuto che il progetto, nel suo complesso, consegua un miglioramento complessivo dell’uso dell’arenile e dei servizi connessi migliorando in particolare l’accessibilità e la percorribilità lungo la costa e contenga inoltre una serie di norme volte a garantire un miglior utilizzo ai fini di uso pubblico degli spazi demaniali marittimi; che, tuttavia, il progetto si basa su un’effettiva stima degli spazi balneari liberi in molti ambiti sovradimensionata rispetto all’effettiva possibilità di accesso e fruizione degli stessi; non risolve efficacemente il nodo della carenza di spiagge libere attrezzate nel litorale cittadino di Levante, con particolare riferimento agli ambiti corrispondenti alla zona di Corso Italia».

    Litorale. santa chiara«Innanzitutto è stata smontata la tesi che a Genova si ottemperi alla legge regionale che prevede il 40% di spiagge libere, dove si dichiara di arrivare oltre il 54%, compresi gli scogli, come sottolineato dall’allora assessore Farello – racconta il consigliere del Municipio Medio Levante, Bianca Vergati (Sel-Lista Doria) – Nell’incontro del 5 marzo 2013 fra Municipio Medio Levante e gli uffici comunali è uscita una percentuale assai diversa per il litorale fra Boccadasse e Punta Vagno: le spiagge libere sono solo l’11%».
    Come mai? Il motivo è alquanto semplice: la Regione ha chiesto di «eliminare tra le aree libere quelle dichiarate non accessibili o non praticabili per motivi di sicurezza, ridurre opportunamente quelle interessate da corsie di alaggio, foci di torrenti, scogliere impraticabili […] ed integrare con una tabella dettagliata, Municipio per Municipio, relativa allo stato attuale e allo stato di progetto», si legge nel decreto n. 3 del 7 gennaio 2013.
    «Ovvero di considerare i tratti liberi e accessibili per ogni porzione di costa, cioè per corso Italia, Quarto, Quinto, ecc. – continua il consigliere Vergati – Il computo, invece, era stato redatto in maniera complessiva. Non solo. Si sono messi nel conto il tratto di spiaggia libera della “Marinetta”, che sarà interessato dal miniscolmatore del Fereggiano, rio che sfocia proprio a metà di corso Italia, la nuova spiaggetta della Motonautica, con accesso chiuso dai cancelli del club e pure la nuova spiaggia, che ancora non c’è, accanto al depuratore».
    Inoltre, la Regione chiede di modificare l’assetto previsto per gli ambiti della zona centrale stralciando: «la previsione di opere a mare e di ripascimento o trasformazioni della costa che al momento non sono valutabili, né nella fattibilità, né nei costi (nuova spiaggia a Levante del depuratore di Punta Vagno e riconfigurazione della zona della Marinetta); la previsione della creazione di una fascia intermedia tra le concessioni e la fascia di libero transito – utilizzabile liberamente e in cui è permessa la sosta per la balneazione (spiaggia di San Giuliano) – in quanto la stessa costituisce una rilevante modificazione delle concessioni esistenti ed un rilevante onere aggiuntivo a carico dei concessionari».

    «Il PRO.U.D. è stato licenziato dal Comune con buoni propositi che però non si sono potuti concretizzare – sottolinea Vergati – Con questo strumento auspicavamo il riordino di almeno una parte del litorale di Corso Italia. Purtroppo, però, la proroga delle concessioni demaniali marittime, la cui scadenza è stata spostata dal 2015 al 2020, ha irrimediabilmente complicato i piani».

    «La proroga delle concessioni (sancita dalla Legge del 17 dicembre 2012 n. 221) ha generato un’oggettiva difficoltà a modificare lo stato attuale – conferma la dott.sa Corinna Artom, dirigente regionale – La questione più spinosa rimane quella di Corso Italia. Nel PRO.U.D. la previsione di liberare spazi pubblici è insufficiente. Sono ipotizzati degli interventi che non si sa quando e come si potranno realizzare, visto che si concentrano soprattutto nella zona della “Marinetta”, ossia un’area interessata dalla prossima realizzazione dei lavori per lo scolmatore del Ferregiano. Abbiamo chiesto al Comune di riformulare una proposta su Corso Italia – conclude Artom – Adesso l’amministrazione comunale deve recepire le nostre osservazioni e la Regione valuterà le eventuali modifiche al progetto».

     

    Matteo Quadrone
    [foto tratte dal dossier di Italia Nostra e Adiconsum]

  • Equitalia s.p.a: la società, l’organizzazione, l’attività di riscossione

    Equitalia s.p.a: la società, l’organizzazione, l’attività di riscossione

    EquitaliaNelle scorse settimane abbiamo avuto modo di tornare sull’annoso (dannoso…) argomento Equitalia. Questa settimana volevo spiegare ai nostri lettori come nasce, come si sviluppa e come funziona questa Società per Azioni molto, ma molto particolare…
    Equitalia è la società pubblica (51 % Agenzia delle Entrate e 49% INPS ) incaricata della riscossione dei tributi a livello nazionale. Per tributi intendiamo tasse, imposte e quant’altro di spettanza degli enti pubblici, mai di bollette delle utenze domestiche o cose simili!

    Con la costituzione di Riscossione S.p.A., che nel 2007 ha cambiato nome in Equitalia S.p.A., il servizio nazionale della riscossione dei tributi è tornato in mano pubblica. La riforma della riscossione è avvenuta con l’entrata in vigore dell’art. 3 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005 deliberato dal Governo Berlusconi convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005.
    Fino al 30 settembe 2006 la riscossione era affidata in concessione a privati (prevalentemente banche), una quarantina circa. Con il dl n. 223 del 4 luglio 2006 il governo Prodi autorizza Riscossione S.p.A. ad utilizzare i dati in possesso dell’Agenzia delle entrate.
    Equitalia dalla sua costituzione ha raggruppato i vecchi concessionari attraverso una campagna di acquisizioni e fusioni, al fine di ridurre il numero totale degli Agenti della riscossione, che nel 2011 sono confluiti in 3 sole società. Infatti, nell’aprile 2009 l’ambito di Genova passa da Equitalia Polis S.p.a ad Equitalia Sestri S.p.a., mentre l’ambito di Salerno passa da Equitalia Etr S.p.a. ad Equitalia Polis S.p.a. Nel maggio 2009 Equitalia Gerit S.p.a. acquista Equitalia Frosinone S.p.a. Nel giugno 2009, Equitalia Etr S.p.a. incorpora Equitalia Foggia S.p.a., mentre l’ambito di Lucca passa da Equitalia SRT S.p.a. ad Equitalia Cerit S.p.a. Dal gennaio 2010 Equitalia Perugia S.p.a. ed Equitalia Terni S.p.a. si fondono, dando luogo a Equitalia Umbria S.p.a. Dal gennaio 2011 Equitalia Etr S.p.a. incorpora Equitalia Lecce S.p.a. Con le operazioni societarie del 1º luglio, del 1º ottobre 2011 e la messa in liquidazione di Equitalia Basilicata S.p.a partecipata da privati, dal 31 dicembre 2011 restano operative:

    Equitalia Nord S.p.a.
    Equitalia Centro S.p.a.
    Equitalia Sud S.p.a.
    Equitalia Servizi S.p.a.
    Equitalia Giustizia S.p.a.

    Equitalia esercita la riscossione dei tributi sull’intero territorio nazionale, esclusa la Sicilia. In particolare, Equitalia esercita sia la riscossione non da ruolo, che riguarda i versamenti diretti, per esempio, la riscossione dei versamenti unitari con compensazione mediante Mod. F24, la riscossione dei tributi e delle altre entrate versate con mod. F23, la riscossione dell’Ici, sia la riscossione a mezzo ruolo, che è effettuata sulla base della notifica di una cartella di pagamento o altro avviso (accertamento esecutivo per i tributi erariali c.d. AVE o avviso di addebito per la riscossione dei contributi previdenziali INPS c.d. AVA).
    Il Gruppo Equitalia si compone delle società Equitalia S.p.a. (capogruppo), delle società da essa controllare e di altri tre agenti della riscossione presenti su tutto il territorio nazionale con esclusione della sicilia, la cui società si chiama Riscossioni Sicilia S.p.A. (fino al 1° settembre 2012 denominata SERIT Sicilia Spa).

    Equitalia spa esercita funzioni prevalentemente strategiche, di indirizzo e controllo dell’attività degli agenti della riscossione, mentre gli agenti si occupano degli aspetti operativi della riscossione, gestendo gli sportelli e i rapporti con i contribuenti e con gli enti.
    Equitalia Servizi supporta gli agenti della riscossione sia come fornitore di soluzioni tecnologiche sia come interfaccia con gli enti.
    Equitalia Giustizia si occupa della riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie conseguenti ai provvedimenti giudiziari passati in giudicato o diventati definitivi dal 1º gennaio 2008.

    Dal 1 gennaio 2012 la struttura degli agenti di riscossione, ossia delle filiali locali di Equitalia S.p.a., su pressoché tutto il territorio nazionale, organizzati su base regionale, con competenza provinciale è la seguente:

    Equitalia Nord S.p.a.: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia
    Equitalia Centro S.p.a.: Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna
    Equitalia Sud S.p.a: Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria
    Sicilia: Riscossione Sicilia S.p.A., non facente parte del gruppo Equitalia S.p.a. ma 60% Regione Siciliana e 40% Agenzia delle Entrate, competente per tutto il territorio regionale.

    Per completezza di informazione, ecco le sedi:
    Equitalia Nord S.p.a. – Viale dell’Innovazione 1/b – 20126 Milano
    Equitalia Centro S.p.a. – Via Cardinale Domenico Svampa, 11 – 40129 Bologna
    Equitalia Sud S.p.a. – Lungotevere Flaminio 18 – ROMA

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

  • Tortura, carceri e droghe: via alla raccolta firme per tre leggi popolari

    Tortura, carceri e droghe: via alla raccolta firme per tre leggi popolari

    coda-personeIntrodurre il delitto di tortura nel codice penale, cambiare la legge Fini-Giovanardi sul consumo di droghe, restituire dignità ai detenuti ripristinando la legalità nelle carceri superaffollate: tre punti cardine per il presente e il futuro della giustizia democratica nel nostro Paese che un “cartello” di oltre venti associazioni (www.3leggi.it), impegnate a vario titolo nel sociale, ha tradotto in progetti di legge di iniziativa popolare.
    Affinché le proposte vengano prese in esame dal Parlamento, come previsto dall’art. 71 della Costituzione, sono necessarie le firme di almeno 50 mila elettori, entro il 31 luglio. Un traguardo tutt’altro che impossibile a giudicare dalla costante affluenza di firmatari, in prevalenza under 30, che ieri pomeriggio (martedì 9 aprile ndr) hanno affollato l’apertura della campagna di raccolta a Genova, nello Spazio Aperto di Regione Liguria, in piazza De Ferrari, affiancati da volti molto noti in città come don Gallo, Luca Borzani e i coniugi Giuliani.
    In giorni cui va tanto di moda parlare di programmi di governo, ecco una proposta concreta, dal basso.

    I tre progetti di legge sono assolutamente autonomi ma interconnessi tra loro, come spiega Patrizia Bellotto di Cgil Liguria, tra le organizzatrici della raccolta firme: «Il filo comune della nostra iniziativa è il rispetto della dignità delle persone. Le carceri sono strapiene anche perché c’è chi paga un prezzo assurdo per qualcosa che non può essere un reato, come la clandestinità che punisce una condizione dell’individuo e non il compimento di un’azione illegale. Discorso simile si può fare per le pene derivanti da consumo di droghe leggere, che si sono trasformate in un sovraffollamento degli istituti penitenziari, senza alcuna possibilità di recupero per gli individui».

    Ma vediamo nel dettaglio di cosa parlano i tre progetti di legge.

    DELITTO DI TORTURA

    La prima proposta è immediata e mira a introdurre nel Codice penale un articolo 608-bis dedicato al reato di tortura, colmando così una grave lacuna come imposto dal diritto internazionale. In questo caso, il testo ricalca la definizione di tortura codificata dalla Convenzione delle Nazioni Unite: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all’impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente”. Inoltre, si vieta al governo italiano di garantire l’immunità diplomatica a stranieri condannati per questo reato in un altro Paese e se ne impone l’estradizione.

    «L’introduzione del reato di tortura è un punto fondamentale per il nostro ordinamento – ha commentato l’avvocato Alessandra Ballerini – basti ricordare la sentenza sul processo del G8 in cui viene ribadito che se tale reato fosse stato previsto, alcuni poliziotti e alcuni medici avrebbero dovuto risponderne».

    Secondo Stella Acerno di Amnesty International Liguria la questione è, inoltre, «strettamente legata alla formazione delle forze dell’ordine, che devono essere attori chiave del sistema di tutela e garanzia dei diritti, temi su cui ci interrogano, ad esempio, le sentenze sui casi Sandri, Aldrovandi e Cucchi».

    coda-persone-2CARCERI

    Più complessi i 26 articoli che puntano a una riforma del sistema detentivo italiano per ridurre il sovraffollamento delle carceri. «C’è una riscoperta sensibilità sul tema delle carceri, forse anche grazie alla recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che l’8 gennaio ha condannato l’Italia per tortura» sottolinea Ballerini, che prosegue: «In Italia ci sono attualmente 66mila detenuti a fronte di una capienza massima di 44mila. In questo momento, se una persona finisce in carcere, sa che sarà sottoposta a tortura: vogliamo evitare che chi deve scontare una pena detentiva, entri in carcere finché non sia garantita la tutela della propria dignità».

    Tra i principali obiettivi di questo progetto di legge vi sono la conversione della pena in caso di mancanza di posti disponibili nelle case circondariali, la modifica delle disposizioni della legge ex Cirielli sulla recidiva, l’abrogazione del reato di clandestinità previsto dalla legge Turco-Napolitano, l’istituzione di sanzioni alternative per i reati che al momento prevedono una detenzione fino a sei anni e l’introduzione di un Garante nazionale dei detenuti che vigili sullo stato delle carceri italiane.

    DROGHE

    La terza proposta, infine, vuole modificare l’attuale impianto legislativo sul consumo di droghe, superando il sistema punitivo introdotto dalla legge Fini-Giovanardi, per giungere a una radicale depenalizzazione del consumo e a una netta differenziazione tra assunzione di droghe leggere e pesanti. «Con questa terza legge – conclude l’avvocato Ballerini – puntiamo a una profonda riforma delle azioni che dovrebbero garantire l’accesso ai programmi di recupero per i detenuti tossicodipendenti in contrapposizione agli inutili percorsi punitivi».

     

    Simone D’Ambrosio

  • Tassa di concessione governativa e abbonamenti telefonici a contratto

    Tassa di concessione governativa e abbonamenti telefonici a contratto

    smsQuesta settimana parliamo della odiosa tassa di concessione governativa, estesa dalla normativa vigente anche alla telefonia, la quale viene identificata come un ponte radio. Basta prenedere soldi… lo Stato interpreta le leggi secondo la propria convenienza. Ricordiamo che la TCG viene applicata solo agli abbonamenti telefonici con un contratto, ovverosia con l’esclusione della cosiddette ricaricabili.

    Come dicevamo, secondo la Cassazione, sez. tributaria, con la sentenza 14 dicembre 2012, n. 23052 il contratto di abbonamento va a sostituirsi alla licenza di stazione radio; il regime autorizzato giustifica il mantenimento della tassa di concessione governativa che deve essere pagata.
    Sulla questione vi erano, da parecchio tempo, “pareri contrastanti”; e quando vi sono troppi pareri contrastanti passare il Piave non è facile.

    Infatti l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 18 gennaio 2012 n. 9/E aveva ribadito l’obbligatorietà del pagamento della tassa per tutti (privati ed enti pubblici non statali) ex art. 21 tariffa allegata al DPR n. 641/1972, mentre la giurisprudenza (cfr. sentenze: Comm. Trib. reg. Veneto 2 aprile 2012, n. 2; Comm. Trib. reg. Veneto 10 gennaio 2011, n. 5; Comm. Trib. Perugina 15 febbraio 2011, n. 37) ha riconosciuto che con l’entrata in vigore del codice delle telecomunicazioni la tassa di concessione governativa non era più prevista, definendo la stessa come illegittima ed anacronistica in un mercato oggetto di privatizzazione e liberalizzazione.
    Con la sentenza in commento i giudici della Corte hanno definitivamente risolto la querelle sancendo la legittimità della TCG.

    Nella decisione di cui si sta parlando, si legge testualmente che “Non rileva l’argomentazione dei controricorrenti, secondo cui il citato art. 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche riguarderebbe soltanto gli impianti radioelettrici e non gli apparecchi di telefonia mobile, che non costituiscono un impianto radioelettrico. Invero tale articolo ha riprodotto esattamente il contenuto normativo dell’abrogato D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318, che costituiva in precedenza il presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile….La delineata interpretazione del quadro normativo di riferimento trova conferma nel disposto della L. finanziaria n. 244 del 2007, art. 1, comma 203, che. intervenuta successivamente alla ritenuta abrogazione dell’art. 21 della tariffa per effetto del disposto del D.Lgs. n. 159 del 2003, art. 268, ha esteso ai non udenti l’esenzione dalla tassa di concessione governativa già prevista dallo stesso art. 21 per invalidi e non vedenti, restando così dimostrata la persistente vigenza di tale disposizione tariffaria anche dopo l’abrogazione del D.P.R. n. 196 del 1973, art. 318”.

    E gli enti pubblici non la pagano, per legge. Un’altra battaglia persa, l’ennesima, da parte degli utenti tartassati da balzelli deliranti.

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

  • Agenzia dell’Entrate: trasferimento di proprietà e imposta di registro

    Agenzia dell’Entrate: trasferimento di proprietà e imposta di registro

    soldi pubbliciUna nostra lettrice mi ha posto qualche settimana fa un quesito interessante che può essere utile riportare qui perché sono convinto possa riguardare anche tante altre persone. Cerco di sintetizzare: “Io e mio marito abbiamo deciso di fare un divorzio congiunto dove concordavamo il trasferimento dell’intera proprietà dell’appartamento ove vivo e risiedo in capo a me; abbiamo anche stabilito la somma che mi avrebbe versato a tal fineVenivamo rassicurati dal nostro avvocato che quel tipo di operazione  era esente da qualsivoglia tributo. Poi è arrivata la doccia fredda: l’Agenzia delle Entrate mi invia richiesta di pagamento dell’imposta di registro...”

    Effettivamente corrisponde al vero quanto le ha detto l’avvocato, sempre che quest’ultimo abbia correttamente impostato la questione giudiziaria da un punto di vista formale.
    In altre parole, se l’avvocato nel ricorso depositato ha parlato in maniera esplicita di trasferimento di proprietà, nulla si può imputare all’Agenzia delle Entrate: quella è un’imposta di registro, certo, ma dovuta alla trascrizione che è elemento necessario ed inequivocabile per fare sì che i terzi, ovvero il mondo, venga a conoscenza di quel trasferimento di proprietà.

    Se l’avvocato avesse utilizzato altri termini in vece di “trasferimento di proprietà” (che ne so, “indennizzo”, “risarcimento”, “versamento forfettario” per esempio), per l’Agenzia delle Entrate sarebbe stato ben difficile emettere un avviso di pagamento come quello ricevuto dalla lettrice.
    Si noti bene, il pagamento viene richiesto in solido ad entrambi i coniugi: non importa chi paga, basta che si paghi la somma richiesta. Di solito si fa metà per uno e la pace è fatta, divorzio permettendo…

    Alberto Burrometo

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  • Vendere casa, il ruolo dell’agenzia immobiliare: legge e consigli

    Vendere casa, il ruolo dell’agenzia immobiliare: legge e consigli

    Case di piazza Rossetti alla FoceLa scorsa settimana  abbiamo visto quali sono le cose da sapere prima di intraprendere il cammino verso l’acquisto di una casa. Oggi affrontiamo lo stesso tema, concentrandoci su chi, invece, la casa la vuole vendere.
    Al di là delle inserzioni private che chiunque può fare attraverso la carta stampata o via internet, noi vogliamo riferirci a chi si vuole avvalere di un’agenzia immobiliare.

    Innanzitutto, per quanto possibile, fate una verifica sulla serietà dell’agenzia (per meglio dire) dell’agente cui vi rivolgete. In secondo luogo, fate sì che venga valutato in maniera circostanziata il valore del vostro immobile. Diffidate da chi fa valutazioni al rialzo: così – almeno in questo periodo nero – non venderete mai alcunché.

    A questo punto, ovvero una volta  individuata l’agenzia di cui più vi fidate, potete conferire un mandato a vendere.
    ATTENZIONE : in questo caso, conferire un mandato non significa esattamente che l’agente immobiliare vi rappresenta (altrimenti dovremmo parlare di rappresentanza o di procura).
    L’agente immobiliare è un mediatore, ossia un agente atipico (tipico nel prendere una provvigione, atipico perché deve fare gli interessi di due soggetti: venditore ed acquirente).

    Il mandato a vendere può essere in esclusiva (questo significa che un solo agente può vendere la vostra casa) oppure non in esclusiva  (vale a dire che più agenzie immobiliari possono avere in vendita il vostro immobile). Ricordatevi che l’agente immobiliare è obbligato a ricevere le offerte di acquisto qualunque formulazione economica abbia, anche qualora essa sia di molto inferiore al prezzo richiesto.

    Il mediatore – in quanto tale – non può discriminare l’interesse del venditore da quello dell’acquirente; in altre parole, la sua funzione di mediatore lo obbliga, una volta ricevuta un’offerta, a non riceverne altre, salvo avvisare il promittente acquirente della situazione esistente (offerta d’acquisto molto al di sotto) e quindi a prospettargli una proposta revocabile.

    Già, perché con una proposta irrevocabile, l’acquirente si impegna in modo formale ed il mediatore, per la funzione tanto giuridica quanto professionale che lo impersona, non può favorire il venditore a discapito dell’acquirente, anche se quest’ultimo prova a fare l’affare della vita giocando al ribasso.

    Appunto in questo caso, valutate sempre l’operato dell’agente immobiliare: per lui è più conveniente vendere ad un prezzo più alto, per via della provvigione spettantegli, ma così facendo potrebbe farvi correre il rischio di perdere una vendita sicura. Insomma, valutate sempre l’ipotesi del “pochi, maledetti e subito”!

    D’altronde, la proposta la potete accettare solo voi, mica l’agente immobiliare: se così fosse sarebbe un vostro rappresentante legale volontario. Ma come detto, così non è.

    Un ultimo consiglio: leggete sempre, almeno due volte, ciò che firmate quando conferite il mandato all’agente immobiliare, controllate che quest’ultimo sia regolarmente iscritto alla camera di commercio territorialmente competente e che vi sia la ragione sociale, con tanto di partita IVA, dell’agenzia.

    Diffidate dalle agenzie che non espongono i prezzi di vendita: quelle non sono offerte al pubblico vere e proprie in quanto mancanti di un elemento fondamentale in una compravendita.

    Stiamo parlando di case, mica di noccioline…

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

    [foto di Roberto Manzoli]

  • Agenti immobiliari e leggi: guida pratica all’acquisto di una casa

    Agenti immobiliari e leggi: guida pratica all’acquisto di una casa

    casa-ediizia-popolareSiamo in un periodo di crisi, questo si sa, però qualcuno sogna ancora di potersi permettere l’acquisto di una casa, casa dolce casa…
    In genere per acquistare una immobile ci si reca presso un’agenzia immobiliare e, altrettanto sovente, l’agenzia immobiliare non si comporta in maniera limpida. La mediazione è prevista dagli artt. 1754 e seguenti del Codice civile. L’agente immobiliare è un mediatore atipico, il quale ha diritto a ricevere come compenso una provvigione solo quando l’affare è effettivamente concluso (tra poco vedremo come).

    Ma andiamo con ordine. Quando abbiamo individuato la casa dei nostri sogni, o quanto meno la casa che riteniamo idonea per le nostre esigenze, possiamo formulare una proposta d’acquisto. Attenzione! Non facciamoci ingannare dai falsi entusiasmi.
    Prima di sottoscrivere una proposta d’acquisto, sappiate che ne esistono due tipologie: proposta revocabile (art. 1328 c.c.) e proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.). Esse si trovano collocate in quella parte del codice civile inerente ai contratti, in particolar modo alla voce “accordo tra le parti “. Orbene, seppur a livello teorico, la proposta revocabile – per definizione – può essere revocata prima dell’esecuzione di un contratto; la proposta irrevocabile resta tale fino alla data stabilita (in genere, 15 giorni).

    Tutte le agenzie immobiliari vi faranno sottoscrivere una proposta irrevocabile, ossia una proposta che “blocca” l’immobile ed impegna il proponente acquirente fino alla data prevista. A quel punto l’agente immobiliare ha l’obbligo di raccogliere la proposta e di sottoporla al venditore. Qualora quest’ultimo accetti, sarà sempre l’agente a darne tempestiva notizia al proponente. Nell’attimo esatto in cui il proponente riceve comunicazione dell’accettazione dell’altra parte, il contratto si può dichiarare concluso.

    casa-abitazione-citofono

    Alcune considerazioni: se un soggetto fa una proposta d’acquisto di molto inferiore al prezzo esposto?
    Innanzitutto, va detto che l’agente immobiliare deve raccogliere la proposta comunque, salvo diversa pattuizione con il venditore.
    In secondo luogo, dal momento che una proposta irrevocabile blocca altri potenziali clienti – acquirenti del medesimo immobile – l’agente immobiliare dovrebbe fare sottoscrivere una proposta “revocabile”, per dare respiro sia all’acquirente (che sa perfettamente di tirare al ribasso), sia al venditore che deve potere valutare l’opportunità di altre e più vantaggiose proposte d’acquisto .
    Tutto ciò in quanto il mediatore, in quel momento, ha due clienti i cui interessi deve far convergere, sennò che mediatore è? Se non riesce a fare convergere i contrapposti interessi, l’affare sfuma, ma nessuno può dire alcunché.

    Una precisazione: il venditore può rifiutare un’offerta, ma può anche fare una controproposta, l’accordo tra le parti di cui scrivevo sopra, prevede ovviamente la possibilità di una trattativa che vada al di là di una semplice “proposta – accettazione”. D’altronde si sa, da casa nasce casa…

    Da ultimo un breve vademecum, poche regole, ma fondamentali per non sbagliare:

    1. dal momento che l’agenzia immobiliare vi presenta degli stampati, leggerli con attenzione massima, soprattutto verificate la presenza corretta della ragione sociale dell’agenzia cui vi siete rivolti, ma anche chi è fisicamente l’agente immobiliare dotato di patentino;
    2. verificate che l’immobile sia effettivamente quello che desiderate, fatevi dare una piantina con i dati catastali rispondenti ed una visura attuale circa la presenza o meno di ipoteche o gravami;
    3. chiedete tutte le informazioni possibili, anche quelle apparentemente inutili;
    4. la provvigione che dovete conferire all’agente immobiliare deve essere scritta nero su bianco, così come quella dovuta dal venditore allorquando costui accetti la vostra proposta (il mediatore è il mediatore di entrambi, non di uno solo).

    La prossima settimana parleremo dell’agenzia immobiliare dal punto di vista del venditore: anche lui si rivolge ad un professionista ed anche lui è considerabile come consumatore, atipico sì, ma pur sempre consumatore.

    Non vi piace la parola consumatore legata all’argomento immobiliare? Bene, eccone una definizione migliore: contraente debole. Non pensarla così sarebbe un errore grosso come… una casa!

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

  • Matrimonio e legge: la comunione dei beni e i debiti dell’ex marito

    Matrimonio e legge: la comunione dei beni e i debiti dell’ex marito

    legge_giustiziaQuesta settimana voglio prendere spunto da una mail che mi giunge da una lettrice dell’Emilia Romagna. Ritengo sia importante parlarne, perché di casi come questo nel nostro paese ce ne sono moltissimi…
    «Buongiorno ho letto il vostro articolo relativo alla prescrizione delle notifiche relative alle cartelle esattoriali. Io purtroppo vivo una situazione spiacevole derivata da debiti che il mio ex marito mi ha regalato. Lui, truffatore di professione, vive lasciando debiti e usando prestanomi… io sono stata una delle sue facce pulite da esibire in pubblico.
    Ora mi trovo con enormi debiti con Equitalia risalenti ai primi anni duemila fine novecento.
    Ho chiesto ad Equitalia le iscrizioni a ruolo e si tratta di tributi vari, prevalentemente inps, agenzia delle entrate, tassa pubblicitaà, tasse comunali… Dal 2006 io non ho ricevuto più nulla. Sono da ritenersi tutti prescritti?
    Non ho denunciato il mio ex marito, sono andata da un avvocato il quale me lo ha sconsigliato vivamente perchè
    essendo nulla tenente, avrei solamente da rimetterci nuovamente.
    Ho appena concluso le pratiche di divorzio e anche in quella sede il mio avvocato (un altro rispetto a quello a cui avevo
    chiesto consulenza per la denuncia) mi ha consigliato di lasciar perdere e di procedere con il divorzio consensuale. Io ho firmato
    dichiarando che non avevo più nulla da pretendere.»

    Il mascalzone di turno sfrutta il regime di comunione dei beni e immischia il coniuge in situazioni che divengono irrecuperabili.
    Il problema nasce dal fatto che, con la comunione dei beni, i coniugi sono solidalmente responsabili verso i creditori, Stato compreso. Ciò vale a dire che il creditore prende da chi può: da un nullatenente, evidentemente, non potrà mai ottenere nulla…

    Altri casi assimilabili al di là del regime di comunione dei beni son quelli in cui un soggetto intesta ditte, società o quant’altro ad un altro soggetto che fa da prestanome: ciò porta ad una responsabilità personale diretta e niente solidarietà passiva.

    Ma andiamo con ordine: innanzitutto, in merito alla prescrizione dei tributi abbiamo già avuto modo di scrivere: ogni tributo ha un proprio termine prescrizionale, quindi la data del 2006 indicata dalla nostra lettrice può valere per alcuni tributi e non per altri.
    In secondo luogo, bisogna avere la certezza assoluta e matematica del fatto che Equitalia (in questo caso…) non abbia effettivamente inviato più nulla al presunto debitore; questo per potere avere la certezza di muoversi in una certa direzione, ossia quella di fare annullare le cartella per avvenuta prescrizione.

    Gli avvocati fanno presto a fare firmare tutto con la scusa che “tanto non si può fare niente”…
    Nel caso della nostra lettrice, i legali avrebbero potuto tutelarla meglio, consigliandole proprio di querelare il marito: questo avrebbe sicuramente ingolfato la pratica di divorzio, ma negli accordi potevano rientrare anche le situazioni sopra descritte.
    In parole semplici: con una querela, la signora avrebbe dichiarato di non avere più nulla da pretendere solo nel momento in cui questa clausola aveva davvero un senso s0ttoscriverla.

    Un’ultima considerazione: io sono un fautore ed estimatore del regime patrimoniale (matrimoniale…) della separazione dei beni.
    Credo non sia un caso!

    Alberto Burrometo

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  • Bollette: le truffe porta a porta, sconti e risparmi che non ci sono

    Bollette: le truffe porta a porta, sconti e risparmi che non ci sono

    Contatore del GasL’articolo di questa settimana ha per argomento le truffe alla porta di casa in materia di utenze domestiche. Mi scrive una lettrice:

    «Salve, Sono di Reggio Emilia le scrivo per avere un po’ di chiarezza.
    A dicembre si è presentata qui una ragazza dell’Iren mercato dicendo di essere qui per farci firmare un contratto per avere uno sconto dell’11% sul gas e sull’energia.
    Alla fine ho capito che ci hanno fatto passare a loro anche per quanto riguarda l’energia elettrica… definisco tutto ciò una truffa, nel senso che arrivano nei momenti meno opportuni mentono e approfittano della tua ignoranza nel campo. Ho firmato il contratto poi mi hanno richiamato per sapere se la ragazza era stata gentile e chiedendomi di mandare un fax con un documento di identità e una bolletta enel.
    Oggi si presentano altri 3 individui, abbastanza sgradevoli, alle 13,15 dicendo essere dell’Enel… non si capiva nulla di ciò che dicevano, alla fine cominciano a scrivere i miei dati con lo scopo di ricontattarmi per verificare se ero già passata a Iren o se potevano bloccare il tutto; io cadevo dalle nuvole, poi con mio figlio piccolo che piangeva… lasciamo perdere!
    Io gli ho detto che non avrei firmato proprio niente così hanno strappato il contratto e se ne sono andati.
    A questo punto io vorrei tornare ad essere servita dai gestori del mercato tutelato che se non ho capito male sarebbero enel per l’energia e iren per il gas, cosa devo fare?
    La ringrazio
    Cordiali saluti, Elisa»

    Purtroppo non è che l’ennesimo caso di questo genere, abbiamo già avuto modo di parlarne, ma vale la pena dare due suggerimenti utili. In primo luogo: mandare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la manifestazione del diritto di recesso entro dieci giorni, meglio se anticipata via fax entro le 48 ore.
    Nella maggioranza dei casi, nessuno vi risponderà, ma quella lettera da voi inviata ha assoluto valore legale:

    a) Innanzitutto potete rivolgervi all’AGICOM per pratica commerciale scorretta presentando quella lettera;
    b) In secondo luogo, potete fare denuncia all’Authority (AEEG, Autorità Garante per l’energia elettrica ed il gas), della cui operatività a favore del consumatore abbiamo però sempre espresso molte perplessità (l’esperienza sul campo insegna…)
    c) in terzo luogo, la cosa che ritengo più utile: esposto/querela alla Magistratura.

    Superata questa fase convulsa, vi arriverà senz’altro la bolletta del gestore “nuovo”, il quale opera nel cosiddetto “libero mercato”; la legge vi consente di rientrare nel mercato tutelato, che – come scritto correttamente da Elisa – in genere trattasi di Iren per il gas e di Enel per la luce. Ma attenzione, non sempre è così e all’uopo vi consiglio di verificare proprio sul sito dell’AEEG quali sono i distributori del mercato tutelato.

    Alla fine la morale qual è? Vi imbrogliano con le scuse più stupide, una fra tutte: il risparmio che non c’è…

     

    Alberto Burrometo

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  • Riforma del condominio: testo integrale, novità e riflessioni

    Riforma del condominio: testo integrale, novità e riflessioni

    La Legge 11.12.2012 n° 220 , G.U. 17.12.2012 è di fatto la tanto agognata riforma del condominio: “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” che prevede la modifica della disciplina degli immobili in condominio così come disciplinata dal codice civile del 1942.

    Avete letto bene: 70 anni di inadeguatezza legislativa. In particolare, la riforma cerca di consolidare e rendere attuali le decisioni più recenti della Corte di Cassazione in materia condominiale ma ha anche l’ambizione di creare qualcosa di totalmente nuovo; detta ambizione, in realtà, pare riuscita a metà.

    Il nuovo articolo 1117 c.c. individua ed elenca meglio le parti comuni dell’edificio; elencazione che naturalmente non può essere completa, stante la grande varietà di tipologie edilizie e di situazioni concrete, ma che costituisce un importante sforzo che tiene conto anche delle elaborazioni giurisprudenziali affermatesi nel tempo.

    L’articolo 1117-bis c.c., nella sua nuova formulazione, consente di ampliare la nozione di condominio, includendovi espressamente anche i cosiddetti condomini orizzontali quali, ad esempio, i villaggi residenziali e i «supercondomini», quelli cioè costituiti da più condomini. Inoltre, con la nuova formulazione dell’articolo 1117-ter c.c., si prevede una maggioranza che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio per modificare la destinazione d’uso delle parti comuni, mentre con l’articolo 1117-quater si introduce un più efficace strumento di tutela delle destinazioni d’uso in caso di attività contrarie alle destinazioni stesse. Va aggiunto che, stante il tenore letterario della norma, paiono divenire condomini anche piccole proprietà che abbiano comunque parti in comune, staremo a vedere.

    L’art. 3 della legge, nel ridisegnare l’articolo 1118 c.c., disciplina i diritti dei partecipanti sulle parti comuni. In particolare prevede la possibilità per il condomino di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, come l’impianto di riscaldamento e di condizionamento, qualora dalla sua rinuncia non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini.

    L’art. 1122 c.c., previsto dall’articolo 6, stabilisce l’impossibilità per i condomini di eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d’uso all’unità immobiliare di proprietà o alle parti comuni in uso individuale, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

    Cambia anche la figura dell’amministratore di condominio con nuove regole relative alla nomina, alla revoca e agli obblighi di quest’ultimo. I nuovi articoli 1129 e 1130 del codice civile definiscono i poteri dell’amministratore, le responsabilità su di esso incombenti ed i conseguenti casi di revoca per violazione dei suoi doveri. Altre novità previste riguardano la durata in carica dell’amministratore che passa da uno a due anni e la possibilità di revocare anticipatamente l’amministratore in alcuni casi espressamente previsti (tra cui la mancata apertura del conto corrente obbligatorio).

    Cambiano pure i modi di costituzione e di quorum deliberativi dell’assemblea in direzione di un più snello funzionamento di tale organo, così come le regole che sovrintendono all’impugnazione delle deliberazioni.

    Innovativo l’articolo 16, il quale stabilisce espressamente che “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia”. Strano ma vero…

    Ulteriori innovazioni riguardano disposizioni di attuazione del codice civile, quali la modalità di riscossione dei contributi condominiali (articolo 18), la modalità di convocazione dell’assemblea (articolo 20), la modalità di rappresentanza e di funzionamento dell’assemblea stessa (articolo 21), di revisione delle tabelle millesimali (articoli 22-23).

    Indubbiamente, dall’esame della riforma emerge la volontà di definire un profilo più responsabile e trasparente della gestione condominiale, nell’esclusivo interesse dei condomini ed a garanzia degli interessi dei terzi, in modo che il ruolo e le funzioni dell’amministratore ne escano rafforzati e al contempo i condomini possano più agevolmente controllare l’operato dell’amministratore, anche a mezzo del consiglio di condominio, con funzioni consultive e di controllo.Ci vorrà del tempo (intanto l’effettiva entrata in vigore del nuovo sistema) per verificare la buona o la cattiva riuscita della riforma.

    Per chi volesse approfondire, vi lascio in compagnia del testo integrale della legge, in modo che i nostri lettori possano prenderne conoscenza e visione. Così nessuno può dire “non lo sapevo”, perché si sa, la legge non ammette ignoranza…

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

  • Gioco d’azzardo: la prima seduta della Consulta permanente

    Gioco d’azzardo: la prima seduta della Consulta permanente

    La prima seduta della “Consulta permanente sul gioco con premi in denaro, sua disciplina e indirizzi per la prevenzione della ludopatia” – istituita nel febbraio 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale – si è svolta nel dicembre scorso e fin dal principio è emersa la problematica più scottante, ossia l’evidente legame tra sale gioco e l’aumento di gravi fenomeni di illegalità quali il riciclaggio di denaro e l’usura, elementi che sarà necessario approfondire con le autorità competenti.
    Dal punto di vista socio-sanitario, invece, la crescita della cosiddetta patologia da gioco d’azzardo (ludopatia) è il fattore che desta maggiore preoccupazione.

    Dopo aver evidenziato le criticità, i membri della Consulta hanno lanciato alcune proposte, sintetizzabili in 4 punti.

    «Il Comune, nella persona del Sindaco, dovrebbe intervenire con un’azione politica volta a chiedere una modifica della legislazione nazionale sul gioco con premi in denaro, in senso più restrittivo – spiega il presidente della Consulta, il dott. Pierclaudio Brasesco – Inoltre si dovrebbe costruire un meccanismo di disincentivazione all’installazione delle slot machine, unito ad un’azione educativa non criminalizzante, sia nei confronti degli esercenti, sia nei confronti della popolazione. In tal senso occorre estendere e condividere a livello di tutto il Comune di Genova le buone pratiche attivate a livello dei Municipi. Infine, è necessario sostenere la pratica dei gruppi di auto-aiuto che ben si affianca alle attività dei SERT nell’ambito delle dipendenze».

    Visto che la campagna elettorale è ormai avviata, il presidente della Consulta invita i partiti e le liste a«Esprimersi con chiarezza e trasparenza in merito alle iniziative che intendono intraprendere, sia in Parlamento, sia nell’eventualità in cui accedessero al Governo del Paese».

  • Liguria: regolamento per gli edifici a basso consumo energetico

    Liguria: regolamento per gli edifici a basso consumo energetico

    Il Regolamento 6 del 13 novembre 2012, pubblicato sul Bollettino Regionale della Liguria, definisce i criteri per il contenimento dei consumi di energia degli edifici, la metodologia di calcolo della prestazione energetica, i requisiti minimi e le le modalità per la redazione e il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.

    Il Regolamento attua l’articolo 29 della Lr 22/2007 in materia di energia, come modificata dalla Lr 23/2012 per recepire la Direttiva 2010/31/Ue relativa alla prestazione energetica nell’edilizia.

    Con la legge 23/2012 la Liguria ha ribadito che la progettazione e la realizzazione degli edifici di nuova costruzione e delle opere di ristrutturazione e demolizione di edifici esistenti devono contenere i consumi di energia e ha rinviato ad un apposito regolamento la determinazione dei requisiti minimi di prestazione energetica.

    Il Regolamento è quello appena pubblicato (abroga il precedente regolamento regionale 1 del 22 gennaio 2009) e nel dettaglio definisce:

    – i criteri per il contenimento dei consumi di energia;
    – la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
    – i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche per gli edifici o le unità immobiliari, anche con riferimento all’uso di fonti rinnovabili;

    i criteri e le modalità per la redazione e il rilascio dell’attestato di prestazione energetica, ovvero il documento che contiene le informazioni tecniche relative al sistema edificio-impianto e fornisce all’utente le informazioni sulla qualità energetica dell’edificio nel suo complesso e nei singoli componenti .
    – le modalità per il versamento del relativo contributo;

    – le modalità di svolgimento delle verifiche a campione;
    – ulteriori casi di ristrutturazione parziale dell’edificio;
    – ulteriori casi di esonero dall’obbligo dell’attestato.

    Per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, si dovrà fare riferimento principalmente alle norme UNI/TS 11300-1 e UNI/TS 11300-2 e ss.mm.ii, considerando l’eventuale presenza di sistemi di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.

    Per la valutazione degli indicatori prestazionali è possibile utilizzare il software messo a disposizione dalla Regione Liguria o un altro software, sviluppato nel rispetto delle metodologie di calcolo definite nel Regolamento, che sia in grado di trasferire i dati in formato XML secondo le specifiche pubblicate sul sito della Regione Liguria.

    Sulla base dell’indice di prestazione energetica, gli edifici saranno classificati dalla lettera A alla lettera G (da A+ a G per l’involucro).

     

    [foto di Daniele Orlandi]

  • Prescrizione, termini e scadenze: il vademecum del consumatore

    Prescrizione, termini e scadenze: il vademecum del consumatore

    Nei giorni scorsi siamo stati contattati dal Movimento Commercianti e Artigiani Liberi della Sardegna, che ci ha chiesto maggiori precisazioni su alcune tipologie di prescrizioni che possono riguardare il settore del commercio e dell’artigianato.
    Innanzitutto ricordiamo un paio di definizioni: la prescrizione è un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
    La decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.)In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, è stabilita solo dalla legge mentre la decadenza può anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine entro il quale tale diritto può essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall’acquisto, la prescrizione).
    Diamo un occhio anche ad altre due definizioni, perché il termine di prescrizione può essere soggetto a sospensione o ad interruzione:
    La sospensione può essere determinata dall’esistenza di particolari rapporti che legano le parti (tra coniugi, genitori e figli minori, tutore e interdetto, etc.), da vincoli a cui potrebbero essere sottoposti i beni delle persone coinvolte (amministrazione altrui), quando vi sia un occultamento doloso da parte del debitore e da particolari condizioni del titolare (minori non emancipati, interdetti per infermità di mente, militari in servizio in tempo di guerra, etc.). Per ogni dettaglio si veda l’art.2941 del codice civile.
    L’ interruzione può avvenire per diversi motivi. Tipicamente ha luogo quando il diritto viene esercitato dal titolare tramite notificazione di un atto con il quale si inizia un giudizio o di una richiesta – o intimazione – scritta (la cosiddetta “costituzione in mora”, che può contenere o meno un termine, si veda il codice civile, art.1219 e segg.). Si interrompe, in ogni caso, quando il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale può essere fatto valere.Gli effetti sono sostanzialmente diversi, perché mentre la sospensione crea una parentesi (il periodo anteriore al verificarsi della causa di sospensione si somma con quello successivo), l’interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso.
    Tutte le volte che il termine di interrompe, infatti, inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo al precedente.Da ricordare che la prescrizione decorre dal giorno in cui si può far valere il diritto e termina quando si è compiuto l’ultimo giorno. Il calcolo dev’essere fatto considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine. Se il termine cade in un giorno festivo il diritto è prorogato al giorno successivo non festivo. Per i termini a mesi la scadenza cade nello stesso giorno del mese iniziale o, in mancanza, nell’ultimo giorno del mese. Come si fa a contestare l’avvenuta prescrizione di un diritto da parte di chi ci chiede qualcosa?
    Una volta appurato che vi sono i presupposti per contestare il decorso di un termine di prescrizione, sarà bene provvedere a sollevare la questione per iscritto, rispondendo alle richieste ricevute tramite una raccomandata a/r. In certi casi potrà essere opportuna una diffida, in altri una messa in mora.

    Per sintetizzare tutto quanto, mi sono permesso di fare una cosa che spero sia gradita dai lettori: un vademecum il più possibile completo (qui il pdf).

    Alberto Burrometo

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  • Buche nelle strade, danni e infortuni: come ottenere risarcimento

    Buche nelle strade, danni e infortuni: come ottenere risarcimento

    Nella vita sia sa, ci sono buchi per nascondersi, buchi neri e campi da golf… Purtroppo ci sono anche le buche per strada, le nostre strade che di liscio non hanno nulla. In queste buche si può cadere, ci si può fare male; si cade a piedi, si cade in moto, si bucano gomme… Queste buche a volte sono voragini ed evitarle è facile, basta la dovuta attenzione; talvolta però sono invisibili, addirittura avvallamenti impercettibili che però possono mettere a repentaglio la vita dei cittadini.

    Stiamo parlando delle insidie – trabocchetti. Si parla di questo quando un soggetto, pur adoperando l’ordinaria diligenza, pur prestando la dovuta cautela, cade a causa di una buca “invisibile” e si fa male… Tante persone mi chiedono come possono fare per ottenere un adeguato risarcimento.

    Ecco un piccolo vademecum:
    – La richiesta danni va inviata al proprietario della strada (Comune, Provincia o Stato presso il Ministero dei trasporti) entro cinque anni dalla data dell’incidente.
    – Il danno va provato con testimonianze di persone che hanno assistito all’evento e con fotografie dell’insidia – trabocchetto che ha causato la nostra caduta; è sempre meglio chiamare sul posto la Pubblica Autorità che possa verbalizzare l’accaduto.

    Da ultimo, rammento una piccola distinzione di mero diritto: si possono richiedere i danni ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile (responsabilità extracontrattuale) o ai sensi dell’art. 2015 del Codice civile (responsabilità da cosa in custodia).
    La giurisprudenza ultimamente propende per la seconda via, anche se nutro qualche dubbio sul fatto che il proprietario di un bene (la strada) possa essere considerato custode della stessa: un doppione apparentemente inutile.

    E, comunque sia, non camminate con la testa fra le nuvole, ma guardate dove mettete i piedi; d’altronde si sa, tutti vaghiamo in un campo minato che si chiama vita…

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

  • Prescrizione tributi e cartelle esattoriali: attenzione alla scadenza

    Prescrizione tributi e cartelle esattoriali: attenzione alla scadenza

    Ai tempi del governo Berlusconi tanto si è parlato di prescrizione, prescrizione breve, prescrizione del reato, ecc. ecc. In quel caso, però, si trattavo di diritto penale:  la prescrizione di un reato è il tempo entro il quale il colpevole deve essere condannato; se passa quel tempo previsto (prescritto, per meglio dire) dalla legge, l’imputato può passarla liscia anche se palesemente colpevole.

    Da non confondere con un altro tipo di prescrizione e non sto certo parlando di quella del medico di famiglia… Mi riferisco alla prescrizione dei tributi e delle cartelle esattoriali (Equitalia, tanto per capirci).

    Innanzitutto, precisiamo che la prescrizione è il termine entro il quale un ente pubblico può richiedere il pagamento di un tributo ad un cittadino; scaduto quel termine, il diritto a riscuotere muore senza se e senza ma.

    Voglio qui di seguito fare alcuni esempi utili ai nostri lettori.

    Innanzitutto, la cartella esattoriale è il mezzo con il quale i concessionari (uno è Equitalia…) riscuotono, quali intermediari, cifre relative a tasse, tributi, sanzioni etc. dovute allo Stato e ad enti pubblici, previdenziali e/o assicurativi.
    Per tale motivo non si può dire che esista un termine di prescrizione proprio della cartella. Il termine di prescrizione esiste, ma è diverso a seconda del tipo di tributo oggetto dell’iscrizione a ruolo.

    In linea generale si può affermare che il termine di prescrizione della cartella (ovvero il termine entro il quale la cartella deve essere notificata) segue quello del tributo riscosso.

    Volendo aiutare il consumatore – lettore, a titolo di esempio:

    Multe relative al codice della strada e sanzioni amministrative in genere: il termine di prescrizione e’ di cinque anni dalla data dell’infrazione. La corretta notifica del verbale (atto precedente la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire, pertanto la prescrizione della cartella e’ di cinque anni dalla notifica del verbale (codice della strada art.209 e legge 689/81 art.28);

    Tributi locali (Ici, Tarsu, Tia, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni): cinque anni è l’attuale termine che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre anni. Esso parte dalla fine dell’anno di riferimento;

    Bollo auto: il termine di prescrizione è in pratica di quattro anni, perchè cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.

    Canone RAI: la prescrizione è quella ordinaria, 10 anni dalla scadenza.

    Dopo di ciò potete andare dal medico e chiedere la prescrizione per un ansiolitico e da un mobiliere perchè vi occorrerà un armadio enorme per contenere tutte le ricevute dei pagamenti effettuati, ovvero l’unico vero modo per dimostrare di avere pagato un tributo che vi viene richiesto indebitamente.

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.