La TCG viene applicata solo agli abbonamenti telefonici con un contratto, ma sulla legittimità del balzello Agenzia delle Entrate e giurisprudenza hanno dimostrato parere contrastante
Questa settimana parliamo della odiosa tassa di concessione governativa, estesa dalla normativa vigente anche alla telefonia, la quale viene identificata come un ponte radio. Basta prenedere soldi… lo Stato interpreta le leggi secondo la propria convenienza. Ricordiamo che la TCG viene applicata solo agli abbonamenti telefonici con un contratto, ovverosia con l’esclusione della cosiddette ricaricabili.
Come dicevamo, secondo la Cassazione, sez. tributaria, con la sentenza 14 dicembre 2012, n. 23052 il contratto di abbonamento va a sostituirsi alla licenza di stazione radio; il regime autorizzato giustifica il mantenimento della tassa di concessione governativa che deve essere pagata.
Sulla questione vi erano, da parecchio tempo, “pareri contrastanti”; e quando vi sono troppi pareri contrastanti passare il Piave non è facile.
Infatti l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 18 gennaio 2012 n. 9/E aveva ribadito l’obbligatorietà del pagamento della tassa per tutti (privati ed enti pubblici non statali) ex art. 21 tariffa allegata al DPR n. 641/1972, mentre la giurisprudenza (cfr. sentenze: Comm. Trib. reg. Veneto 2 aprile 2012, n. 2; Comm. Trib. reg. Veneto 10 gennaio 2011, n. 5; Comm. Trib. Perugina 15 febbraio 2011, n. 37) ha riconosciuto che con l’entrata in vigore del codice delle telecomunicazioni la tassa di concessione governativa non era più prevista, definendo la stessa come illegittima ed anacronistica in un mercato oggetto di privatizzazione e liberalizzazione.
Con la sentenza in commento i giudici della Corte hanno definitivamente risolto la querelle sancendo la legittimità della TCG.
Nella decisione di cui si sta parlando, si legge testualmente che “Non rileva l’argomentazione dei controricorrenti, secondo cui il citato art. 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche riguarderebbe soltanto gli impianti radioelettrici e non gli apparecchi di telefonia mobile, che non costituiscono un impianto radioelettrico. Invero tale articolo ha riprodotto esattamente il contenuto normativo dell’abrogato D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318, che costituiva in precedenza il presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile….La delineata interpretazione del quadro normativo di riferimento trova conferma nel disposto della L. finanziaria n. 244 del 2007, art. 1, comma 203, che. intervenuta successivamente alla ritenuta abrogazione dell’art. 21 della tariffa per effetto del disposto del D.Lgs. n. 159 del 2003, art. 268, ha esteso ai non udenti l’esenzione dalla tassa di concessione governativa già prevista dallo stesso art. 21 per invalidi e non vedenti, restando così dimostrata la persistente vigenza di tale disposizione tariffaria anche dopo l’abrogazione del D.P.R. n. 196 del 1973, art. 318”.
E gli enti pubblici non la pagano, per legge. Un’altra battaglia persa, l’ennesima, da parte degli utenti tartassati da balzelli deliranti.
Alberto Burrometo
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