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Sono molti i casi in Italia in cui viene sfruttato il regime di comunione dei beni per accumulare debiti sulle spalle del coniuge che per la legge è ugualmente responsabile davanti al creditore
Questa settimana voglio prendere spunto da una mail che mi giunge da una lettrice dell’Emilia Romagna. Ritengo sia importante parlarne, perché di casi come questo nel nostro paese ce ne sono moltissimi…
«Buongiorno ho letto il vostro articolo relativo alla prescrizione delle notifiche relative alle cartelle esattoriali. Io purtroppo vivo una situazione spiacevole derivata da debiti che il mio ex marito mi ha regalato. Lui, truffatore di professione, vive lasciando debiti e usando prestanomi… io sono stata una delle sue facce pulite da esibire in pubblico.
Ora mi trovo con enormi debiti con Equitalia risalenti ai primi anni duemila fine novecento.
Ho chiesto ad Equitalia le iscrizioni a ruolo e si tratta di tributi vari, prevalentemente inps, agenzia delle entrate, tassa pubblicitaà, tasse comunali… Dal 2006 io non ho ricevuto più nulla. Sono da ritenersi tutti prescritti?
Non ho denunciato il mio ex marito, sono andata da un avvocato il quale me lo ha sconsigliato vivamente perchè
essendo nulla tenente, avrei solamente da rimetterci nuovamente.
Ho appena concluso le pratiche di divorzio e anche in quella sede il mio avvocato (un altro rispetto a quello a cui avevo
chiesto consulenza per la denuncia) mi ha consigliato di lasciar perdere e di procedere con il divorzio consensuale. Io ho firmato
dichiarando che non avevo più nulla da pretendere.»
Il mascalzone di turno sfrutta il regime di comunione dei beni e immischia il coniuge in situazioni che divengono irrecuperabili.
Il problema nasce dal fatto che, con la comunione dei beni, i coniugi sono solidalmente responsabili verso i creditori, Stato compreso. Ciò vale a dire che il creditore prende da chi può: da un nullatenente, evidentemente, non potrà mai ottenere nulla…
Altri casi assimilabili al di là del regime di comunione dei beni son quelli in cui un soggetto intesta ditte, società o quant’altro ad un altro soggetto che fa da prestanome: ciò porta ad una responsabilità personale diretta e niente solidarietà passiva.
Ma andiamo con ordine: innanzitutto, in merito alla prescrizione dei tributi abbiamo già avuto modo di scrivere: ogni tributo ha un proprio termine prescrizionale, quindi la data del 2006 indicata dalla nostra lettrice può valere per alcuni tributi e non per altri.
In secondo luogo, bisogna avere la certezza assoluta e matematica del fatto che Equitalia (in questo caso…) non abbia effettivamente inviato più nulla al presunto debitore; questo per potere avere la certezza di muoversi in una certa direzione, ossia quella di fare annullare le cartella per avvenuta prescrizione.
Gli avvocati fanno presto a fare firmare tutto con la scusa che “tanto non si può fare niente”…
Nel caso della nostra lettrice, i legali avrebbero potuto tutelarla meglio, consigliandole proprio di querelare il marito: questo avrebbe sicuramente ingolfato la pratica di divorzio, ma negli accordi potevano rientrare anche le situazioni sopra descritte.
In parole semplici: con una querela, la signora avrebbe dichiarato di non avere più nulla da pretendere solo nel momento in cui questa clausola aveva davvero un senso s0ttoscriverla.
Un’ultima considerazione: io sono un fautore ed estimatore del regime patrimoniale (matrimoniale…) della separazione dei beni.
Credo non sia un caso!
Alberto Burrometo
Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.