Con la legge regionale 23/2012 la Liguria ha ribadito che la progettazione e la realizzazione degli edifici di nuova costruzione devono contenere i consumi di energia: il regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la redazione e il rilascio dell’attestato di prestazione energetica
Il Regolamento 6 del 13 novembre 2012, pubblicato sul Bollettino Regionale della Liguria, definisce i criteri per il contenimento dei consumi di energia degli edifici, la metodologia di calcolo della prestazione energetica, i requisiti minimi e le le modalità per la redazione e il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.
Il Regolamento attua l’articolo 29 della Lr 22/2007 in materia di energia, come modificata dalla Lr 23/2012 per recepire la Direttiva 2010/31/Ue relativa alla prestazione energetica nell’edilizia.
Con la legge 23/2012 la Liguria ha ribadito che la progettazione e la realizzazione degli edifici di nuova costruzione e delle opere di ristrutturazione e demolizione di edifici esistenti devono contenere i consumi di energia e ha rinviato ad un apposito regolamento la determinazione dei requisiti minimi di prestazione energetica.
Il Regolamento è quello appena pubblicato (abroga il precedente regolamento regionale 1 del 22 gennaio 2009) e nel dettaglio definisce:
– i criteri per il contenimento dei consumi di energia;
– la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
– i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche per gli edifici o le unità immobiliari, anche con riferimento all’uso di fonti rinnovabili;
– i criteri e le modalità per la redazione e il rilascio dell’attestato di prestazione energetica, ovvero il documento che contiene le informazioni tecniche relative al sistema edificio-impianto e fornisce all’utente le informazioni sulla qualità energetica dell’edificio nel suo complesso e nei singoli componenti .
– le modalità per il versamento del relativo contributo;
– le modalità di svolgimento delle verifiche a campione;
– ulteriori casi di ristrutturazione parziale dell’edificio;
– ulteriori casi di esonero dall’obbligo dell’attestato.
Per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, si dovrà fare riferimento principalmente alle norme UNI/TS 11300-1 e UNI/TS 11300-2 e ss.mm.ii, considerando l’eventuale presenza di sistemi di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.
Per la valutazione degli indicatori prestazionali è possibile utilizzare il software messo a disposizione dalla Regione Liguria o un altro software, sviluppato nel rispetto delle metodologie di calcolo definite nel Regolamento, che sia in grado di trasferire i dati in formato XML secondo le specifiche pubblicate sul sito della Regione Liguria.
Sulla base dell’indice di prestazione energetica, gli edifici saranno classificati dalla lettera A alla lettera G (da A+ a G per l’involucro).
[foto di Daniele Orlandi]