Tag: legge

  • Persona fisica e giuridica; residenza, domicilio e dimora; possesso e proprietà: le differenze

    Persona fisica e giuridica; residenza, domicilio e dimora; possesso e proprietà: le differenze

    FinestraQuesta settimana mi preme dare qualche indicazione lessical / letteraria ai nostri affezionati lettori. Già, perché se si conoscono bene i termini, si comprendono molte più cose. In questo periodo in cui gli slogan vanno così di moda, generando peraltro confusione e falsi miti, mettiamo un po’ d’ordine:

    – Iniziamo con due concetti che stanno alla base del diritto: persona fisica e persone giuridica. Alla prima categoria appartengono tutte le persone munite di codice fiscale; alla seconda categoria, appartengono quei soggetti formati da un insieme di persone fisiche e quindi società, associazioni e ditte individuali. Questa categoria si contraddistingue per il fatto di essere individuate non con un codice fiscale ma con una partita IVA. I condomini e le associazioni, per la verità, sono muniti di un codice fiscale solamente numerico, diverso da quello che tutti noi possediamo nel nostro tesserino sanitario.
    Questa distinzione si riverbera quando parliamo di consumatori: solo la prima categoria può appartenere alla “classe” dei consumatori, mentre la seconda contiene normalmente i cosiddetti professionisti. Con una eccezione: condomini e associazioni godono della qualifica di consumatori, proprio perché non sono professionisti……

    – Proseguiamo ora con un trittico: residenza, domicilio e dimora. La residenza può essere a tutti gli effetti considerato uno “stato” di diritto, rispetto agli altri due che oserei definire “stati” di fatto. Il motivo è semplice: le notifiche degli atti giudiziari e/o delle raccomandate vanno fatte sempre nel luogo di residenza, che viene certificato dal Comune ove, per l’appunto si risiede. Il domicilio può essere – ad esempio – il luogo di lavoro, laddove un soggetto più facilmente può essere reperito durante una giornata… lavorativa. La dimora può essere, invece, il luogo dove passiamo le vacanze per un tempo assolutamente limitato.

    – Concludiamo con un altro trittico: possesso, proprietà e detenzione. La proprietà, definita ampiamente dal codice civile (art. 832) consiste nel pieno godimento di una cosa; essa ha valore di diritto, al contrario del possesso, che è più un fatto. Ma con precise eccezioni. Un’espressione tipica del diritto è “possesso vale titolo”. Ossia, per quanto attiene ai beni mobili, (quindi escluse le case, i terreni e i beni mobili registrati come imbarcazioni ed automobili), la proprietà – che non può essere accertata con un documento formale – la si presume dal fatto che uno possieda la cosa, fino a prova contraria, ovviamente. Un esempio: un libro è di chi lo possiede materialmente; un’automobile è di chi risulta esserne proprietario presso il P.R.A. (pubblico Registro Automobilistico).
    Proprietà e possesso hanno in comune il cd. animus possidendi, ossia la consapevolezza del fatto che un oggetto ci appartenga. Al contrario della detenzione, che non possiede codesto requisito psicologico; ed è proprio per questo che la detenzione di un oggetto può – in determinati casi – può sfociare in una fattispecie di tipo penale: un reato punibile dalla legge.

    Sperando di avervi chiarito alcune cose, non mi resta che consigliarvi sempre di utilizzare i termini corretti, quando parlate e quando scrivete. Così quando ascolterete, sarete sicuri di aver capito bene i vostri interlocutori.

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

    [foto di Alberto Marubbi]

  • Pesca sportiva, addio licenza: proposta per rilanciare l’attività nei laghi e nei fiumi liguri

    Pesca sportiva, addio licenza: proposta per rilanciare l’attività nei laghi e nei fiumi liguri

    Lago delle Lame, RezzoaglioLa Giunta regionale ha varato questa mattina una nuova normativa che modifica la legge attualmente in vigore in materia di pesca sportiva in Liguria. La licenza non sarà più necessaria (sarà mantenuto solo il modello A per la pesca professionale), basteranno le ricevute di pagamento delle tasse di concessione.

    Non è tutto. La normativa (che dovrà ora essere approvata dal Consiglio regionale) prevede anche agevolazioni sui balzelli per gli ultrasessantacinquenni, gli under 16 e per i disabili, per le manifestazioni di pesca organizzate dalle scuole per finalità di beneficienza e solidarietà. È bene sottolineare che il disegno di legge fa riferimento solo alle acque interne, ovvero i fiumi e i laghi della Liguria.

    Una decisione presa “per sostenere lo sviluppo ecosostenibile, migliorare la gestione della pesca sportiva nelle acque interne liguri, semplificare le procedure e incrementare le risorse alle Province e alle associazioni pescasportive”, si legge nella nota stampa diffusa dalla Regione.

    La proposta è arrivata dall’assessore all’Ambiente Renata Briano: “Negli ultimi dieci anni l’attività di pesca sportiva nelle acque interne liguri ha segnato un sensibile calo – si legge nella nota – nel 2000 i pescasportivi in Liguria erano circa 10 mila, sono scesi nel 2012 a poco meno di seimila, con pesanti contraccolpi per l’economia locale, a cominciare dagli agriturismi, le locande, le trattorie e gli altri esercizi commerciali”.

  • Liguria, piano casa prorogato al 2015: l’eccezione è diventata norma

    Liguria, piano casa prorogato al 2015: l’eccezione è diventata norma

    abitazioni-case-DIUna proroga che fa discutere sul metodo e nel merito, perché una materia tanto delicata quanto cruciale per il destino del territorio ligure – ovvero l’urbanistica –meriterebbe di essere trattata nel suo complesso, magari attraverso una vera e propria riforma a livello regionale. Nel dicembre scorso, invece, il Consiglio regionale della Liguria ha approvato il collegato alla legge Finanziaria regionale 2014 – con 24 voti favorevoli (centrosinistra e Pdl-Nuovo centrodestra), 9 contrari (Pdl-Forza Italia, Lega Nord, Lista Biasotti e Gruppo Misto-Riformisti italiani) e un astenuto (Giacomo Conti della Federazione della Sinistra) – che contiene, tra l’altro, la proroga del piano casa (scadenza 31 dicembre 2013) – uno strumento nato nel 2009 su impulso del Governo Berlusconi che avrebbe dovuto avere un carattere eccezionale e temporaneo al fine di rilanciare l’attività edilizia colpita dalla crisi economica – al 31 giugno 2015, consentendo così per un altro anno e mezzo ampliamenti di volume degli edifici esistenti e premi volumetrici fino al 35% per chi demolisce e ricostruisce.

    Il punto di vista della politica: riflessioni e dibattito

    «La proroga del piano casa fino al 30 giugno 2015 – spiega l’assessore regionale alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Gabriele Cascino (Idv) – si prefigge di dare respiro ad un settore in crisi, attraverso tanti piccoli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono il miglioramento energetico e sismico degli edifici, senza l’autorizzazione di nuove costruzioni». Cascino, inoltre, sottolinea come «da almeno 15 anni nella legislazione nazionale, e quindi di tutte le regioni italiane, sia previsto l’istituto della sostituzione edilizia per favorire la rigenerazione, la riqualificazione anche energetica degli edifici esistenti, a discapito delle nuove costruzioni, con la possibilità di demolizione e ricostruzione con un premio del 20% secondo le previsioni del piano urbanistico comunale. Norma che deriva dal principio, da me condiviso, di costruire sul costruito. il piano casa della Regione Liguria ha limiti molto precisi, opera con gli stessi criteri citati e non autorizza nessuna nuova edificazione». In particolare «Il piano prevede l’ampliamento solo degli edifici esistenti non superiori a 450 mq e per ottenere un ulteriore premio del 10% è necessario adeguarli alla normativa antisismica e al rispetto del rendimento energetico – continua Cascino – Previsto anche un ulteriore 5% se vengono realizzati almeno due dei seguenti interventi: tetto fotovoltaico, serbatoio interrato per il recupero delle acque piovane, ripristino e messa in sicurezza del territorio limitrofo pari ad almeno 20 volte la superficie totale dell’immobile ampliato. Infine, il piano contempla la demolizione e la ricostruzione degli edifici fino a 720 mq con un premio del 35% solo se in possesso di determinate caratteristiche. I casi riguardano immobili esposti al rischio idraulico in base ai piani di bacino (con ricollocazione del volume altrove), edifici con accertate criticità statico-strutturali con rischio per la pubblica incolumità, oppure costruzioni che abbiano un’interferenza con opere di pubblica utilità».

    Sulla proroga il gruppo del Pdl-Forza Italia ha espresso grande soddisfazione spiegando, in una nota, che «È stata fortemente voluta, sollecitata e richiesta da Forza Italia per dare una speranza al settore dell’edilizia, oggi in grave crisi».

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    «Il piano casa è uno strumento che nel 2009, all’epoca del suo varo, aveva un carattere di eccezionalità. Invece, dopo la proroga del 2011 siamo qui, nuovamente, a votare una nuova proroga, fino al 30 giugno 2015.  Si continua dunque a prorogare un atto che proviene dal governo Berlusconi. Magari prima di questa proroga bis si sarebbe potuto approfondire l’argomento, procedendo ad una riforma dell’urbanistica che affronti il problema in un’ottica di programmazione e non invece inserita in un contesto di proroghe. In uno o due mesi questi temi si affrontano e si fa in modo che diano anche una risposta alle necessità di un comparto», così Giacomo Conti, capogruppo di Fds-Rifondazione, è intervenuto nel dibattito in Consiglio regionale sul collegato alla Finanziaria 2014, spiegando i motivi del suo voto contrario alla nuova proroga al piano casa e, di conseguenza, l’astensione al voto sul collegato stesso, definito dal consigliere “eterogeneo “ perché «contiene di tutto e di più». Conti ha chiesto che l’articolo sul piano casa fosse ritirato, ma la sua richiesta non è stata accolta dalla Giunta. Secondo il capogruppo di Fds «Si è persa una buona occasione per fare una riforma complessiva in materia urbanistica che tenesse in debito conto la conclamata fragilità del territorio ligure cementificato selvaggiamente negli ultimi trent’anni».

    Entrando nel merito, il consigliere precisa che «Il piano casa non può esulare da tutto il resto. Ci sono norme separate dal piano ma ad esso strettamente collegate perché disciplinano interventi su altre tipologie di costruzione, come gli edifici non abitativi. Questi ultimi spesso attirano i maggiori appetiti speculativi, ad esempio gli immobili dismessi lungo i corsi d’acqua che possono essere spostati in altro luogo, riconvertendosi in edilizia residenziale. Parliamo di un insieme di norme che, a parer mio, andrebbero riviste nel loro complesso».
    Per quanto riguarda le finalità della proroga, Conti è tranchant «Mascherarsi dietro la crisi dell’edilizia per legittimare la costruzione di nuovi volumi, è un’operazione profondamente sbagliata. Non è così facendo che si dà risposta alle esigenze dei lavoratori del settore. Mi domando, dal 2009 ad oggi, quanti sono stati gli interventi realizzati in base alla legge del piano casa? E soprattutto, quanti posti di lavoro stabili ha portato il piano casa, dal 2009 ad oggi? Sono quesiti ai quali bisognerebbe dare risposta, prima di prolungare gli effetti di determinate decisioni politico-amministrative».

    La contrarietà del mondo ambientalista

    I Verdi l’hanno bollato come «Il più devastante piano casa d’Italia», mentre le realtà ambientaliste esprimono sconcerto per la proroga del provvedimento.

    «Culturalmente passa ancora l’erronea percezione che aumenti di volume non incidano sugli assetti del territorio, eppure costantemente assistiamo agli effetti devastanti di poche ore di pioggia su territori resi impermeabili da colate di cemento – scrive in una nota l’associazione ligure AmbientalMente – Passa l’idea che attraverso nuove volumetrie si possa rimettere in moto un’economia in stato catatonico, mentre occorrerebbe dare strumenti al recupero dell’esistente, verificando e punendo severamente quegli amministratori che si ostinano a “pianificare” a colpi di varianti»

    Legambiente Liguria ricorda come «Il piano casa del 2009, successivamente modificato nel 2011, prevedeva interventi di ampliamento degli edifici, in alcuni casi anche in deroga alle normative urbanistiche. Soltanto una forte mobilitazione di larga parte della società ligure aveva impedito che esso fosse addirittura peggiore, con la prevista applicazione anche nei parchi, poi per fortuna ritirata. Colpisce soprattutto la logica della proroga, quando oggi la questione edilizia deve essere sempre di più legata a criteri di efficienza, risparmio energetico e termico, sicurezza. Si poteva cogliere l’occasione della fine degli effetti del piano (31/12/2013) per una nuova politica edilizia regionale, in cui la ristrutturazione del già costruito, insieme ai concetti di efficienza e sicurezza, fossero i punti centrali di nuove iniziative legislative e di regolamentazione edilizia. È questa la proposta che fa Legambiente Liguria, per dare slancio davvero all’edilizia e allo stesso tempo tutelare il territorio».

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    «Il piano casa è uno strumento inadatto alla situazione del patrimonio edilizio italiano e ligure afferma Roberto Cuneo, presidente Italia Nostra Liguria – È una legge che tende a consentire la realizzazione di interventi di ampliamento delle abitazioni esistenti. Come se il problema in Italia fosse questo».
    La lettura di Italia Nostra è diametralmente opposta. «Nel nostro Paese il vero problema è rappresentato dal fatto che gli appartamenti sono troppo grandi rispetto all’attuale composizione dei nuclei famigliari – precisa Cuneo – Sono adatti per le famiglie di 50 anni orsono, quando mediamente un nucleo famigliare era composto da circa 5 persone. Oggi, al contrario, i nuclei famigliari sono molto più ristretti. In particolare, nel territorio ligure abbiamo case sui 150-200 mq in cui abitano mediamente una o due persone. Il nucleo famigliare in Liguria è composto mediamente da meno di 2 componenti (circa 1,9). Quindi, la legge di cui avremmo bisogno non è quella che permette di ampliare del 35% un appartamento esistente, bensì quella che consenta di trasformare una singola unità abitativa in due appartamenti, per esempio. In altre parole sarebbe decisamente più utile una legge che si prefigga di incentivare il frazionamento degli appartamenti. Pratica che, invece, è ostacolata dalla normativa vigente».
    Secondo Italia Nostra Liguria «È necessario intervenire sull’esistente per tutelare il territorio e rilanciare il settore edile. Il piano casa è una legge nazionale che non ha portato alcuna utilità alla nostra regione. Per affrontare le tematiche urbanistiche occorrono ben altri strumenti».
    La filosofia del piano casa recentemente prorogato è quella di «Premiare con un aumento di volume chi realizza un intervento di ampliamento, mentre dovrebbe essere premiato, magari tramite l’eliminazione degli oneri di urbanizzazione, chi interviene frazionando una grande unità abitativa – continua Cuneo – Così davvero si potrebbero raggiungere tre obiettivi: dare risposta alla drammatica esigenza abitativa; non occupare ulteriori spazi di territorio; dare lavoro a tante piccole ditte serie e competenti».

    L’altro aspetto più critico del piano casa è che esso «Sovrasta i piani urbanistici comunali – aggiunge il presidente di Italia Nostra Liguria – Se la pianificazione urbanistica dei singoli Comuni prevede quantomeno un confronto su un piano democratico, il piano casa è una norma che cala dall’altro e spesso consente interventi in deroga alle normative urbanistiche vigenti».
    Nel caso ligure gli interventi di sostituzione edilizia – ovvero demolizione e ricostruzione – prevedono quale premialità un incremento fino al 35% del volume esistente. Il diritto all’aumento volumetrico spetta anche a chi delocalizza l’edificio al di fuori del sito originario e «Tale possibilità proprio non ha ragione di esistere», sottolinea Roberto Cuneo.

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    Il piano casa, insomma, è uno strumento urbanistico inadeguato per rilanciare l’edilizia e sarebbe l’ora di superarlo. «È una legge pensata per la pianura padana disseminata di villette, non per la Liguria – spiega il presidente di Italia Nostra – Invece, una politica di frazionamento farebbe lavorare numerose piccole imprese specializzate e tecnicamente all’avanguardia. Garantendo la salvaguardia della qualità del lavoro in un settore sempre più inflazionato dalla scarsa qualità di esecuzione. Frazionare le unità abitative esistenti, infatti, è un lavoro complesso che richiede maggiore competenze rispetto alla costruzione di un edificio ex novo dove, al contrario, può essere usata anche bassa manovalanza in condizioni di sfruttamento del lavoro. Senza contare che evitare nuovi ampliamenti significa tutelare un territorio fragile già ampiamente sfruttato».

    Infine, per quanto riguarda le proposte su risparmio energetico e sostenibilità ambientale, Italia Nostra le considera solo degli alibi «Dovrebbe essere assolutamente normale, nel 2014, costruire case sostenibili – conclude Cuneo – Siamo dinanzi ad una distorsione culturale. L’attenzione alla sostenibilità e al risparmio energetico non rappresenta un punto in più ma piuttosto un prerequisito necessario».

    Il comparto dell’edilizia: una crisi che perdura da anni

    edilizia-impalcatureA questo punto è doveroso rivolgere lo sguardo sui lavoratori edili per provare a comprendere se il piano casa – dalla sua prima approvazione nel 2009 ad oggi – ha portato qualche beneficio al settore. «La mia risposta non può che essere negativa – risponde Silvano Chiantia, segretario generale del sindacato Fillea-Cgil di Genova – Com’è noto, infatti, il nostro comparto vive da tempo una forte crisi in Italia, così come in Liguria e a Genova. Ma ancora, purtroppo, non si muove nulla. E finora nessuna iniziativa è stata in grado di dare respiro all’edilizia».

    Eppure, secondo Chiantia, qualche possibilità ci sarebbe «Penso ad un piano sul risparmio energetico e la sostenibilità ambientale degli edifici (a partire magari da quelli pubblici), e poi soprattutto al risanamento del territorio. Per fare ciò occorre una progettualità condivisa tra politici, tecnici e addetti del settore. Tuttavia, la ristrettezza di risorse economiche e la scarsa volontà in tal senso, impediscono di impostare un ragionamento complessivo nella nostra regione».

    Gli effetti della crisi pluriennale sono dirompenti «Continuano a chiudere le imprese “storiche” e, nel contempo, sopravvivono soltanto quelle che agiscono in maniera illegale – sottolinea il rappresentante Fillea-Cgil Genova – Le grandi aziende si contano sulle dita di una mano, quelle con 18-20 dipendenti ciascuna (ma un tempo erano 40-50). A Genova, attualmente, la forza lavoro è composta mediamente da 2, massimo 2,5 lavoratori per ogni singola impresa».
    L’illegalità, soprattutto nell’inquadramento del personale, è un grave fenomeno che rischia di incancrenirsi progressivamente «Esistono molte imprese che, “per tirare a campare”, dichiarano di avere solo due dipendenti reali, mentre gli altri lavoratori hanno contratti allucinanti, ad esempio come braccianti agricoli, contratti ovviamente meno onerosi rispetto a quello del comparto edile – denuncia Chiantia – Così facendo l’imprenditore risparmia ma genera una concorrenza sleale a discapito delle imprese regolari».

    Senza dimenticare «La marea di partite Iva che nascono come funghi – continua Chiantia – Una proliferazione che non è sinonimo di vitalità. Anzi, al contrario, è sintomo della crisi. È la risposta di chi, non avendo altre opportunità, decide di mettersi “in proprio” e spesso fallisce perché non ha le capacità adeguate, provocando anche un calo generale della qualità del lavoro edile».
    In conclusione, per ridare speranza al settore «Occorre un intervento deciso, almeno su due fronti – chiosa il sindacalista della Fillea-Cgil – Innanzitutto è necessario fornire opportunità lavorative esclusivamente alle imprese serie e regolari; e poi bisogna vigilare sull’inquadramento dei lavoratori ripristinando la legalità».

     

    Matteo Quadrone

  • Difensore civico comunale, addio al servizio: in quanti lo conoscevano?

    Difensore civico comunale, addio al servizio: in quanti lo conoscevano?

    palazzo-tursi-D4Il Difensore civico comunale chiude i battenti. Con la presentazione alla stampa dell’attività (qui la documentazione) svolta negli ultimi cinque anni e la relazione, in corso in queste ore, in Consiglio comunale, Bruno Orsini, già senatore e illustre psichiatra tra i promotori delle legge Basaglia, ha compiuto gli ultimi atti ufficiali del suo mandato a Tursi. «Ma la notizia di oggi – esordisce lo stesso Orsini – non sono tanto i dati e le cifre di questi anni di servizio, quanto il fatto che non avrò un successore». Già, perché secondo quanto previsto da una norma inserita nella legge finanziaria del 2010, la figura dei Difensori civici comunali viene sacrificata sull’altare dei risparmi della spesa pubblica.
    Circa 39 mila euro all’anno messi a bilancio dal Comune di Genova, oltre agli stipendi per un dirigente e tre impiegati dell’ufficio. Non una cifra esorbitante che, tuttavia, va raffrontata alla reale efficienza del servizio e alla conoscenza dello stesso tra i cittadini. Appunto. Che cos’è, o meglio, cos’è stato il Difensore civico? Secondo quanto previsto dallo Statuto del Comune di Genova, si tratta di una figura a cui possono rivolgersi tutti i cittadini, un garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione cittadina che si attiva per eliminare abusi, disfunzioni e carenze dovuti a una cattiva gestione della cosa pubblica.

    Dal 7 ottobre 2008, data ufficiale di insediamento di Orsini, ad oggi il Difensore civico ha aperto 1723 fascicoli, a cui vanno aggiunte migliaia di altre audizioni che non sono sfociate in azioni formalizzate.

    «Si tratta di uno strumento indubbiamente piccolo ma assolutamente prezioso per la partecipazione dei cittadini all’amministrazione della cosa pubblica», spiega Orsini. «Un legame tra la gente e le istituzioni, che spesso sono vissute con un alone di ostilità. Con il dialogo, l’ascolto e la mediazione abbiamo cercato di ridurre le distanze tra i genovesi e l’Amministrazione. Con l’eliminazione di questa figura, adesso, viene meno un importante strumento di ascolto e selezione dei bisogni della gente; una figura che spesso è intervenuta per risolvere le strette maglie della burocrazia, per aiutare a comprendere il significato di determinate norme e ha cercato di attenuare il malcontento di chi non vede accolte le proprie richieste e rischia di reagire in maniera tumultuosa».

    Due le aree principali in cui si sono concentrate le attività del Difensore civico comunale. La prima non poteva che riguardare l’operato della Polizia Municipale, con ben 455 interventi da parte della Civica Difesa. In questo settore, le sanzioni sono passate dalle 686 mila del 2010 alle 427 mila dell’anno scorso, proseguendo con questo trend di diminuzione anche nel 2013. «Sarei eccessivamente presuntuoso se pensassi che ciò è avvenuto solo per merito delle nostre azioni, ma sicuramente il nostro intervento ha aiutato i cittadini a non essere colti in fallo in maniera inconsapevole». Discorso valido, soprattutto, per le contravvenzioni da telecontrolli, scese dalle 289 mila del 2010 alle 180 mila dell’anno scorso (e quest’anno sono “solo” 88 mila fino a metà settembre).

    Il secondo capitolo interessa, invece, le politiche tributarie. In questo campo, gli interventi formali sono stati 218, dovuti principalmente alla continua evoluzione dell’impianto normativo e alla diversità di linguaggi utilizzati, da un lato, dagli amministratori e, dall’altro, dai cittadini. In particolar modo ci si è occupati di fiscalità sulla casa (Ici-Imu), tributi e tariffe su rifiuti e ambiente (Tarsu-Tia-Tares) e, naturalmente, i rapporti con Equitalia e l’Agenzia delle Entrate.

    Al di là della casistica puntuale, vi sono state anche altre iniziative intraprese di proprio pugno dal Difensore civico, allo scopo di garantire i cittadini dalle incongruità amministrative. Sempre sul tema della Polizia Municipale, si possono citare: l’abbreviazione dei tempi massimi per le notifiche delle sanzioni da 150 a 90 giorni, con una drastica flessione delle infrazioni seriali; il miglioramento delle segnalazioni dei divieti e dell’ubicazione delle telecamere, non ché la possibilità di verificare i fotogrammi delle eventuali infrazioni; l’estensione della facoltà da parte dell’amministrazione di applicare l’autoannullamento di sanzioni palesemente errate. Inoltre, non va dimenticato l’impegno per la riaffermazione del principio secondo cui l’identificazione di un contravvenente deve essere verificata attraverso l’esibizione di un documento e non semplicemente a voce, evitando la perpetuazione di furti di identità.

    In campo tributario, invece, è stata sanata un’importante incongruenza sulla mancata restituzione dell’addizionale comunale Irpef, versata a titolo di acconto, nei casi di decessi o di cessata attività del contribuente.

    Infine, uscendo da queste due linee principali di intervento, c’è ancora un’iniziativa che merita di essere citata. Si tratta dell’individuazione di un indirizzo convenzionale per i senza fissa dimora che possa consentire il godimento dei diritti politici e l’accesso al servizio sanitario nazionale e a tutti i servizi legati all’anagrafica.

    E adesso, che cosa succederà? «Il rapporto tra cittadini e istituzioni ha sempre meno facilitatori», sostiene Orsini. «Un tempo, forse, era un ruolo svolto dai partiti; oggi, invece, è confinato alla protesta dei comitati che nascono in continuazione. Ma questi sono naturalmente portatori di bisogni corporativi e difficilmente tengono conto dell’interesse generale, nella cui direzione ha cercato di muoversi l’operato del Difensore civico. Sono, dunque, necessarie nuove forme di confronto e partecipazione per i cittadini che ne favoriscano l’ascolto all’interno dell’amministrazione».

    Così, mentre in Europa si punta sempre più sulla figura dell’ombudsman di scandinava memoria, in Italia questo servizio viene tagliato. Certo, resta in carica la figura regionale ma viene meno il requisito fondamentale della prossimità, che complica notevolmente la possibilità di autodifesa da parte dei cittadini.

     

    Simone D’Ambrosio

    [foto di Daniele Orlandi]

  • Costruzioni sui torrenti: leggi regionali in contrasto con le norme nazionali

    Costruzioni sui torrenti: leggi regionali in contrasto con le norme nazionali

    torrenti-bisagno-rischio-idrogeologicoL’argomento è importante quanto delicato perché in un territorio come quello ligure, soggetto ad alto rischio idrogeologico, la normativa regionale in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua – soprattutto riguardo alla distanza delle costruzioni dai torrenti e alla realizzazione di tombinature e discariche o abbancamenti di materiali inerti – dovrebbe essere improntata alla massima prudenza. La Regione Liguria, invece, nel corso degli anni ha inserito tra le pieghe delle leggi, eccezioni e deroghe spesso in palese contrasto con le norme nazionali, come ha rilevato lo stesso Ministero dell’Ambiente.

    A sollevare il caso per prima è stata la sezione Tigullio di Italia Nostra, come racconta il presidente, Annamaria Castellano «Noi abbiamo cominciato a lavorare su questo fronte nel 2009 perché nel Comune di Chiavari era previsto un progetto per la realizzazione di una discarica di inerti nella valle del Rio Campodonico: un riempimento della valletta con oltre 1 milione e 700 mila metri cubi di materiale che ha rischiato di essere, in Liguria, il primo di una lunga serie di scempi ambientali ai danni del già compromesso sistema idrogeologico».
    Oggi la buona notizia è che il rischio dovrebbe essere stato sventato. «La sezione Tigullio di Italia Nostra ha presentato delle osservazioni sul progetto di Chiavari, accolte positivamente dal Ministero dell’Ambiente – sottolinea Castellano – In seguito è saltato fuori un progetto analogo nel Comune di Sori, nella valle del Rio Cortino, contrastato da un comitato spontaneo di cittadini. Ma altri simili interventi riguardano anche le provincie di Imperia e Savona».

    Rio Campodonico

    Nel gennaio 2010, preparando un primo documento molto circostanziato contro il progetto nella valle del Rio Campodonico «Ci siamo accorti che il Piano di bacino della Provincia di Genova presentava una discrepanza assai grave con il Codice dell’ambiente», ricorda Castellano.
    Il D.Lgs. 03-04-2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, all’articolo 115 (tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici), infatti, recita: «Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, […] di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità […] le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi laghi stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d’acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti».
    L’art. 9 delle “Norme di attuazione del Piano di Bacino della Provincia di Genova”, invece, afferma: «Non sono consentite nuove tombinature o coperture […] salvo quelle dirette ad ovviare a situazioni di pericolo, a garantire la tutela della pubblica incolumità e la tutela igienico sanitaria, nonché quelle necessarie per consentire la realizzazione delle discariche di rifiuti solidi urbani e di inerti».
    Bisogna prestare attenzione alle singole parole perché è proprio tramite le sottigliezze linguistiche che la Regione Liguria aggira le norme nazionali. «La congiunzione “e” diventata “nonché” capovolge di fatto il significato e lo spirito della Legge, chiaramente volta a conservare il più possibile la naturalità dei corsi d’acqua e la sicurezza idrogeologica – spiega Castellano – Così facendo, in Liguria si consente la possibilità di creare discariche previo tombinamento di rivi e torrenti».
    Va detto che la Provincia di Genova, nella formulazione della norma in questione, si è attenuta ai criteri ricevuti dalla Regione Liguria. Effettivamente, con Deliberazione di Giunta regionale del 23/3/2001 n.357, la Regione ha approvato alcuni “Criteri per la redazione della normativa di attuazione dei Piani di Bacino” in cui, all’art. 9, sono vietate le tombinature e le coperture salvo «quelle necessarie per consentire la realizzazione delle discariche di rifiuti solidi urbani e di inerti».
    La sezione Tigullio di Italia Nostra decide allora di indirizzare una segnalazione in merito, chiedendo la rettifica delle disposizioni regionali e provinciali onde adeguarsi alla legge nazionale, a tutti gli enti preposti: Regione, Provincia, Ministero dell’Ambiente, senza ricevere alcuna risposta. A questo tentativo, dimostratosi vano, fa seguito nel marzo 2011, una diffida, redatta dall’avvocato Ardo Arzeni e firmata dalla presidente nazionale dell’associazione ambientalista, Alessandra Mottola Molfino.
    Seppure con molto ritardo, il 12 luglio 2011, finalmente arriva la risposta del Ministero dell’Ambiente che riconosce la giustezza delle osservazioni di Italia Nostra, riscontra la difformità tra l’art. 115 del D.Lgs 152/06 e l’art. 9 del Piano di Bacino della Provincia di Genova ed invita le amministrazioni regionale e provinciale a «fornire ogni utile chiarimento al riguardo a questo Ministero e quindi ad apportare le pertinenti modifiche atte ad assicurare che i piani di stralcio in oggetto risultino conformi con la citata normativa nazionale».

    Rio Cortino

    Il progetto dell’amministrazione comunale di Sori – di cui si parla già da alcuni anni – prevede il riempimento, con circa due milioni di metri cubi di detriti e rocce da scavo, dell’intera vallata percorsa dal Rio Cortino, allo scopo di bonificare l’area dal rischio di dissesto idrogeologico. Le opere di riempimento e di messa in sicurezza della valle del rio, però, hanno anche un’altra finalità, ovvero la lottizzazione edilizia con la creazione di spazi commerciali e artigianali, l’ampliamento degli impianti sportivi e la costruzione di nuove residenze.
    «La messa in sicurezza di un’area a rischio idrogeologico verrebbe così barattata con lo sconvolgimento di parte del territorio soggiacendo a logiche affaristiche – sottolinea il comitato di residenti – Tale progetto non rappresenta la messa in sicurezza del sito, bensì creerebbe un grave danno alla salute ed alla viabilità del territorio per tutti gli abitanti di Sori e delle sue frazioni, in particolare quelle di Teriasca e Cortino». Il riempimento della Valle del Rio Cortino, secondo il comitato, provocherà «Danni all’ecosistema e desertificazione della valle, inquinamento acustico prodotto dal continuo via vai dei mezzi che trasporteranno il materiale di riempimento (più di 100 camion al giorno), inquinamento da polveri sottili per la movimentazione del materiale di risulta, alta probabilità di inquinamento da sostanze nocive provenienti da materiali non controllabili che rimarranno nel sito (amianto nel migliore dei casi) con il concreto pericolo di contaminazione delle falde acquifere, del torrente Sori, fino a compromettere la vivibilità della spiaggia, rischio di infiltrazioni mafiose per il succoso giro d’affari, inizio lavori per opere di discutibile interesse pubblico con il ricavato della svendita della nostra terra, sconvolgimento urbanistico del territorio». L’intera vallata percorsa dal Rio Cortino con la sua estensione di fitta macchia mediterranea «Per noi rimane parte di un patrimonio comune da difendere – concludono i cittadini – Fermo restando che il problema della messa in sicurezza va comunque risolto, il nostro scopo è a quello di valutare e proporre una soluzione alternativa che meglio rispetti l’ambiente».
    Di diverso avviso è il sindaco di Sori, Luigi Castagnola, che sulle pagine del “Secolo XIX” nel 2012 parla di «Progetto che metterà in sicurezza tutto il paese dal rischio alluvionale. La zona di Sori è in una situazione di dissesto idrogeologico e l’area del rio Cortino è tutt’ora una spada di Damocle sopra l’abitato».

    Regolamento regionale 14 luglio 2011 N.3 

    I tempi sono curiosi perché nel luglio 2011, appena due giorni dopo la risposta del Ministero dell’Ambiente, la Regione Liguria approva un nuovo “Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua” – R.R. 14 luglio 2011, n. 3 – in cui «La norma incriminata esce dalla porta e rientra dalla finestra – spiega Castellano – Una vera e propria legge col trucco». A questo punto «Abbiamo cercato di instaurare un dialogo con i rappresentanti regionali, non trovando disponibilità da parte loro». E così Italia Nostra, insieme a WWF e Legambiente, presenta ricorso al Tar Liguria. «In particolare su due punti – espone Castellano – Le tombinature funzionali alla realizzazione di discariche e abbancamenti; la distanza minima delle costruzioni dalle sponde di rivi e torrenti».

    Borzoli. rio Figoi3

    Partiamo da quest’ultimo aspetto. Con il nuovo regolamento, infatti, la Regione consente di ridurre la fascia di inedificabilità, in ambito urbano, fino a soli 3 metri dai corsi d’acqua. Nell’art. 4 (Fasce di tutela) del R.R. 14 luglio 2011, n. 3, comma 1, si legge: «A fini di tutela e miglioramento dell’ambiente naturale delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua e di contestuale garanzia di mantenimento di aree di libero accesso agli stessi per l’adeguato svolgimento delle funzioni di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche nonché delle attività di polizia idraulica e di protezione civile, sono stabilite fasce di tutela».
    Il comma 3 prosegue: «Per i corsi d’acqua ricadenti nel reticolo idrografico di primo, secondo e terzo livello è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 metri, articolata nei termini di seguito indicati: a) all’interno del perimetro dei centri urbani, e ad esclusione dei tratti di corso d’acqua ricadenti nelle aree a valenza naturalistica, la fascia può essere ridotta, previa autorizzazione idraulica provinciale ex R.D. 523/1904, fino a: 5 metri per i corsi d’acqua di primo livello; 3 metri per i corsi d’acqua di secondo livello; b) per i corsi d’acqua compresi nel reticolo idrografico di terzo livello la fascia può essere ridotta, previa autorizzazione idraulica provinciale ex R.D. 523/1904, fino a: 5 metri all’esterno del perimetro del centro urbano; 3 metri all’interno del perimetro dei centri urbani, e ad esclusione dei tratti di corso d’acqua ricadenti nelle aree a valenza naturalistica».
    L’art. 5 (Interventi nelle fasce di in edificabilità assoluta), comma 1, precisa: «Nella fascia di inedificabilità assoluta, articolata secondo quanto previsto dall’articolo 4, non sono ammessi interventi di nuova edificazione».
    Ma il comma 3 prevede: «In casi di notevole acclività del versante interessato, esterno al perimetro del centro urbano, possono altresì essere ammessi, previa autorizzazione della Provincia, interventi di nuova edificazione con le stesse modalità previste all’art. 4 all’interno dei centri urbani […]».
    Il comma 4 aggiunge: «A seguito dell’approvazione di progettazioni di livello almeno definitivo di messa in sicurezza idraulica di un corso d’acqua, che, nell’ambito di un contesto di sistemazione complessiva, comportino la demolizione di volumi edilizi esistenti in fregio al corso d’acqua, può essere autorizzata dalla Provincia, la ricostruzione, anche non fedele, di tali volumi a distanze inferiori a quelle previste all’articolo 4, a condizione che ricadano in tessuti urbani consolidati e che: a) gli interventi idraulici da realizzare siano finalizzati alla messa in sicurezza […] b) si tratti di insediamenti produttivi e sia dimostrato che non sia possibile prevederne la ricostruzione a maggiore distanza dal corso d’acqua […]».

    «La Regione, rispondendo alle nostre contestazioni, ha sostenuto l’esigenza di uniformare il quadro normativo – racconta il presidente della sezione Tigullio di Italia Nostra, Annamaria Castellano – Ma la Legge nazionale (D.Lgs. 03-04-2006 n. 152) stabilisce in tutti i casi la distanza minima di 10 metri dalle sponde dei corsi d’acqua per la realizzazione di edificazioni. Pur volendo lasciare per buone alcune situazioni esistenti, dove oggi la distanza è addirittura pari a zero, almeno per le nuove costruzioni è necessario rispettare la fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 metri».

    torrente-fereggiano

    Proseguiamo nell’analisi del regolamento regionale. L’art. 7 (interventi negli alvei dei corsi d’acqua), comma 1, sancisce : «[…] negli alvei dei corsi d’acqua non sono consentiti i seguenti interventi, fatti salvi quelli necessari ad ovviare a situazioni di pericolo ed a tutelare la pubblica incolumità: a) interventi che comportino ostacolo o interferenza al regolare deflusso della acque di piena, […] nonché il deposito di materiali di qualsiasi genere; b) interventi di restringimento o rettificazione degli alvei […]; c) plateazioni o impermeabilizzazioni continue del fondo alveo dei corsi d’acqua di origine naturale, salvo il caso in cui siano previsti come misura necessaria […] alla messa in sicurezza del corso d’acqua, in tratti ricadenti in contesti di tessuto urbano consolidato […]; d) reinalveazioni e deviazioni dell’alveo dei corsi d’acqua, salvo il caso in cui siano previsti come misura necessaria in un progetto […] finalizzato alla messa in sicurezza […]».
    Il comma 2, però, ammette delle eccezioni: «Non rientrano nei divieti di cui alla lettera d) del comma 1 gli interventi di reinalveazione dei corsi d’acqua inseriti nell’ambito: a) della realizzazione di abbancamenti di materiale litoide sciolto superiori a 300.000 mc e di discariche di rifiuti, purché previsti nei piani di settore, a condizione che il nuovo tracciato d’alveo sia mantenuto a cielo libero, e sia dimostrata la funzionalità idraulica ed il deflusso senza esondazioni della portata di piena duecentennale con adeguato franco; b) dell’ampliamento di abbancamenti esistenti il cui volume complessivo risulti superiore a 300.000 mc o di discariche di rifiuti in esercizio, nel rispetto delle stesse condizioni di cui alla lettera a), purché sia contestualmente adeguato il sistema di allontanamento delle acque della porzione esistente».
    Mentre all’art. 8 (Tombinature e coperture), comma 1, si legge: «Sui corsi d’acqua del reticolo idrografico regionale, ad esclusione del reticolo minuto, non sono ammesse le tombinature e coperture dei corsi d’acqua, non inquadrabili tra i ponti o gli attraversamenti, né l’estensione di quelle esistenti, salvo il caso, previa autorizzazione della Provincia, di quelle dirette ad ovviare a situazioni di pericolo, e a garantire la tutela della pubblica incolumità […]».
    Il comma 2 puntualizza: «E’ fatta salva la realizzazione di tombinature provvisorie, adeguatamente dimensionate, in fasi transitorie costruttive o in situazioni di emergenza, che, se del caso, possono essere mantenute come canali di drenaggio delle acque, in caso di realizzazione di discariche o abbancamenti».

    Come vediamo, in taluni casi, la Regione evita accuratamente di citare la parola tombinatura. «L’escamotage consiste nel parlare prima di reinalvazione (che in pratica vuol dire incanalare le acque in un alveo artificiale) del corso d’acqua – spiega Castellano – Quindi dopo, se il torrente è già stato deviato, a norma di regolamento non si tratterebbe più di una tombinatura».

    A distanza di pochi mesi dall’approvazione del R.R. 14 luglio 2011 n. 3, la Liguria è stata colpita dai tragici eventi alluvionali che hanno portato morte e distruzione a Genova e nelle 5 Terre. «In quell’occasione, Italia Nostra ha ribadito con forze che le opere di tombinamento hanno sicuramente peggiorato la situazione», sottolinea Castellano. Ma tant’è, in barba alle norme nazionali, la Regione ha continuato a legiferare su temi così delicati in maniera quasi occulta, inserendo ulteriori deroghe all’interno di disposizioni a carattere finanziario che apparentemente nulla c’entrano.
    Per ottenere opportune delucidazioni in merito, abbiamo provato a contattare l’assessore regionale all’Ambiente, Renata Briano, via telefono e tramite posta elettronica, ma la sua segreteria ci ha gentilmente risposto che, causa numerosissimi impegni, sarebbe stato impossibile parlare con il responsabile delle politiche ambientali.

    Arriviamo così alla primavera del 2013, quando, grazie alla legge regionale 14 maggio 2013 n. 14 “Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale”, l’amministrazione guidata dal presidente Claudio Burlando, introduce all’art. 5 la possibilità di derogare in maniera indefinita alle norme sulla tutela dei corsi d’acqua in caso di attività produttive o di attività estrattive. «[…] la Giunta regionale […] definisce […] criteri puntuali per le attività produttive esistenti, non altrimenti localizzabili, anche in deroga alla disciplina regionale delle fasce di tutela dei corsi d’acqua, purché siano assicurate le condizioni di sicurezza idraulica, fermo restando il nulla osta idraulico. […] Alle attività estrattive come definite dalla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva) e successive modificazioni ed integrazioni e previste nella pianificazione si applicano le deroghe per le discariche».
    Infine, nell’agosto 2013, con Delibera di Giunta Regionale n. 965 del 01/08/2013, viene approvato il seguente criterio specifico: «Per attività produttive esistenti, non altrimenti localizzabili, per le quali sia dimostrata, al fine del mantenimento delle proprie attività, la necessità di procedere all’attuazione di interventi di tipo urbanistico edilizio interferenti con le fasce di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua di cui all’art. 4 del regolamento regionale n. 3/2011 […] è possibile ridurre la fasce di rispetto prevista per i corsi d’acqua di primo livello all’interno del perimetro dei centri urbani, e ad esclusione dei tratti di corso d’acqua ricadenti nelle aree a valenza naturalistica, fino a 3 m dai limiti dell’alveo».

    La posizione del Ministero dell’Ambiente

    L’associazione ambientalista Italia Nostra ha scritto nuovamente al Ministero dell’Ambiente che «Per ben due volte ci ha risposto dando ragione alle nostre contestazioni – sottolinea Castellano – Inoltre, è tuttora pendente il ricorso al Tar». In sostanza il dicastero dell’Ambiente «Ha detto no all’impianto del Rio Cortino, così come a tutte le opere pubbliche o private che prevedano la copertura dei corsi d’acqua – continua il presidente della sezione Tigullio di Italia Nostra –E ha ribadito il carattere tassativo del divieto di realizzare, in alveo e nella fascia di pertinenza fluviale compresa entro i 10 metri dalle sponde del corso d’acqua, interventi di copertura, salvo casi imposti dalla tutela della pubblica incolumità, nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, chiedendo altresì di provvedere per mettere fine alle difformità con la legge nazionale».
    Nella ultima missiva, datata 8 agosto 2013 e indirizzata a Regione Liguria, Comune di Sori e Autorità di bacino regionale, il Ministero afferma «Non appare chiaro in cosa si sostanzi l’intervento di sistemazione idraulica del Rio Cortino […] infatti nell’avviso del Comune di Sori, pubblicato in Gu n. 32 del 15 marzo 2013, si legge che il Comune ha ricevuto una proposta da parte di un operatore economico “… avente ad oggetto interventi per la progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione delle opere di completamento della sistemazione idrogeologico di Rio Cortino, attraverso un riempimento con terre e rocce da scavo …”, intervento questo che sembrerebbe del tutto in contrasto con le finalità di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico del rio e che si segnala alla competente Autorità di bacino. […] Considerato che la Divisione IV di questa Direzione generale, con nota 34012 del 30 aprile 2013, si è già espressa sulla questione in argomento e considerato che gli ulteriori elementi forniti non appaiono sufficienti a chiarire i contenuti dell’intervento da realizzare, si ritiene che nelle more del contenzioso pendente innanzi al Tar Liguria, gli enti in indirizzo dovrebbero astenersi dall’emanare atti o provvedimenti che autorizzino le tipologie di intervento oggetto di contestazione».

    Matteo Quadrone

  • Acquasola, l’udienza pubblica in Corte dei Conti e la visita al parco

    Acquasola, l’udienza pubblica in Corte dei Conti e la visita al parco

    Parco dell'AcquasolaQuella del park Acquasola è una vicenda ultra-ventennale che, dagli anni ’90, si protrae fino ad oggi. Tre i soggetti coinvolti: Comune di Genova, Regione Liguria e la ditta privata Sistema Parcheggi Srl, cui all’epoca era stato assegnato l’appalto per la costruzione di una auto-silos nello storico parco di Spianata Acquasola (468 posti auto di cui 147 pertinenziali concessi in diritto di superficie novantennale e 321 a rotazione per 60 anni). Qualche tempo fa, dopo la delibera da parte della ex Giunta comunale per bloccare la costruzione del park e la messa sotto sequestro del cantiere da parte di Tribunale e Cassazione, ne avevamo ricostruito la storia (leggi l’approfondimento). Ieri, infine, un giorno importante per la risoluzione delle vicende: si è svolta, infatti, l’udienza pubblica per l’indagine contabile presso la Corte dei Conti di Genova. In attesa di conoscere quale sarà la sentenza e aspettando l’apertura del procedimento penale da parte della Magistratura del 13 novembre, con #EraOnTheRoad siamo andati sul posto per fare il punto della situazione.

    Un tempo meta di Grand Tour e visitato da tutta Europa, oggi il parco è l’ombra di se stesso: devastato nella parte sotto sequestro a causa degli scempi perpetuati nel corso degli anni (inutilizzato, sono stati già tagliati molti alberi in previsione della costruzione del park interrato); poco attrattivo nella parte “libera”, seppur pulito e decoroso, non riesce ad attrarre visitatori né ad esprimere al meglio le sue potenzialità. Qui, i commercianti della zona lamentano la mala informazione che circola sui media e che finisce per boicottarli: «Dicono che l’Acquasola sia in condizioni degradate, ma basta guardarsi attorno per capire che, ad esclusione della zona sotto sequestro, non è così. Certo, non è molto frequentato, ma così facendo non si contribuisce alla costruzione della buona fama del parco. Per ripartire, abbiamo bisogno di coinvolgere la cittadinanza, altrimenti noi non vendiamo e il parco va in malora», dicono i gestori del chiosco all’interno del parco, che aggiungono: «Si parlava dell’iniziativa di cittadini spontanei per ripulire il parco. In realtà, si trattava di un mendicante che, di sua iniziativa, si era messo a togliere le foglie, chiedendo soldi. Ma non sono certo le foglie in terra il problema».

    L’udienza pubblica

    L’udienza di ieri ha visto protagonisti una decina di persone, tre ex assessori della Giunta Pericu, tre ex soprintendenti e due funzionari della Provincia, un dirigente del Comune di Genova e il legale rappresentante della società concessionaria Sistema Parcheggi Srl. A loro è stato chiesto un risarcimento di oltre 2 milioni (2,418 per la precisione) di euro da parte della Procura, che ha avanzato il procedimento con il sostegno di comitati e associazioni per la salvaguardia del parco come Italia Nostra, Legambiente e Associazione Comitato Acquasola. Questi ultimi hanno depositato un ricorso adesivo dipendente a quello del Procuratore Regionale della Corte dei Conti Ermete Bogetti e hanno chiesto il riconoscimento dell’esistenza di un danno erariale al patrimonio pubblico, causato dalla distruzione di una porzione di parco per costruire l’auto-silos. Il danno è stato arrecato a discapito del parco storico dell’Acquasola, in quanto bene ambientale e paesaggistico tutelato.

    Nell’ambito dell’udienza, sono state ascoltate le parti in causa. Dalla loro, gli avvocati della difesa hanno fatto richiesta in via preliminare di revoca dell’adesione di Italia Nostra e Associazione Comitato Acquasola al procedimento, facendo leva sullo scarso preavviso con cui è giunta la richiesta e sostenendo che le accuse da loro mosse non potessero essere prese in considerazione. Contrarie all’invalidamento, dal canto loro le associazioni si sono opposte, ma a nulla è valso: la Corte riunita ha deliberato che le associazioni non sono titolate per aderire al ricorso ma possono partecipare comunque al processo nelle vesti di uditorio.

    Così commenta l’Ingegner Giuseppe Fornari di Italia Nostra: «Avevamo deciso di aderire al procedimento in atto a supporto del Procuratore, previo consultazione con la nostra sede centrale di Roma, che ci ha accordato il suo benestare: insieme, abbiamo valutato l’opportunità di prendere parte alle vicende perché vi abbiamo intravisto la possibilità di aprire la strada ad altre situazioni analoghe e creare così un precedente in tema di rimborsi erariali per danni ambientali. Dopo le disposizioni della Corte, però, ritireremo la nostra adesione, ma resta il processo penale». Quest’ultimo, previsto per il 13 novembre, è istruito dalla Magistratura che indagherà su 5 soggetti, di cui 3 della Soprintendenza, un architetto del Comune di Genova e il legale rappresentante di Sistema Parcheggi.

    Inoltre, la Procura ha chiamato in causa due nuovi soggetti, oltre a quelli già individuati e ha chiesto di sottoporre a giudizio l’Arch. Pier Paolo Tomiolo, all’epoca direttore dell’Ufficio Urbanistica della Provincia e oggi in Regione, e l’Ingegner Paolo Tizzoni, all’epoca vice-presidente provinciale con delega al Territorio poi direttore generale del Comune con delega all’Urbanistica. Ora, con il ritiro della Corte, si attende di sapere se deciderà di accogliere l’ipotesi della Procura e fare un’altra udienza, oppure respingerla o ancora accettarla e andare a sentenza.

    La strada verso la sentenza potrebbe essere lunga: all’accusa il compito di presentare ulteriore documentazione a sostegno dell’incompatibilità di un parcheggio interrato con un parco storico. Inferociti, cittadini e associazioni, denunciano decenni di cattiva amministrazione: «È la giustizia, bellezza! -esordisce Andrea Agostini di Legambiente, facendo eco ad Humprey Bogart nel film “L’Ultima Minaccia”- In ogni caso, qualsiasi sia la pronuncia della Corte, andremo avanti. Anche se il progetto per il silos è stato fermato, ai genovesi è stata tolta Spianata Acquasola: un danno irreparabile, che la cifra chiesta come risarcimento contribuirà in parte a compensare, mediante il ripristino delle condizioni ottimali e la riapertura del verde».

     

    Elettra Antognetti

     

  • Manutenzione delle caldaie: in vigore le nuove norme

    Manutenzione delle caldaie: in vigore le nuove norme

    caldaia-calderinaL’inverno si avvicina ed il tema della sicurezza delle caldaie ritorna come ogni anno in voga. Con esso anche lo spigoloso e spinoso problema delle spese di manutenzione programmata; le aziende del settore avevano fino ad oggi usufruito di una legislazione poco chiara (tanto per cambiare, in Italia…) e facevano il bello ed il cattivo tempo nei confronti degli utenti.

    La domanda da diverso tempo rimaneva sempre la stessa: ogni quanto tempo bisogna fare controllare la caderina? Un anno? Due ? Ognuno diceva la sua.

    Oggi finalmente possiamo dire che esiste una normativa. Difatti, il 12 luglio 2013 è entrato in vigore un decreto del governo che rinnova la disciplina concernente i controlli di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale, comunemente noti come caldaie, ed estiva, anche noti come climatizzatori.
    Opportunamente si è mantenuto l’obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate, mentre sono cambiati il campo di applicazione e la periodicità.
    Per la cadenza dei controlli, se non diversamente esplicitato come obbligatorio dal libretto fornito dall’installatore o, in mancanza di
    questo, dal libretto del fabbricante, si applicano i termini che possono essere così sintetizzati: i controlli per impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kiloWatt, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni per se alimentato a gas, metano o GPL. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.

    Novità importanti anche per quanto concerne le ispezioni, che nella Liguria sono affidate a enti o società di proprietà pubblica. Nel nuovo regolamento si stabilisce che “l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione”.
    Pertanto le ispezioni sono destinate a cessare, tranne che per particolari situazioni, quali ad esempio:
    a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di
    accertamento siano emersi elementi di criticità;
    b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.

    Ricordiamo che, oltre all’effettuazione dei controlli, è obbligatorio pagare periodicamente il ticket, ossia la quota individuale che serve a finanziare le ispezioni. Normalmente il pagamento si esegue al tecnico che effettua il controllo. Solo per coloro hanno regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi l’eventuale ispezione all’impianto avviene senza costi.

    Per concludere, possiamo dire che non è stato fatto un miracolo legislativo, ma un passo avanti. In questo caso, va detto, bisogna dare prima un occhio alla nostra sicurezza domestica che non a normative farraginose ed inutili.

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

  • Garanzia sui prodotti acquistati: la legge e il codice di consumo

    Garanzia sui prodotti acquistati: la legge e il codice di consumo

    economia-soldi-finanza-banche-DIAnche questa settimana la voglio dedicare al ripasso di alcune norme da ritenersi fondamentali nell’ambito del consumierismo. Ci riferiamo alla garanzia sui prodotti.

    Orbene, dal lontano 2002 (decreto legislativo 24 del 02/02/2002 in attuazione della direttiva CE 1999/44) la garanzia sui prodotti è stata elevata ed inchiodata al termine tassativo di due anni. Il codice del consumo, decreto legislativo 206 del 2005 ha perfezionato codesta regola con gli articoli 130 e 132.

    Senza volerci soffermare su ogni dettaglio di queste due norme, vogliamo ricordare in maniera schematica il funzionamento delle garanzie dei beni di consumo. In primo luogo, ricordiamo che il termine di 24 mesi è la garanzia legale che la legge, per l’appunto, determina. Per garanzia convenzionale si intende un diverso termine che deve essere comunque rispettato da chi lo offre; nel caso in cui questo termine sia inferiore ai 24 mesi, deve essere conosciuto e sottoscritto dal consumatore.

    E qui sta la truffa, qui sta l’inganno! Basta aggirarsi tra le corsie di un ipermercato o di un centro commerciale e si scoprono promozioni del tipo: “Garanzia del produttore di 12 mesi”. Sbagliato, illecito, truffaldino. In questo modo si tende a confondere la figura del produttore con quella del venditore, figura quest’ultima su cui la legge addossa l’onere della garanzia.

    E così, se acquistate un cellulare, vi capita facilmente che un guasto durante il primo anno di vita del cellulare medesimo ve lo riparano loro ed un guasto successivo verrà riparato da un fantomatico centro di assistenza sovente lontano dal posto dove avete acquistato l’oggetto.
    Questa situazione, è vero, non fa decadere la garanzia legale, ma vi complica inutilmente la vita.

    Altra situazione già discussa: la vendita dei beni usati, in special modo le automobili. Cartelli enormi con scritto “occasione” oppure “garanzia 12 mesi” . Errato, illecito, quasi truffaldino. La garanzia sui beni usati resta di 24 mesi; il consumatore può accettare per iscritto una garanzia inferiore, ma deve essere a conoscenza di che cosa dice la legge.

    E il concessionario non è la legge… Ho già avuto modo di rimarcare come certe case automobilistiche offrano una garanzia superiore a quella legale di due anni: questo è sintomo di serietà e, verosimilmente, di buona qualità dei mezzi venduti.

    Vi ricordo, in conclusione, che il consumatore è colui che, nell’ambito della sua vita privata e cioè non professionale, acquista un bene o un servizio. La stessa persona, qualora rivesta la qualità di professionista, non gode dei benefici legali tipici del consumatore in termini di garanzia; quest’ultima, in quel caso, si riduce a 12 mesi.

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

    [foto di Diego Arbore]

  • Liguria, cannabis terapeutica: nuova proposta di legge regionale

    Liguria, cannabis terapeutica: nuova proposta di legge regionale

    cannabis terapeutica marijuanaIl 3 agosto 2012 la Regione Liguria approvava la Legge n. 26 “Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche” con il dichiarato intento di favorire l’erogazione ai pazienti di terapie all’avanguardia, da tempo riconosciute dalla scienza medica. Peccato che a distanza di un anno la normativa non sia mai entrata effettivamente in funzione perché la medesima è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri innanzi la Corte Costituzionale la quale – con la sentenza n. 141 del 20 giugno 2013 – ha sancito la sua parziale illegittimità.

    Oggi i consiglieri regionali di Sel (Sinistra ecologia e libertà) e Fds (Federazione della sinistra), promotori della precedente iniziativa, ci riprovano presentando una nuova proposta di legge in materia “Disposizioni organizzative relative all’uso di farmaci e preparati magistrali a base di cannabinoidi”, riformulata a seguito della recente dichiarazione della Corte Costituzionale.

    In pratica si tratta di un riassunto riveduto e corretto della Legge 26/2012 che, tuttavia, suscita diverse perplessità nelle associazioni dei pazienti, neppure consultate in occasione della stesura. Ma, come rivela il consigliere di Sel (nonché medico anestesista) Stefano Quaini, la fase decisiva per la costruzione dell’impianto normativo si svolgerà prossimamente in Commissione Salute (di cui è presidente lo stesso Quaini) con l’obiettivo di portare il testo finale in consiglio regionale entro il mese di agosto. Perché di tempo se né è perso fin troppo. Almeno un anno in cui nulla si è mosso, mentre l’uso terapeutico della cannabis in Liguria (e nel resto del Paese) rimane un percorso ad ostacoli per migliaia di malati affetti da gravi patologie e costretti ad affrontare procedure burocratiche lunghe ed economicamente spesso insostenibili.

     

    L’INCOSTITUZIONALITA’ DELLA LEGGE N. 26/2012

    Palazzo della RegioneLa legge della Regione Liguria n. 26 del 3 agosto 2012 in materia di farmaci a basi di cannabinoidi ad uso terapeutico è parzialmente illegittima: lo ha sancito la Corte Costituzionale, accogliendo alcuni rilievi sollevati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con la sentenza n.141 del 20 giugno 2013. La Consulta ha bocciato alcuni punti della legge impugnata, per violazione dell’articolo 117 della Costituzione, inerente le competenze di Stato e Regioni.

    In particolare – rilevano i giudici delle leggi – la norma in questione è illegittima perché «indicando i medici specialisti abilitati a prescrivere i farmaci cannabinoidi e definendo le relative indicazioni terapeutiche, interferisce con la competenza dello Stato a individuare, con norme di principio tese a garantire l’uniformità delle modalità di prescrizione dei medicinali nel territorio nazionale, gli specialisti abilitati alla prescrizione del farmaco o principio attivo, nonché i relativi impieghi terapeutici».

    Tale «interferenza determina in concreto un contrasto», sottolinea la Corte, tra la legge impugnata «e le indicazioni contenute nell’atto, la determinazione n. 387 del 9 aprile 2013, successiva alla proposizione del ricorso, con il quale l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha autorizzato l’immissione in commercio dell’unico medicinale cannabinoide presente nel mercato italiano».

    Mentre, in base all’art. 2 della legge regionale ligure, i sanitari abilitati alla prescrizione sono i medici specialisti delle discipline «anestesia e rianimazione, oncologia e neurologia» e gli stessi medici sono abilitati a stabilire «la durata del piano terapeutico e la sua ripetibilità», la richiamata determinazione dell’AIFA, invece, classifica il medicinale – stiamo parlando del Sativex, un estratto a base alcolica sotto forma di spray – ai fini della fornitura, come «medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – neurologo» e ne definisce le indicazioni terapeutiche, stabilendo che il medicinale medesimo «è indicato come trattamento per alleviare i sintomi in pazienti adulti affetti da spasticità da moderata a grave dovuta alla sclerosi multipla (SM) che non hanno manifestato una risposta adeguata ad altri medicinali antispastici e che hanno mostrato un miglioramento clinicamente significativo dei sintomi associati alla spasticità nel corso di un periodo di prova iniziale della terapia».

    Inoltre, la legge della Regione Liguria viola il dettato costituzionale sulla suddivisione dei poteri tra Stato e Regioni, nella parte in cui consente l’attivazione di una convenzione con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o «con altro soggetto dotato delle medesime autorizzazioni alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici», poiché il predetto istituto di Firenze – rilevano i giudici costituzionali – non risulta avere acquisito le autorizzazioni che, in base alla legislazione statale, sono necessarie alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici, essendo l’istituto attualmente autorizzato, come sottolinea la difesa dello Stato, soltanto alla «produzione di alcune forme farmaceutiche e non di principi attivi», il riferimento alle «medesime» autorizzazioni, letteralmente inteso, induce ad ammettere che la Regione possa stipulare convenzioni per la produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici con istituti sprovvisti della specifica autorizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco prevista per legge. «La disposizione regionale si pone così in contrasto – conclude la Consulta – con la disciplina autorizzatoria statale, che rientra tra i principi fondamentali in materia di tutela della salute, essendo posta a garanzia di un diritto fondamentale della persona».

     

    IL PUNTO DI VISTA DEI PAZIENTI

    cannabis_terapeuticaA stupire sono i tempi.Il 20 giugno arriva la sentenza della Consulta (anche se a dire il vero già si pronosticava la probabile bocciatura) e una manciata di giorni dopo, il 26 giugno, il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà presenta la nuova proposta di legge in conferenza stampa.Adesso il consigliere Quaini ammette che forse è necessaria un’ulteriore fase di studio al fine di recuperare gli spunti positivi contenuti nella precedente proposta normativa.

    Pazienti Impazienti Cannabis (PIC), una delle associazioni in prima linea per promuovere il diritto di cura con la cannabis terapeutica, coinvolta almeno parzialmente nella realizzazione della legge n. 26/2012, questa volta non è stata neppure contattata. «Hanno impostato la nuova legge senza dire nulla ai pazienti – racconta il presidente nazionale di PIC, la genovese Alessandra ViazziDa una prima lettura emergono dei nuovi errori. L’anno scorso non ci avevano ascoltato, eppure segnalavamo proprio i punti che la Corte Costituzionale ha contestato. E abbiamo visto come è andata a finire (con la bocciatura della legge, ndr). Speriamo che ora si decidano ad accogliere i nostri suggerimenti onde evitare altri pasticci. In sede di Commissione Salute è ancora possibile intervenire per migliorare l’impianto anche attraverso degli emendamenti».

    Il presidente dell’associazione ricorda che in altre Regioni – dove sono state recepite le osservazioni dei pazienti – le norme non hanno subito contestazioni. Comunque sia, le criticità non riguardano soltanto la Liguria. «Noi associazioni dobbiamo seguire passo a passo tutte le iniziative regionali se vogliamo che davvero le leggi siano utili ai pazienti e non siano, invece, un mero strumento di propaganda politica – spiega Viazzi – Attualmente la norma migliore è quella della Regione Veneto. Ma pure lì stiamo lavorando per ottenere degli aggiustamenti. In Toscana abbiamo suggerito delle correzioni che i consiglieri hanno tramutato in delibere attuative. Insomma, la nostra esperienza di pazienti è fondamentale nell’affrontare un tema ancora sconosciuto ai più».

    Per quanto riguarda i rilievi costituzionali alla legge n. 26/2012, Viazzi sottolinea «La bocciatura si poteva evitare. Se solo ci avessero dato ascolto non avremmo perso un altro anno». Uno dei punti contestati è la prevista convenzione con l’istituto di Firenze. «In Liguria hanno scritto “La Regione attiva una convenzione…” mentre in Veneto hanno correttamente usato il condizionale “La Regione può attuare una convenzione…” – spiega Viazzi – sono sottigliezze che, però, risultano decisive. L’altro punto è quello dei medici specialisti con la puntuale elencazione dei medici specialisti a cui è consentito prescrivere i farmaci cannabinoidi. Ovviamente questa non è una potestà della Regione, come avevamo rimarcato a suo tempo».

     

    LA NUOVA PROPOSTA DI LEGGE

    cannabis farmaco flosL’impianto della proposta di legge del giugno 2013 – da un primo esame del testo attualmente disponibile che, come preannunciato dal consigliere Quaini, probabilmente subirà una sostanziale rivisitazione – appare ancora più “vuoto” rispetto alla legge approvata dalla Regione Liguria nell’agosto 2012. Ma la critica è estendibile anche alle altre leggi regionali «Sono tutte “vuote” – spiega Viazzi – perché hanno bisogno di delibere attuative che le rendano funzionali. In Italia purtroppo è questo il modus operandi: i politici presentano una legge, la approvano strombazzandolo ai quattro venti, poi, prima che essa sia realmente operativa, possono trascorrere anche degli anni». È questo il destino della legislazione sulla cannabis terapeutica, modalità di cura consentita dalle norme nazionali, ma inapplicata nella realtà di fatto.

    Vediamo nel dettaglio i punti controversi della nuova proposta di legge.

    Partiamo dall’art. 3 “Modalità di somministrazione e acquisto”, il quale prevede la possibilità di erogazione dei farmaci in ambito ospedaliero e in ambito domiciliare, rinviando alle disposizioni statali per quanto attiene ai farmaci importati dall’estero. Non vengono nominate – come del resto in tutto il documento ad eccezione del preambolo – le formule magistrali, ovvero le preparazioni realizzate dalle farmacie dotate di laboratorio galenico a cui è consentito reperire i derivati della cannabis tramite distribuotore-grossista autorizzato dal Ministero della Salute.

    Inoltre, non viene mai citata la possibilità di accedere al Sativex, l’unico farmaco cannabinoide di cui l’AIFA ha recentemente (aprile 2013) autorizzato l’immissione in commercio e che prossimamente dovrebbe essere disponibile nelle farmacie italiane.

    Ma soprattutto non convince la reiterata distinzione tra ambito ospedaliero e ambito domiciliare. L’art. 4 “Trattamento domiciliare”, comma 1, dispone «Nel caso di inizio del trattamento in ambito ospedaliero il paziente in condizioni di cronicità può proseguire il trattamento domiciliare senza spese presentando alla farmacia ospedaliera ogni mese, o ogni 3 mesi se utilizza farmaci importati, una nuova ricetta redatta dal medico ospedaliero che lo ha in cura».
    Viazzi sottolinea «La definizione “trattamento domiciliare” non ha alcun senso. La norma non cambia nulla rispetto ad oggi: se il farmaco è stato prescritto da un medico ospedaliero il paziente può continuare la terapia gratuitamente. Non si può parlare di trattamento domiciliare, bensì di continuità terapeutica». Al comma 2 la legge recita «Nel caso di trattamento avviato in ambito domiciliare la terapia inizia o continua presentando ogni 3 mesi la prescrizione redatta dal medico di medicina generale o dallo specialista alla farmacia della Azienda Sanitaria Locale». Però, in tal caso, i farmaci sono a carico del paziente. Il nodo ancora da sciogliere è proprio questo. «Chi inizia il trattamento in ambito ospedaliero (o ambulatoriale o day-hospital) può continuare ad usufruirne gratuitamente solo tramite la prescrizione del medico ospedaliero – Viazzi – Non rimuovendo alcun ostacolo al paziente che è costretto a ripetere ogni volta la trafila burocratica. Invece, la versione precedente della legge (quella approvata nell’agosto 2012) prevedeva per il medico di base, con l’avallo iniziale di un medico ospedaliero, la potestà di far ottenere gratis i medicinali cannabinoidi al paziente, tramite la farmacia della Asl. Questo era un elemento positivo che secondo noi oggi è necessario recuperare».

    cannabis terapeuticaIn definitiva, a distanza di un anno, il panorama è pressoché immutato. «Se la legge viene approvata così come abbiamo potuto leggerla, è una norma inutile – sottolinea Viazzi – Eppure sarebbe sufficiente correggere la vecchia proposta per ottenere un testo accettabile, in grado di evitare qualunque rilievo di natura costituzionale».

    Nel frattempo, i pazienti si confrontano quotidianamente con l’enorme difficoltà di accesso alle cure a causa di una scarsa conoscenza della materia, anche fra gli addetti ai lavori. «A Genova le persone che riescono ad accedere gratuitamente ai farmaci si contano sulle dita di una mano – Viazzi – Ultimamente ho ascoltato delle storie allucinanti: pazienti ai quali è stato calato il dosaggio mensile senza valutazione del singolo caso ma semplicemente per esigenze di uniformità del trattamento. Mentre chi acquista i farmaci a spese proprie riferisce di alcuni aumenti esorbitanti».

    Per quanto riguarda la normativa «In realtà le leggi regionali neppure servirebbero – Viazzi – Già le leggi nazionali parlano chiaro. Il vero problema è che i medici non se la sentono di prescrivere i farmaci cannabinoidi; non c’è ancora apertura verso tale modalità di cura nonostante tutte le evidenze scientifiche».

    L’unico scopo delle leggi regionali dovrebbe essere quello di facilitare l’accesso ai farmaci. «Le Regioni non devono entrare in campi che non sono di loro competenza, ossia specificare patologie (in Toscana) oppure specialità (in Liguria) – Viazzi – Le normative regionali sono utili se spiegano nel dettaglio come accedere gratuitamente alle modalità di cura con la cannabis previste dalle leggi nazionali, riducendo al minimo gli ostacoli reali per i pazienti».
    Ad esempio cercando di far sì che le operazioni avvengano in tempi più brevi «Senza dover aspettare mesi per ottenere i medicinali – Viazzi – Quindi disponendo di adeguate scorte nelle farmacie ospedaliere. E mettendo a disposizione dei pazienti diversi prodotti: quelli che rientrano nelle preparazioni galeniche magistrali, come estratti, tinture, creme, ecc. Sono tante le tipologie e le possibilità di utilizzo che dovrebbero essere liberamente accessibili».

    Infine «C’è la grande esigenza di diffondere una capillare informazione rivolta ai medici di base, specialisti, ospedalieri e non, magari gestita da figure competenti del Ministero della Salute Olandese e, per quanto riguarda le preparazioni magistrali, con il supporto della società dei farmacisti preparatori», sottolinea Viazzi. L’elemento dell’informazione viene citato, seppure in maniera troppo generica, nella nuova proposta di legge regionale della Liguria all’art. 5 “informazione sanitaria”. Tuttavia «Bisogna insistere di più in questo senso», ribadisce l’associazione dei pazienti.

     

    IL DISEGNO DI LEGGE IN COMMISSIONE SALUTE

    Cannabis terapeuticaIl luogo idoneo in cui la proposta di legge assumerà la sua veste definitiva è la Commissione Salute. «Stiamo valutando cosa fare in tale sede – conferma Quaini Stefano, consigliere di Sel – A dire il vero noi ci attendevamo maggiori contestazioni da parte della Corte Costituzionale. Invece, i punti che configurano la parziale illegittimità sono sostanzialmente due: l’indicazione dei medici specialisti e l’attivazione della convenzione con l’istituto di Firenze. Considerando che la legge n. 26 del 3 agosto 2012 conteneva dei buoni spunti, stiamo ragionando con gli uffici tecnici la maniera adeguata per recuperarli. In parole semplici cercheremo di realizzare una sorta di fusione tra le due proposte di legge, conservando gli aspetti positivi di entrambe. Anche perché presentando una proposta completamente nuova potremmo rischiare di incappare in un’altra bocciatura della Corte Costituzionale».

    Quindi, dopo un repentino accantonamento della vecchia proposta di legge, i consiglieri tornano sui loro passi «Ragionandoci sopra – spiega Quaini che la settimana scorsa ha annunciato il suo ritiro dalla vita politica, a partire da settembre, per tornare al lavoro di medico  – Crediamo sia meglio riadattare parzialmente il disegno di legge originario. Secondo me ci sono tutte le condizioni per fare un buon lavoro con la certezza che questa volta la legge non subisca contestazioni».

    Il parere dell’associazione Pazienti Impazienti Cannabis troverà spazio nella discussione? «Il problema è che, se vogliamo arrivare con il testo in aula entro il mese di agosto, i tempi stringono e non possiamo fare molte audizioni in Commissione – risponde Quaini – Le associazioni le avevamo ascoltate all’epoca della presentazione della prima proposta. Adesso cercheremo di ascoltarle nuovamente». Il consigliere regionale aggiunge «L’ultima volta che ci siamo incontrati l’associazione ha presentato una marea di osservazioni. Il punto è che i pazienti hanno un approccio all’argomento fin troppo estensivo, come ho già spiegato loro. Se noi realizzassimo una legge con maggiori aperture essa correrebbe il rischio di non essere approvata in consiglio regionale».

    «Io personalmente ho una visione ampia – continua Quaini – Sono un medico e nella mia esperienza ho visto molte persone trarre beneficio dall’uso terapeutico della cannabis che io stesso ho prescritto in alcune occasioni ai miei pazienti. Da consigliere regionale, però, devo confrontarmi con un sistema legislativo che non è così aperto in questo campo. Bisogna prenderne atto. In Italia manca un’adeguata informazione sul tema cannabis terapeutica. Per sbloccare le cose, secondo me, è necessario un fronte trasversale a livello nazionale, con iniziative di carattere parlamentare. Come è stato fatto sul tema degli oppiacei».

    Le leggi regionali non dovrebbero servire a rendere funzionali le norme nazionali che già esistono? E a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono ai pazienti l’accesso ai farmaci?
    «Sì, ma ribadisco, bisogna intervenire a livello nazionale – conclude Quaini – Occorre una regia centrale perché il problema ha rilevanza nazionale. Comunque sia, se riusciremo a far passare la nuova normativa, questo sarà un discreto passo avanti per la Liguria».

     

    Matteo Quadrone

  • Iren mercato, contratti di doppia fornitura luce e gas: l’analisi

    Iren mercato, contratti di doppia fornitura luce e gas: l’analisi

    iren-gasGentili lettori, a costo di sembrare noiosi e pedanti, dobbiamo – ahimè – tornare su un argomento trito, ritrito e tristemente trattato….
    Stiamo parlando di Iren mercato, distributore gas per la Liguria e venditore nel mercato tutelato sia per la fornitura del gas che per quella dell’energia elettrica.
    Due settimane fa abbiamo stigmatizzato il comportamento nefasto di Enel biforcuta: Enel Serizio Elettrico ed Enel Energia
    Siccome il metodo Enel non trova ostacoli normativi, altre società hanno deciso di comportarsi alla stessa maniera. Iren Mercato S.p.A. è una di queste. Ma attenzione: c’è una piccola differenza.

    Le “due Enel” hanno ragione sociale differente, ma il logo e lo slogan pubblicitario (l’energia che ti ascolta) sono identici e fuorvianti; facile equivocare, ma relativamente semplice accorgersi del cambio gestore: le bollette diventano a colori. Sicuramente in molti all’inizio hanno pensato ad un’evoluzione digital-cromatica da parte di Enel ed invece trattaasi solo di bollette dal costo più elevato.

    Al contrario, Iren non si è sdoppiata, la società è la stessa e quindi un “normoutente” pensa ragionevolmente di mantenere lo stesso contratto che aveva in precedenza… ma si sbaglia.

    Gli addetti che si attaccano ai campanelli delle vostre porte sono venditori e vi vogliono appioppare un contratto di somministrazione doppio (luce/gas) millantando sconti inesistenti.
    Basti pensare che Iren – con con i contratti di mercato libero – vi fa pagare somme non meglio precisate (le cui voce in bolletta non troverete neanche con la miglior lente di ingrandimento di Sherlock Holmes).
    Un esempio? Il trasporto luce ad Enel… e magari voi avevate un contratto proprio con Enel. Alla faccia della trasparenza… E poco consola il fatto che la normativa attualmente in vigore consente tutto ciò; non ci resta che invocare la pratica commerciale scorretta: quella, almeno, ce l’abbiamo e viene punita severamente.

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

  • Mediazione obbligatoria, il ritorno: nuove regole e vecchi interessi

    Mediazione obbligatoria, il ritorno: nuove regole e vecchi interessi

    Sentenza del TribunaleChe l’Italia sia il paese delle meraviglie lo sappiamo. E purtroppo sappiamo anche delle sue meravigliose invenzioni.
    Abbiamo avuto modo di parlare delle mediazioni – conciliazioni obbligatorie, della loro introduzione e – successivamente – della loro incostituzionalità dichiarata.

    Non avevamo parlato di un dettaglio: fervente sostenitrice delle mediazioni era l’avv. Tiziana Miceli, moglie di Angelino Alfano, allora ministro del Governo Berlusconi; Ella è mediatrice e, a quanto risultava, titolare di una catena di aziende di mediazione.

    Oggi Alfano è tornato in auge nel governo Letta e le mediazioni con lui. Il Consiglio dei Ministri, nella sua serie di iniziative legislative, ha introdotto ed approvato un decreto legge recante misure urgenti in materia di crescita.

    Al suo interno anche gli interventi urgenti in materia di giustizia civile messi a punto dal guardasigilli Annamaria Cancellieri, che prevedono, fra gli altri punti, il ritorno della nuova mediazione obbligatoria.

    Il ripristino della mediazione obbligatoria – finalizzata ad evitare che ogni conflitto divenga necessariamente una causa senza tentare composizioni amichevoli degli interessi – è avvenuto con otto rilevanti correttivi, e in particolare:

    1. Esclusione dall’area della obbligatorietà delle controversie per danni da circolazione di veicoli e natanti, posta anche la presenza di ulteriori e speciali procedure di composizione stragiudiziale di queste controversie, rispetto alle quali la mediazione necessaria sarebbe stata un’inutile duplicazione;

    2. Introduzione, sempre nell’area dei diritti disponibili, della mediazione prescritta dal giudice e valutata in contraddittorio con le parti del processo già avviato;

    3. Integrale gratuità della mediazione obbligatoria anche nel caso sia prescritta dal giudice, per i soggetti che, nella corrispondente controversia giudiziaria, avrebbero avuto diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

    4. Previsione di un incontro preliminare in cui le parti, davanti al mediatore, verifichino con il professionista se sussistano, o meno, effettivi spazi per procedere utilmente e volontariamente alla mediazione;

    5. Forfettizzazione e abbattimento dei costi della mediazione, in particolare di quella c.d. obbligatoria, attraverso la previsione legislativa di un contenutissimo importo, comprensivo delle spese di avvio, per l’incontro preliminare di cui al punto precedente;

    6. Limite temporale della durata della mediazione in 3 mesi, in luogo di 4, decorsi i quali il processo può sempre essere iniziato o proseguito;

    7. Previsione della necessità che, per divenire titolo esecutivo e per l’iscrizione d’ipoteca giudiziale, l’accordo concluso davanti al mediatore sia non solo omologato dal giudice ma anche sottoscritto da avvocati che assistano le parti;

    8. Riconoscimento di diritto, agli avvocati che esercitano la professione, della qualità di mediatori.

     

    Il minimo comun denominatore di questi interventi correttivi è dato per un verso da un significativo restringimento dell’area per materia della mediazione necessaria e, per altro verso, dell’abbattimento dei costi della medesima mediazione obbligatoria, in uno alla valorizzazione delle garanzie offerte dall’assistenza legale, e della competenza professionale, anche in chiave di composizione stragiudiziale degli interessi, propria degli avvocati.
    Questa è la sintesi del decreto legge, ora ci vogliono sessanta giorni per vedere che succede.
    Un fatto è certo. La materia assicurativa ne è esente, mentre quella condominiale, combinata alla nuova normativa appena entrata in vigore, diventa un ginepraio dove gli avvocati sguazzeranno, alla faccia della tutela dei consumatori.

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

  • Assicurazione Rc Auto, tacito rinnovo: istruzioni e normative

    Assicurazione Rc Auto, tacito rinnovo: istruzioni e normative

    Il ponto di CorniglianoMolti lettori ci hanno scritto in questi giorni chiedendoci lumi sulle assicurazioni auto e quindi sento il dovere di rispondere loro pubblicamente. Parliamo dell’annosa questione del tacito rinnovo delle polizze RC Auto e dintorni…

    In particolare, Nicola mi chiede se, con l’abolizione del tacito rinnovo, serve la disdetta nei 15 giorni precedenti. Ovviamente no: la disdetta era il corollario indispensabile del tacito rinnovo, se non disdettavi la polizza, questa si rinnovava tacitamente ed automaticamente.
    La normativa attuale prevede che i contratti assicurativi relativi alla circolazione di veicoli, abbiano durata annuale, 365 giorni; dopo molte incertezze interpretative, una circolare ministeriale ha precisato che comunque le imprese assicurative debbano concedere i 15 giorni di proroga.
    Ciò per dare tempo all’assicurato di valutare offerte migliori oppure, semplicemente, per dare la possibilità di pagare in caso di dimenticanza o impedimenti di qualsivoglia natura.

    Restano due problemi:
    1. Nel caso in cui Tizio sia assicurato con l’Impresa assicuratrice Alfa e alla scadenza esatta (o prima) decida di cambiare compagnia di asicurazione, Alfa non sarà più tenuta ad allungare la copertura di 15 giorni, in quanto Tizio è già “coperto” dalla nuova assicurazione. Però, non essendo più obbligatoria la disdetta, Alfa non ne viene a conoscenza… L’unica certezza è che, in tema di RC Auto, non vi possono essere due coperture assicurative.

    2. Per quanto attiene al bonus/malus, quest’ultimo viene regolato dal cosiddetto “periodo di osservazione”, che termina due mesi prima della scadenza contrattuale: in altre parole, le compagnie di assicurazione, verificano la sussistenza di sinistri in capo all’assicurato per 10 mesi e non per 12; e gli altri due mesi che fine fanno? In caso di rinnovo della polizza, verranno conteggiati l’anno successivo; in caso di mancato rinnovo della polizza, chiunque può “inventarsi” sinistri senza essere gravato dal malus. E con l’aggiunta dei 15 giorni “sempre e comunque”, il pericolo delle truffe assicurative è destinato ad aumentare.

    Invece, Antonella ci chiede se una polizza infortuni legata alla polizza RC Auto segua o meno la regola del tacito rinnovo. La risposta è semplice: se la polizza infortuni del conducente è separata dalla polizza Auto, essa è un contratto diverso e quindi non rientra nella nuova normativa; in altre parole esso va disdettato alla scadenza.
    Se la copertura degli infortuni del conducente fa capo alla polizza madre RC Auto ovvero essa è una cosiddetta garanzia accessoria, allora rientriamo nella nuova normativa dove il tacito rinnovo sparisce.
    La stessa cosa dicasi per qualunque altra polizza legata alle polizze auto, come, a titolo di esempio, la tutela legale.

    E se pensate che la legge è molto recente, direi che siamo messi veramente bene.

     

    Alberto Burrometo

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  • Luce e gas, contratti dual doppia fornitura: evitare bollette cumulative

    Luce e gas, contratti dual doppia fornitura: evitare bollette cumulative

    bollette-spese-postaQuesta settimana torniamo alla carica con un argomento di cui pochi parlano, i contratti doppi di fornituta di luce e gas… Grazie al mercato libero si sono aperte le porte per i gestori – venditori di energia elettrica e/o gas; avete letto bene: ” e/o “. Da un po’ di tempo, infatti, le offerte commerciali spaziano… spaziano così tanto da porre in vendita pacchetti promozionali che offrono condizioni (a loro dire) speciali per chi stipula contratti “dual”, ossia di somministrazione sia di energia elettrica che di gas.

    Il contratto generalmente è unico (ma non sempre), il codice cliente è unico e le bollette possono essere di due tipi:
    – singole, ovvero una bolletta per l’energia elettrica ed una per il gas
    – cumulative, ovvero contenenti entrambi i consumi ed un unico importo complessivo da pagare.

    Quali sono le conseguenze di tutto ciò?

    Nel caso di bolletta separata, sicuramente l’utente può comprendere meglio l’entità dei consumi e dei costi; nell’altro caso, il tutto diventa confusionario, per quanto effettivamente vi sia una sezione che parla di mc di gas ed una che parla di kw/h.

    In entrambi i casi, però, diventa davvero difficile cogliere l’applicazione degli sconti promozionali promessi, anzi, spesso proprio non si coglie…

    Dal punto di vista giuridico, si pone un problema. In caso di contestazione sugli importi, se – per esempio – vi è un contenzioso che riguarda la fornitura di energia elettrica, può il gestore, in caso di morosità, staccare il gas?
    Seguendo una logica contrattuale, si direbbe proprio di sì solo quando il contratto è unico e prevede a chiare lettere la fornitura di energia elettrica e gas; ma non solo: deve essere specificato nelle condizioni contrattuali (che devono essere messe a conoscenza dell’utente) che il mancato pagamento di una fornitura produce, ipso iure, la facoltà del gestore di staccare l’altra.

    Il mio consiglio, quindi, è di non cadere in tentazione e di non sottoscrivere contratti “dual”; il tranello è sempre dietro l’angolo anche quando la strada sembra dritta.

     

    Alberto Burrometo

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  • Equitalia addio, il Comune di Genova riorganizza la riscossione tributi

    Equitalia addio, il Comune di Genova riorganizza la riscossione tributi

    equitaliaEbbene sì, pare che Equitalia sparisca… Anzi no, resta tutto uguale a prima. Prendiamo spunto dalla notizia circolata in questi giorni sull’addio di Equitalia, per fare luce su alcuni aspetti.

    Per quanto riguarda Genova, il Consiglio Comunale si è espresso ieri in Sala Rossa sull’argomento. Così l’assessore Miceli: «Gli uffici amministrativi comunali non hanno le competenze e le risorse per gestire autonomamente la riscossione coattiva. L’attività di Equitalia per conto del Comune di Genova terminerà il 30 giugno, non è ancora chiaro se questa cessazione riguarderà anche le pendenze pregresse». E ancora: «Lo scenario che si apre per i Comuni è la riscossione in proprio delle entrate tributarie e patrimoniali, attraverso l’ingiunzione fiscale disciplinata da un Regio decreto del 1910, o l’affidamento a terzi. Per quanto riguarda il Comune di Genova sono stati già approntati i documenti per aprire una gara per il supporto della riscossione coattiva che si affiancherebbe alla riscossione spontanea di Imu e Tares che avviene già. La gara, con asta al ribasso, sarebbe per un appalto e non per una concessione: il titolare resterebbe il Comune che avrebbe quindi sempre l’ultima voce in capitolo, soprattutto per la gestione dei casi particolari. Qualora dovesse essere prevista una proroga per il servizio di riscossione di Equitalia per ulteriori 6 mesi, molto probabilmente il Comune di Genova ne beneficerebbe. Resta il fatto che è necessaria una riforma del sistema di riscossione e delle sue modalità».

    Nel tentativo di analizzare la questione in un quadro più ampio che vada oltre il singolo caso genovese, cerchiamo di fissare alcuni punti fondamentali.

    Innanzitutto:
    1. Non tutti i comuni hanno Equitalia come agente di riscossione; anzi, molti piccoli comuni hanno dato il mandato a riscuotere a piccole società, rimaste semisconosciute solo perchè hanno compiuto meno scelleratezze rispetto alla più nota “sorella maggiore”;
    2. Le concessioni con Equitalia possono avere scadenze differenti da Comune a Comune, quindi va verificata la data esatta in cui ciò accadrà.
    3. Rimangono in piedi tutti i tributi dovuti in materia di previdenza (INPS) e fiscale (Agenzia delle Entrate); ciò vale a dire che i tributi non di natura comunale restano tali e quali.

     

    LE CONSEGUENZE PRATICHE

    1. Bisognerà fare molta attenzione alle date di notifica, alle prescrizioni e quant’altro possa influire sulla sussistenza di un tributo in capo a ciascun contribuente.
    2. Giocoforza si creerà un buco nero tra la data di scadenza della concessione con Equitalia e la data in cui il Comune, in proprio o attraverso altro agente di riscossione, riprenderà in mano la gestione dei tributi; in altre parole: molti dati potrebbero pedersi per strada, molte sanzioni amministrative potrebbero prescriversi tout court, con ovvio beneficio per il cittadino, ma con grave danno per i Comuni coinvolti.
    3. Proprio per questo motivo, non si può escludere che proprio quei Comuni, per ovviare agli introiti mancati, non emettano nuovi tributi o aumentino quelli già esistenti…

    Vi consigliamo, pertanto, di tenere d’occhio qualunque pendenza possiate avere con gli enti pubblici, in particolare con i comuni.
    Dire a tutti di non pagare e sperare di farla franca è un’opportunità indubbia, ma non è un consiglio che, visto il mio ruolo, mi sento di appoggiare….

    Ultima considerazione: che cosa succede per chi ha delle rateizzazioni in vigore? Per quelle temo che, essendovi traccia tangibile, non ci sia altro da fare che portarle a termine.

    In conclusione: Equitalia, essendo sì una S.p.A. di natura parlamentare (situazione che solo a dirla fa rabbrividire…), solo dal parlamento può essere chiusa; e non basta neppure un referendum abrogativo, stante la natura giuridicamente societaria di Equitalia.

    Mi fanno ridere alcune campagne elettorali contro Equitalia o a favore dell’eliminazione della stessa: molti dei candidati la votarono oppure, se non l’hanno votata, militano in un partito che l’ha votata.

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

  • Anvag: il cittadino sceglie l’avvocato, la parcella la paga lo Stato

    Anvag: il cittadino sceglie l’avvocato, la parcella la paga lo Stato

    Sentenza del TribunaleForse non tutti sanno che… da qualche anno a Genova esiste un’associazione di avvocati e praticanti che si mettono a disposizione dei cittadini, offrendo servizi legali totalmente gratuiti. Vista l’importanza di questo servizio, abbiamo deciso di approfondire l’iniziativa e riportarne qui tutti i dettagli.

    Vediamo come funziona.

    Si tratta di un’Associazione Nazionale Volontari per il Gratuito Patrocinio (ovvero ANGAV) con sede a Roma, cui possono liberamente aderire gli avvocati e i praticanti che decidono di mettere la loro professionalità al servizio della cittadinanza. Il patrocinio legale viene offerto per dirimere controversie penali, civili, amministrative e tributarie, famigliari. Il tutto a spese dello Stato. Inoltre, anche l’assistenza di consulenza sia processuale che extra-processuale, come servizio di volontariato prestato al fine di informare il cittadino su metodi di risoluzione alternativa al potenziale conflitto.

    Possibile? Pare proprio di sì. In base a un Decreto del Presidente della Repubblica (DPR n. 115/2002 – artt. dal 74 al 141), che permette l’attuazione dell’ art. 24 della Costituzione in materia di “diritto di difesa” e che consente di godere dell’assistenza legale gratuita per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice.

    Ma chi può usufruire di questi servizi? Naturalmente ci sono delle condizioni da rispettare. L’iniziativa si rivolge alle fasce di persone cosiddette meno abbienti, ovvero quello il cui reddito famigliare sia inferiore a 10.700 (10.766,33, per la precisione) euro annuali. In caso di controversie esistenti tra i componenti dello stesso nucleo famigliare, naturalmente, la soglia reddituale sopra indicata non è da riferirsi al reddito complessivo, bensì soggettivo. Nel caso di controversie penali, invece, questo limite di 10.700 euro viene elevato di 1.032,91 euro per ogni familiare a carico. Per raggiungere gli obiettivi di tutela e assistenza alla cittadinanza, ANVAG si avvale di sedi locali, dislocate su tutto il nostro territorio: ciascuna di esse prevede l’adesione da parte di almeno cinque professionisti, tra avvocati e praticanti (la successiva adesione da parte di altri membri è libera), tra i quali dovrà esserne indicato uno come rappresentante e referente di sezione, che risponderà alla sede centrale romana. A Genova, in particolare, presso ogni struttura municipale genovese è stato aperto un apposito sportello di consulenza  ANGAV che una volta a settimana (per esempio, ogni mercoledì pomeriggio su appuntamento presso i locali del  Municipio IV – Media Val Bisagno) offre ai cittadini meno abbienti una prima consulenza legale di indirizzo e orientamento e, dopo una valutazione del caso, vengono fornite le indicazioni necessarie per l’accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

    Capofila del progetto, il Municipio II – Centro Ovest che a Sampierdarena aveva avviato questo percorso già nel dicembre 2010. Sì, perché la difesa del non abbiente non si esaurisce nelle aule di giustizia, sostengono i professionisti aderenti ad ANVAG, capitanati dal presidente della sezione locale Avv. Guerino Donadeo: mossi da spirito umanitario e con un’attenzione particolare alla solidarietà sociale e morale, questi legali hanno deciso di riunirsi, dando un esempio positivo e ribadendo che quella dell’avvocato non è poi la figura ambigua del “leguleio” Azzeccagarbugli cui molti di noi sono abituati a pensare, ma è piuttosto una professione seria e rigorosa che sa però anche mantenere il contatto con la società e ascoltare i bisogni dei cittadini. L’obiettivo è quello di guidare quei molti che non hanno un’adeguata conoscenza del contesto normativo (spesso reso ostile dal’”giuridichese” in cui è espresso) e dei diritti-doveri sociali, e che rischiano quotidianamente di incappare in situazioni intricate.

    ANVAG E PATROCINIO GRATUITO

    Come funziona? Per ricevere assistenza giudiziaria e essere ammessi ad usufruire del gratuito patrocinio a spese statali è necessario presentare una domanda, debitamente compilata su modulo predisposto (che si trova anche online, sul sito www.ordineavvocatigenova.it o presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e all’Ufficio Relazioni per il Pubblico). La domanda dev’essere presentata agli uffici competenti (per i giudizi civili, all’Ordine degli Avvocati, per quelli amministrativi al TAR, per i tributari alla Commissione Tributaria e per i penali al giudice di merito) e deve pervenire in carta semplice, con l’indicazione delle generalità anagrafiche, codice fiscale, attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda e dichiarazione dei redditi. Valutata la fondatezza delle richieste, entro 10 giorni viene emesso un provvedimento in via provvisoria di ammissibilità, di non ammissibilità o di rigetto della domanda, comunicando l’esito ai diretti interessati. Se la domanda viene accolta, l’interessato può nominare un difensore, scegliendolo dagli elenchi presenti sul sito e divisi per competenze dei professionisti. L’istituto del diritto patrocinio vale nell’ambito di un processo civile, ai casi di separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc., e consente la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato. L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. Lo stesso vale per i processi amministrativi, contabili e tributari.

    Chi ne ha diritto ? Il cittadino italiano, o residente in uno dei paesi dell’Unione Europea, non comunitario se soggiornante in Italia, l’apolide, gli enti associati e no-profit.

    Quali sono le condizioni? L’unico fatto discriminante è quello economico: il richiedente deve dimostrare che il reddito annuo imponibile risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi relativo a tutto il nucleo familiare, compresi i conviventi, è inferiore alle soglie previste. Pesa esclusivamente il reddito del richiedente in caso di questioni attinenti a diritti della personalità (separazione, divorzio, ecc.).

    Quale documentazione è necessaria? Stato di famiglia e certificato residenza uso gratuito patrocinio, ultimo dichiarazione dei redditi, copia carta identità e codice fiscale. Nei giudizi familiari anche certificato di matrimonio.

     

    Elettra Antognetti