Nel campo della telefonia regna la confusione legislativa e per questo è naturale riscontrare altrettanta confusione percettiva da parte degli utenti - consumatori. Soffermiamoci sulla "vecchia" penale per recesso anticipato
Anche questa settimana sono costretto a tornare sull’argomento “telefonia”. Molti di voi ci hanno inviato segnalazioni al riguardo e, dando un’occhiata alle statistiche, questo resta uno degli argomenti più gettonati. Mi sono chiesto quale fosse il motivo e poi ho cercato di darmi una risposta che potesse essere convincente. Mi sono reso conto che laddove regna la confusione legislativa regna altrettanta confusione percettiva da parte degli utenti – consumatori.
E così è nel campo della telefonia.
In particolare, dobbiamo rimarcare come sia faticoso inculcare nelle persone la nuova nozione di “contributo per disattivazione” al posto del termine “penale per recesso anticipato”. Abbiamo già avuto modo di chiarire che la sostanza – ahinoi – non sta nei nomi delle cose (dimentichiamoci il nomen omen dei latini); la legge Bersani nel 2007 aveva illuso tutti quanti, ma, nei fatti, il contributo di disattivazione è a tutti gli effetti la “vecchia” penale.
E, come tale, andava abolita. Difatti, bastava recarsi al Co.re.Com.(l’istituto regionale preposto per le conciliazioni in materia telefonica) per chiederne l’annullamento. Dal momento che il Co.re.Com. è stato invaso dalle richieste di conciliazione e che i gestori telefonici perdevano un sacco di quattrini, ecco arrivare la mano santa dell’AGCOM, l’Authority in materia. Con una delibera dell’AGCOM viene accettato il contributo di disattivazione, purché nei limiti della somma di € 40.00.
In poche parole, il contributo di disattivazione diventa lecito a tutti gli effetti.Va detto però che una direttiva AGCOM non può sostituire il codice civile, indi per cui questo contributo di disattivazione deve:
1. Essere previsto contrattualmente e cioè conosciuto e sottoscritto dall’utente;
2. Non dovrebbe essere ammesso qualora un soggetto receda oltre la durata contrattuale che, in genere, resta biennale.
Un’ultima considerazione mi preme fare circa gli agenti che – porta a porta – vengono a proporvi nuove opportunità per… risparmiare. Orbene, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Un consiglio spassionato: chiedete un facsimile del contratto e leggetevelo con calma; se qualcosa non vi è chiaro, potete sempre contattarci.
Meglio una mail o una telefonata prima di dover fare cento telefonate e cento mail di reclamo.
Alberto Burrometo
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[foto di Alberto Marubbi]