I consigli dell'avvocato per l'acquisto della casa con l'agenzia immobiliare. Prendiamo in esame il foglio visita e il versamento della caparra confirmatoria
Questa settimana raccolgo due segnalazioni dei nostri lettori, cercando di trasformarle in buoni ed utili consigli.
La prima proviene dalla signora Giovanna, la quale mi riferisce di essersi recata presso un’agenzia immobiliare per potere visionare un appartamento che suscitava il suo interesse. Al momento di entrare nell’appartamento, l’agente fa sottoscrivere alla signora un foglio visita con l’esplicazione della percentuale dovuta all’agenzia in caso di affare andato a buon fine (il 4% come provvigione). Successivamente, la signora scopre che l’agenzia non ha l’esclusiva e che un’altra agenzia vende quel medesimo appartamento chiedendo la metà della provvigione. Che fare?
I punti in questione sono diversi e qui li sintetizzo. Il cd. foglio visita è obbligatorio per legge e ha un duplice scopo: con esso l’agenzia può dimostrare di avere trovato il compratore (e quindi si autotutela) e non lede la legge sulla privacy nei confronti del proprietario dell’appartamento in vendita. Da ultimo, nel foglio visita ci sarà sempre indicata una data: quella data è fondamentale.
Difatti, tra due agenzie “litiganti” non c’è la terza che gode, ma può godere soltanto quella che per prima ha fatto visionare l’immobile.
Un’ultima annotazione: sotto i 100.000 € di valore è di prassi che le agenzie chiedano il 4% di provvigione.
Il secondo caso riguarda la caparra confirmatoria e ce lo sottopone il sig. Mario.
Egli ci scrive di avere formulato proposta di acquisto di un immobile, con tanto di compromesso e di versamento della caparra confirmatoria. Successivamente, Mario rinuncia all’acquisto dell’immobile ed è perfettamente consapevole che “perde” la somma versata a titolo di caparra confirmatoria. Senonché il venditore veniva a richiedergli anche la restituzione della somma versata all’agenzia immobiliare intervenuta nella conclusione dell’affare.
Molto sinteticamente, la caparra confirmatoria si può definire, già di per sè, un risarcimento, comprensivo quindi di qualsivoglia onere, financo la provvigione dell’agenzia immobiliare; pertanto, il venditore non può avere più nulla da pretendere.
In conclusione, vi ricordo sempre una buona regola: informatevi al meglio prima commettere errori grossi come una casa!
Alberto Burrometo
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[foto di Alberto Marubbi]