Chi di voi conosce le regole per l'esenzione al pagamento del canone? Una tassa, regio decreto del 1938, dichiarata legittima dalla Suprema Corte ma in palese contrasto con il diritto all'informazione
Gentili lettori, con il 2014 ritorna “Consulenza Online” la rubrica dedicata ai lettori e alle piccole grandi problematiche quotidiane che invadono la nostra vita. Se pensate che inizi con un “buon anno!”, beh, vi sbagliate…
In questo periodo, tra i tanti balzelli statali, vi è quello del Canone Rai; esso si rifa ad un Regio Decreto del 21 febbraio 1938… In quanto regio decreto e non legge propriamente fascista (!!!) non è stato abolito dalla Costituzione e dal nuovo regime democratico. Qualcuno mi potrà obiettare: “regime democratico?” Avete letto bene: l’Italia della democrazia apparente in realtà è figlia di una dittatura mediatica senza confini; l’italia “dipende” dalla TV, sia essa network a pagamento, sia essa quella di stato.
C’è però una situazione agevolante di cui nessuno (o quasi) parla: le esenzioni dal pagamento dell’incostituzionale canone Rai, che resta tale anche se la Suprema Corte lo ha dichiarato legittimo, in quanto viola palesemente il diritto all’informazione, checché se ne dica.
Tornando a noi, chi può non pagare il canone Rai? Sono esonerati dal pagamento solo alcuni soggetti, ovvero gli anziani di età pari o superiore a 75 anni. A stabilirlo è l’art. 1, comma 132 della L. n. 248/2007. I requisiti specifici indicati dalla norma sono i seguenti:
– avere compiuto 75 anni entro la scadenza del pagamento del canone (cioè al 31 gennaio dell’anno corrispondente);
– conviventi solo con il coniuge e non con altri soggetti diversi da quest’ultimo;
– essere titolari di un reddito complessivo (quindi sommato a quello del coniuge) non superiore ad € 6.713 annui (quindi essere percettori di assegno e/o pensione mensile non superiore ad € 516,00).
Sono esclusi dalla somma complessiva del reddito familiare, i redditi esenti dal calcolo Irpef (ovvero indennità Inail, pensione di guerra, o assegni per invalidi civili); la rendita relativa alla prima abitazione; le somme percepite per il trattamento di fine rapporto (Tfr).
L’esenzione può essere richiesta anche per gli anni precedenti (5 anni) purché già allora si possedessero i requisiti anagrafici e di reddito sopraelencati: quindi chi avesse corrisposto il pagamento negli anni precedenti può richiedere il rimborso rivolgendosi ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate o chiamando il seguente numero 848.800.444. La domanda può essere presentata inviando una raccomandata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate sede di Torino, sportello S.A.T., oppure consegnata direttamente presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, sottoscrivendo una dichiarazione sostitutiva, che può essere scaricata dal sito dell’Agenzia delle Entrate o, sempre, richiesta presso uno sportello dell’Agenzia.
Due osservazioni mi si consentano:
1. Quanti di voi lettori erano informati di questa cosa?
2. Un pensionato che abbia un reddito di € 520.00 deve pagare il canone, ossia a gennaio deve riuscire a vivere con € 415,00.
Alla faccia dell’esistenza dignitosa di cui parla la Costituzione. Intanto nel 2016 scade la convenzione tra Stato e Rai: speriamo bene.
Alberto Burrometo
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