La legge ha abolito il tacito rinnovo per le assicurazioni rc auto, ma permangono dubbi sull'interpretazione di alcune situazioni e quindi sul comportamento da seguire da parte dei consumatori. Facciamo il punto con l'avvocato
Molti lettori ci hanno scritto in questi giorni chiedendoci lumi sulle assicurazioni auto e quindi sento il dovere di rispondere loro pubblicamente. Parliamo dell’annosa questione del tacito rinnovo delle polizze RC Auto e dintorni…
In particolare, Nicola mi chiede se, con l’abolizione del tacito rinnovo, serve la disdetta nei 15 giorni precedenti. Ovviamente no: la disdetta era il corollario indispensabile del tacito rinnovo, se non disdettavi la polizza, questa si rinnovava tacitamente ed automaticamente.
La normativa attuale prevede che i contratti assicurativi relativi alla circolazione di veicoli, abbiano durata annuale, 365 giorni; dopo molte incertezze interpretative, una circolare ministeriale ha precisato che comunque le imprese assicurative debbano concedere i 15 giorni di proroga.
Ciò per dare tempo all’assicurato di valutare offerte migliori oppure, semplicemente, per dare la possibilità di pagare in caso di dimenticanza o impedimenti di qualsivoglia natura.
Restano due problemi:
1. Nel caso in cui Tizio sia assicurato con l’Impresa assicuratrice Alfa e alla scadenza esatta (o prima) decida di cambiare compagnia di asicurazione, Alfa non sarà più tenuta ad allungare la copertura di 15 giorni, in quanto Tizio è già “coperto” dalla nuova assicurazione. Però, non essendo più obbligatoria la disdetta, Alfa non ne viene a conoscenza… L’unica certezza è che, in tema di RC Auto, non vi possono essere due coperture assicurative.
2. Per quanto attiene al bonus/malus, quest’ultimo viene regolato dal cosiddetto “periodo di osservazione”, che termina due mesi prima della scadenza contrattuale: in altre parole, le compagnie di assicurazione, verificano la sussistenza di sinistri in capo all’assicurato per 10 mesi e non per 12; e gli altri due mesi che fine fanno? In caso di rinnovo della polizza, verranno conteggiati l’anno successivo; in caso di mancato rinnovo della polizza, chiunque può “inventarsi” sinistri senza essere gravato dal malus. E con l’aggiunta dei 15 giorni “sempre e comunque”, il pericolo delle truffe assicurative è destinato ad aumentare.
Invece, Antonella ci chiede se una polizza infortuni legata alla polizza RC Auto segua o meno la regola del tacito rinnovo. La risposta è semplice: se la polizza infortuni del conducente è separata dalla polizza Auto, essa è un contratto diverso e quindi non rientra nella nuova normativa; in altre parole esso va disdettato alla scadenza.
Se la copertura degli infortuni del conducente fa capo alla polizza madre RC Auto ovvero essa è una cosiddetta garanzia accessoria, allora rientriamo nella nuova normativa dove il tacito rinnovo sparisce.
La stessa cosa dicasi per qualunque altra polizza legata alle polizze auto, come, a titolo di esempio, la tutela legale.
E se pensate che la legge è molto recente, direi che siamo messi veramente bene.
Alberto Burrometo
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