Il 12 luglio 2013 è entrato in vigore un decreto del governo che rinnova la disciplina concernente i controlli di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale, comunemente noti come caldaie, ed estiva, anche noti come climatizzatori
L’inverno si avvicina ed il tema della sicurezza delle caldaie ritorna come ogni anno in voga. Con esso anche lo spigoloso e spinoso problema delle spese di manutenzione programmata; le aziende del settore avevano fino ad oggi usufruito di una legislazione poco chiara (tanto per cambiare, in Italia…) e facevano il bello ed il cattivo tempo nei confronti degli utenti.
La domanda da diverso tempo rimaneva sempre la stessa: ogni quanto tempo bisogna fare controllare la caderina? Un anno? Due ? Ognuno diceva la sua.
Oggi finalmente possiamo dire che esiste una normativa. Difatti, il 12 luglio 2013 è entrato in vigore un decreto del governo che rinnova la disciplina concernente i controlli di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale, comunemente noti come caldaie, ed estiva, anche noti come climatizzatori.
Opportunamente si è mantenuto l’obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate, mentre sono cambiati il campo di applicazione e la periodicità.
Per la cadenza dei controlli, se non diversamente esplicitato come obbligatorio dal libretto fornito dall’installatore o, in mancanza di
questo, dal libretto del fabbricante, si applicano i termini che possono essere così sintetizzati: i controlli per impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kiloWatt, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni per se alimentato a gas, metano o GPL. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.
Novità importanti anche per quanto concerne le ispezioni, che nella Liguria sono affidate a enti o società di proprietà pubblica. Nel nuovo regolamento si stabilisce che “l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione”.
Pertanto le ispezioni sono destinate a cessare, tranne che per particolari situazioni, quali ad esempio:
a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di
accertamento siano emersi elementi di criticità;
b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.
Ricordiamo che, oltre all’effettuazione dei controlli, è obbligatorio pagare periodicamente il ticket, ossia la quota individuale che serve a finanziare le ispezioni. Normalmente il pagamento si esegue al tecnico che effettua il controllo. Solo per coloro hanno regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi l’eventuale ispezione all’impianto avviene senza costi.
Per concludere, possiamo dire che non è stato fatto un miracolo legislativo, ma un passo avanti. In questo caso, va detto, bisogna dare prima un occhio alla nostra sicurezza domestica che non a normative farraginose ed inutili.
Alberto Burrometo
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