Manutenzione delle caldaie: in vigore le nuove norme

caldaia-calderinaL’inverno si avvicina ed il tema della sicurezza delle caldaie ritorna come ogni anno in voga. Con esso anche lo spigoloso e spinoso problema delle spese di manutenzione programmata; le aziende del settore avevano fino ad oggi usufruito di una legislazione poco chiara (tanto per cambiare, in Italia…) e facevano il bello ed il cattivo tempo nei confronti degli utenti.

La domanda da diverso tempo rimaneva sempre la stessa: ogni quanto tempo bisogna fare controllare la caderina? Un anno? Due ? Ognuno diceva la sua.

Oggi finalmente possiamo dire che esiste una normativa. Difatti, il 12 luglio 2013 è entrato in vigore un decreto del governo che rinnova la disciplina concernente i controlli di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale, comunemente noti come caldaie, ed estiva, anche noti come climatizzatori.
Opportunamente si è mantenuto l’obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate, mentre sono cambiati il campo di applicazione e la periodicità.
Per la cadenza dei controlli, se non diversamente esplicitato come obbligatorio dal libretto fornito dall’installatore o, in mancanza di
questo, dal libretto del fabbricante, si applicano i termini che possono essere così sintetizzati: i controlli per impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kiloWatt, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni per se alimentato a gas, metano o GPL. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.

Novità importanti anche per quanto concerne le ispezioni, che nella Liguria sono affidate a enti o società di proprietà pubblica. Nel nuovo regolamento si stabilisce che “l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione”.
Pertanto le ispezioni sono destinate a cessare, tranne che per particolari situazioni, quali ad esempio:
a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di
accertamento siano emersi elementi di criticità;
b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.

Ricordiamo che, oltre all’effettuazione dei controlli, è obbligatorio pagare periodicamente il ticket, ossia la quota individuale che serve a finanziare le ispezioni. Normalmente il pagamento si esegue al tecnico che effettua il controllo. Solo per coloro hanno regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi l’eventuale ispezione all’impianto avviene senza costi.

Per concludere, possiamo dire che non è stato fatto un miracolo legislativo, ma un passo avanti. In questo caso, va detto, bisogna dare prima un occhio alla nostra sicurezza domestica che non a normative farraginose ed inutili.

 

Alberto Burrometo

Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

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