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A Genova, l’Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei meno abbienti, in nome dei principi di solidarietà sociale e morale, offre servizio legale gratuito. Vediamo come funziona
Forse non tutti sanno che… da qualche anno a Genova esiste un’associazione di avvocati e praticanti che si mettono a disposizione dei cittadini, offrendo servizi legali totalmente gratuiti. Vista l’importanza di questo servizio, abbiamo deciso di approfondire l’iniziativa e riportarne qui tutti i dettagli.
Vediamo come funziona.
Si tratta di un’Associazione Nazionale Volontari per il Gratuito Patrocinio (ovvero ANGAV) con sede a Roma, cui possono liberamente aderire gli avvocati e i praticanti che decidono di mettere la loro professionalità al servizio della cittadinanza. Il patrocinio legale viene offerto per dirimere controversie penali, civili, amministrative e tributarie, famigliari. Il tutto a spese dello Stato. Inoltre, anche l’assistenza di consulenza sia processuale che extra-processuale, come servizio di volontariato prestato al fine di informare il cittadino su metodi di risoluzione alternativa al potenziale conflitto.
Possibile? Pare proprio di sì. In base a un Decreto del Presidente della Repubblica (DPR n. 115/2002 – artt. dal 74 al 141), che permette l’attuazione dell’ art. 24 della Costituzione in materia di “diritto di difesa” e che consente di godere dell’assistenza legale gratuita per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice.
Ma chi può usufruire di questi servizi? Naturalmente ci sono delle condizioni da rispettare. L’iniziativa si rivolge alle fasce di persone cosiddette meno abbienti, ovvero quello il cui reddito famigliare sia inferiore a 10.700 (10.766,33, per la precisione) euro annuali. In caso di controversie esistenti tra i componenti dello stesso nucleo famigliare, naturalmente, la soglia reddituale sopra indicata non è da riferirsi al reddito complessivo, bensì soggettivo. Nel caso di controversie penali, invece, questo limite di 10.700 euro viene elevato di 1.032,91 euro per ogni familiare a carico. Per raggiungere gli obiettivi di tutela e assistenza alla cittadinanza, ANVAG si avvale di sedi locali, dislocate su tutto il nostro territorio: ciascuna di esse prevede l’adesione da parte di almeno cinque professionisti, tra avvocati e praticanti (la successiva adesione da parte di altri membri è libera), tra i quali dovrà esserne indicato uno come rappresentante e referente di sezione, che risponderà alla sede centrale romana. A Genova, in particolare, presso ogni struttura municipale genovese è stato aperto un apposito sportello di consulenza ANGAV che una volta a settimana (per esempio, ogni mercoledì pomeriggio su appuntamento presso i locali del Municipio IV – Media Val Bisagno) offre ai cittadini meno abbienti una prima consulenza legale di indirizzo e orientamento e, dopo una valutazione del caso, vengono fornite le indicazioni necessarie per l’accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Capofila del progetto, il Municipio II – Centro Ovest che a Sampierdarena aveva avviato questo percorso già nel dicembre 2010. Sì, perché la difesa del non abbiente non si esaurisce nelle aule di giustizia, sostengono i professionisti aderenti ad ANVAG, capitanati dal presidente della sezione locale Avv. Guerino Donadeo: mossi da spirito umanitario e con un’attenzione particolare alla solidarietà sociale e morale, questi legali hanno deciso di riunirsi, dando un esempio positivo e ribadendo che quella dell’avvocato non è poi la figura ambigua del “leguleio” Azzeccagarbugli cui molti di noi sono abituati a pensare, ma è piuttosto una professione seria e rigorosa che sa però anche mantenere il contatto con la società e ascoltare i bisogni dei cittadini. L’obiettivo è quello di guidare quei molti che non hanno un’adeguata conoscenza del contesto normativo (spesso reso ostile dal’”giuridichese” in cui è espresso) e dei diritti-doveri sociali, e che rischiano quotidianamente di incappare in situazioni intricate.
ANVAG E PATROCINIO GRATUITO
Come funziona? Per ricevere assistenza giudiziaria e essere ammessi ad usufruire del gratuito patrocinio a spese statali è necessario presentare una domanda, debitamente compilata su modulo predisposto (che si trova anche online, sul sito www.ordineavvocatigenova.it o presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e all’Ufficio Relazioni per il Pubblico). La domanda dev’essere presentata agli uffici competenti (per i giudizi civili, all’Ordine degli Avvocati, per quelli amministrativi al TAR, per i tributari alla Commissione Tributaria e per i penali al giudice di merito) e deve pervenire in carta semplice, con l’indicazione delle generalità anagrafiche, codice fiscale, attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda e dichiarazione dei redditi. Valutata la fondatezza delle richieste, entro 10 giorni viene emesso un provvedimento in via provvisoria di ammissibilità, di non ammissibilità o di rigetto della domanda, comunicando l’esito ai diretti interessati. Se la domanda viene accolta, l’interessato può nominare un difensore, scegliendolo dagli elenchi presenti sul sito e divisi per competenze dei professionisti. L’istituto del diritto patrocinio vale nell’ambito di un processo civile, ai casi di separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc., e consente la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato. L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. Lo stesso vale per i processi amministrativi, contabili e tributari.
Chi ne ha diritto ? Il cittadino italiano, o residente in uno dei paesi dell’Unione Europea, non comunitario se soggiornante in Italia, l’apolide, gli enti associati e no-profit.
Quali sono le condizioni? L’unico fatto discriminante è quello economico: il richiedente deve dimostrare che il reddito annuo imponibile risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi relativo a tutto il nucleo familiare, compresi i conviventi, è inferiore alle soglie previste. Pesa esclusivamente il reddito del richiedente in caso di questioni attinenti a diritti della personalità (separazione, divorzio, ecc.).
Quale documentazione è necessaria? Stato di famiglia e certificato residenza uso gratuito patrocinio, ultimo dichiarazione dei redditi, copia carta identità e codice fiscale. Nei giudizi familiari anche certificato di matrimonio.
Elettra Antognetti
Buongiorno, io mi trovo in una situazione di difficile comprensione, chiedo il Vostro aiuto.
Premetto che sono un exenpals, lavoro come danzatrice professionista e il mio lavoro prevede l’apertura e la chiusura di numerosi contratti duranti l’anno poiché si struttura a chiamate/ingaggi.
Ho ricevuto una lettera raccomandata da INPS in cui mi si chiedono indietro i soldi ricevuti per una disoccupazione Naspi inoltrata da me on line il 1 Marzo 2016. In tale lettera dichiarano che i soldi ricevuti dal 12/04/16 al 02/06/16 non sono spettanti per mancanza dei requisiti di legge.
Ho provveduto ad ottenere un appuntamento ( la mia sede INPS opera solo su appuntamento) dove non si è capito assolutamente nulla, se non che devo pagare e dove mi consigliano di NON fare ricorso perché poi mi saranno addebitate spese legali. intanto è vero? non è mio diritto fare ricorso? oppure devo essere preparata ad aver comunque nel caso spese da pagare per la gestione del ricorso?
inoltre la cifra che mi chiedono risulta essere comunque maggiore rispetto ai bonifici ricevuti nel periodo indagato, è corretto che mi chiedano di più di quanto ho percepito al netto?
Tornando alla domanda NASPI, ho ricevuto Bonifici di tre mensilità: marzo aprile e maggio. A Giugno solo due giorni (1 e 2 di Giugno) e a seguire una cifra di 80 euro a luglio.
Durante questi mesi ho avuto l’apertura di due piccoli contratti a tempo determinato di durata breve:
uno dal 12/04 al 17/04 e un altro dal 30/04 al 03/05
poi un contratto più lungo che parte proprio il 03/06/16 e termina il 17/07/16.
Qui credo di comprendere, visto il bonifico relativo solo ai primi due giorni di Giugno, che dal 3 di giugno c’è una SOSPENSIONE avvenuta d’ufficio della NASPI, poiché giustamente torno ad essere occupata.
Cado dalle nuvole, perché compilando autonomamente on line la domanda di disoccupazione, leggo scritto nella pagina del sito di descrizione della NASPI quello che riguarda la sospensione che dice che avviene d’ufficio, informazione ottenuta anche da sede centrale INPS di Genova, e altri colleghi hanno avuto la stessa informazione.
Il patronato sostiene che invece era mia responsabilità e che non c’è scritto da nessuna parte. non posso allegarvi qui suddetta pagina, ma esiste!
Resto convinta che le informazioni date all’utente dal sito INPS si contraddicano.
leggo qui nel vostro sito della compilazione di un modulo on line NASPI.com? da quando esiste tale servizio?
Ma aldilà di questo, resto comunque interdetta visto che con la venuta di un contratto più lungo, quello dal 03/06/16 al 17/07/16, invece d’ufficio l’abbiano sospesa, ed anche qui trovo una contraddizione sulle responsabilità.
Posso attaccarmi a questo?
Posso far capire che la restituzione dell’INTERA cifra ricevuta nelle mensilità non sia giusta, poiché ho lavorato sono 1 settimana ad Aprile, e 3 giorni a Maggio?
Sarà possibile calcolare e patteggiare una cifra più esatta da restituire, relativa solo ai giorni in cui sono stata occupata su un intero mese?
In ultimo, se la disoccupazione è stata effettivamente SOSPESA d’ufficio a Giugno, la sua ripresa avverrà?
la Naspi che durata ha? se io restituisco la cifra che mi chiedono, pari a due mensilità, io avrò in totale ricevuto per tutta la disoccupazione solo una mensilità.
non sarà possibile scalare i soldi che devo restituire dalla ripresa della disoccupazione?
è corretto come ragionamento da far presente all’INPS?
Inoltre, credendo di dover (come accadeva con la mina aspi) chiedere la disoccupazione al termine di ogni contratto, ho fatto un altra richiesta di disoccupazione NASPI in data 23/04/16. che rimane tutt’oggi sospesa e che secondo l’ufficio INPS sarà respinta perché esistono dei contratti in forma di collaborazione autonoma. c’è un limite economico da raggiungere perchè questi contratti non mi permettano di ricevere la disoccupazione? tali contratti in forma di collaborazione mi avranno fatto guadagnare una cifra che non supera i 500 euro.
Pare che questa seconda domanda abbia comportato: la sospensione della prima domanda.
insomma, è complicato.chiedo aiuto.
grazie mille