Il 24 maggio la Corte di Cassazione, con la sentenza n.19650, ha rigettato il ricorso proposto da una società calzaturiera a cui era stato sequestrato un carico di solette e gambali che riportavano il marchio Made in Italy, rinvenuto dalla Guardia di Finanza su un autocarro di proprietà di una società con sede in Romania.
«I giudici, richiamando un’importante e recente normativa in materia, le legge n.55 del 2010, hanno sottolineato l’importanza e il significato del Made in Italy», si legge sul quotidiano di informazione giuridica Leggi Oggi, che ha reso nota la sentenza.
In pratica è legittimo parlare di Made in Italy solamente se la lavorazione del prodotto è avvenuta prevalentemente all’interno del territorio nazionale.
L’articolo 1 comma 4, della legge n.55 del 2010, definisce che cosa si intende per Made in Italy e quando è legittima l’apposizione sulla merce di questo marchio. Quest’ultimo costituisce per i consumatori un segno di garanzia della qualità e dell’autenticità del prodotto acquistato.
La dicitura Made in Italy, scrivono i giudici «È permessa infatti esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione … hanno almeno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità. Punto fermo, comunque, è la necessità di assicurare la tracciabilità attraverso la evidenziazione del luogo di origine di ogni fase della lavorazione».
Inoltre, nel settore calzaturiero si specificano dettagliatamente anche le singole fasi di lavorazione, ovvero «La concia, la lavorazione della tomaia, l’assemblaggio e al rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione».
La Suprema Corte, nel casi di specie, sulla base di queste considerazioni rileva che «Per le solette, così come per i gambali, vi sarebbe stata sia l’apposizione di un marchio di imprenditore italiano sia la falsa attestazione di fabbricazione del prodotto in un paese diverso da quello effettivo … Non può negarsi per tanto la idoneità a ledere la lealtà degli scambi commerciali e ad indurre in errore i consumatori
Un duro colpo per Equitalia arriva da una sentenza (numero 5191/12) emessa dal Giudice di Pace di Roma in materia di ipoteca di immobili. Il Giudice ha infatti dichiarato nulla un’ipoteca iscritta dall’agenzia per il recupero di poco più di 5 mila euro.
Ecco parte del testo: «Deve essere dichiarata nulla, con la conseguenza dell’obbligo di cancellazione entro sessanta giorni, l’ipoteca iscritta sugli immobili del contribuente da parte del concessionario della riscossione per il recupero di crediti con ammontare inferiore alla somma di 8 mila euro, dovendosi infatti ritenere che, seppure l’articolo 76 del Dpr 602/73 non preveda alcun limite di valore per l’iscrizione di ipoteca, che l’ipoteca, in quanto atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace allo stesso limite stabilito per quest’ultima, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente è inferiore a 8 mila euro».
Entro sessanta giorni, quindi, Equitalia dovrà cancellare a sue spese le ipoteche iscritte sugli immobili del contribuente oggetto della sentenza, un “moroso” che ha ricevuto ben dodici cartelle esattoriali.
E’ quindi fissato a 8 mila euro il limite minimo di cui all’articolo 77; la sentenza, inoltre, ha condannato Equitalia a pagare le spese di lite.
Dal 21 marzo scorso sono diventate obbligatorie le mediazioni in materia di circolazione stradale e di condominio. Il tutto in attuazione del decr. leg. 28 / 2010… In altre parole, chi adesso vuole intraprendere un giudizio (una causa, n.d.a.) contro qualcuno, deve prima passare attraverso il tentativo di conciliazione obbligatorio.
Niente conciliazione? No causa. Lo scopo è quello di alleggerire il carico di lavoro dei tribunali e dei giudici di pace. Ma partiamo all’inizio: da circa tre anni in Italia si sono costituiti organismi ad hoc per gestire le mediazioni, tanto che ad oggi sono circa ottocento quelli accreditati presso il competente ministero. E quindi grandi investimenti di soggetti che nelle mediazioni hanno fiutato il business; maree di costosi corsi per diventare mediatori civili nella speranza di costruirsi una speranza lavorativa…
Ognuno degli organismi ha i propri mediatori; ogni mediatore può essere iscritto presso più organismi fino ad un massimo di cinque. L’anno scorso lo stato publicizzava la mediazione attraverso la televisione dicendo che era gratuita… Invece costa € 40,00 oltre IVA per colui che la richiede… questa cifra è identica a prescindere dall’organismo presso cui vi rechiate per chiedere una
mediazione.
Poi ci sono le vere e proprie tariffe: ciascun organismo ha un proprio tariffario che è regolato in base a degli scaglioni: più alto è il
valore della controversia, più alto è il costo che andrete a sostenere. Ma attenzione: la tariffa la sborserete soltanto se la vostra
controparte accetta di venire a conciliare e, pertanto, di sostenere anch’ella l’onere economico della mediazione.
Facendo un esempio: Mario Rossi si ritiene creditore di Giuseppe Verdi (non il musicista…) per una somma pari a € 3.000. Si reca presso un istituto di mediazione, compila il modulo apposito, sborsa € 40 oltre iva. L’organismo riceve l’istanza, avvisa uno dei propri mediatori il quale fissa una data ed un luogo ove deve avvenire il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Nel momento in cui Giuseppe Verdi accetta, così come Mario Rossi, deve sborsare una somma stabilita dall’organismo in base allo scaglione in cui si “trova” la controversia di valore di € 3.000. Qualora la mediazione abbia successo, viene stilato un verbale che,
una volta omologato presso il tribunale, ha i medesimi effetti di una sentenza.
A chi giova dunque la mediazione? Di sicuto agli organismi accreditati ed ai mediatori. Alle parti litiganti giova solo in alcuni casi, ovvero quando il valore della vertenza è piuttosto alto. Agli organi giudiziari? Dipende. Dipende dalla volontà delle parti di raggiungere accordi insperati, dipende dalla volontà degli avvocati di fare addivenire i loro clienti a miti consigli. E dipende dagli ineterssi in gioco, come sempre…
I tempi di un procedimento di conciliazione sono molto brevi rispetto a quelli di un tribunale; i costi possono essere notevolmente inferiori, ma anche superiori: si pensi al fatto che non esiste un luogo individuato per le mediazioni, al contrario dei tribunali che hanno precisi Fori di competenza…. In altre parole, Mario Rossi, residente a Genova, può chiamare a conciliare Giuseppe Verdi residente a Pescara. Dove? A Catanzaro, per esempio!!!
Quindi, cari lettori, meditate, mediate e, se è il caso, rimediate…
Alberto Burrometo
Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppureredazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.
L’anno scorso sono stati pubblicati gli atti, sono partite le ingiunzioni per gli espropri ai terreni dei privati, e il progetto della nuova strada in via Shelley a Genova Quarto sembrava essere giunto nella fase ultima dell’iter, a un passo dalla realizzazione: invece è arrivato puntuale il settimo ricorso al Tar presentato dai residenti riuniti in comitato.
Ora si attende la data della discussione del ricorso, se il Tar darà ragione ai residenti il Comune si affiderà ancora una volta al Consiglio di Stato, in caso contrario l’appalto potrebbe partire. Un progetto da 8 milioni di euro, che prevede la tombinatura del rio Penego e la costruzione della strada di collegamento, di cui 2,2 milioni sarebbero pagati dai privati come oneri di urbanizzazione in cambio del permesso di costruire 5 palazzi di 4 piani nella valletta dei rio Penego, ovvero in quel versante denominato “collina degli ulivi” di fronte alle abitazioni di via Shelley.
I residenti bocciano con forza la realizzazione delle abitazioni definendo l’intera operazione una speculazione edilizia e chiedono che la strada venga costruita fuori dal terreno di loro proprietà. Allo stato attuale del progetto la parte di tracciato che coincide con la via privata è quella iniziale per chi giunge da corso Europa, e questa sarebbe una delle argomentazioni del loro ultimo ricorso.
Ma cerchiamo di capire meglio. Il nucleo di via Shelley venne realizzato negli anni 60/70 da un gruppo di cooperative, si tratta di una decina di condomini lungo il corso dei rio. Il progetto della strada di collegamento fra corso Europa e Apparizione è una storia “vecchia come il cucco”, risale addirittura all’epoca di Cesare Campart sindaco di Genova, venne infatti deliberata nel 1986 con un piano particolareggiato. Da quel momento una battaglia fatta di tribunali, ricorsi, giudici, Consiglio di Stato, commissario ad acta e chi più ne ha più ne metta ha fatto sì che venissero progettate sette diverse ipotesi di tracciato che oggi, dopo ventisei anni, non hanno portato a nulla di concreto. Negli anni il Comune è riuscito solo a completare il primo lotto di lavori, ovvero la parte a monte del tracciato stradale da via Monaco Simone (tre miliardi di vecchie lire gettati dalla finestra) che non è mai stato aperto perché scatenerebbe una guerra locale fra i residenti di via Shelley, le cooperative a valle chiuderebbero la strada e le auto da via Monaco Simone si ritroverebbero una sbarra a metà del tragitto prima di raggiungere corso Europa.
In sostanza un centinaio di persone riunite in comitato tengono in scacco il Comune di Genova da ventisei anni, forti dei ricorsi vinti al Tar e di una sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato il progetto comunale a causa, soprattutto, di errori procedurali per quanto riguarda la lottizzazione.
Via Tanini a Borgoratti
Dall’altra parte della valle, invece, il tracciato è considerato un’opera fondamentale. Parliamo del quartiere di Borgoratti, via Posalunga e via Tanini budello di automobili da almeno trentanni, una strada, quest’ultima, che dovrebbe essere a senso unico vista la ridotta larghezza della corsia e che invece è l’unica possibilità di percorso per i mezzi diretti ad Apparizione e da Apparizione verso il centro, costretta a sopportare ad ogni ora del giorno autobus incastrati fra muro e macchine parcheggiate, code interminabili, smog e inquinamento alle stelle… scene di ordinaria amministrazione.
Ma per il Comune di Genova non è solo una questione legata al traffico. A Tursi sostengono che via Shelley sia allo stato attuale una delle zone di Genova maggiormente esposte al rischio idrogeologico, l’ultimo tratto del rio Penego verserebbe in condizioni definite disastrose a causa di tombinatura abusiva realizzata in occasione della costruzione da parte delle cooperative (Comune e Provincia avevano emesso due ordinanze perché le cooperative effettuassero verifiche alla tombinatura del rio, cosa che non è mai stata fatta). La tombinatura non ricalcherebbe fedelmente l’alveo demaniale cadendo anche in terreni privati e la sezione del rio a valle sarebbe troppo stretta e danneggiata, generando una situazione che gli esperti definiscono di “pericolo assoluto”.
Ma non tutti gli esperti sembrano essere dello stesso parere. Se infatti il progetto del Comune ha come priorità la messa in sicurezza idrogeologica, Andrea Agostini di Legambiente sostiene che l’area in questione non sarebbe soggetta a nessun tipo di rischio e che si tratterebbe soltanto di un pretesto per ottenere il via libera al progetto.
«Se andiamo a vedere i documenti della Provincia, la zona di via Shelley è indicata come Zona Azzurra, ovvero non soggetta a particolari rischi idrogeologici. Siamo davanti ad un pretesto per poter realizzare la strada utilizzando parte dei fondi privati di Coopsette che procederà con la costruzione delle palazzine. Per carità, è vero che l’ultimo tratto del rio Penego nella confluenza con il torrente Sturla ha qualche problema da risolvere, ma si tratterebbe di un intervento singolo, su 50/60 metri di corso, non di più. Un intervento che non giustificherebbe certamente la copertura dell’intero rio.»
«Noi non siamo contrari alla costruzione di una strada di collegamento, siamo contrari alla speculazione edilizia – continua Agostini -e appoggiamo la proposta del comitato che è quella di un percorso alternativo, un progetto che costerebbe al Comune molto meno di quello per cui si sta combattendo da anni e anni. Si potrebbe passare più alti, collegare via Monaco Simone alla strada già esistente di Quarto Alta grazie ad una brevissima galleria, nemmeno 50 metri. Le auto sfocerebbero così nel cavalcavia di Quarto potendo poi procedere sia in direzione Nervi che in direzione centro. E’ bene sottolineare che nel progetto del Comune le auto, una volta scese in corso Europa, potrebbero esclusivamente svoltare verso il centro città.»
«Infine – conclude Agostini – l’assessore Mario Margini durante un incontro pubblico ha dichiarato che ci sono i soldi per la tombinatura e per fare la strada sopra la tombinatura… ma solo sino a metà di via Shelley, ovvero sino al termine delle palazzine costruite da Coopsette».
E per quanto riguarda gli abitanti di via Tanini, il quartiere di Borgoratti non è la prima vittima in questa storia? «Negli anni passati via Tanini è stato il teatro di una speculazione edilizia senza precedenti – afferma Agostini – i cittadini hanno venduto i terreni al Comune perché venissero costruiti palazzi su palazzi, portando così la portata abitativa a livelli incontrollabili e decisamente superiori alle reali e concrete possibilità della zona. Quello che vive via Tanini ogni giorno, purtroppo, è il risultato di un errore del passato, un errore la cui responsabilità è anche degli stessi abitanti, magari non direttamente di chi ci vive ora, ma dei padri o dei nonni…”
La triste vicenda della compravendita delle aree dell’ex Oleificio Gaslini, finalizzata alla realizzazione di una Fiumara Bis in Valpolcevera, ha avuto oggi un primo epilogo: il tribunale di Genova ha condannato l’ex assessore della giunta Vincenzi Paolo Striano e l’imprenditore (amministratore unico di Eco.Ge) Gino Mamone, rispettivamente a 3 anni e 6 mesi e a 3 anni di carcere.
Entrambi sono accusati di corruzione, l’ex assessore si era impegnato per ottenere il cambio nel Piano Urbanistico Comunale della destinazione d’uso dell’area (che nel frattempo era divenuta proprietà di Mamone) da industriale a commerciale.
Gli avvocati difensori Nicola Scodnik, Alessandra Poggi e Andrea Campanile hanno annunciato che presenteranno ricorso in appello.
Febbraio 2010: il giudice di pace Elena Paolicchi annulla una multa generata dal tutor presente sull’autostrada A7 Genova – Milano dopo un ricorso presentato dallo staff di strademulte.it. Una sentenza che riapre un caso che fa dibattere da tempo, quello legato ai sistemi di controllo elettronico della velocità su strade urbane, extraurbane e autostrade: autovelox, tutor, T-Red e via discorrendo.
In particolare, la sentenza pone alcuni dubbi sulla soglia di tolleranza sulla velocità del 5%, ritenuta troppo bassa rispetto alle possibilità di errore di un sistema elettronico. Cosa significa questo? Che se un’auto viaggia – per esempio – su una strada dove il limite di velocità è 50 km/h, il guidatore può eccedere questo limite fino al 5% in più (ossia può viaggiare fino a una velocità di 52,5 km/h). Oltre, scatta la multa.
Il collaudo che “tara” questi apparecchi è fatto dalle stesse ditte installatrici, ritenute non super partes rispetto alla tutela degli interessi degli automobilisti. La sentenza auspica che questi strumenti vengano ripensati con un margine di tolleranza più alto, che tenga conto della “non infallibilità” delle macchine.
IL PRESENTE
Febbraio 2012: come spesso (e purtroppo) accade, le sentenze che fanno più clamore sono le prime a cadere nel dimenticatoio. Proprio oggi, martedì 6 febbraio, viene ufficialmente introdotto il tutor in sopraelevata: le multe per chi sfiorerà il limite previsto dei 60 km/h potranno variare da un minimo di 39 a un massimo di 750 €.
La soglia di tolleranza rimane con analoga percentuale, senza tenere in considerazione quanto esposto nella sentenza di due anni fa: 5 km/h oltre il limite consentito. A chi ha fatto notare questa incongruenza, ha risposto così l’Assessore competente Simone Farello: «per il momento è così e poi in base ai risultati che otterremo potremmo anche ragionare sul fatto di apportare alcune modifiche».
Un permesso di soggiorno non rinnovato perché il migrante si era macchiato del furto di tre taniche di benzina. Un errore che poteva costare caro ad un cittadino di nazionalità albanese che nel febbraio dello scorso anno aveva visto rigettare la sua richiesta di rinnovo dell’autorizzazione a soggiornare nel nostro Paese.
La Questura di Genova respinse la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato affermando che <<la condanna penale riportata dall’istante risultava ostativa all’ingresso e alla permanenza nel territorio nazionale, rientrando tra i reati previsti dall’art.380 c.p.p>>.
Ma il migrante non si era dato per vinto e aveva presentato ricorso al Tar della Liguria. Quest’ultimo respinse il ricorso ritenendo che <<la gravità dei delitti commessi precluderebbe ex lege l’accoglimento dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno>>.
L’avvocato del protagonista decise di impugnare la sentenza sostenendo che l’unico precedente penale a carico del suo cliente (relativo al furto di tre taniche di benzina) non doveva essere considerato così grave da giustificare il mancato rinnovo del titolo di soggiorno. Inoltre, con un’apposita memoria difensiva depositata nell’ottobre 2010, il legale dimostrò come il cittadino straniero avesse avviato le pratiche per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare nei confronti della propria moglie.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato (07.02.2012, n. 668) ha annullato il pronunciamento del Tar.
La condanna riportata in sede penale può essere ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, tuttavia <<La legittimità del provvedimento negativo adottato dal Questore va valutata anche alla stregua di quanto disposto dall’art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 a seguito della modifica apportata dall’art. 2, comma 1, d.lgs. 8 gennaio 2007, n.5, secondo il quale “nell’adottare il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”>>, si legge nella sentenza.
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso perché <<Dal momento che l’appellante aveva esercitato il diritto al ricongiungimento familiare con la propria moglie e tale situazione familiare aveva rappresentato in sede di osservazioni al preavviso di rigetto, va condiviso il motivo con il quale l’appellante censura la sentenza di primo grado per non avere proceduto a una valutazione complessiva incentrata, oltre che sulla condanna penale riportata, anche sui suoi legami familiari – scrivono i giudici della Terza Sezione del Consiglio di Stato – stante anche che il reato per il quale era stato condannato, ovvero il furto di tre taniche di benzina, non appare di particolare gravità>>.
E così il migrante otterrà il rinnovo del permesso di soggiorno e potrà portare a termine il ricongiungimento familiare.
La Cassazione ha stabilito che <<È diffamazione pubblicare sui giornali foto che ritraggono i volti dei mendicanti>>. Lo riporta il quotidiano di informazione giuridica “LeggiOggi” (www.leggioggi.it) citando la recente sentenza n. 3721/2012, nella quale i giudici della CdC sottolineano: <<La coscienza comune pone questi soggetti in uno dei gradini più bassi della cosiddetta scala sociale ed è allora naturale che chi sia costretto dalla necessità a praticare la mendicità e venga additato come tale si sentirà mortificato e gravemente ferito nella sua onorabilità>>.
Tutto parte da una querela sporta da una donna rumena la quale ha visto la sua immagine immortalata in una fotografia pubblicata su un quotidiano di Trento a corredo di un articolo. Il testo riportava le reazione e i commenti dei cittadini in occasione di una tavola rotonda sul “pacchetto sicurezza” e sull’istituzione delle ronde. A fianco appariva la foto della donna rumena accompagnata dalla didascalia <<una questuante all’opera nel centro storico di Trento>>.
Il 31 gennaio 2011 il giudice per le indagini preliminari di Trento aveva dichiarato il non luogo a procedere <<perché il fatto non sussiste>> nei confronti del direttore e dell’autore dell’articolo, ritenendo non diffamatorio l’articolo e le foto, in quanto <<volti a scoraggiare fenomeni quali la prostituzione, il vandalismo e l’accattonaggio diffuso>>.
La donna rumena ha fatto ricorso in Cassazione e la Corte le ha dato ragione con le seguenti motivazioni: <<La fotografia indicata come questuante all’opera, posta a corredo dell’articolo, non può essere considerata neutra dal momento che il lettore è portato ad identificare la persona rappresentata con uno dei mali da combattere – l’accattonaggio diffuso e l’ipotizzato collegamento con ambienti malavitosi (lasciato intendere nello stesso articolo, ndr)– ed uno dei problemi da eliminare per garantire una pacifica vita cittadina>>.
Per i giudici della Cassazione quando un organo d’informazione per esigenze di cronaca decide di mostrare immagini di <<persone in qualche modo coinvolte in fenomeni sui quali grava un pesante giudizio della collettività>> deve adottare misure necessarie a garantire l’onorabilità dell’individuo, quali <<sgranare o comunque coprire il volto della persona ritratta per renderla non identificabile>>.
Nel luglio scorso la prestigiosa Università Bocconi di Milano ha emesso un provvedimento disciplinare nei confronti di uno studente resosi responsabile di atti omofobi ai danni di altri studenti dell’ateneo. La pena prevede un anno di sospensione dal master, la perdita della sessione di esami ed un curriculum irrimediabilmente macchiato con una sanzione che inciderà sul voto di laurea.
In questi giorni una sentenza del Tar di Milano – in merito al ricorso contro la sospensione presentato dallo studente – ha confermato la decisione presa dall’Università. Il protagonista del deprecabile episodio è stato riconosciuto colpevole di “palesi violazioni del rispetto della dignità degli omosessuali”.
Ecco i fatti, risalenti alla scorsa primavera. Un giovane viene insultato ed aggredito dopo aver sorpreso dei ragazzi intenti ad imbrattare – con scritte inneggianti all’Olocausto quali “l’hiv la vostra punizione” e “i froci si curano a Zyklon b” – i manifesti dell’associazione Best (Bocconi Equal Students), in occasione della giornata nazionale contro l’omofobia del 17 maggio.
L’Università avvia un’indagine interna, grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza individua il responsabile e lo punisce con una sanzione esemplare.
Viviamo in un paese dove un omofobo può chiedere ad un tribunale di autorizzare l’esercizio della propria omofobia – questo il commento di Cig Arcigay Milano – Le persone l.g.b.t. (lesbiche, gay, bisessuali, transgender) non possono sempre sperare nella saggezza dei giudici, è necessario un intervento del Parlamento affinché sia affermato una volta per tutte che le azioni omofobiche sono contrarie alla legge.
Un impiegato statale è stato arrestato in Indonesia per aver postato su Facebook la frase “Dio non esiste”.
Alexander Aan, 31 anni, rischia fino a cinque anni di reclusione in virtù di una legge indonesiana sulla blasfemia.
Il giovane è accusato di aver usato il social network per diffondere idee che violano la legge. In Indonesia infatti la legislazione è orientata su canoni rigidamente islamici e la “blasfemia” – quindi anche affermare l’ateismo – è reato.
I suoi commenti hanno scatenato indignazione nella provincia di Sumatra tanto che il giovane è stato assalito dalla folla mentre si recava sul posto di lavoro.
Il referendum per l’abrogazione della legge Calderoli ha incassato una doppia bocciatura dalla Consulta. I quesiti per abbattere la così detta legge “Porcellum” sono stati respinti dalla Corte Costituzionale dopo un giorno e mezzo di camera di consiglio. Il primo quesito presentato dal comitato promotore del referendum chiedeva l’abrogazione totale dell’attuale legge elettorale, mentre il secondo proponeva l’abrogazione di una parte del testo di legge.
Risultano dunque vane le 35.000 firme raccolte nella sola Genova tra settembre e ottobre: “La Corte costituzionale – si legge nel comunicato – in data 12 gennaio 2012, ha dichiarato inammissibili le due richieste di referendum abrogativo riguardanti la legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della camera dei deputati e del senato della repubblica). La sentenza sarà depositata entro i termini previsti dalla legge”. Bocciati entrambi i quesiti presentati dal comitato promotore del referendum: quello che chiedeva l’abrogazione totale della Calderoli, sia quello che ne chiedeva l’abrogazione in parte.
Il Parlamento potrà comunque varare una nuova legge tenendo conto dell’alto numero di firme raccolte (oltre un milione in tutta Italia) a sostegno della proposta referendaria, ma qualora ciò non avvenisse, anche le prossime elezioni avranno luogo con il “Porcellum” di Calderoli.
Una sentenza che fa discutere emessa dalla Commissione Tributaria regionale della Lombardia dichiara «giuridicamente inesistente» una multa di 9mila euro perché «notificata solo dai dipendenti di Equitalia a mezzo posta». Tale modalità di notifica, infatti, se non effettuata da soggetti abilitati, secondo i giudici lombardi, non produce effetti nei confronti dei contribuenti (in pratica è come se la cartella, l’avviso di intimazione di pagamento o l’ipoteca non fossero mai stati notificati).
La vicenda nasce da un ricorso presentato da un contribuente sul quale gravava una multa di 9.153 euro relativa a Iva del 2003 comprensiva di sanzioni. Il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto la comunicazione, ma Equitalia, ricevuta di ritorno alla mano, dichiarava al contrario di aver spedito la raccomandata che era stata ritirata dal custode dello stabile sostenendo che «la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento». Ma la XXII Commissione Tributaria ha dato torto ad Equitalia con questa motivazione: «gli unici soggetti legittimati alla notifica della cartella sono gli ufficiali della riscossione, i messi comunali, gli agenti della polizia municipale e altri soggetti sempre opportunamente autorizzati dal Concessionario», ma mai quest’ultimo «direttamente», a mezzo di propri dipendenti.
Ecco il commento dell’Avvocato Matteo Sances alla sentenza:
L’iscrizione ipotecaria è illegittima se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede. Tale prova si ottiene solo con l’esibizione in giudizio, da parte del concessionario della riscossione, delle copie delle cartelle insieme alle rispettive relate di notifica. In pratica, i giudici evidenziano l’onere del concessionario di produrre in giudizio sia gli atti precedenti l’iscrizione ipotecaria (ossia le cartelle esattoriali) e sia le relative relate di notifica. Solo in questo modo il concessionario può contrastare l’eccezione del contribuente che eccepisce in giudizio la mancata notifica delle cartelle. Il più delle volte, invece, il concessionario si limita a produrre in giudizio solamente le relate di notifica (oppure le ricevute di ritorno delle cartelle spedite per posta) senza tuttavia produrre in giudizio copia degli atti. Ebbene, tale comportamento se da una parte prova la ricezione di un atto dall’altra non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso.
Un cane varcherà la soglia di una clinica assistenziale per fare visita alla sua anziana padrona ricoverata, esattamente come fosse un familiare o un amico. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale di Varese riconoscendo oggi l’esistenza di un vero e proprio diritto, costituzionalmente riconosciuto, alla tutela del sentimento che l’uomo ha per gli animali e quindi alla possibilità di continuare a frequentare il proprio cane anche qualora si fosse ricoverati in una struttura sanitaria.
Il caso in questione è quello di un’anziana signora con malattia invalidante costretta a trasferirsi in una residenza assistenziale dove, tuttavia, non era possibile trasferire anche il suo cane. La signora ha quindi la nomina di un’amica ad amministratore di sostegno, chiedendo però al giudice la regolamentazione dei compiti che l’amica avrebbe dovuto ottemperare nella cura del cane, compreso portarlo alla clinica nei giorni di visita così che l’anziana signora potesse continuare a vederlo.
La risposta è stata positiva. Il giudice ha ricordato infatti che la Legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ha affermato “l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società”.
“La serietà del rapporto tra la beneficiaria e il suo animale di compagnia, in attuazione della legge 201/2010 – aggiunge il giudice – impone il rispetto del rapporto stesso, anche quale riconoscimento della dignità dell’anziano incapace”.
Per questo il giudice ha stabilito che l’amica della signora avesse il compito di “occuparsi dei bisogni materiali e del cane della beneficiaria”, anche “portandolo presso la beneficiaria con cadenza periodica e secondo le volontà della beneficiaria stessa”.
Con la sentenza n.29424 depositata il 28.12.2011, la Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, pronunciato in primo grado dal Tribunale per i minorenni di Bologna e poi in sede di appello, della domanda di idoneità all’adozione internazionale proposta da una coppia che, in sede di audizione davanti al tribunale per i minorenni, aveva avanzato una serie di preclusioni di ordine etnico-razziale e religioso nei confronti delle caratteristiche dell’ipotetico minore straniero adottando.
In particolare, i coniugi avevano rifiutato l’eventualità dell’adozione di un minore straniero di religione diversa da quella cattolica, bambini figli di pazienti psichiatrici, bambini di etnia rom, mostrando anche perplessità rispetto a bambini di colore.
La Corte di Cassazione ha dunque confermato le motivazioni della Corte di Appello di Bologna, la quale nel provvedimento di rigetto dell’istanza di idoneità all’adozione, aveva rilevato che le preclusioni di ordine etnico-razziale e religiose dei coniugi evidenziavano un atteggiamento di paura e difensivo, incompatibile con l’accettazione totale e senza riserva che è il presupposto necessario per un buon incontro adottivo.
Una sentenza destinata a fare giurisprudenza, una prima vittoria legale contro l’inquinamento acustico prodotto in alcuni tratti autostradali che tagliano la nostra città, è stata emessa dal Tribunale di Genova il 22 novembre scorso.
Sono state infatti riconosciute le ragioni del signor Angelo Valente, anziano pensionato abitante in via Diano Marino a Genova Palmaro, al quarto piano di un condominio con vista sull’autostrada A 10.
La società Autostrade S.P.A è stata condannata a risarcirlo per danno esistenziale – a causa dell’eccessivo rumore provocato dal traffico veicolare che scorre ad appena venti metri in linea d’aria dalla sua abitazione – con 10 mila euro (più le spese legali).
Una cifra modesta ma che assume un alto valore simbolico perché comunque rappresenta una vittoria di un cittadino comune contro il colosso che gestisce la stragrande maggioranza delle autostrade italiane.
“È una valutazione discrezionale ed equitativa del giudice – spiega l’avvocato Laura Buffa che ha curato tutto l’iter legale – è un aspetto fondamentale in cause di questo tipo perché a differenza del danno biologico, per quanto riguarda il danno esistenziale non esistono parametri o tabelle di riferimento”.
E poi c’è un problema comune a tutto il sistema giudiziario italiano: la girandola di giudici che spesso si avvicendano durante lo svolgimento del processo. “Nel caso del signor Valente è cambiato tre volte – racconta Buffa – questo fattore influisce pesantemente sull’esito finale”.
Ma la novità fondamentale è che per la prima volta la sentenza obbliga Autostrade spa ad adottare gli strumenti idonei a ricondurre le immissioni acustiche entro i limiti della tollerabilità.
“In Liguria ho seguito diversi casi contro Autostrade spa – aggiunge l’avvocato – e la società ha sempre proposto la transazione”. Di conseguenza la causa veniva abbandonata in cambio di denaro. Questa volta invece il gestore del tratto autostradale incriminato dovrà intervenire concretamente.
“Se Autostrade spa non si attiverà per riportare le immissioni a norma faremo richiesta di esecuzione forzata” annuncia l’avvocato.
Ad onor del vero nel 2006 – quando la citazione della causa è arrivata ad Autostrade spa – quasi in contemporanea sono iniziati i lavori per la sistemazione dei pannelli fonoassorbenti in quel tratto di autostrada che attraversa Genova Palmaro. Una mossa probabilmente dettata dalla palese consapevolezza di essere fuori da ogni regola. Peccato che i pannelli, sistemati verticalmente e senza copertura, paradossalmente hanno peggiorato la situazione convogliando le immissioni verso l’alto.
“La causa è partita nel 2006 ma i problemi del signor Valente perdurano da oltre 30 anni”, spiega Buffa. Dopo il raddoppio della Savona-Genova, realizzato a metà anni ’70, la vita dell’uomo e della sua famiglia è cambiata: molto difficile interloquire a normale livello di voce in casa con le finestre aperte, impossibile stare sul balcone, ascoltare radio o televisione.
“Siamo riusciti ad allegare alcuni certificati medici relativi agli ultimi anni ma purtroppo il danno biologico non è stato riconosciuto”, aggiunge l’avvocato. In altri termini l’origine dei problemi di sordità, e della psoriasi nervosa dell’uomo non possono essere direttamente riconducibili alle immissioni acustiche prodotte dall’autostrada.
È stato invece riconosciuto il danno esistenziale causato alla vita di relazione del signor Valente.
“Si è perpetrato un illecito ai danni del nostro assistito che va a violare alcuni diritti costituzionali”, spiega l’avvocato. In particolare sono stati lesi gli articoli 2 (relativo alle formazioni sociali), l’art. 29 (diritti della famiglia), l’art. 32 (tutela della salute) della carta costituzionale.
“Il giudice ha stabilito che il nostro cliente non è stato in grado di esplicare la sua personalità in famiglia – continua Buffa – Abbiamo ascoltato una serie di testimoni che hanno confermato di non recarsi più in visita al signor Valente perché era impossibile soggiornare in quella casa mentre altri non gli telefonavano nemmeno più. Per quanto riguarda i problemi di salute abbiamo dimostrato che l’uomo e tutta la sua famiglia, per riuscire a dormire sono stati costretti per anni ad assumere psicofarmaci e calmanti”.
La legge prevede tollerabili 3 decibel eccedenti il rumore antropico di fondo, mentre le perizie fonometriche erano arrivate a rilevarne punte massime fino 19 eccedenti.
“Le misure del rumore hanno scala logaritmica e quindi ad ogni 3 decibel (come potenza disturbante) il rumore raddoppia – spiega Gian Paolo Bellone, responsabile ligure per il Movimento Difesa del Cittadino e Legambiente – Per quella famiglia e le famiglie vicine all’autostrada il rumore percepito è una enormità”.
E pensare che, quando nel 2006 iniziò la causa, in zona Palmaro erano tanti i cittadini interessati dalla questione. “Probabilmente la paura di dover sostenere spese eccessive e affrontare lunghi processi ha fatto desistere molte persone – sottolinea Buffa – e l’unico che ci ha creduto fino in fondo è stato il signor Valente”.
Eppure parliamo di una causa di per sé tecnicamente semplice perché finora il superamento dei limiti è stato sempre accertato dalle perizie fonometriche. “Inoltre – come ricorda l’avvocato – la causa è durata 5 anni, in linea con la media italiana”.
Indubbiamente trovarsi di fronte una società come Autostrade spa incute timore.
Ma oggi è necessario comunicare e diffondere il più possibile una sentenza che può essere l’apripista per altre rivendicazioni di cittadini sottoposti quotidianamente a simili situazioni di disagio.