La Cassazione ha rigettato la domanda di idoneità all'adozione internazionale di una coppia che aveva avanzato una serie di preclusioni di ordine etnico-razziale e religioso
Con la sentenza n.29424 depositata il 28.12.2011, la Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, pronunciato in primo grado dal Tribunale per i minorenni di Bologna e poi in sede di appello, della domanda di idoneità all’adozione internazionale proposta da una coppia che, in sede di audizione davanti al tribunale per i minorenni, aveva avanzato una serie di preclusioni di ordine etnico-razziale e religioso nei confronti delle caratteristiche dell’ipotetico minore straniero adottando.
In particolare, i coniugi avevano rifiutato l’eventualità dell’adozione di un minore straniero di religione diversa da quella cattolica, bambini figli di pazienti psichiatrici, bambini di etnia rom, mostrando anche perplessità rispetto a bambini di colore.
La Corte di Cassazione ha dunque confermato le motivazioni della Corte di Appello di Bologna, la quale nel provvedimento di rigetto dell’istanza di idoneità all’adozione, aveva rilevato che le preclusioni di ordine etnico-razziale e religiose dei coniugi evidenziavano un atteggiamento di paura e difensivo, incompatibile con l’accettazione totale e senza riserva che è il presupposto necessario per un buon incontro adottivo.