add_action('wp_head', function(){echo '';}, 1);
Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale di Varese affermando che esiste oggi “un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia”
Un cane varcherà la soglia di una clinica assistenziale per fare visita alla sua anziana padrona ricoverata, esattamente come fosse un familiare o un amico. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale di Varese riconoscendo oggi l’esistenza di un vero e proprio diritto, costituzionalmente riconosciuto, alla tutela del sentimento che l’uomo ha per gli animali e quindi alla possibilità di continuare a frequentare il proprio cane anche qualora si fosse ricoverati in una struttura sanitaria.
Il caso in questione è quello di un’anziana signora con malattia invalidante costretta a trasferirsi in una residenza assistenziale dove, tuttavia, non era possibile trasferire anche il suo cane. La signora ha quindi la nomina di un’amica ad amministratore di sostegno, chiedendo però al giudice la regolamentazione dei compiti che l’amica avrebbe dovuto ottemperare nella cura del cane, compreso portarlo alla clinica nei giorni di visita così che l’anziana signora potesse continuare a vederlo.
La risposta è stata positiva. Il giudice ha ricordato infatti che la Legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ha affermato “l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società”.
“La serietà del rapporto tra la beneficiaria e il suo animale di compagnia, in attuazione della legge 201/2010 – aggiunge il giudice – impone il rispetto del rapporto stesso, anche quale riconoscimento della dignità dell’anziano incapace”.
Per questo il giudice ha stabilito che l’amica della signora avesse il compito di “occuparsi dei bisogni materiali e del cane della beneficiaria”, anche “portandolo presso la beneficiaria con cadenza periodica e secondo le volontà della beneficiaria stessa”.