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Condanna penale e permesso di soggiorno: va valutata anche la situazione familiare

Lo stabilisce una sentenza del Consiglio di Stato che annulla un precedente pronunciamento del Tar. Il cittadino straniero otterrà il rinnovo del titolo di soggiorno


27 Febbraio 2012Notizie

Sentenza del TribunaleUn permesso di soggiorno non rinnovato perché il migrante si era macchiato del furto di tre taniche di benzina. Un errore che poteva costare caro ad un cittadino di nazionalità albanese che nel febbraio dello scorso anno aveva visto rigettare la sua richiesta di rinnovo dell’autorizzazione a soggiornare nel nostro Paese.

La Questura di Genova respinse la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato affermando che <<la condanna penale riportata dall’istante risultava ostativa all’ingresso e alla permanenza nel territorio nazionale, rientrando tra i reati previsti dall’art.380 c.p.p>>.

Ma il migrante non si era dato per vinto e aveva presentato ricorso al Tar della Liguria. Quest’ultimo respinse il ricorso ritenendo che <<la gravità dei delitti commessi precluderebbe ex lege l’accoglimento dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno>>.

L’avvocato del protagonista decise di impugnare la sentenza sostenendo che l’unico precedente penale a carico del suo cliente (relativo al furto di tre taniche di benzina) non doveva essere considerato così grave da giustificare il mancato rinnovo del titolo di soggiorno. Inoltre, con un’apposita memoria difensiva depositata nell’ottobre 2010, il legale dimostrò come il cittadino straniero avesse avviato le pratiche per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare nei confronti della propria moglie.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (07.02.2012, n. 668) ha annullato il pronunciamento del Tar.

La condanna riportata in sede penale può essere ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, tuttavia <<La legittimità del provvedimento negativo adottato dal Questore va valutata anche alla stregua di quanto disposto dall’art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 a seguito della modifica apportata dall’art. 2, comma 1, d.lgs. 8 gennaio 2007, n.5, secondo il quale “nell’adottare il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”>>, si legge nella sentenza.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso perché <<Dal momento che l’appellante aveva esercitato il diritto al ricongiungimento familiare con la propria moglie e tale situazione familiare aveva rappresentato in sede di osservazioni al preavviso di rigetto, va condiviso il motivo con il quale l’appellante censura la sentenza di primo grado per non avere proceduto a una valutazione complessiva incentrata, oltre che sulla condanna penale riportata, anche sui suoi legami familiari – scrivono i giudici della Terza Sezione del Consiglio di Stato – stante anche che il reato per il quale era stato condannato, ovvero il furto di tre taniche di benzina, non appare di particolare gravità>>.

E così il migrante otterrà il rinnovo del permesso di soggiorno e potrà portare a termine il ricongiungimento familiare.

 

Matteo Quadrone


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