Chi pubblica sui giornali foto di questuanti - senza coprirne il volto - incorre nel reato di diffamazione
La Cassazione ha stabilito che <<È diffamazione pubblicare sui giornali foto che ritraggono i volti dei mendicanti>>. Lo riporta il quotidiano di informazione giuridica “LeggiOggi” (www.leggioggi.it) citando la recente sentenza n. 3721/2012, nella quale i giudici della CdC sottolineano: <<La coscienza comune pone questi soggetti in uno dei gradini più bassi della cosiddetta scala sociale ed è allora naturale che chi sia costretto dalla necessità a praticare la mendicità e venga additato come tale si sentirà mortificato e gravemente ferito nella sua onorabilità>>.
Tutto parte da una querela sporta da una donna rumena la quale ha visto la sua immagine immortalata in una fotografia pubblicata su un quotidiano di Trento a corredo di un articolo. Il testo riportava le reazione e i commenti dei cittadini in occasione di una tavola rotonda sul “pacchetto sicurezza” e sull’istituzione delle ronde. A fianco appariva la foto della donna rumena accompagnata dalla didascalia <<una questuante all’opera nel centro storico di Trento>>.
Il 31 gennaio 2011 il giudice per le indagini preliminari di Trento aveva dichiarato il non luogo a procedere <<perché il fatto non sussiste>> nei confronti del direttore e dell’autore dell’articolo, ritenendo non diffamatorio l’articolo e le foto, in quanto <<volti a scoraggiare fenomeni quali la prostituzione, il vandalismo e l’accattonaggio diffuso>>.
La donna rumena ha fatto ricorso in Cassazione e la Corte le ha dato ragione con le seguenti motivazioni: <<La fotografia indicata come questuante all’opera, posta a corredo dell’articolo, non può essere considerata neutra dal momento che il lettore è portato ad identificare la persona rappresentata con uno dei mali da combattere – l’accattonaggio diffuso e l’ipotizzato collegamento con ambienti malavitosi (lasciato intendere nello stesso articolo, ndr)– ed uno dei problemi da eliminare per garantire una pacifica vita cittadina>>.
Per i giudici della Cassazione quando un organo d’informazione per esigenze di cronaca decide di mostrare immagini di <<persone in qualche modo coinvolte in fenomeni sui quali grava un pesante giudizio della collettività>> deve adottare misure necessarie a garantire l’onorabilità dell’individuo, quali <<sgranare o comunque coprire il volto della persona ritratta per renderla non identificabile>>.