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Sentenza rivoluzionaria, le multe di Equitalia inviate via posta non sono valide

Una multa notificata solo ed esclusivamente a mezzo posta dai dipendenti di Equitalia è da considerarsi "giuridicamente inesistente"


12 Gennaio 2012Notizie

Una sentenza che fa discutere emessa dalla Commissione Tributaria regionale della Lombardia dichiara «giuridicamente inesistente» una multa di 9mila euro perché «notificata solo dai dipendenti di Equitalia a mezzo posta». Tale modalità di notifica, infatti, se non effettuata da soggetti abilitati, secondo i giudici lombardi, non produce effetti nei confronti dei contribuenti (in pratica è come se la cartella, l’avviso di intimazione di pagamento o l’ipoteca non fossero mai stati notificati).

La vicenda nasce da un ricorso presentato da un contribuente sul quale gravava una multa di 9.153 euro relativa a Iva del 2003 comprensiva di sanzioni. Il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto la comunicazione, ma Equitalia, ricevuta di ritorno alla mano, dichiarava al contrario di aver spedito la raccomandata che era stata ritirata dal custode dello stabile sostenendo che «la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento». Ma la XXII Commissione Tributaria ha dato torto ad Equitalia con questa motivazione: «gli unici soggetti legittimati alla notifica della cartella sono gli ufficiali della riscossione, i messi comunali, gli agenti della polizia municipale e altri soggetti sempre opportunamente autorizzati dal Concessionario», ma mai quest’ultimo «direttamente», a mezzo di propri dipendenti.

Ecco il commento dell’Avvocato Matteo Sances alla sentenza:

L’iscrizione ipotecaria è illegittima se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede. Tale prova si ottiene solo con l’esibizione in giudizio, da parte del concessionario della riscossione, delle copie delle cartelle insieme alle rispettive relate di notifica.
In pratica, i giudici evidenziano l’onere del concessionario di produrre in giudizio sia gli atti precedenti l’iscrizione ipotecaria (ossia le cartelle esattoriali) e sia le relative relate di notifica. Solo in questo modo il concessionario può contrastare l’eccezione del contribuente che eccepisce in giudizio la mancata notifica delle cartelle. Il più delle volte, invece, il concessionario si limita a produrre in giudizio solamente le relate di notifica (oppure le ricevute di ritorno delle cartelle spedite per posta) senza tuttavia produrre in giudizio copia degli atti. Ebbene, tale comportamento se da una parte prova la ricezione di un atto dall’altra non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso.


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