Tag: consumatori

  • Agenzie immobiliari, foglio visita e caparra confirmatoria

    Agenzie immobiliari, foglio visita e caparra confirmatoria

    Geometra Impazzito di Alberto MarubbiQuesta settimana raccolgo due segnalazioni dei nostri lettori, cercando di trasformarle in buoni ed utili consigli.

    La prima proviene dalla signora Giovanna, la quale mi riferisce di essersi recata presso un’agenzia immobiliare per potere visionare un appartamento che suscitava il suo interesse. Al momento di entrare nell’appartamento, l’agente fa sottoscrivere alla signora un foglio visita con l’esplicazione della percentuale dovuta all’agenzia in caso di affare andato a buon fine (il 4% come provvigione). Successivamente, la signora scopre che l’agenzia non ha l’esclusiva e che un’altra agenzia vende quel medesimo appartamento chiedendo la metà della provvigione. Che fare?

    I punti in questione sono diversi e qui li sintetizzo. Il cd. foglio visita è obbligatorio per legge e ha un duplice scopo: con esso l’agenzia può dimostrare di avere trovato il compratore (e quindi si autotutela) e non lede la legge sulla privacy nei confronti del proprietario dell’appartamento in vendita. Da ultimo, nel foglio visita ci sarà sempre indicata una data: quella data è fondamentale.
    Difatti, tra due agenzie “litiganti” non c’è la terza che gode, ma può godere soltanto quella che per prima ha fatto visionare l’immobile.
    Un’ultima annotazione: sotto i 100.000 € di valore è di prassi che le agenzie chiedano il 4% di provvigione.

    Il secondo caso riguarda la caparra confirmatoria e ce lo sottopone il sig. Mario.
    Egli ci scrive di avere formulato proposta di acquisto di un immobile, con tanto di compromesso e di versamento della caparra confirmatoria. Successivamente, Mario rinuncia all’acquisto dell’immobile ed è perfettamente consapevole che “perde” la somma versata a titolo di caparra confirmatoria. Senonché il venditore veniva a richiedergli anche la restituzione della somma versata all’agenzia immobiliare intervenuta nella conclusione dell’affare.
    Molto sinteticamente, la caparra confirmatoria si può definire, già di per sè, un risarcimento, comprensivo quindi di qualsivoglia onere, financo la provvigione dell’agenzia immobiliare; pertanto, il venditore non può avere più nulla da pretendere.

    In conclusione, vi ricordo sempre una buona regola: informatevi al meglio prima commettere errori grossi come una casa!

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

    [foto di Alberto Marubbi]

  • Luce, gas, telefono: assistenza e tecnici in subappalto

    Luce, gas, telefono: assistenza e tecnici in subappalto

    telefonoQuesta settimana mi preme fare luce sui subappalti, sostantivo che avrete sentito nominare più e più volte, ma su cui occorre precisare alcune cose.

    Quando un soggetto riceve una commissione (per meglio dire, l’incarico per eseguire una prestazione di fornitura o di servizi), può succedere che questi “deleghi” parte del lavoro ad un altro soggetto. Mi spiego meglio: per la manutenzione delle strade comunali, il Comune di Genova ha affidato in appalto ad Aster la manutenzione. Se Aster delegasse ulteriormente una parte del suo lavoro, lo farebbe sotto la forma del sub-appalto.

    Ma questo è un caso tutto sommato semplice. Purtroppo, veniamo a scoprire che anche nel campo delle utenze domestiche (luce , gas e telefonia), la legge degli appalti pare inesorabilmente vigente. Con problematiche che si ripercuotono sui cittadini malcapitati.

    Per esempio, se vi capita di dover traslocare una linea telefonica di Telecom Italia, chiamate il 187 (se siete privati) o il 191 (se siete imprenditori – professionisti) e fate la dovuta richiesta.
    E qui viene il bello; voi pensate che vengano dei tecnici Telecom, con tanto di tesserino di riconoscimento, invece vedrete arrivare un soggetto di una ditta in appalto (o sub appalto a seconda delle situazioni) che esegue il lavoro.

    Voi vi chiederete a questo punto: “Che cosa cambia?” Nulla se il lavoro viene svolto correttamente e nell’immediatezza.
    Ma se per qualche motivo il tecnico di turno non è in grado di compiere il trasloco della linea da voi richiesto, iniziano i guai… Questo signor tecnico comunica alla ditta madre (Telecom Italia) la mancata esecuzione del lavoro e Telecom vi comunicherà la data in cui il tecnico tornerà… magari una settimana dopo! Nel frattempo voi avete traslocato e vi trovate con i mobili nella nuova casa (o nel nuovo ufficio) e la linea telefonica nella vecchia. E che cosa potete fare ?
    Protestare al 187 o al 191, voi mi risponderete…
    Esatto. Peccato che il call center si rifà a quanto dicono i tecnici, i quali, secondo la suadente voce della signorina che sta all’altro capo, hanno sempre ragione perché la loro parola, o meglio, la loro relazione tecnica, è incontrovertibile….

    Qual è la morale della favola?

    1. La Telecom, nel caso di specie, è certamente responsabile della linea telefonica (di sua gestione…) ma ribalta su altro soggetto la propria “mala gestio”;
    2. Per il consumatore/utente diventa assai difficile risolvere un problema come quello prospettato, in quanto, di fatto, perde di vista l’unico riferimento certo che aveva, ossia la compagnia telefonica stessa.
    E, paradossalmente, finisce che la compagnia telefonica perde di vista pure se stessa…

     

    Alberto Burrometo

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  • Decreto del fare: Equitalia e le nuove norme

    Decreto del fare: Equitalia e le nuove norme

    equitalia2Cari lettori, questa settimana vi tedio con uno spaccato del più volte menzionato Decreto del Fare; qualcuno si domanda che cosa ci sia da fare… Per l’appunto, quel decreto (ora divenuto legge) pone nuovi paletti per i contribuenti debitori nei confronti degli enti pubblici o del fisco.

    Note apparentemente liete ci arrivano sul fronte di Equitalia, notizie che alcuni giornali non hanno riportato correttamente.

    E dunque, con l’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto del Fare (Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modifiche, in legge 9 agosto 2013, n. 98) sono state introdotte misure per la semplificazione in materia fiscale. Senza dubbio, tra le novità più importanti, l’allungamento del periodo di rateizzazione dei debiti di natura tributaria fino a 120 rate mensili (invece delle 72 prima concesse) ed il sostanziale blocco dei pignoramenti della prima casa da parte di Equitalia.

    In particolare, all’art. 52, leggiamo che l’agente della riscossione, nelle ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, è adibito ad uso abitativo e lo stesso debitore vi risiede anagraficamente.

    In sintesi, Equitalia non può ottenere il pignoramento solo ed esclusivamente quando il debitore si trovi nelle seguenti condizioni:

    1 –  il contribuente debitore sia proprietario di un solo bene immobile;
    2 – che detto immobile sia adibito ad uso abitativo;
    3 – che l’immobile non abbia le caratteristiche di “abitazione di lusso” cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, e comunque il fabbricato non sia classificato nelle categorie catastali A/8 (abitazioni in ville) ed A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
    4 – il contribuente abbia la residenza anagrafica nell’unico immobile di sua proprietà.
    Ma non solo: un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, individuerà un paniere di “beni essenziali” (vedremo più avanti se si tratterà di beni mobili ovvero altre tipologie di beni immobili) che Equitalia non può comunque pignorare.

    Ma non cantiamo vittoria troppo presto! Difatti, il nuovo dettato normativo vigente, tuttavia, introduce una clausola di salvaguardia a favore di Equitalia. È sempre fatta salva, infatti, “la facoltà di intervento ai sensi dell’art. 499 del codice di procedura civile”.
    Ciò significa che laddove il contribuente debitore avesse subito il pignoramento della prima casa (anche se è l’unico immobile di proprietà), su iniziativa di soggetti diversi da Equitalia (ad esempio, banche, creditori privati, ecc.), la stessa potrebbe intervenire nella procedura esecutiva concorrendo al riparto sul ricavato della vendita del bene staggito.

    Invece, per i casi di contribuenti proprietari di due o più immobili (ad uso abitativo e non), resta salva la facoltà di intervento di cui abbiamo raccontato poc’anzi. Equitalia può farsi promotrice del pignoramento di beni del contribuente debitore a condizione che il credito da riscuotere superi 120.000 euro.

    L’espropriazione può essere avviata se:

    1 – è stata iscritta ipoteca sugli immobili del debitore;
    2 – siano già trascorsi 6 mesi dall’iscrizione ipotecaria senza che il debito sia stato estinto

    Quest’ultima norma risulta francamente incomprensibile: se il debito viene estinto come si può procedere al pignoramento? D’altronde si sa, l’Italia non è mai stata un paese di arguti legislatori…
    Per concludere, mi si permetta una riflessione: che interesse ha un debitore proprietario della sola prima casa a pagare un debito di natura fiscale/tributaria se costui è inattaccabile grazie alla norma sull’impignorabilità della prima casa?
    Insomma, non lamentiamoci se poi aumentano l’aliquota IVA…

     

    Alberto Burrometo

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  • Manutenzione delle caldaie: in vigore le nuove norme

    Manutenzione delle caldaie: in vigore le nuove norme

    caldaia-calderinaL’inverno si avvicina ed il tema della sicurezza delle caldaie ritorna come ogni anno in voga. Con esso anche lo spigoloso e spinoso problema delle spese di manutenzione programmata; le aziende del settore avevano fino ad oggi usufruito di una legislazione poco chiara (tanto per cambiare, in Italia…) e facevano il bello ed il cattivo tempo nei confronti degli utenti.

    La domanda da diverso tempo rimaneva sempre la stessa: ogni quanto tempo bisogna fare controllare la caderina? Un anno? Due ? Ognuno diceva la sua.

    Oggi finalmente possiamo dire che esiste una normativa. Difatti, il 12 luglio 2013 è entrato in vigore un decreto del governo che rinnova la disciplina concernente i controlli di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale, comunemente noti come caldaie, ed estiva, anche noti come climatizzatori.
    Opportunamente si è mantenuto l’obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate, mentre sono cambiati il campo di applicazione e la periodicità.
    Per la cadenza dei controlli, se non diversamente esplicitato come obbligatorio dal libretto fornito dall’installatore o, in mancanza di
    questo, dal libretto del fabbricante, si applicano i termini che possono essere così sintetizzati: i controlli per impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kiloWatt, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni per se alimentato a gas, metano o GPL. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.

    Novità importanti anche per quanto concerne le ispezioni, che nella Liguria sono affidate a enti o società di proprietà pubblica. Nel nuovo regolamento si stabilisce che “l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione”.
    Pertanto le ispezioni sono destinate a cessare, tranne che per particolari situazioni, quali ad esempio:
    a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di
    accertamento siano emersi elementi di criticità;
    b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.

    Ricordiamo che, oltre all’effettuazione dei controlli, è obbligatorio pagare periodicamente il ticket, ossia la quota individuale che serve a finanziare le ispezioni. Normalmente il pagamento si esegue al tecnico che effettua il controllo. Solo per coloro hanno regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi l’eventuale ispezione all’impianto avviene senza costi.

    Per concludere, possiamo dire che non è stato fatto un miracolo legislativo, ma un passo avanti. In questo caso, va detto, bisogna dare prima un occhio alla nostra sicurezza domestica che non a normative farraginose ed inutili.

     

    Alberto Burrometo

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  • Garanzia sui prodotti acquistati: la legge e il codice di consumo

    Garanzia sui prodotti acquistati: la legge e il codice di consumo

    economia-soldi-finanza-banche-DIAnche questa settimana la voglio dedicare al ripasso di alcune norme da ritenersi fondamentali nell’ambito del consumierismo. Ci riferiamo alla garanzia sui prodotti.

    Orbene, dal lontano 2002 (decreto legislativo 24 del 02/02/2002 in attuazione della direttiva CE 1999/44) la garanzia sui prodotti è stata elevata ed inchiodata al termine tassativo di due anni. Il codice del consumo, decreto legislativo 206 del 2005 ha perfezionato codesta regola con gli articoli 130 e 132.

    Senza volerci soffermare su ogni dettaglio di queste due norme, vogliamo ricordare in maniera schematica il funzionamento delle garanzie dei beni di consumo. In primo luogo, ricordiamo che il termine di 24 mesi è la garanzia legale che la legge, per l’appunto, determina. Per garanzia convenzionale si intende un diverso termine che deve essere comunque rispettato da chi lo offre; nel caso in cui questo termine sia inferiore ai 24 mesi, deve essere conosciuto e sottoscritto dal consumatore.

    E qui sta la truffa, qui sta l’inganno! Basta aggirarsi tra le corsie di un ipermercato o di un centro commerciale e si scoprono promozioni del tipo: “Garanzia del produttore di 12 mesi”. Sbagliato, illecito, truffaldino. In questo modo si tende a confondere la figura del produttore con quella del venditore, figura quest’ultima su cui la legge addossa l’onere della garanzia.

    E così, se acquistate un cellulare, vi capita facilmente che un guasto durante il primo anno di vita del cellulare medesimo ve lo riparano loro ed un guasto successivo verrà riparato da un fantomatico centro di assistenza sovente lontano dal posto dove avete acquistato l’oggetto.
    Questa situazione, è vero, non fa decadere la garanzia legale, ma vi complica inutilmente la vita.

    Altra situazione già discussa: la vendita dei beni usati, in special modo le automobili. Cartelli enormi con scritto “occasione” oppure “garanzia 12 mesi” . Errato, illecito, quasi truffaldino. La garanzia sui beni usati resta di 24 mesi; il consumatore può accettare per iscritto una garanzia inferiore, ma deve essere a conoscenza di che cosa dice la legge.

    E il concessionario non è la legge… Ho già avuto modo di rimarcare come certe case automobilistiche offrano una garanzia superiore a quella legale di due anni: questo è sintomo di serietà e, verosimilmente, di buona qualità dei mezzi venduti.

    Vi ricordo, in conclusione, che il consumatore è colui che, nell’ambito della sua vita privata e cioè non professionale, acquista un bene o un servizio. La stessa persona, qualora rivesta la qualità di professionista, non gode dei benefici legali tipici del consumatore in termini di garanzia; quest’ultima, in quel caso, si riduce a 12 mesi.

     

    Alberto Burrometo

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    [foto di Diego Arbore]

  • Assicurazioni auto, quadro generale: tacito rinnovo e polizze online

    Assicurazioni auto, quadro generale: tacito rinnovo e polizze online

    rally automobilismoSettembre, è tempo di ringhiare. Ebbene sì, cari lettori, siamo tornati… Dopo la rovente estate gli argomenti da trattare sono tanti, quindi ho deciso di riprendere con tematiche di tipo assicurativo, dato che diverse persone ci hanno contattato.

    Così, mi pareva giusto specificare ancora alcuni elementi di codesta confusa materia; in particolare relativamente alle polizze Rc Auto. Innanzitutto, due chiarimenti sulla cd. legge Bersani che nel 2007 ha rivoluzionato tutto:

    a) essa si applica a familiari conviventi
    b) essa si applica solo e soltanto in caso di effettivo passaggio di proprietà o di acquisto di un mezzo nuovo.

    Questa normativa ha permesso ai clienti di risparmiare molti quatrini, ma ha creato un evidente danno alle compagnie assicuratirci, le quali, sistemando in classi di bonus/malus molto vantaggiose gli inesperti neopatentati, si sono viste aumentare il numero dei sinistri… a danno dei guidatori virtuosi. Conseguenza di ciò è stata poi l’introduzione della normativa sul cd. “indennizzo diretto” che ha ulteriormente falcidiato clienti e compagnie.

    Ultima innovazione legislativa è stata l‘abolizione del tacito rinnovo delle polizze Rc Auto. Mi raccomando: solo le polizze Rc Auto.
    Le polizze ad essa connesse, purché distinte, hanno un proprio iter, quello tradizionale, e necessitano quindi di disdetta nei termini contrattualmente previsti, come già abbiamo avuto modo di raccontarvi qualche settimana addietro.

    Considerando che le leggi in materia assicurativa mutano allegramente e spesso, occorre prestare la massima attenzione; difatti anche tra gli assicuratori regna sovente molta confusione.
    L’errore del vostro assicuratore, di solito, lo pagate voi.

    Un’ultima considerazione: oggi pullulano le assicurazioni on line. Potete verificarne la regolarità sul sito dell’IVASS, laddove sono elencate tutte le imprese assicuratrici, italiane e straniere, che sono legittimate ad operare in Italia.
    Queste imprese praticano prezzi spesso concorrenziali, specialmente per gli automobilisti virtuosi, però bisogna sapere leggere con attenzione le condizioni contrattuali.
    Le polizze stipulate via web sono in forte aumento e la norma relativa al tacito rinnovo si deve proprio a questo fenomeno.

     

    Alberto Burrometo

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  • Prenotazione voli, biglietti aerei: regole e tipologie di acquisto

    Prenotazione voli, biglietti aerei: regole e tipologie di acquisto

    aereo-voli-aereoporto-alitalia-DINelle scorse settimane abbiamo affrontato il tema delle vacanze. Questa volta vogliamo entrare nello specifico, ovvero parlare dell’acquisto dei biglietti aerei.

    Le modalità di acquisto dei biglietti aerei ormai si sono moltiplicate. Ci si può recare presso un’agenzia di viaggi specializzata nel settore “biglietteria” oppure procedere con l’acquisto online.

    Mi preme darvi una serie di consigli e suggerimenti che ritengo doverosi. Nel caso vi rechiate presso l’agenzia di viaggi, abbiate sempre cura di verificare i vostri dati ed i termini del volo (destinazione, giorno, ora, ecc…), perché successivamente, in caso di errore, resta sempre difficoltoso dimostrare la colpa dell’agente di viaggio che ha emesso per vostro conto il biglietto.
    Va invero aggiunto che, in caso di errore che verta non sui dati personali, ma sulla vera e propria prenotazione del volo, l’agente di viaggi ha sulle spalle una responsabilità ben precisa.
    All’uopo, mi preme ricordare che l’agente di viaggio è, de facto, un mediatore tra il cliente – viaggiatore che chiede la prenotazione di un pacchetto turistico ed il tour operator (o la compagnia aerea se non l’albergo) che offra il servizio che più si avvicini alla richiesta del cliente medesimo; il compito dell’agente di viaggio sta nel soddisfare le richieste del cliente.
    Una volta individuata l’opzione interessata, l’agente di viaggio esaurisce il proprio compito.

    Nel caso di acquisto di biglietti on line, predico sempre una attenzione maggiore: le condizioni di volo, qualora non presentino clausole abusive, vanno lette con attenzione ed una volta conosciute dal viaggiatore, possono diventare vangelo.
    Però con un paio di eccezioni: le convenzioni internazionali vigenti e le legislazioni nazionali altrettanto vigenti.
    Purtroppo ciò crea non pochi problemi nel caso insorgano controversie (smarrimento bagaglio, ritardi aerei e via discorrendo); la normativa irrazionale e disomogenea dei vari paesi agevola le compagnie aeree.

    La morale è sempre la medesima: di fronte a cause di piccola entità, laddove i costi possono superare il risultato economico da raggiungere, l’utente medio rinuncia o si accontenta di rimborsi minimali per non dire offensivi.

    E i colossi, dall’alto, sorridono.

     

    Alberto Burrometo

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    [foto di Diego Arbore]

  • Amt, biglietto via sms: servizio scadente, problemi e guasti. Ecco i test

    Amt, biglietto via sms: servizio scadente, problemi e guasti. Ecco i test

    autobus-amt-2Niente da fare. Il biglietto dell’autobus via sms continua a essere una chimera. Il servizio che, previa registrazione e associazione di una carta di credito al proprio profilo, dovrebbe consentire di acquistare il ticket ordinario (quello da 1,50 euro, valido solo per il servizio bus ma con durata di 10 minuti superiore rispetto ai 100’ della versione cartacea) pochi istanti prima di salire a bordo, con l’invio di un “messaggino” al numero 320.2043497, continua a fare le bizze.

    Da Amt le colpe vengono scaricate sul partner Bemoov, marchio della società torinese Movincom Servizi, che rappresenta un circuito di pagamento di beni e servizi tramite telefono cellulare. Un servizio di per sé facilmente accessibile: in pochi minuti sul sito Bemoov.it si completa la necessaria registrazione e l’associazione della carta di credito da cui verranno scalate le spese. Il tutto appoggiandosi gratuitamente e in sicurezza alla Banca Popolare di Sondrio. Ricevuta la classica mail di conferma, si è pienamente abilitati all’acquisto dei biglietti del bus (e altri servizi a disposizione in diverse città italiane, come i parcheggi, i biglietti delle manifestazioni sul circuito Vivaticket, o gli skipass per Bormio o le Funivie Lagorai). Via sms o scaricando un’app per smartphone che compila automaticamente il testo del messaggio.

    Uno strumento di per sé molto utile, ad esempio per avere una tracciabilità delle proprie spese di trasporto pubblico per chi non usufruisce di abbonamenti vari, o semplicemente per non doversi mettere alla disperata ricerca di un rivenditore, magari nelle ore serali o notturne. Peccato che funzioni poco. E male.

    L’azienda genovese, per il momento, si limita a confermare la presenza di diverse problematiche tecniche a cui sta cercando di porre rimedio. Sulle pagine del sito ufficiale di Amt, il servizio viene persino dichiarato “temporaneamente sospeso per motivi tecnici”. Peccato che l’utenza non ne sia stata direttamente avvertita.

    sito-amt-problemiI primi problemi erano stati riscontrati già a fine giugno. Venerdì 28, in particolare, un sms da Amt avvisava tutti gli utenti che: “Per problemi tecnici, non dipendenti da Amt, il servizio TICKETING SMS è temporaneamente sospeso”. E qualche difficoltà in effetti doveva esserci, visto che qualche ora prima, chi avesse provato a inviare l’sms non avrebbe ricevuto il biglietto digitale. Uno spiacevole inconveniente, soprattutto se realizzato quando ormai si è saliti sull’autobus e si rischia anche di andare incontro a una contravvenzione. Non sapendo neppure se l’euro e mezzo fosse stato scalato o meno dalla carta di credito, visto che molti servizi dispositivi del banking online hanno una soglia minima di avviso per le operazioni effettuate, ad esempio dai 50 euro in su.

    «Stia tranquillo – ci avevano rassicurato i controllori di piazza Verdi, a Brignole – sappiamo che c’è qualche problema sul servizio. Un utente ieri ha ricevuto il messaggio di conferma quattro ore dopo l’acquisto. Se trova i controllori in vettura, gli dica che ha parlato con noi».

    Buon senso, dunque. Fin qui, perciò, potrebbe essere il semplice racconto di un episodio sfortunato proprio in corrispondenza di un malfunzionamento del servizio. Ma c’è dell’altro. Giusto il tempo di mettere a posto il sistema, infatti, e mercoledì 3 luglio ecco nuovamente il via libera. “Ci siamo, finalmente”, pensai. E invece no. A una settimana dal ripristino, ancora spiacevoli inconvenienti.

     

    servizio-sms-amtservizio-sms-amt-2

    L’esperienza diretta: il servizio non funziona

    Mercoledì 10 luglio, ore 12.20: salgo su un autobus qualsiasi in direzione centro e invio il mio sms. Dopodiché, come spesso accade, mi perdo nei meandri del lavoro tra telefonate, letture di email e controllo di notizie online. Sempre naturalmente sullo stesso smartphone, dimenticandomi di verificare la notifica della ricevuta. Quando scendo per cambiare autobus, scorgo un controllore all’orizzonte. Un lampo: il biglietto. Controllo tra i messaggi ma non trovo nessuna ricevuta. Prima di risalire a bordo, perciò, provo a chiedere lumi al controllore: «Posso capire che ci siano problemi sul servizio – mi risponde – ma per me lei risulterebbe senza titolo di viaggio e sarei perciò tenuto a farle la contravvenzione». Giustamente. «Poi, può andare in via D’Annunzio mostrare l’ora di invio del messaggio e probabilmente la multa le verrà tolta».

    Comodo: prendo il biglietto, non so se l’ho pagato, mi fanno la multa e devo andare a farmela togliere. “Per oggi sarà meglio farsela a piedi – penso tra me e me – e per il ritorno a casa passerò in edicola”.

    Ore 16.48, sorpresa. Il telefono vibra ed ecco la ricevuta: “Acquisto completato Amt biglietto ordinario. 110 minuti rete Amt […] Fine validità 10/07/2013 ore 14.10”. Due ore e mezza dopo la scadenza ho finalmente il mio biglietto. Peccato che non mi serva più e nel frattempo, per evitare di prendere una multa, abbia preferito proseguire la giornata a piedi. Eppure, adesso lo so con certezza, il mio euro e mezzo l’avevo pagato. A sentire i tecnici di Amt, se mi recassi in via D’Annunzio otterrei come rimborso un nuovo biglietto cartaceo. Peccato che per andarci dovrei, come minimo, utilizzare un altro biglietto.

    Non è l’unico disservizio. Testardo come non mai, qualche giorno dopo decido di testare nuovamente il sistema. Ma di tre messaggi inviati il 12 luglio per l’acquisto di tre biglietti in orari diversi, solo il primo è andato a buon fine. E il costo, seppure minimo, degli altri due non lo rimborsa nessuno.

    Insomma, il servizio ha bisogno di una radicale messa a punto. E, benché in Amt abbiano tutti le bocche cucitissime, sarebbe in programma una mini rivoluzione del sistema che dovrebbe essere presentata già nei prossimi giorni.

    Nel frattempo, ai genovesi che si avvalgono del ticket via sms consigliamo di tenere sempre in tasca anche un caro, vecchio biglietto cartaceo. Certo, il rischio è di pagare due volte per lo stesso viaggio ma almeno si evita la multa e le poco agevoli pratiche che ne conseguirebbero per farsela togliere. In alternativa, chi ne ha la possibilità può sempre scegliere di fare “quattro passi”.

     

    Simone D’Ambrosio

  • Gestori telefonici, costi disattivazione: l’inganno arriva dall’alto

    Gestori telefonici, costi disattivazione: l’inganno arriva dall’alto

    bollette-speseQuesta settimana la rubrica la faccio fare ad un lettore… Francesco mi ha scritto una mail per raccontarmi il suo caso e, considerato che l’argomento è molto sentito da tutti voi (sono tante le email che giungono in redazione sui servizi dei gestori telefonici), ho ritenuto fosse utile riportarla qui:

    Buongiorno Alberto,
    ho letto il suo articolo e sono d’accordo con lei. Sono cliente Fastweb da 6 anni ormai. Ai tempi ho pagato 70 euro di attivazione e ora, una volta data la disdetta della linea, mi appresto a doverne pagare 95 di disattivazione. Ho sottoscritto un contratto da 45euro/mese e di anno in anno ho comunque appurato sempre piccoli aumenti o piccole spese in addebito che col tempo, hanno fatto lievitare questa cifra fino a 50 o 55 euro mese (tipo spese per invio cartaceo o contributi vari…), spese che i nuovi clienti all’inizio del contratto non pagano!! (politiche di discriminatorie della clientela – hai lo stesso servizio che si chiama nello stesso modo ma chi è nuovo lo paga meno e non per frutto di scontistica particolare). Ho chiamato l’Agcom e per loro tutto ok, devo pagare all’operatore le spese che sostiene per la chiusura del servizio e garantisce AGCOM che la cifra sia congrua!!! (andiamo bene)

    Si dovrebbe fissare un costo fisso di chiusura del servizio per qualsiasi operatore e non ivandolo oppure togliere completamente questa voce di spesa lasciando che siano gli operatori a recuperarla dai consumi. Ad oggi ogni operatore telefonico può fissare la cifra che vuole giustificandola come crede e ivandola… Può anche aumentarla, per esempio delegando ad una società esterna più costosa (ad es. una controllata) tale incombenza, rientrerebbe comunque nei costi giustificabili da AGCOM.
    Insomma per AGCOM, se Fastweb usa per disattivare un servizio utilizzando cavi in oro massiccio 18 karati allora è giustificabile far pagare 8000 euro di disattivazione?? La parola “giustificabili” in giurisprudenza è troppo generica e si presta a raggiri di ogni genere.

    Nel contratto che ho firmato nel 2006 i costi di disattivazione sono scritti nero su bianco 49+21 = 70 … mi chiedo cosa sia cambiato da allora per arrivare a 95 euro! Sono stato inoltre minacciato dagli operatori Fastweb che se non pago mi fanno una segnalazione come cattivo pagatore (quindi se chiedo dopo un prestito o mutuo mi vengono negati).

    Francesco

    Difficile non concordare con Francesco.

    Mi permetto due precisazioni:
    1. In sede di conciliazione presso i Co.re.Com. la difesa degli avvocati e/o funzionari di Fastweb è, più o meno la seguente: “L’AGCOM ci dà ragione….”
    2. Il sig. Francesco avrebbe potuto contestare l’aumento ingiustificato, quello sì, e nessuno gli poteva dare torto.

    Per concludere, ribadisco (non l’avessi mai detto) che le Authority italiane destano – quanto meno – alcune perplessità in relazione al loro essere terzi tra utente e gestori vari…

     

    Alberto Burrometo

    Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.

  • Viaggi e vacanze, offerte last minute e agenzie: ecco le regole base

    Viaggi e vacanze, offerte last minute e agenzie: ecco le regole base

    voli-aereoporto-aereo-ryanair-DITempo di vacanze, per chi può permetterselo. Tempo di telegiornali che, per distogliervi da ciò che accade nel mondo, mandano in onda servizi sulle vacanze, live dal casello autostradale, arriva un’auto stracarica con canoe, gommoni, costumi ed il giornalista che chiede: “quest’anno mare, eh?”. Lungimirante.
    Dettagli a parte, in questa calda estate di crisi, le offerte di viaggio si moltiplicano… e quindi anche le truffe.
    Di solito sono i cosiddetti last minute a creare imbarazzi, vuoi per il poco tempo che si ha per decidere, vuoi perché i prezzi sono davvero (all’apparenza) allettanti.

    Ricordiamo alcune regole basilari:
    1. La vacanza deve essere relax e distacco dallo stress quotidiano, non un ulteriore motivo di… sangue marcio: questo vi deve sempre guidare; l’istinto spesso ci becca, ma a volte vi fa deragliare;
    2. Se scegliete un’agenzia di viaggi, recatevi presso persone serie e preparate; tenete presente che l’agenzia di viaggio non risponde per i ritardi di aerei o per malservizi vari che vi possono capitare; in altre parole, l’agente di viaggio risponde del suo operato solo fino ad un attimo prima che partiate (salvo errori di prenotazione, ovviamente….)
    3. Se acquistate un viaggio on line, leggete con cura maniacale le condizioni di viaggio prima di pigiare i vari “OK” che vi portano di videata in videata ma forse non vi portano alla meta dei vostri sogni.
    4. Se desiderate recarvi all’estero, verificate tutte le normative in termini di bagagli, onde non avere rogne al momento del check in.
    5. Se qualcosa va storto durante la vacanza, i reclami o le richieste danni vanno fatti quanto prima, benchè la responsabilità civile da vacanza rovinata, essendo essa di tipo extracontrattuale, abbia una prescrizione di 5 anni.

    Cari lettori, come vedete, ho il vizio delle prescrizioni, ma putroppo quelle sono spesso il sale dell’immenso mare del diritto…

     

    Alberto Burrometo

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    [foto di Diego Arbore]

  • Iren mercato, contratti di doppia fornitura luce e gas: l’analisi

    Iren mercato, contratti di doppia fornitura luce e gas: l’analisi

    iren-gasGentili lettori, a costo di sembrare noiosi e pedanti, dobbiamo – ahimè – tornare su un argomento trito, ritrito e tristemente trattato….
    Stiamo parlando di Iren mercato, distributore gas per la Liguria e venditore nel mercato tutelato sia per la fornitura del gas che per quella dell’energia elettrica.
    Due settimane fa abbiamo stigmatizzato il comportamento nefasto di Enel biforcuta: Enel Serizio Elettrico ed Enel Energia
    Siccome il metodo Enel non trova ostacoli normativi, altre società hanno deciso di comportarsi alla stessa maniera. Iren Mercato S.p.A. è una di queste. Ma attenzione: c’è una piccola differenza.

    Le “due Enel” hanno ragione sociale differente, ma il logo e lo slogan pubblicitario (l’energia che ti ascolta) sono identici e fuorvianti; facile equivocare, ma relativamente semplice accorgersi del cambio gestore: le bollette diventano a colori. Sicuramente in molti all’inizio hanno pensato ad un’evoluzione digital-cromatica da parte di Enel ed invece trattaasi solo di bollette dal costo più elevato.

    Al contrario, Iren non si è sdoppiata, la società è la stessa e quindi un “normoutente” pensa ragionevolmente di mantenere lo stesso contratto che aveva in precedenza… ma si sbaglia.

    Gli addetti che si attaccano ai campanelli delle vostre porte sono venditori e vi vogliono appioppare un contratto di somministrazione doppio (luce/gas) millantando sconti inesistenti.
    Basti pensare che Iren – con con i contratti di mercato libero – vi fa pagare somme non meglio precisate (le cui voce in bolletta non troverete neanche con la miglior lente di ingrandimento di Sherlock Holmes).
    Un esempio? Il trasporto luce ad Enel… e magari voi avevate un contratto proprio con Enel. Alla faccia della trasparenza… E poco consola il fatto che la normativa attualmente in vigore consente tutto ciò; non ci resta che invocare la pratica commerciale scorretta: quella, almeno, ce l’abbiamo e viene punita severamente.

     

    Alberto Burrometo

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  • Mediazione obbligatoria, il ritorno: nuove regole e vecchi interessi

    Mediazione obbligatoria, il ritorno: nuove regole e vecchi interessi

    Sentenza del TribunaleChe l’Italia sia il paese delle meraviglie lo sappiamo. E purtroppo sappiamo anche delle sue meravigliose invenzioni.
    Abbiamo avuto modo di parlare delle mediazioni – conciliazioni obbligatorie, della loro introduzione e – successivamente – della loro incostituzionalità dichiarata.

    Non avevamo parlato di un dettaglio: fervente sostenitrice delle mediazioni era l’avv. Tiziana Miceli, moglie di Angelino Alfano, allora ministro del Governo Berlusconi; Ella è mediatrice e, a quanto risultava, titolare di una catena di aziende di mediazione.

    Oggi Alfano è tornato in auge nel governo Letta e le mediazioni con lui. Il Consiglio dei Ministri, nella sua serie di iniziative legislative, ha introdotto ed approvato un decreto legge recante misure urgenti in materia di crescita.

    Al suo interno anche gli interventi urgenti in materia di giustizia civile messi a punto dal guardasigilli Annamaria Cancellieri, che prevedono, fra gli altri punti, il ritorno della nuova mediazione obbligatoria.

    Il ripristino della mediazione obbligatoria – finalizzata ad evitare che ogni conflitto divenga necessariamente una causa senza tentare composizioni amichevoli degli interessi – è avvenuto con otto rilevanti correttivi, e in particolare:

    1. Esclusione dall’area della obbligatorietà delle controversie per danni da circolazione di veicoli e natanti, posta anche la presenza di ulteriori e speciali procedure di composizione stragiudiziale di queste controversie, rispetto alle quali la mediazione necessaria sarebbe stata un’inutile duplicazione;

    2. Introduzione, sempre nell’area dei diritti disponibili, della mediazione prescritta dal giudice e valutata in contraddittorio con le parti del processo già avviato;

    3. Integrale gratuità della mediazione obbligatoria anche nel caso sia prescritta dal giudice, per i soggetti che, nella corrispondente controversia giudiziaria, avrebbero avuto diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

    4. Previsione di un incontro preliminare in cui le parti, davanti al mediatore, verifichino con il professionista se sussistano, o meno, effettivi spazi per procedere utilmente e volontariamente alla mediazione;

    5. Forfettizzazione e abbattimento dei costi della mediazione, in particolare di quella c.d. obbligatoria, attraverso la previsione legislativa di un contenutissimo importo, comprensivo delle spese di avvio, per l’incontro preliminare di cui al punto precedente;

    6. Limite temporale della durata della mediazione in 3 mesi, in luogo di 4, decorsi i quali il processo può sempre essere iniziato o proseguito;

    7. Previsione della necessità che, per divenire titolo esecutivo e per l’iscrizione d’ipoteca giudiziale, l’accordo concluso davanti al mediatore sia non solo omologato dal giudice ma anche sottoscritto da avvocati che assistano le parti;

    8. Riconoscimento di diritto, agli avvocati che esercitano la professione, della qualità di mediatori.

     

    Il minimo comun denominatore di questi interventi correttivi è dato per un verso da un significativo restringimento dell’area per materia della mediazione necessaria e, per altro verso, dell’abbattimento dei costi della medesima mediazione obbligatoria, in uno alla valorizzazione delle garanzie offerte dall’assistenza legale, e della competenza professionale, anche in chiave di composizione stragiudiziale degli interessi, propria degli avvocati.
    Questa è la sintesi del decreto legge, ora ci vogliono sessanta giorni per vedere che succede.
    Un fatto è certo. La materia assicurativa ne è esente, mentre quella condominiale, combinata alla nuova normativa appena entrata in vigore, diventa un ginepraio dove gli avvocati sguazzeranno, alla faccia della tutela dei consumatori.

     

    Alberto Burrometo

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  • Servizi di rete, Enel: guadagnare due volte sullo stesso servizio

    Servizi di rete, Enel: guadagnare due volte sullo stesso servizio

    enel-energia-elettrica-DIDopo la pubblicazione dell’articolo della scorsa settimana, siamo stati letteralmente subissati di telefonate che ci chiedevano a vario titolo alcuni chiarimenti di natura comportamentale in caso di contenzioso con un gestore che fornisce energia elettrica e/o gas.

    Voglio citare due esempi che maggiormente ricalcano situazioni tipo.

    Il primo caso ce lo segnala la signora Monica, la quale acquista una casa e poi la cede in comodato d’uso a sua zia; quest’ultima entra convinta di potere attivare contratti di fornitura di energia elettrica e gas senza problemi. E invece non è andata così.
    Il vecchio proprietario ha lasciato un debito nei confronti di GDF Suez, la quale, essendo titolare dei due punti vendita (luce e gas) non ne vuole sapere di ripristinare il tutto, a meno che la signora Monica non saldi il dovuto; quanto è il dovuto? “Eh, signora, non glielo possiamo dire per privacy…” Ora, fossimo in un paese normale certe cose nemmeno verrebbero pensate, ma in Italia tutto è possibile.
    E così si scopre che:

    1. la normativa AEEG prevede che, per il libero mercato, l’azienda titolare del punto di fornitura, può decidere in totale autonomia se continuare a distribuire o meno luce e/o gas. Ora, voi vi chiederete: ma che razza di normativa è questa? E’ quella accettata dalle associazioni di consumatori che poco fanno per tutelare davvero i cittadini.

    2. nel caso di Monica, il vecchio proprietario ha lasciato la residenza in quell’immobile e quindi, paradossalmente, GDF Suez, da un punto di vista giuridico non ha tutti i torti, se non fosse per l’esistenza di una raccomandata che spiega tutto e chiede lo sblocco della situazione. Sarà dunque compito di Monica recarsi presso il comune e notiziare dell’irreperibilità del piantadebiti di turno.

    Il secondo caso, capitato a molti utenti domestici, è un’altra situazione negativa, però mi dà ragione di quanto sostengo da anni.

    Enel Energia inserisce nelle proprie fatture la voce “Servizi di rete“. Evviva la trasparenza, potremmo dire…
    Difatti, essa altro non è che il pagamento “del passaggio di energia attraverso i fili del distributore“; in parole povere, i gestori che operano nel libero mercato debbono pagare una sorta di affitto dei fili o delle tubature al “proprietario”.
    Orbene, – nei casi di specie – il venditore è Enel Servizio Elettrico. Ciò significa che Enel Energia paga ad Enel Servizio Elettrico l’affitto per il passaggio dell’energia attraverso i fili di proprietà di quest’ulitma, ribaltandone il costo sull’utente finale, non sappiamo se aumentato oppure no.

    Questo spiega in maniera inequivocabile il motivo per cui molti distributori del mercato tutelato si siano buttati anche nel libero mercato, un modo comodo per guadagnare due volte sul medesimo servizio.

    Col beneplacito di AEEG ed associazioni di consumatori.

    AMEN.

     

    Alberto Burrometo

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    [foto di Diego Arbore]

  • Contratti dual, luce e gas: come difendersi dalle cattive sorprese

    Contratti dual, luce e gas: come difendersi dalle cattive sorprese

    notte-luce-arti-visive-arte-RMDue settimane fa abbiamo parlato dei contratti “dual” di somministrazione di energia elettrica e di gas. Siamo stati raggiunti da diverse telefonate e mail di commercianti che, per il loro tipo di attività (focaccerie, panetterie e ristoranti) hanno concluso contratti di quel tipo credendo di risparmiare tanto denaro… In particolare, mi voglio soffermare su un caso limite, quello di una focacceria che ha stipulato un contratto “dual” soltanto in apparenza.

    Difatti, un addetto Sorgenia si è recato nei locali del malcapitato utente in due fasi successive, vendendo prima il contratto di fornitura di energia elettrica e poi di gas. E qui scatta il primo allarme, il primo alert, ovvero il primo momento in cui bisogna drizzare le antenne: leggete quello che firmate, soprattutto perché spesso, nel caso di due contratti separati, non è da escludersi la sovrapponibilità dell’uno sull’altro.

    Orbene, il Nostro ha sottoscritto due contratti, le cui condizioni sono scritte sotto ai fogli firmati, intendo dire non sul retro, ma sotto, all’interno della cartellina che contiene le veline (non quelle televisive) contrattuali.

    Secondo alert: chiedete una copia di ciò che dovreste firmare e leggetevela con comodo a casa vostra, per guardare la partita di calcio c’è sempre tempo! Se non vogliono consegnarvela, peggio per loro, non procederete alla sottoscrizione.

    Sorgenia inizia così la doppia fornitura, seppure in due distinti momenti, e spedisce doppia puntuale (più o meno) bolletta. Ad un certo punto, sorge un contenzioso di natura contrattuale per quanto attiene la fornitura di energia elettrica e via col rondò di lettere e di conseguenti avvocati che si succedono senza dare un punto di riferimento al Nostro…

    La fornitura di gas procede regolarmente, ma per quanto attiene all’energia elettrica il Nostro cambia gestore. Dopo anni di silenzio, Sorgenia stacca il gas! Incredibile ma vero! Cosa, tra l’altro, illecita.

    Questa storia, al di là della richiesta per i danni subiti da parte della Focacceria, porta a fare alcune considerazioni conclusive:

    1. L’utente medio è spesso ingenuo ed i gestori (anche di telefonia) ne approfittano;
    2. Proprio per questo insisto sempre sul fatto che sia necessario leggere con la massima attenzione ciò che si sta sottoscrivendo;
    3. Gli esercizi commerciali per loro natura non sono considerati consumatori, ma “professionisti”, però allorquando la contrattualistica delle utenze e le condizioni contrattuali siano in tutto e per tutto identica a quella di un privato, allora, i rapporti sono assimilabili a quelli propri dei consumatori, con conseguenze giuridiche non di poco conto: una per tutte quella del Foro competente in caso di controversia. Nel caso di rapporti con un soggetto definito consumatore, è quello della residenza di quest’ultimo.

    Aggiornamento, 13 Giugno 2013:

    Per dovere di cronaca, ci teniamo a precisare che, come comunicato dal nostro lettore, Sorgenia dopo sei giorni ha riattivato la fornitura di gas.

     

    Alberto Burrometo

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    [foto di Roberto Manzoli]

  • Assicurazione Rc Auto, tacito rinnovo: istruzioni e normative

    Assicurazione Rc Auto, tacito rinnovo: istruzioni e normative

    Il ponto di CorniglianoMolti lettori ci hanno scritto in questi giorni chiedendoci lumi sulle assicurazioni auto e quindi sento il dovere di rispondere loro pubblicamente. Parliamo dell’annosa questione del tacito rinnovo delle polizze RC Auto e dintorni…

    In particolare, Nicola mi chiede se, con l’abolizione del tacito rinnovo, serve la disdetta nei 15 giorni precedenti. Ovviamente no: la disdetta era il corollario indispensabile del tacito rinnovo, se non disdettavi la polizza, questa si rinnovava tacitamente ed automaticamente.
    La normativa attuale prevede che i contratti assicurativi relativi alla circolazione di veicoli, abbiano durata annuale, 365 giorni; dopo molte incertezze interpretative, una circolare ministeriale ha precisato che comunque le imprese assicurative debbano concedere i 15 giorni di proroga.
    Ciò per dare tempo all’assicurato di valutare offerte migliori oppure, semplicemente, per dare la possibilità di pagare in caso di dimenticanza o impedimenti di qualsivoglia natura.

    Restano due problemi:
    1. Nel caso in cui Tizio sia assicurato con l’Impresa assicuratrice Alfa e alla scadenza esatta (o prima) decida di cambiare compagnia di asicurazione, Alfa non sarà più tenuta ad allungare la copertura di 15 giorni, in quanto Tizio è già “coperto” dalla nuova assicurazione. Però, non essendo più obbligatoria la disdetta, Alfa non ne viene a conoscenza… L’unica certezza è che, in tema di RC Auto, non vi possono essere due coperture assicurative.

    2. Per quanto attiene al bonus/malus, quest’ultimo viene regolato dal cosiddetto “periodo di osservazione”, che termina due mesi prima della scadenza contrattuale: in altre parole, le compagnie di assicurazione, verificano la sussistenza di sinistri in capo all’assicurato per 10 mesi e non per 12; e gli altri due mesi che fine fanno? In caso di rinnovo della polizza, verranno conteggiati l’anno successivo; in caso di mancato rinnovo della polizza, chiunque può “inventarsi” sinistri senza essere gravato dal malus. E con l’aggiunta dei 15 giorni “sempre e comunque”, il pericolo delle truffe assicurative è destinato ad aumentare.

    Invece, Antonella ci chiede se una polizza infortuni legata alla polizza RC Auto segua o meno la regola del tacito rinnovo. La risposta è semplice: se la polizza infortuni del conducente è separata dalla polizza Auto, essa è un contratto diverso e quindi non rientra nella nuova normativa; in altre parole esso va disdettato alla scadenza.
    Se la copertura degli infortuni del conducente fa capo alla polizza madre RC Auto ovvero essa è una cosiddetta garanzia accessoria, allora rientriamo nella nuova normativa dove il tacito rinnovo sparisce.
    La stessa cosa dicasi per qualunque altra polizza legata alle polizze auto, come, a titolo di esempio, la tutela legale.

    E se pensate che la legge è molto recente, direi che siamo messi veramente bene.

     

    Alberto Burrometo

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