Categoria: Che legge che fa

  • Legittima difesa, tra offesa ingiusta e necessità della reazione. Quando l’omicidio è “scriminato”

    Legittima difesa, tra offesa ingiusta e necessità della reazione. Quando l’omicidio è “scriminato”

    pistola-legittima-difesaA Lodi un uomo è stato ucciso con un colpo alla schiena a seguito di una rapina in un ristorante. Questo è l’ultimo caso di cronaca a tema legittima difesa che viene riportato dai mass media al fine di veicolare l’attenzione su questo istituto giuridico, già oggetto di riforma ad opera del governo con la legge del 13 febbraio 2006, n. 59.

    Non è intenzione di chi scrive prendere una posizione di natura politica (scelta che spetta al legislatore), ma piuttosto fornire strumenti nozionistici necessari alla comprensione di quando la scriminante della legittima difesa può essere invocata nelle ipotesi di omicidio. In altre parole, nella nota vicenda del lodigiano, è giusto invocare la legittima difesa? Nell’analisi che segue ci soffermeremo unicamente sulla cd. legittima difesa domiciliare prevista dal comma 2 dell’art. 52 c.p., in quanto oggetto sicuramente di maggior interesse proprio per la sua attualità e applicazione dei casi riportati dalla cronaca.

    Legittima difesa

    La legittima difesa prevista dal comma secondo dell’art 52 c.p. scrimina (ovvero il soggetto non è punibile con una sanzione penale) colui che, ad esempio, uccide un ladro che si introduce nella propria abitazione, qualora vi siano alcune condizioni oggettive, che di seguito si spiegano. L’azione difensiva, innanzitutto, deve essere rivolta contro un soggetto che ha commesso una violazione di domicilio. Ciò significa che il ladro si è introdotto nell’abitazione altrui ovvero nel luogo dove viene svolta un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, senza che vi fosse il consenso del soggetto che ha il diritto di escluderlo (l’imprenditore, il commerciante, il professionista).

    Il secondo requisito per applicare la scriminante in oggetto è che l’autore della difesa, rectius l’aggredito, abbia posto in essere l’offesa con un arma legittimamente detenuta. A sommesso avviso di chi scrive, questo requisito viene sempre poco evidenziato dalla cronaca giudiziaria, nonostante sia un elemento fondamentale per riconoscere la legittima difesa. È necessario infatti che il soggetto che pone in essere una difesa, ad esempio con una pistola, abbia ottenuto il porto d’armi regolarmente ai fini della difesa personale. Inoltre la norma in esame, a differenza della “legittima difesa classica” prevista dal primo comma dell’art 52 c.p. (ovvero quando l’azione difensiva non avvenga nelle circostanze indicate nell’art. 614 c.p.), non richiede che vi sia un rapporto di proporzione tra difesa e offesa, in quanto ciò si ritiene presunto (elemento che era stato oggetto di forte scontro a seguito dell’introduzione del comma secondo nel 2006, sollevando anche dubbi di natura costituzionale, ad oggi superati).

    Pericolo e reazione

    Sono due gli ulteriori requisiti previsti dalla norma: il pericolo di un offesa ingiusta e la necessità della reazionePer quanto concerne il primo requisito, appare pacifico, sempre nel caso del ladro che entra in un esercizio commerciale ovvero in un abitazione, che vi sia il requisito del pericolo di un offesa ingiusta in quanto l’offesa si identifica con l’aggressione all’appartamento o al negozio della vittima assalito dal ladro.

    La necessità invece dell’intervento comporta qualche valutazione ulteriore, in quanto deve essere valutata l’inevitabilità della condotta e dell’uso dell’arma, come unica condotta possibile, non essendovi un altra condotta alternativa lecita o comunque meno lesiva. Sempre per riportare queste nozioni al caso concreto, bisogna verificare se il proprietario del negozio o dell’appartamento assalito dal ladro, ha usato l’arma in quanto unica condotta possibile.

    Ma non è tutto, affinché venga riconosciuta la legittima difesa in ipotesi di omicidio dalla Corte d’Assise (organo competente a giudicare tale reato), è necessario altresì che l’aggressore persista nella propria condotta (tecnicamente, non vi sia desistenza) e che vi sia un pericolo di aggressione per  l’aggredito. Se per la desistenza non vi sono problemi interpretativi, sul pericolo di aggressione, è bene fare una precisazione. Il pericolo di aggressione deve essere identificato in una probabilità che vi sia un evento lesivo, quale evento morte ovvero lesioni nei confronti dell’aggredito. L’aggredito pertanto deve valutare se vi sia un pericolo per la propria incolumità (pericolo imminente) e a quella dei suoi familiari.

    Giustizia

    Orbene, il ladro, introdotto nell’esercizio commerciale o in casa, avrebbe con ogni probabilità, con rilevante possibilità, aggredito beni quali incolumità fisica e la vita dell’aggredito e dei suoi familiari? Ed è su questo elemento che si gioca la partita nelle aule di giustizia.

    Perché non è sufficiente la mera convinzione dell’aggredito di trovarsi in una situazione di pericolo, ma è necessario che vi siano degli elementi oggettivi e concreti che lo hanno portato a ritenere con rilevante possibilità che ci sarebbe stata un aggressione all’incolumità fisica. Ad esempio, il numero dei ladri o le armi in loro possessoNoi avvocati, nel difendere i nostri clienti abbiamo sempre il paracadute dell’eccesso colposo nella causa di giustificazione ex art 55 c.p., che in buona sostanza trasforma l’omicidio volontario in omicidio colposo, con la conseguente e consistente diminuzione di pena.

    Ma qui la questione è un’altra: capire se scriminare la condotta dell’aggredito per la sussistenza della legittima difesa, che verrà riconosciuta solo se vi sono tutti i requisiti prima elencati. Non è dato sapere se vi saranno nuove modifiche legislative alla legittima difesa, tali da ampliare le maglie dell’art 52 c.p., anche in seguito all’incontro del 25 aprile scorso promosso dalla Lega nord a Verona, al quale ha partecipato anche l’assessore allo sviluppo economico della giunta Toti, Edoardo Rixi.

    Sara Garaventa

  • Femminicidio, la realtà giuridica e il dato sociologico. I numeri delle violenze sulle donne in Italia

    Femminicidio, la realtà giuridica e il dato sociologico. I numeri delle violenze sulle donne in Italia

    Jakub Schikaneder, "Murder in the House"
    Jakub Schikaneder, “Murder in the House”

    A causa dei frequenti (purtroppo) fenomeni di violenza sulle donne, si è  nostro malgrado reso sempre più necessario l’intervento del legislatore,  che tramite lo strumento della decretazione d’urgenza, ha apportato una serie di doverose e sostanziali modifiche al codice penale. In particolare mi riferisco al decreto legge del 14 agosto 2013 nr.92 convertito in legge 10 ottobre 2013 nr. 119, conosciuto comunemente come legge sul femminicidio.

    Questa spinta alla modifica legislativa è avvenuta non solo in risposta alle vicende di cronaca e di allarme sociale, ma altresì grazie alla ratifica da parte dell’Italia della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro le violenze nei confronti delle donne e violenza domestica (legge nr.77 del 2013).

    Prima di analizzare nel dettaglio le modifiche della legge sostanziale, appare opportuno capire che cosa sia il femminicidio, non solo sotto il profilo giuridico ma altresì come fenomeno sociologico partendo da un dato di non poco momento: non esiste, anche in seguito alla modifica legislativa, alcuna definizione giuridica per questa tipologia di crimine. Detto termine invero, è stato prima mutuato dalla letteratura criminologica, per divenire poi utilizzata nel linguaggio comune.

    Svolta questa premessa, volta a chiarire fin da subito che nel nostro sistema penale non esista il delitto di femminicidio (così come, a dire il vero, non esiste in nessun altro paese del civil law), analizziamo questa fattispecie. Per femminicidio deve intendersi non solo la donna vittima di omicidio, ma soprattutto, e sono le situazioni più comuni, le vicende sociali genericamente intese che vedono coinvolte le donne come vittima di violenza. Si parla di femminicidio nella letteratura criminologica ogni qual volta vi sia una forma di aggressione, fisica o verbale, di discriminazione, nei confronti della donna, ovvero nel contesto famigliare lavorativo, nonché in ogni ambito della vita di relazione.

    Alcuni dati nazionali (fonte Istat aggiornata a giugno 2015) dai quali si comprende la portata del fenomeno e le forme in cui si manifesta:

    • 6 milioni e 788 mila donne hanno subito nel corso della propria vita una violenza fisica o sessuale di cui il 12,3% attraverso minaccia di violenza fisica, 11,5% aggressioni come spinte tirate per i capelli, 15,6% molestie fisiche e sessuali;
    • 31,5% delle donne che hanno subito violenza tra i 16 e i 60 anni;
    • 12% di queste donne non ha denunciato la violenza subita.

    Questi dati hanno inevitabilmente portato, unitamente alle spinte di derivazione comunitaria e internazionale, alle modifiche del codice penale da prima con la legge del 2013 e da ultimo con il d.lgs. 19 gennaio 2017 nr.6.

    Il codice penale ad oggi prevede delle aggravanti all’omicidio tout court ex art 575 c.p. e in particolare :

    • art 576  n. 5:  se il delitto di omicidio è uno commesso in occasione dei reati quali i maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale (art 572 e 609 bis ss)
    • art. 576 n. 5.1 se il delitto di omicidio è stato commesso dall’autore del delitto di atti persecutori ex art 612 bis c.p.

    Questa scelta politico-criminale, di aver previsto delle mere aggravanti e non uno specifico delitto nella legge sostanziale, è condivisibile alla luce dei principi costituzionali vigenti nel nostro sistema giuridico. Mi riferisco specificatamente al principio di uguaglianza e ragionevolezza ex art 3 Cost: non sarebbe infatti corretto, non solo sotto il  profilo sostanziale ma altresì sanzionatorio dare dignità giuridica al solo omicidio di un essere umano di sesso femminile e non di sesso maschile.

    I primi effetti delle modifiche legislative si possono già cogliere da un primo dato importante: il femminicidio è in calo. Certo è che dovrebbero essere solo casi isolati, ma non è ancora così. La strada è ancora lunga.

    Sara Garaventa

  • Il phishing, una modalità per commettere reati e la normativa italiana

    Il phishing, una modalità per commettere reati e la normativa italiana

    phishingAd inizio giornata, molti di noi, nell’aprire la propria casella di posta elettronica capita di notare  mail con il seguente seguente contenuto: “vuoi guadagnare 2000 euro al mese comodamente da casa tua? Se sei interessato/a rispondi a questa mail”, oppure “abbiamo tentato di recapitarle una spedizione al suo indirizzo. Prego contattarci in orari di ufficio al numero 89.988.0868 per una nuova consegna”.

    Se non fossi un avvocato penalista, probabilmente risponderei. “L’uomo delle strada” invero non sa che questa mail è inviata dal phisher, colui che tenta di “pescare” dati ovvero è alla ricerca del financial managerVi starete chiedendo chi sono questi soggetti.

    E’ opportuno preliminarmente un breve inquadramento del fenomeno che ci si accinge a spiegare. Lo sviluppo delle tecnologie digitali ha aperto la strada a diverse nuove fattispecie di reato, prima sconosciute dal nostro legislatore sennonché, come ogni fenomeno sociale ed economico, ha portato alla nascita di nuove esigenze di regolamentazione giuridica. Il Codice Penale è stato novellato mediante l’inserimento di molte nuove fattispecie di reato ed anche la Giurisprudenza della Corte di Cassazione è sempre più spesso portata ad esprimersi in materia di reati informatici e non solo. Il Phishing, reato di nuova generazione non ancora compiutamente disciplinato dalla normativa italiana, è stato oggetto di molti studi, non solo giuridici ma anche sociologici, volti a comprendere questo fenomeno sempre più vasto.

    Il phishing è una tecnica di social engineering, ossia una metodologia di comportamento sociale indirizzata a estorcere informazioni personali e riservate oppure abitudini e stili di vita. L’etimologia rivela un’origine incerta, poiché essa deriverebbe dall’unione delle parole “harvesting”, “raccolta”, con “password”, oppure con “password” e “fishing” o, ancora, quest’ultima con “phreaking”.

    Ritornando all’esempio iniziale, chi sono quindi i soggetti che inviano le mail? E soprattutto che cosa cercano? Con il phishing attack (l’invio di mail), l’utente è indotto a fornire dati o informazioni personali, riguardanti nella massima parte le credenziali di autenticazione per l’accesso ad aree informatiche esclusive o a servizi finanziari o bancari on line, i numeri di carte di credito e di pagamento, gli identificativi per ottenere l’accesso a siti di diverso genere, gli userid e le password di accesso diretto alla movimentazione di conti correnti bancari.

    Le e-mail di phishing, spedite ad un numero imprecisato di ignari correntisti bancari e che sembrano apparentemente provenire da enti, istituti di credito o società che forniscono servizi a mezzo internet, contengono una serie di messaggi, immagini e informazioni che ricordano alla perfezione sia la veste grafica del messaggio di posta elettronica dell’ente o della banca, sia il linguaggio di una comunicazione standard. Tutto questo viene fatto al fine di influenzare la psicologia dell’utente ed indurlo, così, a seguire il link indicato nel messaggio di posta elettronica per fare in modo che si connetta non alla pagina web legata a quell’istituto di cui si legge nell’ e-mail, ma ad una di un sito web creato ad arte per consentire al phisher di sottrarre e di memorizzare le informazioni fornite dagli inconsapevoli utenti, i quali inseriranno così i loro dati riservati nei form predisposti dall’agente.

    Il phisher dunque cosa fa per porre in essere il reato? Ecco i passaggi che portano al furto di dati identificati e riservati, con l’unico scopo, in un secondo momento, di aggredire il patrimonio della vittima che ha ricevuto le mail.

    a) Invio di un messaggio di posta elettronica contenente il link di indirizzamento alla pagina web non autentica, diretto ad indurre un soggetto utente o fruitore di un servizio on line a rivelare informazioni personali;

    b) Raccolta dei dati riservati del soggetto utente o fruitore del servizio on line tramite tale sito, oppure attraverso un form contenente le stringhe corrispondenti alle informazioni personali richieste;

    c) Utilizzo delle informazioni raccolte per accedere abusivamente ai servizi on line, o per utilizzare indebitamente carte di credito, realizzando un ingiusto profitto.

    Una volta che il phisher si è impossessato delle credenziali, nasce il problema di come riscuotere le somme: viene effettuata così la richiesta, nella maggior parte dei casi diffusa da messaggi di posta elettronica provenienti da non meglio identificate società estere, di “collaborazione” indirizzata a soggetti terzi, i c.d. financial manager.

    Questi soggetti, aprono dietro compenso un conto corrente nello stesso Paese delle vittime di phishing, oppure ne utilizzano uno già aperto, sul quale il phisher effettuerà i bonifici on line. Questi soggetti vengono scelti attraverso migliaia di mail spedite: al soggetto terzo si offre un’opportunità di lavoro, poiché egli deve solo possedere un computer collegato in rete. Quello che deve fare il financial manager è trasferire piccole somme di denaro dal suo conto corrente a quello di un terzo beneficiario. Infine, il financial manager preleverà dal suo conto corrente la somma che gli è stata accreditata dal phisher, ne ricaverà la propria provvigione ed il resto verrà trasferito ad un terzo beneficiario, attraverso i servizi di money transfer, che rendono difficilmente tracciabile il denaro trasferito. Questa fase è necessaria perché al phisher, spesso straniero, non è consentito effettuare bonifici all’estero, senza essere autorizzato dalla banca.

    Queste le tecniche del phisher e le sue modalità di azione. Ma quale sanzione penale prevede il nostro ordinamento? Come detto in Italia non esiste una normativa specifica sul phishing, ma le varie fasi dell’attacco, poc’anzi descritte, trovano una copertura legislativa nel nostro sistema penale, con l’utilizzo di diverse fattispecie. Innanzitutto la condotta del phisher viene punita grazie alla previsione del reato di cui all’art. 494 c.p..(sostituzione di persona), ovvero induzione in errore della persona offesa, sostituendosi illegittimamente al raggirato. Successivamente, nella fase di raccolta dati, si applica l’art. 615 quater c.p., che punisce la condotta di chi detenzione abusivamente i codici di accesso a sistemi informatici). Nella terza fase ovvero l’accesso abusivo e il conseguimento profitto, si applicherà l’art. 615 ter c.p. (accesso abusivo di un sistema informatico), allorquando vengono utilizzati i dati “pescati” che permettono l’accesso alle informazioni riservate. Anche il financial manager risponde per la condotta tenuta, in concorso con il phisher nel reato di cui all’art. 640 c.p. oppure di un autonomo titolo di reato, in ipotesi ricettazione (art. 648 c.p.) o riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

    Appare chiaro che la normativa italiana non si sia ancora adeguata al fenomeno dilagante del phishing, o in generale delle evoluzioni digitali, ma i Giudici, come spesso accade, sono usciti dall’imbarazzo dettato dalla lacuna normativa con l’utilizzo delle norme penali sopra citate.

    Sara Garaventa

     

    Foto: Edwind Richzendy Contreras Soto, pubblicata sotto licenza Creative Commons

  • Droghe leggere e pesanti: quando la Cannabis non è reato

    Droghe leggere e pesanti: quando la Cannabis non è reato

    marijuana-dorghe-leggereLa materia delle sostanze stupefacenti è sempre stata oggetto di forte interesse da parte dell’opinione pubblica e materia di dibattito della politica: è di pochi giorni fa la notizia che il disegno di legge n. 3235, proposto da Roberto Giacchetti, PD, “Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati”, sia stato “rispedito” al mittente. L’iniziativa parlamentare era stata presentata il 16 luglio 2016, poi passata all’esame dell’assemblea della Camera e infine in data 6 ottobre u.s. è stata rinviata dall’assemblea in Commissione  riunite II Giustizia e XII Affari Sociali, essendo stati presentati addirittura 1555 emendamenti. Questa tematica d’altronde è sempre stata oggetto di scontri parlamentari; sono infatti vivi nella mente di ognuno di noi le posizioni del partito radicale sulla liberalizzazione delle cd. droghe leggere che hanno poi portato nella primavera del 1993 gli elettori italiani a pronunciarsi sul referendum abrogativo proposto dal questo partito. Fallito questo tentativo – non era stato raggiunto il quorum – il legislatore è intervenuto sulla materia, introducendo numerose modifiche della disciplina regolatrice. Un importante cambiamento normativo è avvenuto nel 2006 con la legge Fini-Giovanardi – che ha modificato la legge precedente – cd. Iervolino-Vassalli, facendo venir meno, sotto il profilo sanzionatorio, la differenza tra droghe leggere e pesanti.

    Nello specifico, per tutte le condotte descritte dall’art. 73 Testo unico stupefacenti (T.U. 309/90), ad esempio la vendita, la cessione, la distribuzione, la detenzione di sostanza stupefacente, la norma prevedeva una pena della reclusione tra un minimo di 6 anni ad un massimo di 20 anni, oltre un’ingente pena pecuniaria, sia che si trattasse di cannabis o cocaina. Le piazze si sono riempite, i partiti schierati, e i giornali hanno riportato per mesi la notizia Il lungo dibattito sociologico e politico ha portato ad un secondo e rivoluzionario, cambiamento della materia, questa volta ad opera del massimo Giudice, la Corte Costituzionale che, con una storica sentenza, ha fatto rivivere la disciplina precedente al 2006, con la differenziazione tra droghe leggere e pesanti. Pertanto, chi frequenta le aule di giustizia si è trovato improvvisamente, con buona pace degli imputati, a difendere i propri clienti (a titolo esemplificativo per la detenzione di sostanza stupefacente di tipo cannabis), non più da una pena tra i 6 anni e i 20 anni, ma una pena ben più mite, compresa tra i 2 e i 6 anni. Una precisazione è d’obbligo. Nelle ipotesi in cui la qualità (da riferirsi al principio attivo della sostanza drogante) o la quantità di sostanza stupefacente sia di lieve quantità, la pena della reclusione è ricompresa tra i 6 mesi e i 4 anni.

    Senza entrare nel tecnicismo della materia, è chiaro che questo cambiamento abbia generato delle conseguenze, specialmente per tutti quei soggetti che, ormai condannati, furono sanzionati in maniera decisamente più severa. Inevitabili sono state diverse le richieste al Giudice dell’Esecuzione di “riapertura” dei procedimenti, al fine di ottenere un giudizio in base alla nuova pena, non più compresa tra 6 e 20 anni. Ad oggi, pertanto, secondo la disciplina vigente, la cannabis, o tutte le droghe ad essa equiparate, purché ricomprese tra le droghe cd. leggere (il T.U. fa rinvio a tabelle ministeriali che stabiliscono le differenze tra droga leggera o pesante) rientra nella fattispecie per cui sono previste le nuove pene.

    Quando il consumo di cannabis non è reato

    Un aspetto giuridicamente rilevante, oggetto anche di interesse dell’opinione pubblica, anche per le ovvie ricadute pratiche, è se esistano casi in cui il consumo di sostanza stupefacente non costituisca reato. La risposta è affermativa e si configura in due diverse tipologie di utilizzo, differenti tra loro: l’uso personale e l’uso di gruppo. Partiamo da questa ultima ipotesi, di creazione giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, utilizzando un classico esempio di scuola. Un gruppo di amici decide il sabato sera, durante una festa, di fare uso di sostanze stupefacenti tipo marijuana, ma solo uno di questi si reca a comprare la sostanza stupefacente. Durante il trasferimento verso il luogo della festa viene fermato per un controllo e le autorità di polizia scoprono la detenzione di sostanza stupefacente, che, come detto, integra un ipotesi di reato (droga leggera ex art 73 comma 1 punita con la pena da 2 a 6 anni, ovvero da 6 mesi a 4 anni nelle ipotesi di lieve quantità).

    Sul punto la Corte di Cassazione nel 2013 si è pronunciata con una sentenza, che potremmo definire storica, con ha sancito che la condotta non è penalmente rilevante, ma diversamente integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75, stesso D.P.R., sempre che vi siano alcuni condizioni, ed in particolare che: l’acquirente sia uno degli assuntori, che l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo, che sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto. Pertanto, ritornando all’esempio, è necessario che ci sia non solo un accordo precedente tra gli  amici in merito all’assunzione della marijuana, ma altresì sull’acquisto della sostanza drogante. Non solo. Tutti gli amici devono aver versato la loro somma di denaro volta all’acquisto della sostanza stupefacente. In caso contrario, l’amico che si è recato a comprare la droga sarà sottoposto a procedimento penale.

    Passiamo all’ultima ipotesi: l’uso personale. Anche in tale circostanza è esclusa la rilevanza penale in quanto non è considerato fattispecie di reato ma illecito amministrativo: la legge ammette questa possibilità (cfr. art 75 comma 1 bis ai fini dell’accertamento se l’uso sia da considerarsi esclusivamente personale). Attenzione però: a questa condotta seguono alcune sanzioni amministrative di rilevante impatto per il soggetto, quali la sospensione della patente di guida, la sospensione della licenza di porto d’armi ovvero del passaporto.

    Sara Garaventa

  • Omicidio stradale, tutte le pene che si rischiano con la nuova legge

    Omicidio stradale, tutte le pene che si rischiano con la nuova legge

    alcol-testQuanti di noi si sono svegliati nei fine settimana e, una volta accesa la televisione, la radio, oppure lette le cronache dei quotidiani, hanno avuto notizia delle cosiddette stragi del sabato sera? Chi non ha memoria degli incidenti causati dai pirati della strada che uccidono e scappano, impedendo così di dare un volto al colpevole a una morta ingiusta? Domanda retorica alla quale il legislatore penale, nel marzo scorso, ha cercato di dare una risposta. Risposta doverosa nei confronti di una società comprensibilmente sconfortata da pene esigue e scarcerazioni lampo.
    Ebbene, appare opportuno chiarire quali siano le reali novità rispetto al passato, senza entrare nei tecnicismi giuridici e nelle problematiche applicative che questo “nuovo” reato comporterà nei singoli casi posti all’attenzione della magistratura.

    Prima della riforma legislativa, la norma che veniva applicata nei casi di quello che oggi viene chiamato omicidio stradale era l’articolo 589 comma 2 del Codice penale (omicidio colposo), secondo cui “se il fatto – causare la morte per colpa di una persona – è commesso con la violazione delle norme della circolazione stradale, la pena della reclusione è da 2 a 7 anni”.
    Oggi la norma applicabile è più complessa. La riforma ha previsto pene di entità diversa in ragione della violazione della norma cautelare prevista dal codice della strada, le regole cioè che sono imposte dal codice della strada e che non dovrebbero essere violate.

    Facciamo un po’ di chiarezza e, schematicamente, indichiamo le singole ipotesi previste dal legislatore.
    L’ art. 589 bis c.p., comma 1 punisce la condotta di chi “cagioni per colpa la morte di una persona con la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale con la reclusione da 2 a 7 anni”. Fin qui, tutto uguale. Ma successivamente, ai commi 2 e 3 dello stesso articolo, si prevede una pena ben più elevata se il soggetto che ha agito è alla guida di un veicolo “in stato di ebbrezza alcolica maggiore ad 1.5.g/l o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti” e se il conducente alla guida di veicoli speciali, come i mezzi di trasposto per persone o cose, “si trovi in stato di ebbrezza alcolica compresa tra 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l” e venga cagionata per colpa la morte di una persona. In questi casi la pena prevista è della reclusione da 8 ad un massimo di 12 anni.

    Rischia, invece, dai 5 ai 10 anni di carcere chi viene colto alla guida con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l, passa col semaforo rosso, circola contromano o non rispetta i seguenti limiti: 70 km/h o il doppio del limite previsto in centro città; 50 km/h oltre il limite per le strade extraurbane.
    In aggiunta sono previste delle aggravanti se il soggetto alla giuda del veicolo non sia in possesso della patente di guida, ovvero sia questa sospesa o revocata, oppure qualora il veicolo non sia assicurato.

    Questo il complesso scenario nelle ipotesi di omicidio stradale. Ad oggi è prematuro fare un bilancio sulle conseguenze concrete della norma in esame, in base anche alla sua applicazione che certo è l’aspetto che più interessa l’opinione pubblica. Le prime pronunce dei giudici di primo grado ci saranno tra un paio di anni e ci sarà da attendere almeno il doppio per le decisioni della Suprema Corte di Cassazione. Ai posteri l’ardua sentenza.

    Sara Garaventa