La materia giuridica sulle sostanze considerate droganti è complessa e stratificata. Ecco il quadro normativo aggiornato con le ultime intepretazioni
La materia delle sostanze stupefacenti è sempre stata oggetto di forte interesse da parte dell’opinione pubblica e materia di dibattito della politica: è di pochi giorni fa la notizia che il disegno di legge n. 3235, proposto da Roberto Giacchetti, PD, “Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati”, sia stato “rispedito” al mittente. L’iniziativa parlamentare era stata presentata il 16 luglio 2016, poi passata all’esame dell’assemblea della Camera e infine in data 6 ottobre u.s. è stata rinviata dall’assemblea in Commissione riunite II Giustizia e XII Affari Sociali, essendo stati presentati addirittura 1555 emendamenti. Questa tematica d’altronde è sempre stata oggetto di scontri parlamentari; sono infatti vivi nella mente di ognuno di noi le posizioni del partito radicale sulla liberalizzazione delle cd. droghe leggere che hanno poi portato nella primavera del 1993 gli elettori italiani a pronunciarsi sul referendum abrogativo proposto dal questo partito. Fallito questo tentativo – non era stato raggiunto il quorum – il legislatore è intervenuto sulla materia, introducendo numerose modifiche della disciplina regolatrice. Un importante cambiamento normativo è avvenuto nel 2006 con la legge Fini-Giovanardi – che ha modificato la legge precedente – cd. Iervolino-Vassalli, facendo venir meno, sotto il profilo sanzionatorio, la differenza tra droghe leggere e pesanti.
Nello specifico, per tutte le condotte descritte dall’art. 73 Testo unico stupefacenti (T.U. 309/90), ad esempio la vendita, la cessione, la distribuzione, la detenzione di sostanza stupefacente, la norma prevedeva una pena della reclusione tra un minimo di 6 anni ad un massimo di 20 anni, oltre un’ingente pena pecuniaria, sia che si trattasse di cannabis o cocaina. Le piazze si sono riempite, i partiti schierati, e i giornali hanno riportato per mesi la notizia Il lungo dibattito sociologico e politico ha portato ad un secondo e rivoluzionario, cambiamento della materia, questa volta ad opera del massimo Giudice, la Corte Costituzionale che, con una storica sentenza, ha fatto rivivere la disciplina precedente al 2006, con la differenziazione tra droghe leggere e pesanti. Pertanto, chi frequenta le aule di giustizia si è trovato improvvisamente, con buona pace degli imputati, a difendere i propri clienti (a titolo esemplificativo per la detenzione di sostanza stupefacente di tipo cannabis), non più da una pena tra i 6 anni e i 20 anni, ma una pena ben più mite, compresa tra i 2 e i 6 anni. Una precisazione è d’obbligo. Nelle ipotesi in cui la qualità (da riferirsi al principio attivo della sostanza drogante) o la quantità di sostanza stupefacente sia di lieve quantità, la pena della reclusione è ricompresa tra i 6 mesi e i 4 anni.
Senza entrare nel tecnicismo della materia, è chiaro che questo cambiamento abbia generato delle conseguenze, specialmente per tutti quei soggetti che, ormai condannati, furono sanzionati in maniera decisamente più severa. Inevitabili sono state diverse le richieste al Giudice dell’Esecuzione di “riapertura” dei procedimenti, al fine di ottenere un giudizio in base alla nuova pena, non più compresa tra 6 e 20 anni. Ad oggi, pertanto, secondo la disciplina vigente, la cannabis, o tutte le droghe ad essa equiparate, purché ricomprese tra le droghe cd. leggere (il T.U. fa rinvio a tabelle ministeriali che stabiliscono le differenze tra droga leggera o pesante) rientra nella fattispecie per cui sono previste le nuove pene.
Un aspetto giuridicamente rilevante, oggetto anche di interesse dell’opinione pubblica, anche per le ovvie ricadute pratiche, è se esistano casi in cui il consumo di sostanza stupefacente non costituisca reato. La risposta è affermativa e si configura in due diverse tipologie di utilizzo, differenti tra loro: l’uso personale e l’uso di gruppo. Partiamo da questa ultima ipotesi, di creazione giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, utilizzando un classico esempio di scuola. Un gruppo di amici decide il sabato sera, durante una festa, di fare uso di sostanze stupefacenti tipo marijuana, ma solo uno di questi si reca a comprare la sostanza stupefacente. Durante il trasferimento verso il luogo della festa viene fermato per un controllo e le autorità di polizia scoprono la detenzione di sostanza stupefacente, che, come detto, integra un ipotesi di reato (droga leggera ex art 73 comma 1 punita con la pena da 2 a 6 anni, ovvero da 6 mesi a 4 anni nelle ipotesi di lieve quantità).
Sul punto la Corte di Cassazione nel 2013 si è pronunciata con una sentenza, che potremmo definire storica, con ha sancito che la condotta non è penalmente rilevante, ma diversamente integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75, stesso D.P.R., sempre che vi siano alcuni condizioni, ed in particolare che: l’acquirente sia uno degli assuntori, che l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo, che sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto. Pertanto, ritornando all’esempio, è necessario che ci sia non solo un accordo precedente tra gli amici in merito all’assunzione della marijuana, ma altresì sull’acquisto della sostanza drogante. Non solo. Tutti gli amici devono aver versato la loro somma di denaro volta all’acquisto della sostanza stupefacente. In caso contrario, l’amico che si è recato a comprare la droga sarà sottoposto a procedimento penale.
Passiamo all’ultima ipotesi: l’uso personale. Anche in tale circostanza è esclusa la rilevanza penale in quanto non è considerato fattispecie di reato ma illecito amministrativo: la legge ammette questa possibilità (cfr. art 75 comma 1 bis ai fini dell’accertamento se l’uso sia da considerarsi esclusivamente personale). Attenzione però: a questa condotta seguono alcune sanzioni amministrative di rilevante impatto per il soggetto, quali la sospensione della patente di guida, la sospensione della licenza di porto d’armi ovvero del passaporto.
Sara Garaventa