Prosegue il nostro percorso verso l'8 marzo; facciamo chiarezza sul "femminicidio", l'aggravante di reato introdotta recentemente nel nostro ordinamento giuridico: la genesi e i dati sociologici
A causa dei frequenti (purtroppo) fenomeni di violenza sulle donne, si è nostro malgrado reso sempre più necessario l’intervento del legislatore, che tramite lo strumento della decretazione d’urgenza, ha apportato una serie di doverose e sostanziali modifiche al codice penale. In particolare mi riferisco al decreto legge del 14 agosto 2013 nr.92 convertito in legge 10 ottobre 2013 nr. 119, conosciuto comunemente come legge sul femminicidio.
Questa spinta alla modifica legislativa è avvenuta non solo in risposta alle vicende di cronaca e di allarme sociale, ma altresì grazie alla ratifica da parte dell’Italia della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro le violenze nei confronti delle donne e violenza domestica (legge nr.77 del 2013).
Prima di analizzare nel dettaglio le modifiche della legge sostanziale, appare opportuno capire che cosa sia il femminicidio, non solo sotto il profilo giuridico ma altresì come fenomeno sociologico partendo da un dato di non poco momento: non esiste, anche in seguito alla modifica legislativa, alcuna definizione giuridica per questa tipologia di crimine. Detto termine invero, è stato prima mutuato dalla letteratura criminologica, per divenire poi utilizzata nel linguaggio comune.
Svolta questa premessa, volta a chiarire fin da subito che nel nostro sistema penale non esista il delitto di femminicidio (così come, a dire il vero, non esiste in nessun altro paese del civil law), analizziamo questa fattispecie. Per femminicidio deve intendersi non solo la donna vittima di omicidio, ma soprattutto, e sono le situazioni più comuni, le vicende sociali genericamente intese che vedono coinvolte le donne come vittima di violenza. Si parla di femminicidio nella letteratura criminologica ogni qual volta vi sia una forma di aggressione, fisica o verbale, di discriminazione, nei confronti della donna, ovvero nel contesto famigliare lavorativo, nonché in ogni ambito della vita di relazione.
Alcuni dati nazionali (fonte Istat aggiornata a giugno 2015) dai quali si comprende la portata del fenomeno e le forme in cui si manifesta:
Questi dati hanno inevitabilmente portato, unitamente alle spinte di derivazione comunitaria e internazionale, alle modifiche del codice penale da prima con la legge del 2013 e da ultimo con il d.lgs. 19 gennaio 2017 nr.6.
Il codice penale ad oggi prevede delle aggravanti all’omicidio tout court ex art 575 c.p. e in particolare :
Questa scelta politico-criminale, di aver previsto delle mere aggravanti e non uno specifico delitto nella legge sostanziale, è condivisibile alla luce dei principi costituzionali vigenti nel nostro sistema giuridico. Mi riferisco specificatamente al principio di uguaglianza e ragionevolezza ex art 3 Cost: non sarebbe infatti corretto, non solo sotto il profilo sostanziale ma altresì sanzionatorio dare dignità giuridica al solo omicidio di un essere umano di sesso femminile e non di sesso maschile.
I primi effetti delle modifiche legislative si possono già cogliere da un primo dato importante: il femminicidio è in calo. Certo è che dovrebbero essere solo casi isolati, ma non è ancora così. La strada è ancora lunga.
Sara Garaventa