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Se il correntista richiede il cambio dell'Istituto di credito, quest'ultimo deve portarlo a termine entro 10 giorni altrimenti è tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del finanziamento per ciascun mese di ritardo
La legge del 24 marzo 2012 con la quale è stato convertito in legge il decreto Monti sulle liberalizzazioni, ha introdotto alcune norme importanti in materia di assicurazioni, banche, clausole abusive nei contratti, class action ecc.
È stato previsto che, qualora il cittadino richieda la surrogazione del proprio contratto di finanziamento, vale a dire la sostituzione dell’Istituto di credito originario con uno nuovo, il procedimento deve perfezionarsi entro 10 giorni dalla data della richiesta. Qualora la surrogazione non si perfezioni entro il detto termine per cause dovute alla banca e/o al finanziatore originario, quest’ultimo è tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.
Sempre nel settore bancario, in particolare per quanto riguarda i contratti di mutuo immobiliare e di credito al consumo, le banche e le finanziarie non potranno più fare sottoscrivere al consumatore una polizza assicurativa a loro, direttamente o indirettamente, riconducibile. Gli Istituti di credito, infatti, se condizionano l’erogazione del mutuo o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi, agli Istituti stessi non riconducibili.