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Legge e terminologia: ecco una guida veloce per comprendere meglio le differenze per quanto riguarda alcuni fra i termini più utilizzati in tema di proprietà privata
Questa settimana mi preme dare qualche indicazione lessical / letteraria ai nostri affezionati lettori. Già, perché se si conoscono bene i termini, si comprendono molte più cose. In questo periodo in cui gli slogan vanno così di moda, generando peraltro confusione e falsi miti, mettiamo un po’ d’ordine:
– Iniziamo con due concetti che stanno alla base del diritto: persona fisica e persone giuridica. Alla prima categoria appartengono tutte le persone munite di codice fiscale; alla seconda categoria, appartengono quei soggetti formati da un insieme di persone fisiche e quindi società, associazioni e ditte individuali. Questa categoria si contraddistingue per il fatto di essere individuate non con un codice fiscale ma con una partita IVA. I condomini e le associazioni, per la verità, sono muniti di un codice fiscale solamente numerico, diverso da quello che tutti noi possediamo nel nostro tesserino sanitario.
Questa distinzione si riverbera quando parliamo di consumatori: solo la prima categoria può appartenere alla “classe” dei consumatori, mentre la seconda contiene normalmente i cosiddetti professionisti. Con una eccezione: condomini e associazioni godono della qualifica di consumatori, proprio perché non sono professionisti……
– Proseguiamo ora con un trittico: residenza, domicilio e dimora. La residenza può essere a tutti gli effetti considerato uno “stato” di diritto, rispetto agli altri due che oserei definire “stati” di fatto. Il motivo è semplice: le notifiche degli atti giudiziari e/o delle raccomandate vanno fatte sempre nel luogo di residenza, che viene certificato dal Comune ove, per l’appunto si risiede. Il domicilio può essere – ad esempio – il luogo di lavoro, laddove un soggetto più facilmente può essere reperito durante una giornata… lavorativa. La dimora può essere, invece, il luogo dove passiamo le vacanze per un tempo assolutamente limitato.
– Concludiamo con un altro trittico: possesso, proprietà e detenzione. La proprietà, definita ampiamente dal codice civile (art. 832) consiste nel pieno godimento di una cosa; essa ha valore di diritto, al contrario del possesso, che è più un fatto. Ma con precise eccezioni. Un’espressione tipica del diritto è “possesso vale titolo”. Ossia, per quanto attiene ai beni mobili, (quindi escluse le case, i terreni e i beni mobili registrati come imbarcazioni ed automobili), la proprietà – che non può essere accertata con un documento formale – la si presume dal fatto che uno possieda la cosa, fino a prova contraria, ovviamente. Un esempio: un libro è di chi lo possiede materialmente; un’automobile è di chi risulta esserne proprietario presso il P.R.A. (pubblico Registro Automobilistico).
Proprietà e possesso hanno in comune il cd. animus possidendi, ossia la consapevolezza del fatto che un oggetto ci appartenga. Al contrario della detenzione, che non possiede codesto requisito psicologico; ed è proprio per questo che la detenzione di un oggetto può – in determinati casi – può sfociare in una fattispecie di tipo penale: un reato punibile dalla legge.
Sperando di avervi chiarito alcune cose, non mi resta che consigliarvi sempre di utilizzare i termini corretti, quando parlate e quando scrivete. Così quando ascolterete, sarete sicuri di aver capito bene i vostri interlocutori.
Alberto Burrometo
Per segnalazioni, domande e richieste di consulenza scrivere a progetto.up@gmail.com oppure redazione@erasuperba.it. La rubrica “Consulenza Online” vuole essere un filo diretto con i lettori, il presidente dell’ associazione Progetto Up Alberto Burrometo è a vostra disposizione.
[foto di Alberto Marubbi]