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Immigrazione, al via la Sanatoria 2012

Dal 15 settembre al 15 ottobre, un mese di tempo a disposizione di datori di lavoro e lavoratori migranti per regolarizzare il proprio rapporto lavorativo


13 Settembre 2012Notizie

A 10 anni dall’ultimo simile provvedimento (era il 2002, all’epoca dell’entrata in vigore della legge sull’immigrazione, la Bossi-Fini), dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 un datore di lavoro potrà far emergere dal lavoro nero il proprio impiegato immigrato.

Se con il provvedimento del 2009 – limitato a colf e badanti – sono emerse 300mila figure lavorative domestiche, oggi, secondo alcune stime, le domande potrebbero superare quota 500mila.
Si parte sabato 15 settembre: un mese di tempo per le decine di migliaia di migranti ed i loro datori di lavoro, per regolarizzare il proprio rapporto lavorativo.

Per cercare di andare incontro alla necessità di informazioni degli interessati – datori di lavoro e lavoratori – e per aiutarli nella procedura di presentazione della domanda, diverse associazioni stanno organizzando incontri pubblici sul territorio nazionale:

Genova:

– Venerdì 14 settembre , h 17-19.30, Sala del Consiglio Provinciale, ingresso da Largo E. Lanfranco, 1 (Prefettura). Interverranno: Giulia Stella e Patrizia Bellotto CGIL Liguria e CGIL CdLM Genova; Walter Massa e Rachid Kay ARCI Regionale e ARCI Provinciale; Alessandra Ballerini Avvocato

– Martedi 18 settembre, h. 17.30, vico Croce Bianca 7 traversa via del Campo, organizza la casa di quartiere Ghettup

 

INFORMAZIONI PRINCIPALI

–La domanda va presentata esclusivamente in via telematica al sito governativo nullaostalavoro.interno.it dalle ore 8.00 di sabato 15 settembre alle ore 24.00 di lunedì 15 ottobre 2012. Il datore di lavoro potrà registrarsi fornendo un indirizzo di posta elettronica valido e una password per l’accesso.

-La quota da versare è di mille euro, il doppio rispetto alle 500 che sono servite nel 2009 per regolarizzare colf e badanti.

 

I REQUISITI DEL LAVORATORE

Il cittadino straniero per cui si chiede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (quindi l’emersione del rapporto lavorativo) deve essere presente sul suolo italiano in modo ininterrotto dal 31 dicembre 2011 compreso.

Il rapporto di lavoro dovrà essere in corso al momento della presentazione della domanda e da almeno il 9 maggio 2012.

 

I REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO

Hanno la possibilità di attivare la procedura i datori di lavoro italiani, comunitari e non comunitari. I datori di lavoro non comunitari dovranno essere in possesso di carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (o aver presentato la domanda per ottenerlo).

Il reddito del datore di lavoro
I datori di lavoro dovranno dimostrare un livello di reddito sufficiente. La congruità del reddito in relazione al numero delle domande presentate e alla retriuzione prevista per i lavoratori è valutata dalla DPL competente.
I livelli di reddito richiesti sono i seguenti:

-30.000 euro in caso di persone fisiche, enti o società, risultanti dal reddito imponibile dell’ultima dichiarazione dei redditi, dal fatturato, o bilancio di esercizio precedente
La valutazione sulla capacità economica, nel caso in cui l’impresa fosse di nuova costituzione, e quindi non avesse ancora completato il primo esercizio d’imposta, e non vi fosse una dichiarazione dei redditi di riferimento, dovrà tener conto del fatturato presunto;
-20 mila euro per l’emersione di un lavoratore domestico in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;
-27 mila euro quando il nucleo familiare che assume un lavoratore domestico sia composto da più persone.
Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado potranno concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi;
– Non dovranno dimostrare un reddito sufficiente i datori di lavoro che regolarizzeranno un lavoratore addetto all’assistenza di una persona affetta da patologie o handicap (badante). In tale situazione dovrà essere presentata una dichiarazione di non autosufficienza rilasciata da una struttra santiaria o da medico convenzionato con il SSN.
Non sarà necessario produrre tale documentazione in caso di possesso di certificazione di invalidità.

Lavoro domestico
Il datore di lavoro potrà essere anche una persona congiunta, facente parte del nucleo familiare (anche se non convivente) dell’assistito affetto da patologie o handicap.
In ogni caso, per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare l’assunzione sarà possibile anche se l’attività lavorativa si svolge presso una abitazione diversa da quella del datore di lavoro (in ufficio, a casa di un parente, in una seconda casa)

 

IL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro dovrà essere in corso al momento della presentazione della domanda e da almeno il 9 maggio 2012. Potranno essere regolarizzati i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno. I rapporti di lavoro domestico a tempo determinato o indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale non inferiore alle 20 ore settimanali La retribuzione dovrà essere corrispondente a quella prevista dal Contratto collettivo nazionale della categoria di riferimento e comunque non inferiore all’importo minimo previsto per l’assegno sociale (5.577 euro annui, 429 euro mensili),

Il contributo forfettario
Per presentare la domanda, dal 7 settembre, deve essere versato un contributo forfettario di euro mille per ciascun lavoratore regolarizzato.
Il pagamento del contributo forfettario deve essere effettuato esclusivamente tramite il modulo F24.
L’Agenzia delle entrate ha stabilito che in sede di compilazione devono essere indicati:
-nella sezione contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento;
-nella sezione erario e altro, nel campo “tipo” la lettera R; nel campo “elementi identificativi” il numero del passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore (se è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17); nel campo “codice” è inserito il codice tributo REDO per datori di lavo ro domestico,RESU per datori di lavoro subordinato; nel campo “anno di riferimento” l’anno 2012 Il contributo forfetario non è deducibile ai fini fiscali e non verrà restituito in caso di archiviazione, rigetto o irricevibilità della domanda.

La retribuzione
Il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver regolarizzato le somme dovute a titolo retributivo per un periodo di durata del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi.
La dimostrazione avverrà attraverso un’ attestazione redatta congiuntamente da datore di lavoro e lavoratore. Le somme dovranno corrispondere a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale e alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall’INPS.

I contributi
All’atto della stipula del contratto di soggiorno il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver provveduto a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati dal momento dell’assunzione del lavoratore fino alla stipula del contratto di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi.

Le somme dovute ai fini fiscali
Il datore di lavoro dovrà regolarizzare le somme dovute in base alla retribuzione per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 6 mesi mediante il versamento entro il 16 novembre 2012 delle ritenute operate. In ogni caso la regolarizzazione deve essere attestata all’atto della stipula del contratto di soggiorno mediante apposita autocertificazione.

 

 


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